Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6876/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Salita
Salvatore Viale n. 1/27, presso lo studio dell'Avv. Linda Giordo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti per l'adozione di
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]7.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/10/2024, il Sig. ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale decidesse di far luogo, ai sensi dell'art. 291 c.c., all'adozione della Sig.ra CP_1
deducendo a sostegno della domanda che:
[...]
- in data 09/12/2017 il ricorrente ha contratto matrimonio civile a Genova (GE) con la Sig.ra madre dell'adottanda, con la quale conviveva da lungo tempo;
Parte_2
(Albania) in data 02/09/1992, che sin dalla tenera età di due anni non ha più avuto rapporti con il padre naturale, il Sig. , il quale risiede in Albania ed è uscito dalla vita della CP_2
propria figlia poco dopo la sua nascita a seguito della separazione dalla madre;
- il ricorrente ha altri quattro figli avuti da due precedenti matrimoni: , nato Per_1 dall'unione coniugale con la Sig.ra , e nati dall'unione Controparte_3 Per_2 Per_3 Per_4
coniugale con la Sig.ra tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, con Parte_3 cui l'adottanda è di fatto cresciuta e da cui sempre è stata considerata parte integrante della famiglia;
- fra l'adottante e l'adottanda si è venuto a creare nel tempo un profondo sentimento di affetto figliare, sicché è intenzione del ricorrente attribuire dignità giuridica al rapporto di fatto ormai consolidatosi.
Alla prima udienza del 04/02/2025 dinanzi al Giudice Delegato, il ricorrente ha dichiarato infatti che: “confermo il contenuto del ricorso. Io conosco la Sig.ra dal 2011 quando CP_1
ho intrapreso la relazione con la madre e viviamo insieme dal febbraio 2012. È una ragazza
d'oro l'ho cresciuta come una figlia. Il primo anno non voleva che stessi con la madre, poi una sera a cena dopo un anno che vivevamo insieme mi ha detto di non aver mai conosciuto il suo papà e di non aver mai pronunciato la parola padre e mi ha chiesto se poteva chiamarmi papà. Da quel momento è scoppiato l'amore”.
Tali circostanze sono state confermate da tutti gli interessati presenti in udienza e in particolare dall'adottanda e dalla di lei madre, nonché moglie dell'adottante, i quali hanno dimostrato una forte familiarità fra di loro ed un sincero sentimento di affetto per l'adottanda, prestando il loro consenso all'adozione.
Stante la mancata restituzione della cartolina relativa alla notifica del ricorso introduttivo al padre naturale dell'adottanda effettuata ai sensi della Convenzione dell'Aja presso l'indirizzo di residenza in Albania, la causa è stata rinviata per la verifica all'udienza cartolare del
06/03/2025 e quindi del 03/04/2025, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, rilevato che l'adottanda non ha più rapporti con il padre naturale da quando aveva due anni di vita e sin dal febbraio 2012 ha convissuto stabilmente con l'adottante con cui ha instaurato un profondo legame affettivo, inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlia, come ha potuto constatare il Giudice Delegato all'udienza del 04/02/2025.
Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti di età di cui all'art. 291 c.c. essendoci fra l'adottante e l'adottanda una differenza di 32 anni e tutti gli interessati hanno espresso consenso favorevole all'adozione ivi compresi i figli maggiorenni dell'adottante che hanno rilasciato dichiarazione sottoscritta, mentre il padre naturale dell'adottanda nulla ha opposto nonostante la regolarità della notifica effettuata l'indirizzo di residenza in Albania.
Rilevato che la presenza di altri figli dell'adottante non è di per sé ostativa all'adozione del maggiorenne laddove quest'ultimo appartenga al contesto affettivo dell'adottante sicché il giudice, oltre ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, ivi compresi i figli dell'adottante.
Come è noto, infatti, con sentenza n. 557 del 19/05/1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in non consente l'adozione del maggiorenne da parte di chi ha discendenti legittimi, consentendo oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante.
Ciò al fine di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri.
Ritenuto che, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottanda a vedere riconosciuta giuridicamente una situazione di fatto in cui la stessa è da tempo stabilmente inserita e che ciò corrisponde alla comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.
Rilevato inoltre che il Pubblico Ministero non ha sollevato osservazioni in merito e può dunque pronunciarsi l'adozione richiesta e per l'effetto, ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio, come espressamente richiesto.
Rilevato, infine, che nessuna statuizione deve essere emessa in punto spese del presente procedimento, non risultando configurabile la soccombenza di alcuna parte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 291 e ss. c.c., DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], CP_1
da parte del ricorrente , nato a [...] il [...]. Parte_1
L'adottata assumerà il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio come richiesto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (art. 313 e ss. c.c.).
Genova, 04/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola
Dott. Giovanni Maddaleni