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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3089/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 19.2.2025 composto dai Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3089/2023 R.G./F avente per oggetto disciplina della regolamentazione genitoriale promossa da: Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] rappresenata e difesa C.F._1 dalle Avv. Federica Garavaglia e Avv. Giulia di Molfetta del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata nello studio del'lAvv. Federica Garavaglia in Magenta (MI) via Alcide De Gasperit 6/8 per delega in atti
Parte Ricorrente contro
CP_1
nato il [...] a [...] ivi residente via Rossetti 61 C.F._2 Parte Convenuta Non Costituita e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 19.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente:
1) Affidare ex art 337 quater comma 3 cc in via esclusiva il figlio minore alla madre con collocazione presso la stessa, consentendole di prendere tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore importanza, senza il previo consenso e/o la previa consultazione del apdre (cd affidamento super esclusivo), con diritto di visita del padre secondo quanto verrà statuito dal'lIl.mo Tribunale adito nell'interesse del minore anche in merito alle festività e ai periodi di vacanza. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze di vita del minore.
2) I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio minore ed i nonni paterni e materni.
3) Assegnare la casa già sede della residenza familiare alla madre. Il sig. dovrà provvedere al cambio di residenza. CP_1
4) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) per dodici mensilità da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a cura dello stesso in base agli indici Istat – costo della vita.
5) Circa le spese straordinarie si farà riferimento al Protocollo di Torino, che allegato, si ritiene parte integrante del presente atto. (…) In ogni caso con vittoria di spese e compensi (…)” Per il PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
06/02/2025” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc parte ricorrente ha esposto che dalla relazione tra le Parti era nato il figlio in data 10.7.2020 in Ciriè. Lamentava parte ricorrente che il Persona_1 convenuto non aveva una condotta orientata alla responsabilità genitoriale oltre a serbare una condotta
“verbalmente violenta ed offensiva nei confronti della sig.ra . Lamentava che il convenuto si era definitivamente Pt_1
pagina 1 di 4 allontanato dalla casa familiare in data 3.9.2021, non fornendo l'indirizzo della propria abitazione. In punto economico parte ricorrente rappresentava di lavorare quale sales developer presso la Perfetti Van Melle Spa, occupandosi di vendite con stipendio di circa 2.200,00 circa mensili. Quanto alla condizione economico lavorativa del resistente così si legge nel ricorso introduttivo a pag. 5 : “(…) Il sig. in precedenza lavorava CP_1 presso il bar del padre, ma oggi percepisce presumibilmente la disoccupazione. La ricorrente invero non conosce con precisione le entrate reddituale dello stesso (…)”. Rappresentava un totale disinteresse del padre nei confronti del figlio e concludeva chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo ex art 337 quater c. 3 alla madre con assegnazione casa alla ricorrente, con obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento richiesto in misura di € 500,00. All'udienza del 8.5.2024 il Giudice relatore provvedeva all'audizione della parte ricorrente (non comparso né costituito il convenuto). Parte ricorrente confermava il quadro genitoriale già tratteggiato in ricorso introduttivo (caratterizzato da disinteresse paterno) e all'esito il difensore di parte ricorrente insisteva nelle domande di cui al ricorso. Il Giudice relatore riservava la decisione e nella successiva ordinanza 11.5.2024 così si legge: “(…) - Ritenuto doversi ex art 337 quater cc allo stato disporre – alla luce della allegata trascuranza paterna che impone nell'immediato le visite padre-figlio organizzate dal Servizio Sociale – l'affidamento esclusivo del figlio alla sola madre in ragione delle delicate condizioni di salute del minore (documentate in PCT da parte attrice) necessitanti ictu oculi delle eventuali subitanee autorizzazioni a cure, interventi, con collaterale assegnazione di incarico ai Servizi Sociali (con assegnazione di congrua tempistica per l'intervento) per indagine sulle condizioni di vita del figlio e sul grado di accudimento materno;
- Ritenuto in punto economico doversi ex art 337 ter cc da un lato evidenziare che parte ricorrente non ha indicato elementi certi in ordine alla redditualità del convenuto mentre dall'altro lato l'età anagrafica di autorizza (in assenza di elementi a CP_1 ciò controindicanti) a ritenerlo dotato di piena e attuale capacità lavorativa, congruo apparendo per l'effetto porsi a suo carico la misura del mantenimento da stabilirsi in 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Ivrea qual foro di radicamento della controversia genitoriale, come infra enucleato in parte dispositiva
P. Q. M.
Il Giudice Relatore pronunciando in via provvisoria e urgente ex art 473 bis. 22 Cpc ogni altra istanza, eccezione rigettate: 1) Affida il figlio nato a Ciriè (TO) il [...] in [...] esclusiva alla sola madre Persona_1 la quale potrà ex art 337 quater terzo comma C.c. prendere da sola tutte le decisioni per il minore anche quelle di Parte_1 maggiore interesse afferenti a titolo di esempio la salute, la formazione, l'istruzione; 2) Dispone che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione abituale presso la casa materna;
3) Assegna la casa ex familiare alla madre;
4) - Dispone che il padre versi alla madre a titolo di mantenimento di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente agli Per_1 indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi tracciabili oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, assegno unico percepito – ove spettante – dalla sola madre quale affidataria esclusiva.
5) Dispone che il padre possa vedere e incontrare il figlio solo previo contatto con i Servizi Sociali che organizzeranno le visite inizialmente in luogo neutro alla presenza di un educatore,
6) Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente su Ciriè per relazionare al Tribunale entro il 20.12.2024 in ordine allo stato di vita del minore residente con la madre, nonché in ordine alla genitorialità delle Parti previa audizione del padre, e in ordine al grado di accudimento materno di Per_1
7) Visto il proprio ruolo di udienze ed urgenze fissa udienza avanti a sé al 5.2.2025 h 9.15 per prosecuzione del procedimento Si comunichi alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali di Ciriè (…)”
- All'udienza del 5.2.2025 Parte ricorrente insisteva nelle domande introduttive alla luce della relazione del Servizio Sociale che attestavano l'assenza del convenuto in punto genitorialità, avendo il convenuto dimostrato disinteresse a coltivare il rapporto col figlio.
* * * Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio.
pagina 2 di 4 Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Nel caso di specie è acclarato che il padre non ha allo stato coltivato un rapporto col figlio: la relazione dei Servizi Sociali in atti depositata in PCT in data 3.2.2025 ne attesta, infatti, CP_2 la sparizione e così letteralmente si legg azione: “(…) L'incontro fissato il 13/01/25 non ha avuto luogo. L'educatrice incaricata riferisce L'incontro era previsto dalle 17.30 alle 18.30. arriva con la mamma 10 minuti prima Per_1 così, una volta congedata la sig.ra entro con il bimbo nella stanza. Avviso via messaggio il padre sul fatto che io ed Pt_1 lo avremmo aspettato all'interno della stanza. All'invio del messaggio, il cellulare del padre pare non connesso perchè Per_1 visualizzo una sola "spunta". Alle 17.35, non essendosi ancora presentato, provo a chiamarlo ma risulta "non raggiungibile". Riprovo alle 17.45 ma ricevo la stessa risposta. A quel punto chiamo la mamma affinchè venga a predere e così accade Per_1 pochi minuti dopo. A seguito di tale episodio, il servizio ha provveduto a contattare ulteriormente il sig. telefonicamente CP_1 ma senza esito. In data 24/01/2025 è stata consegnata nella buca delle lettere una convocazione scritta per appuntamento urgente con il serivzio sociale, ma in casa non vi era nessuno e, come riferito dall'operatore incaricato, la buca delle lettere era colma di documenti non ritirati. Data l'impossibilità di interloquire con il sig. e la sua improvvisa scomparsa, modalità CP_1 già messa in atto dal sig. nel passato, a tutela del minore sono stati immediatamente interrotti i luoghi neutri. A seguito CP_1 del mancato incontro di l /01 u.s, la mamma riferisce che sia stato molto cupo e nervoso nel pomeriggio, ma che Per_1 non abbia posto ulteriori domande sul motivo della sua assenza. Si sottolinea che il minore, come emerso da quanto osservato nei primi luoghi neutri effettuati, nutri sincero affetto nei confronti del padre e che queste improvvise e immotivate sparizioni creano disorientamento e sfiducia in il quale aveva da poco iniziato ad avere un contatto regolare con il papà. Si resta a Per_1 disposizione per eventuali chiarimenti (…)” . In tale contesto esita estremamene difficoltoso – anzi nei fatti non possibile – per la madre adottare celermente le decisioni per il figlio, di talché occorre - in un con gli altri profili genitoriali ed economici, non essendo mutati gli elementi di fatto già delibati in corso di causa, sopra richiamati – disporre la conferma dell'affidamento esclusivo del figlio alla sola madre, non accollandosi al convenuto le spese di lite stante la di lui non opposizione al petitum attoreo
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando tra le Parti ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione rigettate:
- 1) Affida il figlio nato a Ciriè (TO) il [...] in [...] esclusiva alla sola madre Persona_1 la quale potrà ex art 337 quater terzo comma C.c. prendere da sola tutte le decisioni per il Parte_1 minore anche quelle di maggiore interesse afferenti a titolo di esempio la salute, la formazione, l'istruzione;
2) Dispone che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione abituale presso la casa materna;
3) Assegna la casa ex familiare alla madre;
4) - Dispone che a decorrer dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e quindi da novembre 2023 incluso il padre versi alla madre a titolo di mantenimento di € 250,00 mensili rivalutabili Per_1 annualmente agli indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi tracciabili oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di pagina 3 di 4 Ivrea in data 24 giugno 2016, assegno unico percepito – ove spettante – dalla sola madre quale affidataria esclusiva.
5) Dispone che il padre possa vedere e incontrare il figlio solo previo contatto con i Servizi Sociali che organizzeranno le visite inizialmente in luogo neutro alla presenza di un educatore, con facoltà ai Servizi di interruzione luoghi neutri ove emergano disagi del minore o il padre non sia costante nelle visite;
6) Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per offrire al minore sostegno e supporto Non accolla alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza, per comunicazione ai Servizi sociali incaricati. Così deciso in Ivrea, 19.2.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 19.2.2025 composto dai Signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3089/2023 R.G./F avente per oggetto disciplina della regolamentazione genitoriale promossa da: Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] rappresenata e difesa C.F._1 dalle Avv. Federica Garavaglia e Avv. Giulia di Molfetta del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata nello studio del'lAvv. Federica Garavaglia in Magenta (MI) via Alcide De Gasperit 6/8 per delega in atti
Parte Ricorrente contro
CP_1
nato il [...] a [...] ivi residente via Rossetti 61 C.F._2 Parte Convenuta Non Costituita e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 19.2.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente:
1) Affidare ex art 337 quater comma 3 cc in via esclusiva il figlio minore alla madre con collocazione presso la stessa, consentendole di prendere tutte le decisioni nell'interesse del minore, anche quelle di maggiore importanza, senza il previo consenso e/o la previa consultazione del apdre (cd affidamento super esclusivo), con diritto di visita del padre secondo quanto verrà statuito dal'lIl.mo Tribunale adito nell'interesse del minore anche in merito alle festività e ai periodi di vacanza. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con le esigenze di vita del minore.
2) I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio minore ed i nonni paterni e materni.
3) Assegnare la casa già sede della residenza familiare alla madre. Il sig. dovrà provvedere al cambio di residenza. CP_1
4) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) per dodici mensilità da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a cura dello stesso in base agli indici Istat – costo della vita.
5) Circa le spese straordinarie si farà riferimento al Protocollo di Torino, che allegato, si ritiene parte integrante del presente atto. (…) In ogni caso con vittoria di spese e compensi (…)” Per il PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
06/02/2025” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc parte ricorrente ha esposto che dalla relazione tra le Parti era nato il figlio in data 10.7.2020 in Ciriè. Lamentava parte ricorrente che il Persona_1 convenuto non aveva una condotta orientata alla responsabilità genitoriale oltre a serbare una condotta
“verbalmente violenta ed offensiva nei confronti della sig.ra . Lamentava che il convenuto si era definitivamente Pt_1
pagina 1 di 4 allontanato dalla casa familiare in data 3.9.2021, non fornendo l'indirizzo della propria abitazione. In punto economico parte ricorrente rappresentava di lavorare quale sales developer presso la Perfetti Van Melle Spa, occupandosi di vendite con stipendio di circa 2.200,00 circa mensili. Quanto alla condizione economico lavorativa del resistente così si legge nel ricorso introduttivo a pag. 5 : “(…) Il sig. in precedenza lavorava CP_1 presso il bar del padre, ma oggi percepisce presumibilmente la disoccupazione. La ricorrente invero non conosce con precisione le entrate reddituale dello stesso (…)”. Rappresentava un totale disinteresse del padre nei confronti del figlio e concludeva chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo ex art 337 quater c. 3 alla madre con assegnazione casa alla ricorrente, con obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento richiesto in misura di € 500,00. All'udienza del 8.5.2024 il Giudice relatore provvedeva all'audizione della parte ricorrente (non comparso né costituito il convenuto). Parte ricorrente confermava il quadro genitoriale già tratteggiato in ricorso introduttivo (caratterizzato da disinteresse paterno) e all'esito il difensore di parte ricorrente insisteva nelle domande di cui al ricorso. Il Giudice relatore riservava la decisione e nella successiva ordinanza 11.5.2024 così si legge: “(…) - Ritenuto doversi ex art 337 quater cc allo stato disporre – alla luce della allegata trascuranza paterna che impone nell'immediato le visite padre-figlio organizzate dal Servizio Sociale – l'affidamento esclusivo del figlio alla sola madre in ragione delle delicate condizioni di salute del minore (documentate in PCT da parte attrice) necessitanti ictu oculi delle eventuali subitanee autorizzazioni a cure, interventi, con collaterale assegnazione di incarico ai Servizi Sociali (con assegnazione di congrua tempistica per l'intervento) per indagine sulle condizioni di vita del figlio e sul grado di accudimento materno;
- Ritenuto in punto economico doversi ex art 337 ter cc da un lato evidenziare che parte ricorrente non ha indicato elementi certi in ordine alla redditualità del convenuto mentre dall'altro lato l'età anagrafica di autorizza (in assenza di elementi a CP_1 ciò controindicanti) a ritenerlo dotato di piena e attuale capacità lavorativa, congruo apparendo per l'effetto porsi a suo carico la misura del mantenimento da stabilirsi in 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Ivrea qual foro di radicamento della controversia genitoriale, come infra enucleato in parte dispositiva
P. Q. M.
Il Giudice Relatore pronunciando in via provvisoria e urgente ex art 473 bis. 22 Cpc ogni altra istanza, eccezione rigettate: 1) Affida il figlio nato a Ciriè (TO) il [...] in [...] esclusiva alla sola madre Persona_1 la quale potrà ex art 337 quater terzo comma C.c. prendere da sola tutte le decisioni per il minore anche quelle di Parte_1 maggiore interesse afferenti a titolo di esempio la salute, la formazione, l'istruzione; 2) Dispone che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione abituale presso la casa materna;
3) Assegna la casa ex familiare alla madre;
4) - Dispone che il padre versi alla madre a titolo di mantenimento di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente agli Per_1 indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi tracciabili oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, assegno unico percepito – ove spettante – dalla sola madre quale affidataria esclusiva.
5) Dispone che il padre possa vedere e incontrare il figlio solo previo contatto con i Servizi Sociali che organizzeranno le visite inizialmente in luogo neutro alla presenza di un educatore,
6) Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente su Ciriè per relazionare al Tribunale entro il 20.12.2024 in ordine allo stato di vita del minore residente con la madre, nonché in ordine alla genitorialità delle Parti previa audizione del padre, e in ordine al grado di accudimento materno di Per_1
7) Visto il proprio ruolo di udienze ed urgenze fissa udienza avanti a sé al 5.2.2025 h 9.15 per prosecuzione del procedimento Si comunichi alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali di Ciriè (…)”
- All'udienza del 5.2.2025 Parte ricorrente insisteva nelle domande introduttive alla luce della relazione del Servizio Sociale che attestavano l'assenza del convenuto in punto genitorialità, avendo il convenuto dimostrato disinteresse a coltivare il rapporto col figlio.
* * * Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio.
pagina 2 di 4 Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Nel caso di specie è acclarato che il padre non ha allo stato coltivato un rapporto col figlio: la relazione dei Servizi Sociali in atti depositata in PCT in data 3.2.2025 ne attesta, infatti, CP_2 la sparizione e così letteralmente si legg azione: “(…) L'incontro fissato il 13/01/25 non ha avuto luogo. L'educatrice incaricata riferisce L'incontro era previsto dalle 17.30 alle 18.30. arriva con la mamma 10 minuti prima Per_1 così, una volta congedata la sig.ra entro con il bimbo nella stanza. Avviso via messaggio il padre sul fatto che io ed Pt_1 lo avremmo aspettato all'interno della stanza. All'invio del messaggio, il cellulare del padre pare non connesso perchè Per_1 visualizzo una sola "spunta". Alle 17.35, non essendosi ancora presentato, provo a chiamarlo ma risulta "non raggiungibile". Riprovo alle 17.45 ma ricevo la stessa risposta. A quel punto chiamo la mamma affinchè venga a predere e così accade Per_1 pochi minuti dopo. A seguito di tale episodio, il servizio ha provveduto a contattare ulteriormente il sig. telefonicamente CP_1 ma senza esito. In data 24/01/2025 è stata consegnata nella buca delle lettere una convocazione scritta per appuntamento urgente con il serivzio sociale, ma in casa non vi era nessuno e, come riferito dall'operatore incaricato, la buca delle lettere era colma di documenti non ritirati. Data l'impossibilità di interloquire con il sig. e la sua improvvisa scomparsa, modalità CP_1 già messa in atto dal sig. nel passato, a tutela del minore sono stati immediatamente interrotti i luoghi neutri. A seguito CP_1 del mancato incontro di l /01 u.s, la mamma riferisce che sia stato molto cupo e nervoso nel pomeriggio, ma che Per_1 non abbia posto ulteriori domande sul motivo della sua assenza. Si sottolinea che il minore, come emerso da quanto osservato nei primi luoghi neutri effettuati, nutri sincero affetto nei confronti del padre e che queste improvvise e immotivate sparizioni creano disorientamento e sfiducia in il quale aveva da poco iniziato ad avere un contatto regolare con il papà. Si resta a Per_1 disposizione per eventuali chiarimenti (…)” . In tale contesto esita estremamene difficoltoso – anzi nei fatti non possibile – per la madre adottare celermente le decisioni per il figlio, di talché occorre - in un con gli altri profili genitoriali ed economici, non essendo mutati gli elementi di fatto già delibati in corso di causa, sopra richiamati – disporre la conferma dell'affidamento esclusivo del figlio alla sola madre, non accollandosi al convenuto le spese di lite stante la di lui non opposizione al petitum attoreo
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando tra le Parti ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione rigettate:
- 1) Affida il figlio nato a Ciriè (TO) il [...] in [...] esclusiva alla sola madre Persona_1 la quale potrà ex art 337 quater terzo comma C.c. prendere da sola tutte le decisioni per il Parte_1 minore anche quelle di maggiore interesse afferenti a titolo di esempio la salute, la formazione, l'istruzione;
2) Dispone che il figlio abbia residenza anagrafica e collocazione abituale presso la casa materna;
3) Assegna la casa ex familiare alla madre;
4) - Dispone che a decorrer dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo e quindi da novembre 2023 incluso il padre versi alla madre a titolo di mantenimento di € 250,00 mensili rivalutabili Per_1 annualmente agli indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese con mezzi tracciabili oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di pagina 3 di 4 Ivrea in data 24 giugno 2016, assegno unico percepito – ove spettante – dalla sola madre quale affidataria esclusiva.
5) Dispone che il padre possa vedere e incontrare il figlio solo previo contatto con i Servizi Sociali che organizzeranno le visite inizialmente in luogo neutro alla presenza di un educatore, con facoltà ai Servizi di interruzione luoghi neutri ove emergano disagi del minore o il padre non sia costante nelle visite;
6) Dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per offrire al minore sostegno e supporto Non accolla alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza, per comunicazione ai Servizi sociali incaricati. Così deciso in Ivrea, 19.2.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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