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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 999/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Aniello Maria De Piano Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 999/2021 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20/12/2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfonso Penna, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla via
Trinità n. 82, indirizzo di posta elettronica certificata: fax: 097545478 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. NI V. P. Boccia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ) al l. go
Plebiscito n. 105, indirizzo di posta elettronica certificata: fax: Email_2
0973.822035
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Per le parti come da atti e verbali di causa.
Il Pubblico Ministero non formulava conclusioni.
Oggetto: separazione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/08/2021, chiedeva all'adito Tribunale pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in Sala Consilina (Sa) trascritto nei registri dello Stato Civile dell'indicato Comune al n. 34, P. II, S. A.
La ricorrente, in particolare, esponeva: che dall'unione coniugale erano nati i figli (Sapri Persona_1
il 06/02/08) e (Sapri il 25/08/2014); che l'abitazione coniugale veniva stabilita presso Persona_2
l'attuale domicilio, a seguito di acquisto dell'immobile gravato da ipoteca a garanzia del mutuo della somma necessaria all'acquisto, mutuo affrontato per il saldo esclusivamente dalla ricorrente;
che il rapporto coniugale, a causa della personalità e del carattere del non era più gestibile e CP_1
tollerabile attesi i maltrattamenti subiti che l'avevano indotta a rivolgersi ad un centro antiviolenza e a sporgere denunzia – querela nei confronti del marito innanzi ai CC di Sala Consilina;
che il CP_1
molto probabilmente, la pedinava anche con sistemi di controllo della localizzazione dell'autovettura in uso alla che tale mancanza di fiducia e stima, accompagnata da frequenti e violenti litigi, Pt_1 anche in presenza dei figli minori, aveva incrinato profondamente l'affectio coniugalis che legava i coniugi, inducendo la a lasciare la casa coniugale per stabilirsi, provvisoriamente, presso Pt_1
l'abitazione della madre al fine di evitare che la violenza verbale potesse trasformarsi in aggressione fisica, con conseguente pericolo per l'incolumità della ricorrente e dei figli, in particolare del minore
Per_ NI;
che il non le consentiva di incontrare il figlio trascurando, peraltro, di curare il CP_1 minore affetto da epilessia;
che la era lavoratrice dipendente con reddito autonomo, mentre il Pt_1
era lavoratore autonomo titolare di officina meccanica. CP_1
Su tali premesse chiedeva al Presidente del Tribunale di emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, l'assegnazione della casa familiare con obbligo di allontanamento del resistente, la collocazione prevalente dei figli e la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Intestato Tribunale Adito, nella composizione di rito, trasmessi gli atti al P.M. onde partecipi al giudizio per rendere pareri e formulare richieste, dichiarare la separazione personale di Essi coniugi con addebito al CP_1
; collocare i figli minori presso la madre con ogni facoltà per il genitore non collocatario,
[...]
determinare assegno di mantenimento per i figli minori a carico del medesimo, assegnando
pagina 2 di 9 l'abitazione alla ricorrente perché collocataria dei figli minori, spese vinte o compensate.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 09/11/2021, si costituiva in giudizio il resistente contestando le avverse deduzioni e formulando domanda di addebito nei confronti della ricorrente, unica responsabile della disgregazione del rapporto coniugale.
Per l'effetto, concludeva domandando di: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla sig.ra 2. Disporre l'affidamento condiviso dei due figli della coppia;
3. Pt_1
Per_ Assegnare la casa coniugale al sig. ed al figlio , visto l'abbandono -della suddetta CP_1 abitazione- da parte della 4. Con vittoria di spese legali e attribuzione al Legale Pt_1 antistatario.”
All'udienza di comparizione dei coniugi, del 02/02/2022, innanzi al Presidente del Tribunale, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, venivano adottati i seguenti provvedimenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di Per_ essa;
2. assegna la casa familiare ad abitazione del marito con il figlio minore;
3. affida la prole minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale. Il figlio
NI risiederà con la madre nell'appartamento che questa attualmente occupa nella casa di suo padre;
4. il genitore non convivente potrà vedere la prole minore tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità del genitore convivente;
5. i genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibile in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà sposto all'obbligo di risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
6. la prole minore con il padre o la madre trascorrerà, ad anni alterni: i giorni 24-25 oppure 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché i giorni di sabato santo oppure Pasqua e lunedì in albis.
Ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio con lui convivente. Salva diversa determinazione da parte del G.I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi”, con prosieguo innanzi al Giudice istruttore.
In data 16/02/2022, la ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. Evidenziava che avverso l'ordinanza presidenziale, resa all'udienza del
02/02/2022, aveva proposto reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c. pendente innanzi alla Corte di
Appello di Potenza. Rappresentava, altresì, che attesa la particolare conflittualità, i coniugi avevano pagina 3 di 9 intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità con l'ausilio dei Servizi Sociali. Concludeva, pertanto, chiedendo: “revocare e/o modificare quanto stabilito in via provvisoria dall'Ordinanza resa dall'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lagonegro, all'udienza del 2.2.2022, Cron. n. 46/2022, ritenuta iniqua, ingiusta e pregiudizievole all'interesse della prole e della ricorrente, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito
2) Collocare entrambi i figli minori presso la madre;
3) Assegnare la casa già CP_1
coniugale alla madre collocataria;
4) Determinare assegno di mantenimento per i figli minori a carico del medesimo;
5) Vinte le spese e gli onorari del procedimento.” CP_1
In data 25/02/2022 la ricorrente depositava istanza di intervento dei Servizi Sociali al fine di favorire il
Per_ ripristino dei rapporti familiari, in particolare con il figlio , ostacolati dalla condotta del padre.
In data 02/02/2022, depositava comparsa di costituzione integrativa ex art. 166 e 167 CP_1
c.p.c. deducendo l'infondatezza di tutto quanto riferito dalla Rassegnava le seguenti Pt_1
conclusioni: “A. Voglia il Tribunale di Lagonegro confermare i provvedimenti presidenziali d'urgenza resi dal Presidente, con modifica solo per quanto riguarda l'affidamento e la collocazione, presso il padre, del figlio minore NI;
B. Con specifica richiesta di addebito nei confronti della sig.ra
, che si è allontanata da casa volontariamente e poi ha rivolto verso il marito una Parte_1
serie di accuse in sede penale che, in realtà, sono del tutto infondate;
C. Con vittoria di spese e competenze legali.”
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale articolata da entrambe le parti, ritenuto opportuno acquisire una relazione da parte dei
Servizi Sociali circa il contesto socio-familiare delle parti e sui rapporti genitori-figli, rigettata l'istanza
Per_ di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta dalla ricorrente, disposta l'audizione dei minori e la causa veniva, dapprima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, Persona_2
successivamente, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20/12/2024, rimessa al Collegio con termini ex art. 190 c.p.c. previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni. Il PM non formulava conclusioni.
Sulle domande di separazione personale dei coniugi e sulle domande di addebito.
pagina 4 di 9 Preliminarmente, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le accuse vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione proposte dalle parti va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C. 09/2707, C.
07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ.
Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
L'addebito, cioè, può essere riconosciuto a fronte di comportamenti del coniuge configuranti la causa in senso tecnico-giuridico della rottura del vincolo matrimoniale e non a fronte di comportamenti che costituiscono gli effetti o le conseguenze della disaffezione fra i coniugi. In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che, a fronte di puntuale contestazione di parte avversa, nessuna delle due parti abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.
pagina 5 di 9 Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione a formulata dalla CP_1
la stessa è risultata del tutto sfornita di prova, non avendo la ricorrente offerto prove Pt_1
ammissibili sul punto.
In proposito il Collegio ritiene infatti di confermare l'ordinanza con la quale il G.I. ha rigettato le prove orali articolate dalla ricorrente in quanto vertenti su fatti non sufficientemente circostanziati o comunque irrilevanti ai fini del decidere. Con specifico riferimento ai capitoli di prova da 1) a 7), articolati dalla ricorrente nella propria memoria integrativa del 16/02/2022, tutti tesi a confermare le allegazioni di violenza poste dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, non risulta alcun riferimento a specifiche condotte violente né ad un periodo temporale definito;
con riguardo, poi, agli ulteriori capitoli di prova articolati da a) ad e), articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del 17/06/2022, gli stessi paiono volti a dimostrare una infedeltà coniugale mai allegata dalla ricorrente, motivo per il quale gli stessi risulta irrilevanti.
Oltre a ciò, va osservato che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'ambito del processo penale pendente nei confronti del per maltrattamenti nei confronti della moglie ex art. 572 c.p. CP_1
emerge che i forti contrasti tra le parti hanno caratterizzato da sempre la loro relazione, risalendo addirittura a momenti antecedenti al matrimonio, motivo per il quale non è dato ricollegare eziologicamente il comportamento aggressivo del alla intollerabilità della convivenza tra i CP_1
coniugi (cfr. verbale di udienza del 21/09/2023, proc. R.G. 875/2022 allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente del 18/05/2024). Né può riconoscersi valenza dirimente alle denunce-querele sporte dalla in quanto, oltre ad essere atti di provenienza unilaterale, come Pt_1
tale insufficienti a sostenere nel presente giudizio le deduzioni di parte ricorrente in assenza di precisi riscontri probatori, fanno generico riferimento ad una serie imprecisata di condotte aggressive del talvolta anche molto risalenti nel tempo (cfr. denuncia-querela del 18/07/2021, nella quale la CP_1
ha tra le altre cose dichiarato che gli unici episodi di aggressione fisica peraltro non Pt_1
specificamente descritti né contestualizzati dal punto di vista spazio-temporale, sono avvenuti prima della nascita dei due figli – “ADR: Si sono verificati alcuni episodi nei quali [mio marito] mi ha messo le mani addosso, ma prima della nascita dei nostri figli.”, quindi almeno 17 anni or sono, tenuto conto dell'età del figlio più grande).
pagina 6 di 9 Parimenti priva di riscontri è rimasta la domanda di addebito della separazione alla formulata Pt_1
dal posto, da un lato, che le richieste istruttorie formulate dal resistente – rispetto alle quali il CP_1
Collegio ritiene in questa sede di confermare il giudizio di inammissibilità ed irrilevanza formulato dal
G.I. nell'ordinanza del 24/03/2023 – non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, motivo per il quale devono intendersi abbandonate, e, dall'altro, che, in ogni caso, non può ritenersi che l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente sia causa della crisi coniugale, apparendo piuttosto quale effetto della conclamata intollerabilità della convivenza, alla luce del forte clima di conflittualità sempre esistito tra le parti.
In definitiva, per tutto quanto sopra, la separazione personale dei coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c. Per_ Sull'affido dei minori (06/02/2008) e NI (25/08/2014) e sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Per_ In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi dei minori e NI, va premesso che, essendovi contrasto in ordine alla residenza privilegiata degli stessi, nonché in ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale, spetta al Collegio stabilire se possa essere o meno confermato il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, in via d'urgenza, con il quale, da un lato, i minori, pur nell'ambito di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, sono stati affidati
Per_ l'uno ( ) al padre e l'altro (NI) alla madre, con residenza privilegiata degli stessi presso i rispettivi domicili dei genitori e, dall'altro, l'ex casa coniugale è stata assegnata al CP_1
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che:
“alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I
n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che:” Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario ( cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che “Sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di
pagina 7 di 9 mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli” ( cfr. tra le altre
Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337-ter c.c., ritiene il Collegio che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse di entrambi i minori, non essendo emersi elementi di segno contrario.
Parimenti va confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha assegnato l'ex casa coniugale al
Per_
nell'ambito della quale è stata fissata la residenza privilegiata del minore e stabilito al CP_1
contempo il collocamento del figlio minore NI presso il domicilio materno.
Tale decisione appare, infatti, conforme al superiore interesse di entrambi i minori a conservare il proprio habitat domestico, oramai consolidato da anni (quantomeno dal luglio 2021, allorquando la si è allontanata dalla casa familiare con il figlio NI) e rispetto al quale gli stessi minori, Pt_1
in sede di ascolto, alcuna criticità hanno segnalato, dichiarando, al contrario, di trovarsi bene presso i rispettivi genitori (cfr. verbale di udienza del 16/01/2024). Né parte ricorrente ha allegato significativi mutamenti della situazione di fatto tali da giustificare una modifica dell'attuale regime di collocamento della prole, peraltro confermato dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale, in quanto rispondente ad una situazione – caratterizzata dall'allontanamento della dalla casa familiare e dalla permanenza in quest'ultima del padre con uno solo dei figli - Pt_1
cristallizzatasi ancor prima della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Vanno infine confermate le modalità di frequentazione della prole da parte del genitore non collocatario previste dal Presidente del Tribunale, atteso, peraltro, che le parti continuano ad oggi a vivere in unità immobiliari situate nel medesimo stabile, motivo per il quale non occorre prevedere uno specifico calendario settimanale di visite.
Sul mantenimento dei figli minori.
Tenuto conto che i figli minori continueranno ad essere collocati l'uno presso il padre e l'altro presso la madre, appare meritevole di conferma l'ordinanza presidenziale nella parte in cui prevede che ciascuno dei coniugi sia tenuto a provvedere esclusivamente al mantenimento diretto del figlio collocato presso di sé.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
pagina 8 di 9 Tenuto conto della non opposizione alla pronuncia della separazione e della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, comprese le spese della fase di reclamo svoltasi dinanzi alla Corte di Appello di Potenza n.
(59/2022 R.G.), da questa rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151, comma 1, c.c.;
2) conferma l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale a;
CP_1
Per_ 4) conferma il collocamento prevalente del minore presso il domicilio paterno ed il collocamento prevalente del minore NI presso il domicilio materno nonché il diritto- dovere di frequentazione dei genitori con i figli minori nei termini di cui all'ordinanza presidenziale del 02/02/2022;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite sostenute, comprese le spese della fase di reclamo svoltasi dinanzi alla Corte di Appello di Potenza (n. 59/2022 R.G.).
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte II, Sez. A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Aniello Maria De Piano Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 999/2021 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20/12/2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfonso Penna, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla via
Trinità n. 82, indirizzo di posta elettronica certificata: fax: 097545478 Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. NI V. P. Boccia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ) al l. go
Plebiscito n. 105, indirizzo di posta elettronica certificata: fax: Email_2
0973.822035
RESISTENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Per le parti come da atti e verbali di causa.
Il Pubblico Ministero non formulava conclusioni.
Oggetto: separazione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/08/2021, chiedeva all'adito Tribunale pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in Sala Consilina (Sa) trascritto nei registri dello Stato Civile dell'indicato Comune al n. 34, P. II, S. A.
La ricorrente, in particolare, esponeva: che dall'unione coniugale erano nati i figli (Sapri Persona_1
il 06/02/08) e (Sapri il 25/08/2014); che l'abitazione coniugale veniva stabilita presso Persona_2
l'attuale domicilio, a seguito di acquisto dell'immobile gravato da ipoteca a garanzia del mutuo della somma necessaria all'acquisto, mutuo affrontato per il saldo esclusivamente dalla ricorrente;
che il rapporto coniugale, a causa della personalità e del carattere del non era più gestibile e CP_1
tollerabile attesi i maltrattamenti subiti che l'avevano indotta a rivolgersi ad un centro antiviolenza e a sporgere denunzia – querela nei confronti del marito innanzi ai CC di Sala Consilina;
che il CP_1
molto probabilmente, la pedinava anche con sistemi di controllo della localizzazione dell'autovettura in uso alla che tale mancanza di fiducia e stima, accompagnata da frequenti e violenti litigi, Pt_1 anche in presenza dei figli minori, aveva incrinato profondamente l'affectio coniugalis che legava i coniugi, inducendo la a lasciare la casa coniugale per stabilirsi, provvisoriamente, presso Pt_1
l'abitazione della madre al fine di evitare che la violenza verbale potesse trasformarsi in aggressione fisica, con conseguente pericolo per l'incolumità della ricorrente e dei figli, in particolare del minore
Per_ NI;
che il non le consentiva di incontrare il figlio trascurando, peraltro, di curare il CP_1 minore affetto da epilessia;
che la era lavoratrice dipendente con reddito autonomo, mentre il Pt_1
era lavoratore autonomo titolare di officina meccanica. CP_1
Su tali premesse chiedeva al Presidente del Tribunale di emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, l'assegnazione della casa familiare con obbligo di allontanamento del resistente, la collocazione prevalente dei figli e la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Intestato Tribunale Adito, nella composizione di rito, trasmessi gli atti al P.M. onde partecipi al giudizio per rendere pareri e formulare richieste, dichiarare la separazione personale di Essi coniugi con addebito al CP_1
; collocare i figli minori presso la madre con ogni facoltà per il genitore non collocatario,
[...]
determinare assegno di mantenimento per i figli minori a carico del medesimo, assegnando
pagina 2 di 9 l'abitazione alla ricorrente perché collocataria dei figli minori, spese vinte o compensate.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 09/11/2021, si costituiva in giudizio il resistente contestando le avverse deduzioni e formulando domanda di addebito nei confronti della ricorrente, unica responsabile della disgregazione del rapporto coniugale.
Per l'effetto, concludeva domandando di: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla sig.ra 2. Disporre l'affidamento condiviso dei due figli della coppia;
3. Pt_1
Per_ Assegnare la casa coniugale al sig. ed al figlio , visto l'abbandono -della suddetta CP_1 abitazione- da parte della 4. Con vittoria di spese legali e attribuzione al Legale Pt_1 antistatario.”
All'udienza di comparizione dei coniugi, del 02/02/2022, innanzi al Presidente del Tribunale, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, venivano adottati i seguenti provvedimenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di Per_ essa;
2. assegna la casa familiare ad abitazione del marito con il figlio minore;
3. affida la prole minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale. Il figlio
NI risiederà con la madre nell'appartamento che questa attualmente occupa nella casa di suo padre;
4. il genitore non convivente potrà vedere la prole minore tutte le volte che ne faccia richiesta previa disponibilità del genitore convivente;
5. i genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibile in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà sposto all'obbligo di risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
6. la prole minore con il padre o la madre trascorrerà, ad anni alterni: i giorni 24-25 oppure 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché i giorni di sabato santo oppure Pasqua e lunedì in albis.
Ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio con lui convivente. Salva diversa determinazione da parte del G.I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi”, con prosieguo innanzi al Giudice istruttore.
In data 16/02/2022, la ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. Evidenziava che avverso l'ordinanza presidenziale, resa all'udienza del
02/02/2022, aveva proposto reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c. pendente innanzi alla Corte di
Appello di Potenza. Rappresentava, altresì, che attesa la particolare conflittualità, i coniugi avevano pagina 3 di 9 intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità con l'ausilio dei Servizi Sociali. Concludeva, pertanto, chiedendo: “revocare e/o modificare quanto stabilito in via provvisoria dall'Ordinanza resa dall'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lagonegro, all'udienza del 2.2.2022, Cron. n. 46/2022, ritenuta iniqua, ingiusta e pregiudizievole all'interesse della prole e della ricorrente, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito
2) Collocare entrambi i figli minori presso la madre;
3) Assegnare la casa già CP_1
coniugale alla madre collocataria;
4) Determinare assegno di mantenimento per i figli minori a carico del medesimo;
5) Vinte le spese e gli onorari del procedimento.” CP_1
In data 25/02/2022 la ricorrente depositava istanza di intervento dei Servizi Sociali al fine di favorire il
Per_ ripristino dei rapporti familiari, in particolare con il figlio , ostacolati dalla condotta del padre.
In data 02/02/2022, depositava comparsa di costituzione integrativa ex art. 166 e 167 CP_1
c.p.c. deducendo l'infondatezza di tutto quanto riferito dalla Rassegnava le seguenti Pt_1
conclusioni: “A. Voglia il Tribunale di Lagonegro confermare i provvedimenti presidenziali d'urgenza resi dal Presidente, con modifica solo per quanto riguarda l'affidamento e la collocazione, presso il padre, del figlio minore NI;
B. Con specifica richiesta di addebito nei confronti della sig.ra
, che si è allontanata da casa volontariamente e poi ha rivolto verso il marito una Parte_1
serie di accuse in sede penale che, in realtà, sono del tutto infondate;
C. Con vittoria di spese e competenze legali.”
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale articolata da entrambe le parti, ritenuto opportuno acquisire una relazione da parte dei
Servizi Sociali circa il contesto socio-familiare delle parti e sui rapporti genitori-figli, rigettata l'istanza
Per_ di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta dalla ricorrente, disposta l'audizione dei minori e la causa veniva, dapprima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, Persona_2
successivamente, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20/12/2024, rimessa al Collegio con termini ex art. 190 c.p.c. previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni. Il PM non formulava conclusioni.
Sulle domande di separazione personale dei coniugi e sulle domande di addebito.
pagina 4 di 9 Preliminarmente, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le accuse vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione proposte dalle parti va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C. 09/2707, C.
07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ.
Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
L'addebito, cioè, può essere riconosciuto a fronte di comportamenti del coniuge configuranti la causa in senso tecnico-giuridico della rottura del vincolo matrimoniale e non a fronte di comportamenti che costituiscono gli effetti o le conseguenze della disaffezione fra i coniugi. In altre parole, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che, a fronte di puntuale contestazione di parte avversa, nessuna delle due parti abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.
pagina 5 di 9 Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione a formulata dalla CP_1
la stessa è risultata del tutto sfornita di prova, non avendo la ricorrente offerto prove Pt_1
ammissibili sul punto.
In proposito il Collegio ritiene infatti di confermare l'ordinanza con la quale il G.I. ha rigettato le prove orali articolate dalla ricorrente in quanto vertenti su fatti non sufficientemente circostanziati o comunque irrilevanti ai fini del decidere. Con specifico riferimento ai capitoli di prova da 1) a 7), articolati dalla ricorrente nella propria memoria integrativa del 16/02/2022, tutti tesi a confermare le allegazioni di violenza poste dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito, non risulta alcun riferimento a specifiche condotte violente né ad un periodo temporale definito;
con riguardo, poi, agli ulteriori capitoli di prova articolati da a) ad e), articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del 17/06/2022, gli stessi paiono volti a dimostrare una infedeltà coniugale mai allegata dalla ricorrente, motivo per il quale gli stessi risulta irrilevanti.
Oltre a ciò, va osservato che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell'ambito del processo penale pendente nei confronti del per maltrattamenti nei confronti della moglie ex art. 572 c.p. CP_1
emerge che i forti contrasti tra le parti hanno caratterizzato da sempre la loro relazione, risalendo addirittura a momenti antecedenti al matrimonio, motivo per il quale non è dato ricollegare eziologicamente il comportamento aggressivo del alla intollerabilità della convivenza tra i CP_1
coniugi (cfr. verbale di udienza del 21/09/2023, proc. R.G. 875/2022 allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente del 18/05/2024). Né può riconoscersi valenza dirimente alle denunce-querele sporte dalla in quanto, oltre ad essere atti di provenienza unilaterale, come Pt_1
tale insufficienti a sostenere nel presente giudizio le deduzioni di parte ricorrente in assenza di precisi riscontri probatori, fanno generico riferimento ad una serie imprecisata di condotte aggressive del talvolta anche molto risalenti nel tempo (cfr. denuncia-querela del 18/07/2021, nella quale la CP_1
ha tra le altre cose dichiarato che gli unici episodi di aggressione fisica peraltro non Pt_1
specificamente descritti né contestualizzati dal punto di vista spazio-temporale, sono avvenuti prima della nascita dei due figli – “ADR: Si sono verificati alcuni episodi nei quali [mio marito] mi ha messo le mani addosso, ma prima della nascita dei nostri figli.”, quindi almeno 17 anni or sono, tenuto conto dell'età del figlio più grande).
pagina 6 di 9 Parimenti priva di riscontri è rimasta la domanda di addebito della separazione alla formulata Pt_1
dal posto, da un lato, che le richieste istruttorie formulate dal resistente – rispetto alle quali il CP_1
Collegio ritiene in questa sede di confermare il giudizio di inammissibilità ed irrilevanza formulato dal
G.I. nell'ordinanza del 24/03/2023 – non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, motivo per il quale devono intendersi abbandonate, e, dall'altro, che, in ogni caso, non può ritenersi che l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente sia causa della crisi coniugale, apparendo piuttosto quale effetto della conclamata intollerabilità della convivenza, alla luce del forte clima di conflittualità sempre esistito tra le parti.
In definitiva, per tutto quanto sopra, la separazione personale dei coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c. Per_ Sull'affido dei minori (06/02/2008) e NI (25/08/2014) e sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Per_ In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi dei minori e NI, va premesso che, essendovi contrasto in ordine alla residenza privilegiata degli stessi, nonché in ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale, spetta al Collegio stabilire se possa essere o meno confermato il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, in via d'urgenza, con il quale, da un lato, i minori, pur nell'ambito di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, sono stati affidati
Per_ l'uno ( ) al padre e l'altro (NI) alla madre, con residenza privilegiata degli stessi presso i rispettivi domicili dei genitori e, dall'altro, l'ex casa coniugale è stata assegnata al CP_1
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che:
“alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I
n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che:” Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario ( cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che “Sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di
pagina 7 di 9 mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli” ( cfr. tra le altre
Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337-ter c.c., ritiene il Collegio che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse di entrambi i minori, non essendo emersi elementi di segno contrario.
Parimenti va confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha assegnato l'ex casa coniugale al
Per_
nell'ambito della quale è stata fissata la residenza privilegiata del minore e stabilito al CP_1
contempo il collocamento del figlio minore NI presso il domicilio materno.
Tale decisione appare, infatti, conforme al superiore interesse di entrambi i minori a conservare il proprio habitat domestico, oramai consolidato da anni (quantomeno dal luglio 2021, allorquando la si è allontanata dalla casa familiare con il figlio NI) e rispetto al quale gli stessi minori, Pt_1
in sede di ascolto, alcuna criticità hanno segnalato, dichiarando, al contrario, di trovarsi bene presso i rispettivi genitori (cfr. verbale di udienza del 16/01/2024). Né parte ricorrente ha allegato significativi mutamenti della situazione di fatto tali da giustificare una modifica dell'attuale regime di collocamento della prole, peraltro confermato dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale, in quanto rispondente ad una situazione – caratterizzata dall'allontanamento della dalla casa familiare e dalla permanenza in quest'ultima del padre con uno solo dei figli - Pt_1
cristallizzatasi ancor prima della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Vanno infine confermate le modalità di frequentazione della prole da parte del genitore non collocatario previste dal Presidente del Tribunale, atteso, peraltro, che le parti continuano ad oggi a vivere in unità immobiliari situate nel medesimo stabile, motivo per il quale non occorre prevedere uno specifico calendario settimanale di visite.
Sul mantenimento dei figli minori.
Tenuto conto che i figli minori continueranno ad essere collocati l'uno presso il padre e l'altro presso la madre, appare meritevole di conferma l'ordinanza presidenziale nella parte in cui prevede che ciascuno dei coniugi sia tenuto a provvedere esclusivamente al mantenimento diretto del figlio collocato presso di sé.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
pagina 8 di 9 Tenuto conto della non opposizione alla pronuncia della separazione e della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, comprese le spese della fase di reclamo svoltasi dinanzi alla Corte di Appello di Potenza n.
(59/2022 R.G.), da questa rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151, comma 1, c.c.;
2) conferma l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale a;
CP_1
Per_ 4) conferma il collocamento prevalente del minore presso il domicilio paterno ed il collocamento prevalente del minore NI presso il domicilio materno nonché il diritto- dovere di frequentazione dei genitori con i figli minori nei termini di cui all'ordinanza presidenziale del 02/02/2022;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite sostenute, comprese le spese della fase di reclamo svoltasi dinanzi alla Corte di Appello di Potenza (n. 59/2022 R.G.).
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Consilina per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte II, Sez. A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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