TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1190 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ROMEO FEDERICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROMEO FEDERICA, giusta delega in Controparte_1
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Controparte_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Pt_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate a seguito della modifica effettuata, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 1.07.2006 in Alassio (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Alassio al numero 11, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni di seguito esposte:
“1) Pronunciare la sentenza di separazione personale tra i coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), i quali hanno contratto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
matrimonio in data 01/07/2006 in Alassio (SV), trascritto presso il Registro dello Stato Civile del
Comune di Alassio (atto di matrimonio nr. 11 Parte II Serie A anno 2006);
2) I figli minori continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; 3) Modalità di visita. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli: nei week- Controparte_1
end, a fine settimana alternati, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre. Salvo diverso accordo dei genitori, i figli trascorreranno le feste natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza (un anno i minori trascorreranno con il padre il 24/12 e con la madre il 25/12 e l'anno successivo l'inverso; un anno i minori trascorreranno con il padre il
31/12 e con la madre l'01/01 e l'anno successivo l'inverso; un anno i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta e l'anno successivo l'inverso).
Durante l'anno ciascuno dei genitori avrà facoltà, previa comunicazione all'altro, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, di trascorrere con i figli minori 7 (sette) giorni continuativi salvo diverso accordo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Quanto sopra varrà salvo diverso accordo tra i genitori ed il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico ricreativi dei figli minori;
4) La casa coniugale sita in Alassio (SV), Fraz. Caso Via dei Moirano nr. 15, di proprietà della madre del Sig. rimane nella mera disponibilità del Sig. Controparte_1 Controparte_1
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
5) Il Sig. verserà alla signora , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma mensile di € 450,00 - quattrocentocinquanta//00 - (€ 150,00 -
centocinquanta//00- per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 7 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) Le parti concordano che l'erogazione dell'assegno unico universale in misura intera avvenga in favore della Sig.ra , in quanto genitore collocatario dei figli;
Parte_1 7) La Sig.ra ed il Sig. terranno a proprio carico, per il 50 % Parte_1 Controparte_1
cadauno, le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno”
approvate dal Tribunale di Savona e quindi: Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le “spese ordinarie”, anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una “spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dalla minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di
Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ.,
n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport
(Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria
(tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05
dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria” essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011).
Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011). Infine, la vita della minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori,
nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così
l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
9. Spese legali e giudiziali compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo