Ordinanza cautelare 3 dicembre 2015
Ordinanza cautelare 23 maggio 2019
Sentenza 12 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/07/2021, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00916/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Comunale Butturini, Massimo Leva e Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino 125;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
-- per quanto riguarda il ricorso:
- del provvedimento fasc. n. -OMISSIS--OMISSIS-informava di ritenere sussistente nei confronti della società -OMISSIS-. il pericolo di infiltrazioni mafiose, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previste dagli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011;
- del provvedimento del -OMISSIS- a parziale rettifica del precedente provvedimento fasc. n. -OMISSIS--OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il -OMISSIS-:
- del provvedimento della -OMISSIS-, comunicato in pari data, recante rigetto dell’istanza presentata dalla -OMISSIS-. il -OMISSIS-per ottenere la revisione, la revoca e/o l’annullamento d’ufficio dell’informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti -OMISSIS-, e la conseguente iscrizione della stessa -OMISSIS-alla “-OMISSIS-” della -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS-., -OMISSIS-, ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’informazione interdittiva antimafia adottata nei propri confronti dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Tale provvedimento scaturiva dal coinvolgimento del -OMISSIS-, legale rappresentante e socio di maggioranza della ricorrente (titolare del 50% delle quote), nelle articolate attività d’indagine (riferite alle operazioni di polizia giudiziaria denominate “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”) che ne avrebbero accertato gli stretti rapporti con un “ -OMISSIS-‘-OMISSIS- ”, operante nei territori -OMISSIS-.
Il -OMISSIS-, il cui nominativo sarebbe comparso a partire dagli atti di un procedimento condotto dalla -OMISSIS-(dove, nel contesto dell’operazione “ -OMISSIS- ”, risultava identificato quale imprenditore coinvolto “ negli affari della -OMISSIS- ” – vd. -OMISSIS-– e indagato per concorso esterno in associazione mafiosa), diveniva oggetto di un successivo procedimento penale iscritto presso la -OMISSIS-(operazione “ -OMISSIS- ”), sottoposto a fermo e quindi raggiunto da misure cautelari personali, disposte, dopo un primo vaglio di fondatezza dell’iniziale impianto accusatorio (incentrato sulle relazioni intessute con esponenti, anche di primissimo livello, del sodalizio criminale e con soggetti che per quest’ultimo avevano operato), dal competente -OMISSIS-.
Il provvedimento interdittivo richiamava gli elementi scaturiti da entrambi i procedimenti penali. Veniva ricordato che il -OMISSIS- avrebbe intrattenuto rapporti lavorativi e di cointeressenza con altri arrestati, appartenenti all’associazione mafiosa, avvalendosi della loro collaborazione e dei loro metodi al fine di massimizzare i ricavi della società ricorrente e offrendo al sodalizio, in contropartita, “ buone prospettive economiche e lavorative ” così da agevolarne la penetrazione nel tessuto economico locale. Egli sarebbe poi intervenuto nella sistemazione di interessi facenti capo ad esponenti dell’organizzazione criminale e avrebbe assunto, per questi ultimi, il ruolo di facilitatore e di intermediario. Inoltre, si sarebbe recato in una località calabrese dove avrebbe trattato direttamente un affare con una personalità di spicco dell’organizzazione criminale; con tale personalità avrebbe valutato “ la possibilità di una joint venture per la fornitura di materiale ferroso […] per basamenti di -OMISSIS-, anche con l’eventuale apertura di una sede distaccata della propria ditta in quella regione ”, dimostrando, in tal modo, di accomunare i propri progetti imprenditoriali con gli interessi della cosca e di possedere relazioni tali da poter intrattenere con essa rapporti fiduciari stretti e privilegiati.
Innanzi alle circostanze e alle valutazioni sin qui richiamate, la -OMISSIS- poneva alla base del provvedimento il quadro fattuale emerso nel corso delle indagini penali, benché lo stesso non fosse definitivo in quanto sottoposto al vaglio giurisdizionale. L’estrema gravità della vicenda, induceva a “ ritenere ragionevolmente […] l’esistenza di elementi che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione ”.
2.1 La ricorrente, nel primo motivo di impugnazione, contesta le valutazioni dell’Amministrazione, perché fondate sulla sola ricostruzione dei fatti, unilateralmente rappresentata dalla -OMISSIS- ed esposta nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, pronunciata dal -OMISSIS-.
Osserva, in proposito, come l’impianto accusatorio, già al momento dell’adozione del provvedimento, fosse stato sconfessato, in sede di riesame (doc. 6, prodotto con il ricorso), dal -OMISSIS-, il quale avrebbe invece constatato la correttezza delle operazioni commerciali poste in essere dalla società e, nello specifico, dei rapporti intessuti nel periodo -OMISSIS-, cui, secondo l’avversata tesi della -OMISSIS-, sarebbe stata sottesa una vicenda estorsiva aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso. Perciò, conclude la ricorrente, difettando il principale fatto contestato (l’estorsione aggravata), anche le collusioni con l’organizzazione criminale risulterebbero frutto di “ mere congetture prive di qualsivoglia riscontro concreto ”.
Riproducendo analoghe considerazioni, la ricorrente, con il secondo profilo di censura, contesta specificamente le vicende oggetto delle indagini della -OMISSIS- di -OMISSIS-, relative alla trattativa condotta con una personalità di spicco del sodalizio criminale, nonché all’acquisizione di beni provenienti dal fallimento della -OMISSIS-, operazione proposta ad un affiliato alla cosca cui sarebbe stato anche affidato il compito di recuperare alcuni crediti verso clienti calabresi. Rileva che tali circostanze, peraltro non disconosciute, non possiederebbero rilevanza penale, come confermato dai provvedimenti giudiziari successivamente intervenuti. Nel terzo motivo, sottolinea inoltre che i fatti, posti a fondamento dell’interdittiva, risulterebbero risalenti e non più tali da comprovare l’attualità del paventato condizionamento mafioso.
Infine, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 84 del D. Lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, richiamati dall’informativa, non possano costituirne validamente il presupposto, perché adottati nei confronti di altri soggetti destinatari di misure, o perché favorevolmente riformati a seguito di gravame (accolto dal -OMISSIS- di -OMISSIS-).
3. Nelle more del giudizio, con -OMISSIS-, territorialmente competente, assolveva ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., il -OMISSIS- dal reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, attribuitogli nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’operazione “ -OMISSIS- ”, perché il fatto non sussiste.
Forte della pronuncia assolutoria, con istanza del -OMISSIS-, la ricorrente chiedeva di definire in senso favorevole il procedimento (nel frattempo avviato) di iscrizione nella c.d. “-OMISSIS- ” e di riesaminare in autotutela il provvedimento ostativo oggetto del presente gravame, anche in considerazione “ dell’ampio lasso di tempo decorso dai fatti ”.
L’istanza veniva respinta con provvedimento del-OMISSIS-. In questa sede, la -OMISSIS- di -OMISSIS- riteneva persistere tutte le ragioni sottese alle precedenti determinazioni, che prescindevano, a ben vedere, dall’attribuzione di un’isolata imputazione delittuosa, ora caduta a seguito dell’assoluzione, e trovavano invece suffragio in un contesto di abituale connivenza e strumentalità rispetto all’organizzazione criminale, contesto che dall’amministratore e socio di maggioranza si propagava tuttora alla società.
Avverso tale provvedimento, la società proponeva motivi aggiunti, lamentando che, a fronte dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e, in particolare, della pronuncia assolutoria - che avrebbero sconfessato l’intero impianto accusatorio e ridimensionato il coinvolgimento del -OMISSIS-- la -OMISSIS- avrebbe dovuto prendere atto dell’irrilevanza dei fatti e dell’insussistenza delle esigenze di prevenzione, poste a fondamento dell’informativa (primo motivo). Il lungo tempo trascorso dai fatti (rivelatisi ad ogni buon conto insussistenti) avrebbe comunque richiesto di individuare ulteriori “ elementi concreti di riscontro e/o conferma attestanti l'attualità delle presunte cointeressenze e delle frequentazioni in questione ”, per poi spiegare “ sulla base di quali ragioni logiche legami che si assume essere stati intrattenuti dal -OMISSIS- quasi dieci anni fa, e che sono ormai interamente cessati […] possano dare luogo, nell'attualità, a pericoli di ingerenze mafiose nella gestione dell'attività svolta da -OMISSIS-. ” (pp. 20-21); sosteneva quindi la ricorrente (in prosecuzione della terza censura esposta nell’atto introduttivo) che il provvedimento sarebbe stato viziato per carenza di motivazione e presupposto, non avendo la -OMISSIS- approfondito alcuno di tali cruciali aspetti (secondo motivo). Lamentava nuovamente (cfr. quarto motivo di ricorso) la violazione dell’art. 84 del D. Lgs. n. 159 del 2011, poiché gli atti delle indagini penali, ora anche alla luce dell’assoluzione, si sarebbero dimostrati inidonei a sorreggere la misura preventiva. Per di più sarebbe emerso un contrasto con le disposizioni della -OMISSIS-, in quanto non sarebbero sufficientemente delimitati i presupposti applicativi del provvedimento interdittivo (terzo motivo). In subordine, la ricorrente prospettava l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, lettere a), d) ed e), e dell'art. 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 41 e 117 della Costituzione, in riferimento ai parametri interposti costituiti dagli artt. 14, 17 e 18 della -OMISSIS- nonché degli artt. 1 e 2 del primo Protocollo addizionale (quarto motivo).
La ricorrente lamentava poi la mancata comunicazione del preavviso di rigetto della propria istanza, che assume dovuto ai sensi dell’art. 10- bis , L. n. 241 del 1990 (quinto motivo) e l’omessa audizione del proprio legale rappresentante, oggetto di specifica richiesta (sesto motivo). Infine, deduceva l’illegittimità derivata del provvedimento reiettivo della richiesta di riesame, in relazione ai motivi già esposti nel ricorso proposto avverso l’informativa antimafia (settimo motivo).
4. Costituitasi in giudizio, la difesa erariale ha resistito nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2021, discussa dal difensore della ricorrente, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, va rilevata la fondatezza dell’eccezione di tardività, formulata dalla ricorrente in relazione alla memoria prodotta dall’Amministrazione alle ore 12.24 del 25 novembre 2020, depositata l’ultimo giorno del termine previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., oltre l’orario (12.00) indicato dall’art. 4, comma 2, disp. att. cod. proc. amm., dovendosene perciò sancire l’inutilizzabilità ai fini della decisione, in quanto “ il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile ” (Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 96).
5.1 Nel merito, il gravame deve essere respinto in relazione a ciascuno dei motivi d’impugnazione.
5.1.1 Il Collegio ritiene che debbano essere esaminate congiuntamente, perché connesse, le prime tre censure del ricorso, nonché la prima e la seconda censura esposte nei motivi aggiunti, che costituiscono la sostanziale riproposizione di questioni delineate nella sede introduttiva.
Attraverso tali motivi, il ricorrente, dopo aver analizzato e contestato le singole condotte, a vario titolo attribuite al -OMISSIS-, emerse nel corso dei due procedimenti penali e poste alla base dei provvedimenti impugnati, ha osservato che gli addebiti, in quanto riferibili a episodi isolati privi di rilevanza penale, non sarebbero idonei ad attestare, nemmeno sotto il profilo indiziario, la sussistenza di un effettivo condizionamento esercitato dall’organizzazione criminale sulla struttura e sulle scelte imprenditoriali della società.
La successiva assoluzione, peraltro anticipata dall’annullamento di tutte le misure cautelari inizialmente applicate, avrebbe definitivamente dimostrato l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria, così da imporre, come si sostiene nei motivi aggiunti (prima censura), il riesame della posizione della ricorrente, poiché l’estraneità ai fatti del -OMISSIS-, legale rappresentante e titolare della quota maggioritaria della società, avrebbe attestato la piena affidabilità di quest’ultima e la sua idoneità ad operare con la pubblica amministrazione.
Inoltre, nel quadro descritto, il lungo tempo trascorso dall’emersione dei fatti avrebbe innanzitutto imposto di riconsiderarne l’effettiva rilevanza, precludendo l’adozione del provvedimento interdittivo impugnato nel ricorso (terza censura) e in seguito, con il trascorrere degli anni e con l’esaurimento del presupposto iter giudiziario, chiuso dalla sentenza di assoluzione – ormai irrevocabile - pronunciata dal -OMISSIS- di -OMISSIS-, avrebbe comunque richiesto lo svolgimento di un nuova istruttoria, finalizzata ad accertare l’attualità del pericolo d’infiltrazione mafiosa; pericolo che, a ben guardare, dovrebbe ritenersi ormai venuto meno, non essendo emerso alcun fatto ulteriore capace di confermare la persistenza dei rapporti con il sodalizio criminale (seconda censura dei motivi aggiunti).
5.1.2 In merito a tali rilievi, si deve subito ricordare che, secondo i più recenti e pienamente condivisi approdi giurisprudenziali, gli elementi posti a base dell'informativa antimafia ben possono essere privi di rilevanza penale, “ non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione ” (vd., tra le molte, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 febbraio 2021, n. 159). Come chiarito nella sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2020, n. 57, il provvedimento interdittivo è adeguatamente sorretto anche dall’accertamento situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale entro il quale le sentenze di proscioglimento o di assoluzione da cui emergano (cosa che avviene nel presente caso – vd. infra 5.1.4) valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, possono risultare eventi rivelatori della contaminazione mafiosa. In materia di interdittive antimafia l’autonoma valutazione, da parte del -OMISSIS-, del rischio di inquinamento mafioso, proprio perché retta da una immanente finalità preventiva, è da ritenersi sufficientemente motivata anche se fondata su fatti che non hanno superato la soglia della rilevanza criminale (e dunque della punibilità), secondo il criterio (del tutto estraneo ai più rigorosi principi dell’imputazione penale) del " più probabile che non ", valutazione la cui connotazione strettamente discrezionale porta a circoscrivere il sindacato giurisdizionale (che ha qui ad oggetto la misura e non l’antefatto costituito dall’imputazione), restringendolo entro il perimento della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza e del travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 14 luglio 2020, n. 4542).
5.1.3 Nel caso di specie, il provvedimento interdittivo e la sua successiva conferma non appaiono illogici o irragionevoli, né i fatti risultano travisati.
Le circostanze emerse nel corso delle indagini penali, compendiate nelle ordinanze cautelari e nei successivi provvedimenti adottati dalla -OMISSIS-, rendono del tutto manifesto come, in capo al legale rappresentante della società, sussistesse la chiara percezione dell’appartenenza dei propri interlocutori ad un organizzazione di tipo mafioso (egli infatti non manca di recarsi in -OMISSIS- dove ottiene, grazie alla propria rete di amicizie, di entrare in stretti rapporti con una personalità di spicco tramite la quale poter offrire al “ clan ” la propria collaborazione e presentare un vantaggioso affare – p. 425 della sentenza di assoluzione), la piena accettazione di un definito codice di condotta che da tale appartenenza deriva (si considerino in proposito la particolare e altrimenti inspiegabile delicatezza adottata nel trattare la rilevante posizione debitoria di tale -OMISSIS-, solo perché quest’ultimo è considerato “ uomo della famiglia ” – cfr. p. 426 – e l’interposizione delle decisioni del clan nei rapporti con il debitore -OMISSIS- – p. 429 s.), la volontà di potersi avvantaggiare del controllo esercitato dall’organizzazione sulle attività economiche e, infine, l’intento di divenire interlocutore privilegiato del sodalizio criminale e da qui accrescere l’utile aziendale (come prefigurato dal medesimo esponente di spicco del clan , il quale, nel corso di un intercettazione ambientale, rivolgendosi al -OMISSIS-proclamava: “ sicuramente qualche cosa la faremo … e faremo qualcosa alla grande … perché dobbiamo prendere tutto, -OMISSIS--OMISSIS-, le dobbiamo prendere tutte queste … questi paesi, hai capito o no? ” – p. 425).
Perciò né l’annullamento delle ordinanze adottate nel corso delle indagini preliminari, né l’assoluzione finale, né il pur crescente stacco temporale dall’epoca della presunta condotta estorsiva, oggetto di imputazione, potrebbero dare luogo ad una sorta di automatismo redimente, vanificando, come inclina a ritenere la ricorrente, il pericolo dell’infiltrazione mafiosa. Non si verte (o non si verte soltanto), infatti, di un evento-indice, isolato nel tempo, destinato a sorreggere nei limiti di un dato orizzonte storico il provvedimento preventivo, quanto piuttosto di una situazione permanente, di cui la condotta puntuale oggetto dell’imputazione costituisce semmai un elemento rivelatore. Pertanto, quando di tale elemento sia stata sancita la mera irrilevanza penale, ma nel contempo restino attestate tutte le collusioni con l’ambiente mafioso, anche se non estrinsecate attraverso condotte punibili, il rischio infiltrativo non viene meno, occorrendo a questo fine anche la prova della cessazione di ogni sottostante rapporto tra la società (con il suo amministratore) e le persone appartenenti alla cerchia del sodalizio: prova che nella fattispecie non è stata comunque fornita, essendosi la ricorrente limitata a contestare l’originaria efficacia indiziaria di taluni fatti (nel ricorso) o a prospettare la loro minor efficacia indiziaria, dopo il tempo trascorso e l’intervenuta assoluzione (nei motivi aggiunti), senza però disconoscere ciò che quei fatti avevano portato alla luce, ossia la consapevole e persino ricercata vicinanza della società e del suo amministratore con personaggi appartenenti al clan o con i loro fiancheggiatori e conniventi, nonché la convergenza di interessi economici creatasi con tali soggetti.
Sicché, anche a prescindere dalla qualificazione attribuibile nel concreto al -OMISSIS-(di per sé non riconducibile ad alcuna figura criminosa), sia egli soggetto compiacente, cooperante, ovvero collaborante per proprio interesse, per omertà o per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa, resta tuttora ferma l’esposizione al pericolo di infiltrazione, la cui attualità è inevitabilmente connessa alla sussistenza di un contesto di relazioni, anche se inattive o in questa fase non del tutto manifeste, potenzialmente sempre capaci di veicolare gli effetti dell’interferenza mafiosa.
5.1.4 Ciò è, del resto, ampiamente confermato nelle argomentazioni esposte dal -OMISSIS- di -OMISSIS- nella sentenza di assoluzione (peraltro pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., ossia per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto), dove viene chiarito che “ le ambiguità mostrate dal -OMISSIS-ed il suo muoversi su una linea di confine particolarmente insidiosa, nonostante non siano sufficienti ai fini dell’affermazione della sua penale responsabilità, rivelano la connivenza tra colui che nel caso concreto rappresenta il modello di imprenditore da cui è attratta la criminalità organizzata per allargare la propria rete di influenza […]. Ed invero, durante il colloquio registrato a bordo dell’auto di […] , si ha la rappresentazione plastica della reciprocità dei vantaggi che un tale tipo di sodalizio può procurare tanto all’imprenditore stimato e specchiato, quanto al capo cosca in un do ut des illecito di cui il -OMISSIS-aveva piena contezza ” (p. 431).
La originaria presenza e l’attualità del rischio di infiltrazione sono dunque avvalorate da due elementi cruciali, messi in evidenza dalla pronuncia assolutoria: da un lato, la dimostrata relazione di connivenza intessuta, ai fini di profitto, dal titolare della partecipazione maggioritaria della società ricorrente; dall’altro lato, l’inevitabile attrazione esercitata dalla società nei confronti del sodalizio criminale, potenzialmente intenzionata a porre l’impresa, tramite il controllo esercitato su un soggetto ormai resosi connivente, al di sotto della propria sfera di indebita influenza, cosa che, oltre ad aver giustificato l’adozione della misura interdittiva, costituisce, precludendone il riesame, il presupposto della sua permanenza in essere.
5.1.5 Per le considerazioni che precedono, devono pertanto essere respinti tutti i profili di censura scrutinati in questa sede (primo, secondo e terzo del ricorso; primo e secondo dei motivi aggiunti).
5.2 Nella quarta ed ultima censura dedotta del ricorso, nonché nella terza e nella quarta esposte con motivi aggiunti, tutte suscettibili di esame congiunto perché riguardanti identiche questioni di diritto, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 84 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Sostiene in particolare che gli atti delle indagini penali, specie alla luce dell’assoluzione (vd. motivi aggiunti), non potrebbero costituire valido presupposto della misura interdittiva. Ravvisa la violazione delle disposizioni della -OMISSIS-, perché ritiene non sufficientemente delimitati i presupposti in ragione dei quali la misura è stata applicata. In via di subordine, prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, lettere a), d) ed e), e dell'art. 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 41 e 117 della Costituzione, in riferimento ai parametri interposti costituiti dagli artt. 14, 17 e 18 della -OMISSIS- nonché degli artt. 1 e 2 del primo Protocollo addizionale.
5.2.1 Tali rilievi sono da ritenere infondati, sulla base del costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “ l'informativa antimafia, secondo le previsioni degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, è un istituto mediante il quale l'autorità prefettizia, fondandosi elementi oggettivi rilevanti in materia, esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicendole l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione. Tali elementi sono desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine, accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria (cfr. in terminis, n. 1743/2016) ” (fra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 27 settembre 2018, n. 5547).
In linea con tale indirizzo, si è inoltre osservato che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che possono dar luogo all'adozione dell'informativa antimafia ben possano essere ricercate all’interno di situazioni, “ non tipizzate dal legislatore, che sono altrettante 'spie' dell'infiltrazione, nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell'impresa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1743/2016) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 novembre 2018, n. 6465) indipendentemente dalla casistica ricavabile dagli artt. 84 e 91, D. Lgs. n. 159 del 2011 che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non designano affatto una casistica tassativa. Infatti, “ gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l'insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento. Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è dunque un catalogo aperto di situazioni sintomatiche del condizionamento mafioso ” (T.A.R. Campania, Napoli, n. 6465 del 2018, cit.).
Ne consegue che il puntuale riferimento ai provvedimenti pronunciati nell’ambito dei procedimenti penali, seguiti alle operazioni di polizia (“ -OMISSIS- ” – “ -OMISSIS- ”), benché non formalmente riconducibili agli atti indicati negli artt. 84 e 91, D. Lgs. n. 159 del 2011, offre il necessario presupposto della valutazione di pericolosità formulata dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-.
5.2.2 Deve essere poi disattesa l’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.
La Corte costituzionale ha infatti chiarito che a sostegno del provvedimento interdittivo possono essere poste situazioni indiziarie, le quali sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale (C. Cost. 26 marzo 2020, n. 57) nel cui ambito deve ritenersi pienamente ammissibile il richiamo delle misure adottate, benché per mere finalità cautelari, dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale. In merito, la giurisprudenza ha inoltre precisato che “ la formula "elastica" adottata dal legislatore nel disciplinare l'informativa interdittiva antimafia su base indiziaria riviene dalla ragionevole ponderazione tra l'interesse privato al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e l'interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio-economico dagli inquinamenti mafiosi, dove il primo, siccome non specificamente tutelato dalla Cedu né riconducibile alla sfera dei diritti costituzionali inviolabili, si rivela recessivo rispetto al secondo, siccome collegato alle preminenti esigenze di difesa dell'ordinamento contro l'azione antagonistica della criminalità organizzata ” (così T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1017). Alla luce di tale condivisa conclusione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 84, comma 4, del D. lgs. n. 159 del 2011 per asserito contrasto con l'articolo 117 della Costituzione in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale 1 alla -OMISSIS-, appare quindi infondata.
5.3 Quanto alle censure quinta e sesta, formulate nei motivi aggiunti, si deve rilevare che la comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza di riesame, di cui all'art. 10- bis , L. n. 241 del 1990, costituisce per pacifica giurisprudenza un adempimento non dovuto in materia di certificazione antimafia, dove il contraddittorio procedimentale possiede natura meramente eventuale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 159 del 2011 (Cons. Stato, Sez. III, 17 novembre 2020, n. 7146). Entro tale ristretto ambito, l’audizione dell’interessato (reclamata nella sesta censura) rappresenta una mera eventualità rimessa all’apprezzamento discrezionale del -OMISSIS-, la cui omissione, trattandosi di un adempimento inessenziale all’adozione del provvedimento finale, non appare produttiva di alcun effetto invalidante (T.A.R. Lombardia, -OMISSIS-, Sez. I, 3 dicembre 2020, n. 851).
Entrambe le doglianze sono pertanto infondate.
5.4 Deve essere infine disatteso il settimo profilo di doglianza, formulato nei motivi aggiunti, con il quale è stata eccepita l’illegittimità in via derivata del rigetto opposto alla richiesta di riesame e di iscrizione nella white-list , in relazione alle medesime censure proposte, avverso il provvedimento interdittivo, in sede di ricorso introduttivo, censure ritenute infondate dal Collegio.
6. Per quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti vanno integralmente respinti.
Le spese di lite sono seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il -OMISSIS- Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida nell’importo complessivo di € 2.500,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le società e le persone fisiche sopra menzionate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.