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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 231. Rendiconto del curatore 1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attivita' di gestione della procedura, delle modalita' con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto ((...)) e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.
2. Il giudice ordina il deposito del conto ((...)) e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.
Commentari • 7
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
L'articolo tratta dei poteri di natura societaria e organizzativi attribuiti al curatore dal nuovo art. 264 del Codice della crisi, verificandone innanzitutto l'impatto sistematico alla luce della progressiva erosione – se non addirittura del definitivo superamento – del principio di neutralità organizzativa delle procedure concorsuali. L'analisi si concentra poi sul rimedio previsto dalla norma per il caso di decisioni del curatore assunte non in conformità alla legge e all'atto costitutivo: a tale riguardo, premessa una disamina del contenuto dei poteri organizzativi, l'articolo individua un possibile criterio di coordinamento tra la disciplina dell'impugnazione delle deliberazioni …
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