CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2514/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12382/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. 03218060659
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PAGAMENTO n. 37810 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2725/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'avviso pagamento n. 37810 notificato in data 29.04.2025, per un importo complessivo di € 2.736,60 relativa alla Tari 2024, ha proposto ricorso in data 27.06.2025, depositandolo in data 28.06.2025 avente n. di R.G. 12382/2025, eccependo:
- la non debenza delle somme per carenza di motivazione. Il ricorrente non dispone di officina meccanica, nè di elettrauto o di carrozzeria, ma esclusivamente di sala esposizione e ufficio commerciale;
- dati catastali errati;
- conteggio dei metri quadri errato.
Deposita sentenze di accoglimento, per annualità diverse, per il medesimo ricorrente e la medesima motivazione.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce, con atto di intervento volontario, la sola Publiservizi S.r.l. sostenendo la correttezza della pretesa tributaria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente ha presentato ricorso nei termini di legge.
Parte ricorrente ha depositato agli atti la sentenza della C.G.T. di II grado della Campania n. 609/2026 in cui viene indicato che "l'appellante ha dimostrato che l'attività economica di cui è titolare si svolge su una superficie di mq. 122. Tale dato risulta sia dalla licenza amministrativa, sia dalla relazione tecnica prodotta dall'appellante". Tale relazione tecnica viene prodotta anche agli atti del presente giudizio. Parte ricorrente ha depositato agli atti anche la sentenza n. 4804/2025 con cui i giudici della C.G.T. di II grado della Campania indicano che: "risulta provato che l'attività di autosalone viene svolta in Indirizzo_1 in Giugliano
(corrispondenti all'intero piano terra di un fabbricato di tre piani complessivi) e che i metri quadrati nei quali viene svolta l'attività di esposizione dell'autosalone è pari a 122 mq, spazio idoneo e sufficiente ad esporre 15 autovetture, numero coerente con l'attività di rivendita di auto nuove e usate. Di converso, nemmeno nelle difese in appello, il concessionario della riscossione contesta specificamente le deduzioni del contribuente e non motiva in alcun modo come si sia arrivati a determinare una superficie da sottoporre a tassazione pari a 466 mq complessivi, indicati nell'avviso di accertamento e riferiti genericamente all'indirizzo
Indirizzo 1 (loc. Barracano), senza che sia possibile comprendere l'ulteriore superficie tassabile come sia stata individuata, in violazione del comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 in tema di onere della prova in giudizio della pretesa tributaria. Parte ricorrente ha provato la carenza di motivazione dell'avviso e la non debenza delle somme così come richieste.
Il Comune, perpetrando tale richiesta di pagamento senza previa verificare la reale debenza delle somme, senza riscontrare le precedenti richieste di annullamento, ha costretto parte ricorrente ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria, manifestandosi a carico della parte resistente una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass. 4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di "colpa grave" si è espressa la Cassazione definendola nel "senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia
"agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa" (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data 03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria, che può essere disposto in modo del tutto autonomo dall'On. Giudicante anche in carenza di espressa richiesta di parte ricorrente. Pertanto, il ricorso dev'essere accolto per le ragioni mentovate, parte resistente condannata ex art. 96 c.p.c. ad un importo che viene stabilito in via equitativa, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. XVIII, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
― condanna parti resistenti in solido tra loro al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di
€ 500,00 (euro cinquecento / 00) stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 230,00 (euro duecentotrenta / 00) di cui € 30.00 per CUT, in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 6 febbraio 2026
Il Giudice
ON AN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12382/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. 03218060659
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PAGAMENTO n. 37810 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2725/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'avviso pagamento n. 37810 notificato in data 29.04.2025, per un importo complessivo di € 2.736,60 relativa alla Tari 2024, ha proposto ricorso in data 27.06.2025, depositandolo in data 28.06.2025 avente n. di R.G. 12382/2025, eccependo:
- la non debenza delle somme per carenza di motivazione. Il ricorrente non dispone di officina meccanica, nè di elettrauto o di carrozzeria, ma esclusivamente di sala esposizione e ufficio commerciale;
- dati catastali errati;
- conteggio dei metri quadri errato.
Deposita sentenze di accoglimento, per annualità diverse, per il medesimo ricorrente e la medesima motivazione.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce, con atto di intervento volontario, la sola Publiservizi S.r.l. sostenendo la correttezza della pretesa tributaria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente ha presentato ricorso nei termini di legge.
Parte ricorrente ha depositato agli atti la sentenza della C.G.T. di II grado della Campania n. 609/2026 in cui viene indicato che "l'appellante ha dimostrato che l'attività economica di cui è titolare si svolge su una superficie di mq. 122. Tale dato risulta sia dalla licenza amministrativa, sia dalla relazione tecnica prodotta dall'appellante". Tale relazione tecnica viene prodotta anche agli atti del presente giudizio. Parte ricorrente ha depositato agli atti anche la sentenza n. 4804/2025 con cui i giudici della C.G.T. di II grado della Campania indicano che: "risulta provato che l'attività di autosalone viene svolta in Indirizzo_1 in Giugliano
(corrispondenti all'intero piano terra di un fabbricato di tre piani complessivi) e che i metri quadrati nei quali viene svolta l'attività di esposizione dell'autosalone è pari a 122 mq, spazio idoneo e sufficiente ad esporre 15 autovetture, numero coerente con l'attività di rivendita di auto nuove e usate. Di converso, nemmeno nelle difese in appello, il concessionario della riscossione contesta specificamente le deduzioni del contribuente e non motiva in alcun modo come si sia arrivati a determinare una superficie da sottoporre a tassazione pari a 466 mq complessivi, indicati nell'avviso di accertamento e riferiti genericamente all'indirizzo
Indirizzo 1 (loc. Barracano), senza che sia possibile comprendere l'ulteriore superficie tassabile come sia stata individuata, in violazione del comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 in tema di onere della prova in giudizio della pretesa tributaria. Parte ricorrente ha provato la carenza di motivazione dell'avviso e la non debenza delle somme così come richieste.
Il Comune, perpetrando tale richiesta di pagamento senza previa verificare la reale debenza delle somme, senza riscontrare le precedenti richieste di annullamento, ha costretto parte ricorrente ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria, manifestandosi a carico della parte resistente una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass. 4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di "colpa grave" si è espressa la Cassazione definendola nel "senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia
"agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa" (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data 03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria, che può essere disposto in modo del tutto autonomo dall'On. Giudicante anche in carenza di espressa richiesta di parte ricorrente. Pertanto, il ricorso dev'essere accolto per le ragioni mentovate, parte resistente condannata ex art. 96 c.p.c. ad un importo che viene stabilito in via equitativa, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. XVIII, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
― condanna parti resistenti in solido tra loro al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di
€ 500,00 (euro cinquecento / 00) stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
- condanna parti resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 230,00 (euro duecentotrenta / 00) di cui € 30.00 per CUT, in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 6 febbraio 2026
Il Giudice
ON AN