TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11480/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura CE MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 11480/2021 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Papapicco;
Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Carla Filograna;
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. Patrizia Ortiz
APPELLATI nonché contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 848/2021 depositata in data Pt_2
4.05.2021, non notificata, a definizione del giudizio n. R.G. 5305/2020.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 5.06.2024 e discussione orale riportata a verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti del giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza n. 848/2021, emessa dal Giudice di Pace di con la quale Parte_1 Pt_2 è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire, in quanto qualificata come opposizione avverso l'estratto di ruolo. A fondamento dell'atto di gravame, ha sostenuto l'ammissibilità dell'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. e diretta a contestare il diritto di di procedere esecutivamente per omessa notifica delle cartelle di CP
pagamento nn. 01420180003293075000 e 01420180010233108000, con conseguente prescrizione estintiva dei crediti intimati e di titolarità del Ha, dunque, concluso per Controparte_2
l'annullamento delle predette cartelle, con condanna alle spese di lite a carico di e CP _2
, in solido tra loro. In merito alla cartella n. 01420180034244990000, per la quale è intervenuto
[...]
il pagamento nelle more del giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite nei confronti del Parte_2
2. Costituendosi con comparsa depositata il 19.01.2022, l' ha Controparte_4 chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto delle doglianze formulate, con vittoria di spese. Si è, invece, associato sulla richiesta di cessata materia del contendere per intervenuto pagamento dei crediti sottesi alla cartella n. 01420180034244990000.
3. Il si è costituito con comparsa depositata il 29.12.2021 contestando le Parte_2 avverse deduzioni e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata la declaratoria di cessata materia del contendere, con applicazione del principio di soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese di lite.
4. Con note autorizzate, depositate il 13.05.2024, parte appellante, preso atto della sopravvenienza normativa e dell'intervento nomofilattico in ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti,
è pervenuta all'udienza del 22.01.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c ante riforma Cartabia.
6. La materia de qua è stata oggetto di un intervento legislativo con il quale, chiarendo l'annosa questione relativa alla ammissibilità o meno dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, il
Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 – rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”- inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, ha pacificamente e condivisibilmente escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo – in ragione della sua natura di atto non impositivo, non contenendo alcuna pretesa impositiva- precisando, altresì, che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Ed invero, nonostante la normativa appena richiamata sia successiva rispetto ai fatti per cui è causa, la Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, ha esteso l'ambito di applicazione della predetta normativa anche ai giudizi pendenti, ritenendo che la parte conservi, nelle more del giudizio, la possibilità di poter dimostrare la sussistenza di un interesse legittimante la tutela immediata nei limiti chiariti dalla norma;
ha, dunque, formulato il principio di diritto per cui“in tema di riscossione
a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
(Cass. S.U. n. 26283/2022)
L'odierna appellante ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle impugnate, senza opporre alcun atto di intimazione successivo, così implicitamente ammettendo di essere venuta a conoscenza dell'esistenza degli atti impositivi solo a seguito di visione dell'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione ed allegato alla citazione in primo grado.
Ha, pertanto, eccepito la prescrizione della pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento figuranti nell'estratto di ruolo per lo spirare del termine quinquennale decorrente dalla data di notifica del verbale di accertamento.
Ebbene, posto che nel presente giudizio l'oggetto dell'impugnazione è costituito dal contenuto dell'estratto di ruolo in relazione alle cartelle di pagamento citate, l'azione d'impugnazione menzionata si atteggia, altresì, come azione di accertamento negativo. Sul punto si osserva che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza, relativamente a diritti o rapporti giuridici, che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09.05.2012, n. 7096). L'interesse ad agire richiede, tuttavia, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. lav. 04.05.2012, n. 6749; 27.01.2011, n. 2051; 28.06.2010,
n. 15355).
Sulla sussistenza dell'interesse ad agire nell'ambito dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si erano inizialmente pronunciate le Sezioni Unite con sentenza n. 19704/2015, sancendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di valida notifica della cartella. In particolare, avevano elaborato il seguente principio di diritto: "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituiva l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione ".
Secondo l'orientamento antecedente alle Sezioni Unite del 2022 il privato contribuente può, far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza è venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.
Si tratta di una tutela anticipatoria, che si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprende, per la prima volta, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e così dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto utilmente attivare in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica di essa (cfr. Cass., ordinanza n. 5443 del
25/02/2019, che ha chiarito che tali principi non sono in contrasto con quello secondo cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge).
A diversa conclusione deve addivenirsi, invece, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata: in questo caso, infatti, il debitore non può impugnare l'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione (così Cass. 10/11/2016, n. 22946). I principi dinanzi enunciati sono stati ribaditi anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata,
è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (cfr. Cass., ordinanza n. 6723 del 07/03/2019; si veda anche Cass., ordinanza n. 22925 del 13/09/2019, secondo cui nella valutazione circa l'ammissibilità di questo tipo di azione assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio).
Coerentemente con le Sezioni Unite innanzi citate, il Supremo Consesso, con pronuncia più recente (S.U. n. 26283/2022) ricordando che il ruolo è atto che dev'essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento, ha fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa) rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e, quindi, la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione. Rispetto alla pronuncia antecedente ha, però, limitato le ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruolo, in caso di invalidità della notifica, plasmando l'interesse ad agire che dev'essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini e nel giudizio di legittimità fino all'adunanza camerale o, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Nel caso di specie la non ha dimostrato il proprio interesse ad agire a distanza di tempo Pt_1 rilevante dall'emissione delle cartelle e presunta notifica delle stesse, specie a fronte dell'inattività dell'agente della riscossione che alcun atto successivo ha posto in essere, per il recupero del credito.
Non ha, in altri termini allegato e provato alcun pregiudizio concreto ed attuale che integrasse l'interesse ad agire (“pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”).
Non può, quindi, configurarsi alcun interesse alla tutela invocata, ove si consideri, peraltro, che pure a fronte della invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un. n. 959/17; n. 40763/2021). Analogamente nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, può proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ecc.
L'opposizione originariamente proposta da è stata, dunque, correttamente Parte_1
dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
Dev'essere, invece, dichiarata la cessata materia del contendere tra e Parte_1 Parte_2 atteso l'intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, del credito sotteso alla cartella n.
[...]
01420180034244990000.
Sulla regolamentazione delle spese di lite va, tuttavia, considerato che secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento legittimava di per sé l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in relazione al suo contenuto, ossia alle cartelle che si assumevano invalidamente notificate. Nella specie le cartelle indicate non possono dirsi regolarmente notificate in quanto non è stato rispettato il procedimento notificatorio in caso di irreperibilità assoluta del destinatario (è stata eseguita la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non si dà conto nella relata delle necessarie ricerche nel caso di indirizzo sconosciuto).
Pertanto, alla luce della normativa sopravvenuta e dell'intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite, che hanno limitato i casi di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, si ritiene ricorrere l'ipotesi di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, che giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello, per quanto di ragione, confermando la sentenza di primo grado quanto alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione e riformando, invece, la sentenza di primo grado quanto al capo delle spese di lite che compensa integralmente.
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
01420180034244990000;
3. Spese compensate per il grado d'appello.
Così deciso in Bari il 22.01.2025
Il Giudice
Laura CE MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura CE MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 11480/2021 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Papapicco;
Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Carla Filograna;
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. Patrizia Ortiz
APPELLATI nonché contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 848/2021 depositata in data Pt_2
4.05.2021, non notificata, a definizione del giudizio n. R.G. 5305/2020.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 5.06.2024 e discussione orale riportata a verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti del giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza n. 848/2021, emessa dal Giudice di Pace di con la quale Parte_1 Pt_2 è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire, in quanto qualificata come opposizione avverso l'estratto di ruolo. A fondamento dell'atto di gravame, ha sostenuto l'ammissibilità dell'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. e diretta a contestare il diritto di di procedere esecutivamente per omessa notifica delle cartelle di CP
pagamento nn. 01420180003293075000 e 01420180010233108000, con conseguente prescrizione estintiva dei crediti intimati e di titolarità del Ha, dunque, concluso per Controparte_2
l'annullamento delle predette cartelle, con condanna alle spese di lite a carico di e CP _2
, in solido tra loro. In merito alla cartella n. 01420180034244990000, per la quale è intervenuto
[...]
il pagamento nelle more del giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite nei confronti del Parte_2
2. Costituendosi con comparsa depositata il 19.01.2022, l' ha Controparte_4 chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto delle doglianze formulate, con vittoria di spese. Si è, invece, associato sulla richiesta di cessata materia del contendere per intervenuto pagamento dei crediti sottesi alla cartella n. 01420180034244990000.
3. Il si è costituito con comparsa depositata il 29.12.2021 contestando le Parte_2 avverse deduzioni e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata la declaratoria di cessata materia del contendere, con applicazione del principio di soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese di lite.
4. Con note autorizzate, depositate il 13.05.2024, parte appellante, preso atto della sopravvenienza normativa e dell'intervento nomofilattico in ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti,
è pervenuta all'udienza del 22.01.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c ante riforma Cartabia.
6. La materia de qua è stata oggetto di un intervento legislativo con il quale, chiarendo l'annosa questione relativa alla ammissibilità o meno dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, il
Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 – rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”- inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, ha pacificamente e condivisibilmente escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo – in ragione della sua natura di atto non impositivo, non contenendo alcuna pretesa impositiva- precisando, altresì, che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Ed invero, nonostante la normativa appena richiamata sia successiva rispetto ai fatti per cui è causa, la Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, ha esteso l'ambito di applicazione della predetta normativa anche ai giudizi pendenti, ritenendo che la parte conservi, nelle more del giudizio, la possibilità di poter dimostrare la sussistenza di un interesse legittimante la tutela immediata nei limiti chiariti dalla norma;
ha, dunque, formulato il principio di diritto per cui“in tema di riscossione
a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
(Cass. S.U. n. 26283/2022)
L'odierna appellante ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle impugnate, senza opporre alcun atto di intimazione successivo, così implicitamente ammettendo di essere venuta a conoscenza dell'esistenza degli atti impositivi solo a seguito di visione dell'estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione ed allegato alla citazione in primo grado.
Ha, pertanto, eccepito la prescrizione della pretesa contenuta nelle cartelle di pagamento figuranti nell'estratto di ruolo per lo spirare del termine quinquennale decorrente dalla data di notifica del verbale di accertamento.
Ebbene, posto che nel presente giudizio l'oggetto dell'impugnazione è costituito dal contenuto dell'estratto di ruolo in relazione alle cartelle di pagamento citate, l'azione d'impugnazione menzionata si atteggia, altresì, come azione di accertamento negativo. Sul punto si osserva che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza, relativamente a diritti o rapporti giuridici, che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. lav. 09.05.2012, n. 7096). L'interesse ad agire richiede, tuttavia, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. lav. 04.05.2012, n. 6749; 27.01.2011, n. 2051; 28.06.2010,
n. 15355).
Sulla sussistenza dell'interesse ad agire nell'ambito dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si erano inizialmente pronunciate le Sezioni Unite con sentenza n. 19704/2015, sancendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di valida notifica della cartella. In particolare, avevano elaborato il seguente principio di diritto: "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituiva l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione ".
Secondo l'orientamento antecedente alle Sezioni Unite del 2022 il privato contribuente può, far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza è venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.
Si tratta di una tutela anticipatoria, che si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprende, per la prima volta, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e così dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto utilmente attivare in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica di essa (cfr. Cass., ordinanza n. 5443 del
25/02/2019, che ha chiarito che tali principi non sono in contrasto con quello secondo cui l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge).
A diversa conclusione deve addivenirsi, invece, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata: in questo caso, infatti, il debitore non può impugnare l'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione (così Cass. 10/11/2016, n. 22946). I principi dinanzi enunciati sono stati ribaditi anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata,
è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (cfr. Cass., ordinanza n. 6723 del 07/03/2019; si veda anche Cass., ordinanza n. 22925 del 13/09/2019, secondo cui nella valutazione circa l'ammissibilità di questo tipo di azione assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio).
Coerentemente con le Sezioni Unite innanzi citate, il Supremo Consesso, con pronuncia più recente (S.U. n. 26283/2022) ricordando che il ruolo è atto che dev'essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento, ha fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa) rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e, quindi, la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione. Rispetto alla pronuncia antecedente ha, però, limitato le ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruolo, in caso di invalidità della notifica, plasmando l'interesse ad agire che dev'essere dimostrato nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini e nel giudizio di legittimità fino all'adunanza camerale o, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Nel caso di specie la non ha dimostrato il proprio interesse ad agire a distanza di tempo Pt_1 rilevante dall'emissione delle cartelle e presunta notifica delle stesse, specie a fronte dell'inattività dell'agente della riscossione che alcun atto successivo ha posto in essere, per il recupero del credito.
Non ha, in altri termini allegato e provato alcun pregiudizio concreto ed attuale che integrasse l'interesse ad agire (“pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”).
Non può, quindi, configurarsi alcun interesse alla tutela invocata, ove si consideri, peraltro, che pure a fronte della invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un. n. 959/17; n. 40763/2021). Analogamente nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, può proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ecc.
L'opposizione originariamente proposta da è stata, dunque, correttamente Parte_1
dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
Dev'essere, invece, dichiarata la cessata materia del contendere tra e Parte_1 Parte_2 atteso l'intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, del credito sotteso alla cartella n.
[...]
01420180034244990000.
Sulla regolamentazione delle spese di lite va, tuttavia, considerato che secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente l'invalidità della notifica della cartella di pagamento legittimava di per sé l'impugnabilità dell'estratto di ruolo in relazione al suo contenuto, ossia alle cartelle che si assumevano invalidamente notificate. Nella specie le cartelle indicate non possono dirsi regolarmente notificate in quanto non è stato rispettato il procedimento notificatorio in caso di irreperibilità assoluta del destinatario (è stata eseguita la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non si dà conto nella relata delle necessarie ricerche nel caso di indirizzo sconosciuto).
Pertanto, alla luce della normativa sopravvenuta e dell'intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite, che hanno limitato i casi di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, si ritiene ricorrere l'ipotesi di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, che giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie l'appello, per quanto di ragione, confermando la sentenza di primo grado quanto alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione e riformando, invece, la sentenza di primo grado quanto al capo delle spese di lite che compensa integralmente.
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
01420180034244990000;
3. Spese compensate per il grado d'appello.
Così deciso in Bari il 22.01.2025
Il Giudice
Laura CE MA