Articolo 13 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21
Articolo 11Articolo 14
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7 febbraio 1992
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11 agosto 2023
Art. 13. T a r i f f e
1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorita' amministrative.
2. La tariffa e' a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non e' obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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