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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24977/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24977/2022 promossa da:
ed in proprio e nella qualità di eredi di e di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Laenza Persona_2
ATTORI contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa Avv. Massimo La Rocca.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.01.2025. e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed in proprio e nella qualità di eredi di e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2 con atto di citazione notificato in data 28.10.2022, convenivano in giudizio, la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medico sanitaria ricevuta dal loro congiunto che ne aveva provocato la morte. Persona_1
In particolare, gli istanti a sostegno delle loro ragioni premettevano:
pagina 1 di 18 - che padre degli istanti, nonché marito di affetto da diverse Persona_1 Persona_2 patologie, in data 25.11.2018, veniva trasportato di urgenza presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di dove veniva trasferito nel reparto di Cardiologia poiché accusava un forte dolore al petto;
CP_1
- -che gli istanti reiteratamente sollecitavano i medici di eseguire una coronarografia al loro congiunto;
- che solo il giorno successivo, venivano informati dai sanitari che il loro padre aveva avuto un infarto e che avrebbero effettuato una coronarografia;
- che all'esito del suddetto intervento l' in coma indotto, veniva trasferito in rianimazione dove PE decedeva alle ore 8.00 del 27.11.2018;
- che gli stanti presentavano denuncia all'autorità competenti contro i sanitari che ebbero in cura l' al fine di verificare eventuali responsabilità per la morte dello stesso;
Persona_1
- che aperto il procedimento penale con il RG NDR 559529/2018, il P. M. assegnatario nominava un collegio peritale formato da tre medici specialistici al fine di effettuare l'autopsia sul corpo dell' per determinare le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari;
PE
- che il PM all'esito del deposito della perizia, atteso che nell'elaborato i consulenti escludevano alcuna responsabilità in capo ai sanitari del che ebbero in cura l' chiedeva Controparte_1 PE
l'archiviazione del procedimento penale;
- che gli istanti presentavano motivata opposizione all'archiviazione, ma il Gip, condividendo le determinazioni del PM, con ordinanza del 23.03.2021 disponeva l'archiviazione del procedimento penale;
- che gli attori non condividono le determinazioni dei consulenti della Procura di in quanto i CP_1 sanitari del non avevano affrontato il caso in piena osservanza dei Protocolli Controparte_1 dell'epoca;
- che i predetti protocolli (LG dell'ESC del 2015) prevedono che alla negatività del tracciato elettrocardiografico a 12 derivazioni, ed in presenza di persistenza del dolore toracico, ed ancor più in presenza di un sottoslivellamento dell'ST da V1 a V3, non compatibile con il blocco di branca destro, nonché in presenza di un esame ecocardiografico mutato da normocinetico a gravemente ipo-acinetico in paziente con grave malattia coronarica nota, dovevano essere rilevate le derivazioni elettrocardiografiche posteriori (V7, V8 e V9), poiché erano le sole in grado di evidenziare, specularmente al sottoslivellamento da V1 a V3, un sopraslivellamento relativo proprio all'ischemia infartuale del territorio miocardico irrorato dall'arteria circonflessa interessata dal recente impianto di stent, dalla evidenza angiografica di occlusione trombotica e dal riscontro autoptico di infarto acuto;
pagina 2 di 18 - che tale omissione diagnostica non consentiva di svelare l'infarto posteriore vero ( ed Pt_3 impediva la realizzazione della prevista tempestiva (< alle 2 ore per lo procedura Pt_3 angiografica salvavita, realizzando, concretamente, una colpevole condotta omissiva da porsi in nesso causale diretto con l'evento mortale poi verificatosi.
- che, pertanto, gli istanti ritenevano censurabile la condotta dei sanitari dell'Ospedale Cardarelli di che avevano avuto in cura In particolare, gli stessi, erano incorsi in CP_1 Persona_1 colpevole omissione/ritardo di natura diagnostico-terapeutica, affrontando il caso con incomprensibile e colpevole atteggiamento attendista, non attribuendo la corretta valenza agli elementi tecnici, di valutazione di natura clinico-strumentale, che la vicenda proponeva alla loro attenzione, trascurando, nel contempo, l'esecuzione di indagini diagnostiche strumentali, pur richieste e reiterate;
- che il colpevole ritardo diagnostico-terapeutico che improntò l'operato dei sanitari ebbe a comportare una evidente, significativa e grave perdita di chances di sopravvivenza, valutabile quantomeno nella misura del 55-60%;
- che gli attori espletavano infruttuosamente la procedura di mediazione.
Tanto premesso, gli istanti in proprio e quali eredi di e di chiedevano, in Persona_1 Persona_2 ordine ai fatti dedotti in giudizio, che avevano portato al decesso del loro congiunto Persona_1
l'accertamento della responsabilità dei sanitari operanti presso la e per Controparte_1
l'effetto condannare la struttura ospedaliera convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, iure proprio e iure hereditatis.
In particolare, i germani chiedevano iure proprio il riconoscimento del danno per la perdita del rapporto parentale, e iure hereditatis il danno biologico terminale ed il danno catastrofale subiti dal exitus.
In subordine, poi nella ipotesi in cui il Tribunale non dovesse riconoscere che l'evento morte di
[...]
possa essere causalmente del tutto collegato alla responsabilità dei sanitari, chiedevano di PE condannare l' al risarcimento del danno da Controparte_2 perdita di chance. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in data 24.01.2023, la la quale nel merito chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attorea perché alcun inadempimento era ascrivibile all'operato dell deduceva, Controparte_1 pertanto, inammissibilità delle domande risarcitorie anche per la perdita di chance. Chiedeva, altresì, il pagamento delle spese di giudizio.
Durante il processo le parti depositavano memorie ex art 183 comma 6; disposta ed espletata la CTU la causa veniva rinviata all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 18 In tale ultima udienza rassegnate le conclusioni delle parti il Giudice introitava la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto rilevato in merito alle eccezioni preliminari, venendo al merito della presente controversia, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria, evidenziando che la l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) non ha apportato modifiche sostanziali allo statuto di responsabilità dell'ente quale enucleato dalla giurisprudenza anteriore alla entrata in vigore della novella. In particolare, in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, la sua natura contrattuale è sostenuta da orientamento risalente e monolitico del Giudice di Legittimità (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n.
7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n.
9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento pagina 4 di 18 della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, della disciplina di cui all'art. 1218
c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del
2017.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435)
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
pagina 5 di 18 Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata pagina 6 di 18 dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_3 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". pagina 7 di 18 In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa pagina 8 di 18 all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale, composto dal dott. Persona_3
(specialista in Medicina Legale), e dal dott. (specialista in cardiologia); relazione che, per Persona_4 il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia, ha chiarito quanto segue:
pagina 9 di 18 - il caso in esame concerne il decesso di un paziente 78enne, già affetto da Persona_1 importante cardiopatia ischemica cronica trivasale, in epoca remota (1992) sottoposto a by-pass aorto coronarico e successiva (2003) angioplastica coronarica e più recentemente (17.09.2018) a duplice angioplastica + stent presso l'Ospedale del Mare di ricoverato d'urgenza, per dolore CP_1 toracico acuto presso l'Ospedale "A. Cardarelli" di in data 25.11.2018 alle ore 17:33 e CP_1 deceduto alle ore 08:00 del giorno 27.11.2018, vale a dire a distanza di circa 39 ore dal ricovero. La causa del decesso, come da accertamenti autoptici, era riconducibile ad un infarto miocardico acuto, complicato da edema polmonare e cerebrale;
- più specificatamente, in data 25.11.2018 alle ore 17:33, (2 mesi dopo l'ultimo ricovero presso l'Ospedale del Mare), veniva trasportato d'urgenza, tramite ambulanza del 118, Persona_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale " di per l'insorgenza improvvisa di CP_1 CP_1
"dolore toracico da circa un'ora". Veniva, pertanto, trasferito in tempi brevi (ore 17:53) presso la degenza dell'area cardiologica dello stesso nosocomio.
- I primi importanti accertamenti effettuati presso la cardiologia furono la troponina (ore 18:08), risultata nei limiti della normalità (0,10), la creatinina (aumentata, 1,75) ed un elettrocardiogramma
(ore 18:30), che evidenziava un regolare ritmo sinusale a frequenza di 55 battiti al minuto, ritenuto
"immodificato rispetto ad un precedente" (di cui peraltro non viene riportata la data. Veniva, sostanzialmente, confermata la terapia medica domiciliare (a base di doppia antiaggregazione piastrinica con aspirina e ticagrelor, ranolazina, ramipril, protezione gastrica e terapia insulinica) ed aggiunti nitroderivati (Venitrin) per infusione venosa. Alle ore 18:30 veniva annotato in cartella che il paziente era ancora "sintomatico per angor", ed alle ore 21:30 veniva ancora annotato: "lamenta dolore
… toracico, che si allevia con le eruttazioni"; veniva, pertanto, aggiunto in terapia un antidolorifico
(toradol, per via intramuscolare) un antisecretivo gastrico anti H2 istaminergico (Zantac per via endovena) ed uno spasmolitico (Spasmex per via endovena). Gli esami di laboratorio delle ore
21:31 mostravano una troponina ancora nei limiti della norma, sia pure oltre che raddoppiata rispetto al precedente prelievo (0,27) ed un significativo incremento della mioglobina: 346 (VN fino a 72); creatinina 1,76. Da sottolineare che, dalle ore 21:30 del giorno 25 novembre e fino alle ore
19:05 del giorno successivo, in cartella clinica non veniva fatto più cenno al dolore toracico (motivo per il quale il paziente era stato ricoverato), né per indicare la sua persistenza, né per rilevare la sua attenuazione o scomparsa.
- Deve però ritenersi probabile, da quanto segnalato in cartelle alle ore 19:05 del giorno 26.11.2018
("permanendo dolore toracico intenso") che il dolore toracico fosse, per l'appunto persistito per molte ore.
In ogni caso, alle ore 03:15 del giorno 26.11.2018 il paziente andava incontro ad una accidentale caduta al suolo nello scendere dalla barella, motivo per il quale fino alle ore 05:50 dello stesso pagina 10 di 18 giorno veniva sottoposto a tutta una serie di accertamenti clinici e strumentali, finalizzati ad escludere significative lesioni scheletriche, parenchimali e neurologiche secondarie all'evento traumatico (come poi veniva effettivamente rilevato). Alle ore 08:23 del giorno 26.11.2018 gli esami di laboratorio mostravano un significativo incremento della troponina, questa volta con valori francamente patologici (44,59, vale a dire quasi 150 volte rispetto al limite superiore della norma),ed un ulteriore significativo incremento della mioglobina. Alle ore 10:20 veniva annotato in cartella clinica: "paziente dispnoico. Rantoli basalibilaterali" e ripetuto un elettrocardiogramma, che evidenziava un blocco di branca destra; veniva, quindi, aggiunto in terapia una terapia diuretica (Lasix ad alte dosi endovena). Alle ore 15:00 veniva segnalata la persistenza della dispnea, nonostante la instaurazione di ossigeno-terapia; veniva inoltre segnalato un ulteriore incremento della troponina
(85,10) e iniziata terapia antibiotica con Fidato 2 grammi endovena, anche per il riscontro di una leucocitosi neutrofila. All'elettrocardiogramma registrato in tale occasione veniva segnalato, oltre al preesistente blocco di branca destra, anche un sottoslivellamento del tratto ST. Alle ore 19:05, per la persistenza di "dolore toracico intenso", veniva posta indicazione ad esame coronarografico, "urgente ed indifferibile". La procedura angiografica veniva effettuata alle ore 21:05 del giorno 26.11.2018: nell'occasione venivano effettuate multiple dilatazioni con palloncino di una occlusione trombotica del pregresso stent coronarico su arteria circonflessa e si procedeva ad "impianto di stent su TC-CD"
(tronco comune della coronaria sinistra-circonflessa). Nel corso della stessa procedura, si rendeva necessario l'intervento dell'anestesista rianimatore per intubazione oro-tracheale del paziente (in cartella non risulta specificato per quale motivo si rendeva necessaria tale intubazione). Alle ore
21:30 (per assenza di posti letto nel reparto di Rianimazione) il paziente veniva trasferito in Sala
Operatoria, per consentire la continuazione della assistenza rianimatoria. Alle ore 04:15 del giorno
27.11.2018 il paziente veniva, quindi, definitivamente trasferito in Rianimazione;
- Senza che risulti alcuna descrizione in cartella clinica di ripresa della coscienza da parte del paziente, si assisteva ad un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche generali, ad una ingravescente contrazione della diuresi, e ad una estrema bradicardizzazione. Nonostante la ventilazione meccanica e la terapia medica con inotropi a dosi crescenti, ed i tentativi finali di rianimazione cardiopolmonare, alle ore 08:00 del giorno 27.11.2018 veniva constatato l'exitus del paziente (cfr. CTU pag. 11 e ss.); dalla vicenda clinica sopra descritta parte attrice riconduce in senso causale il decesso ad un consistente ritardo nella procedura di rivascolarizzazione coronarica - multiple dilatazioni con palloncino di una occlusione trombotica del pregresso stent coronarico su arteria circonflessa e "impianto di stent su TC-CD" (tronco comune della coronaria sinistra- circonflessa), perché posta in essere presso l'Ospedale solo alle ore 21:05 del giorno CP_1
26.11.2018. Parte convenuta nega l'addebito. pagina 11 di 18 Tutto quanto innanzi posto, deve preliminarmente evidenziarsi che secondo il Collegio i trattamenti subiti dall'attore dovevano essere ritenuti tutti utili, necessari ed indifferibili;
sussistono però delle criticità rispetto a tali trattamenti nella erogazione, soprattutto nel ritardo con cui alcuni di essi (esame coronarografico e procedura di angioplastica) venivano stati effettuati. Per i periti, inoltre, il caso in esame rientra nel novero di quelli con carattere di routinaria esecuzione (e non di straordinarietà ed eccezionalità, ovvero implicante la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), trattandosi di un caso di dolore toracico acuto afferente dapprima in Pronto Soccorso e successivamente nel reparto di Cardiologia di un grande Presidio
Ospedaliero di rilievo nazionale;
sebbene la particolare localizzazione dell'infarto miocardico acuto da cui risultò affetto l' richiedesse la effettuazione di derivazioni elettrocardiografiche non Persona_1 standard, tuttavia tale circostanza è ben contemplata sia dalle linee guida internazionali in materia, che dalla buona prassi clinica. In particolare, osserva il Collegio come dalla disamina del caso alla luce della documentazione medica disponibile, attestante la storia clinica dell' dal 25.11.2028 giorno di accesso al PE
PS. dell'ospedale fino al decesso alle ore 08.00 del 27.11.2019, devono ritenersi sussistenti colpose CP_1 omissioni da parte dei sanitari operanti presso la struttura ospedaliera convenuta, tali omissioni possono essere così riassunte:
A. mancata registrazione di elettrocardiogrammi seriati, soprattutto nel periodo intercorso (di circa 16 ore) fra la registrazione del secondo (ore 18:30 del giorno 25.11.2018) e del terzo elettrocardiogramma (ore 10:13 del giorno successivo), infatti tale omissione di tale registrazione rappresenta una violazione delle Linee Guida., e mancata registrazione di derivazioni suppletive non standard dell'elettrocardiogramma, così come suggerito dalle linee guida. Certamente nella incertezza diagnostica, la buona prassi clinica avrebbe imposto una registrazione seriata di tracciati elettrocardiografici, con registrazione delle derivazioni non standard, sia in considerazione del fatto che probabilmente il dolore toracico dovette persistere per molte ore, sia avuto riguardo all'incremento della troponina nel prelievo delle ore 21:30 (triplicata rispetto all'ingresso, anche se ancora entro i limiti di normalità), con valore francamente patologico nel prelievo delle ore 08:23 del giorno successivo (150 volte rispetto alla norma).
B. mancato adeguato inquadramento clinico, nel contesto del quale sarebbero dovuti essere interpretati gli esami elettrocardiografici (anamnesi fortemente suggestiva della origine ischemica del dolore toracico, comparsa di nuove anomalie della cinetica segmentaria all'ecocardiogramma, già praticato all'ingresso, incremento della troponina nei prelievi seriali, persistenza del dolore toracico e comparsa successivamente di dispnea, ecc).
Secondo il Collegio, un tal genere di sintomatologia andava certamente inquadrata come molto suggestiva di ischemia miocardica, non solo per l'insorgenza acuta del dolore toracico e per la sua irradiazione al braccio sinistro, ma anche per le anomalie della cinetica segmentaria riscontrate all'ecocardiogramma (di pagina 12 di 18 nuova insorgenza rispetto a quelle del precedente ecocardiogramma effettuato circa 2 mesi prima) e, soprattutto, per gli importantissimi fattori di rischio desumibili in sede anamnestica: diabete mellito di tipo
II, ipertensione arteriosa, pregresso intervento di by-pass aorto-coronarico, successiva procedura di angioplastica, recentemente ripetuta (circa due mesi prima). Di conseguenza, le suddette condotte omissive, risultano aver certamente ritardato la diagnosi di infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST (poi confermato all'esame coronarografico dalla occlusione trombotica intrastent della arteria circonflessa) di almeno 12 ore (ma probabilmente anche di più) con conseguente ritardo nella messa in atto della procedura interventistica di rivascolarizzazione (angioplastica primaria), che le linee guida impongono come terapia salvavita urgente ed indifferibile in tale tipologia di infarto miocardico (e che avrebbe potuto essere intrapresa in tempi rapidissimi, presso l'ospedale in questione (cfr. CTU pag. 28 e ss).
Può aggiungersi che il ricorso alla angioplastica primaria di emergenza ("immediate invasive strategy") rappresenta la migliore strategia terapeutica per tale tipo di infarto miocardico ed è in grado di ridurre in maniera significativa non solo la mortalità ospedaliera (in alcuni casi fino anche a dimezzarla), ma anche la prognosi a distanza, rispetto alla migliore terapia alternativa possibile. Precisano i periti come questi risultati sono non solo tempo dipendenti, ma anche dipendenti dal volume di procedure effettuate in un determinato presidio clinico;
nel senso che risultati migliori si osservano soprattutto in quei centri, tra cui è certamente da annoverare la struttura ospedaliera in questione, dotato di servizio di emodinamica h 24 e 7 giorni su sette, che effettuano un altissimo numero di procedure annuali. Ancora, i periti evidenziano come, nelle (almeno) 12 ore di ritardo diagnostico/terapeutico, le condizioni cliniche del paziente risultano essersi ulteriormente aggravate rispetto all'ingresso, con la comparsa di dispnea ed impegno del piccolo circolo
(rantoli bilaterali), espressione clinica di disfunzione ventricolare sinistra. Per quanto complessivamente precede, i CCTTUU ritengono che l'inadeguatezza nella gestione clinico assistenziale (sia diagnostica che terapeutica) da parte dei Sanitari del reparto Cardiologia dell'Ospedale di ha contribuito in maniera certamente CP_1 CP_1 rilevante nel determinare il decesso del sig. che non si sarebbe verificato, in assenza della censurabile condotta Parte_1 professionale, con criterio di credibilità logica e razionale del più probabile anziché non (cfr. CTU pag 36);
Il collegio chiarisce altresì che non emergono difetti di condotta tecnico-professionale nei confronti dei
Medici del Pronto Soccorso, che immediatamente riconobbero la pertinenza cardiologica delle manifestazioni cliniche presentate dal paziente e senza indugio, dopo la registrazione dell'elettrocardiogramma ed il prelievo per gli esami ematochimici urgenti, trasferirono il paziente in
Cardiologia, in circa 30 minuti. Così come esente da qualsiasi censura secondo il Collegio può essere definita la condotta dei Sanitari della che, nonostante alcune evidenti difficoltà logistiche (in CP_4 una prima fase il paziente dovette essere assistito in Sala Operatoria), misero in atto tutti gli opportuni presidi terapeutici a dispetto dei quali purtroppo non fu possibile evitare il decesso.
pagina 13 di 18 Da tutto quanto innanzi esposto, deriva che secondo la relazione peritale le condotte dei Sanitari del Reparto di
Cardiologia dell'Ospedale " di che ebbero in cura non furono conformi alle linee guida CP_1 CP_1 Persona_1 internazionali ed alle buone pratiche clinico assistenziali, ritenendo sussistente nesso causale fra queste condotte censurabili ed il decesso del paziente.
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - deve ritenersi sussistente la responsabilità sia della di per l'operato degli specialisti operanti presso il reparto di Controparte_1 CP_1
Cardiologia per l'inadeguatezza nella gestione clinico assistenziale (sia diagnostica che terapeutica); condotta che ha contribuito in maniera certamente rilevante nel determinare il decesso dell' Inoltre, Persona_1 del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai CCTT di parte attrice ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. CTU pag. 31 e ss.).
Occorre a questo punto esaminare le domande proposte dagli istanti.
Per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito da Persona_1 giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ) hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto:
"danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, dall'esame della cartella clinica 424888 relativa al ricovero dal 25.11.2028 al 27.11.2018 presso
UTIC dell'Ospedale Cardarelli di (cfr. cartella clinica all. prod attorea all.14), CP_1 Controparte_1 emergeva che Persona_1
- si ricoverava in data 25.11.2018 per dolore toracico irradiato al braccio sinistro;
- -che durante il ricovero, il paziente si presentava dispnoico rimanendo vigile ed orientato, e persistendo il dolore toracico intenso;
- che le condizioni dell'ZO, si aggravarono nel pomeriggio del 26.11.2018;
- che attese tali condizioni critiche si decise di effettuare una coronarografia, alle ore 21.05 del
26.11.2018, e durante tale intervento veniva rianimato ed intubato;
pagina 14 di 18 - che fino alla morte che avveniva alle ore .
8.00 del 27.11.2019, non riprendeva conoscenza;
Orbene, atteso che il paziente è stato cosciente per un solo giorno, in applicazione del punto C della relazione delle tabelle di Milano relativa al danno “terminale” occorre prendere in considerazione il solo giorno 26/11.2028 (fino alla sera del 26.11.2018) ai fini della liquidazione di tale voce di danno;
dopo tale data, infatti, lo stato di non consapevolezza esclude la riconoscibilità del danno terminale e fonda la liquidazione in base alla sola ITT per un ulteriore giorno.
In punto di liquidazione si ritengono, quindi, riconoscibili € 1.500,00 per il primo giorno ( tenuto conto che vi erano stata condotte mediche invasive quali la intubazione), ed € 115,00 per il secondo giorno, per un totale € 1615,00.
Tale somma, deve essere suddivisa nella misura di 1/2 a favore di ciascun figlio.
Parte attrice domandava, inoltre, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità di figli di e quali eredi di vedova ZO e loro Persona_1 Persona_2 madre (deceduta in data 11.02.2020, cfr. certificato di morte all prod attorea)
Ebbene, in base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr .Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n.
25541), tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass.
n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 ; Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); ritenuto che se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto marito – moglie e genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratello-
pagina 15 di 18 sorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e gli attori (moglie, figli) in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato di famiglia storico. all. 12 prod. Attorea ed estratto di morte all. 10, ordinanza del GIP del 29/3/21 all. 6).
Ed allora, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dai figli e in proprio e quali eredi di (moglie e vedova del paziente Parte_1 Parte_2 Persona_2 deceduto) deve ritenersi fondata e deve essere accolta, con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue.
In relazione al parametro della convivenza: non è presente documentazione relativa alla residenza del de cuius in vita né di alcuno degli attori: per l'effetto nessun punto per tale parametro può essere attribuito.
In relazione al parametro della residualità affettiva: la famiglia al momento della morte dell era ancora PE composta dalla moglie e 2 figli con conseguente attribuibilità di 9 punti per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”: ( - punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) atteso che nulla veniva dedotto ed allegato in termini di interesse istruttorio per fondare la attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello già assegnato in applicazione dei criteri precedenti, per tale voce tabellare non è assegnabile nessun punto.
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per sarebbero dunque stati configurabili punti 33 di cui: 12 per l'età della vittima primaria Persona_2
(78), 12 per l'età della vittima secondaria (74); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di più tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto
(3.911,00), il risarcimento spettante sarebbe stato pari ad € 129.063,00
La moglie, tuttavia, decedeva nel 2020, per l'effetto il danno subito va calcolato sui soli suoi anni di sopravvivenza effettiva. Ebbene nel 2018 ( anno del decesso del congiunto) la vedova aveva 74 anni ed una aspettativa di vita (età media donna 85,2 anno 2018) di ulteriori 11 anni;
pertanto, sulla somma di €
129.063,00 la risarcibilità è dunque pari ad € 11.733,00 per anno;
considerato, dunque, che il coniuge è sopravvissuto solo 2 anni, la somma complessivamente a lei riconoscibile per la sofferenza effettivamente provata è pari ad € 23.466,00 Per l'effetto il totale dovuto in favore degli eredi della donna è pari ad €
23.466,00 in misura di ½ ciascuno.
Per quanto concerne (figlio) sono configurabili 41 punti, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_1 primaria (78), 20 per l'età dell'istante, vittima secondaria (49); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di più tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
considerato il valore punto (3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 160.351,00. pagina 16 di 18 Per (figlio) sono configurabili 41 punti, di cui: 12 per l'età della vittima primaria (78), 20 per l'età Parte_2 dell'istante, vittima secondaria (44); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di oltre tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto
(3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 160.351,00.
L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame della domanda di perdita di chance.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi;
ciò con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi quali computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (27.11.2018) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022 con applicazione dell'aumento del 30% per il patrocinio di più parti.
Spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico della di Controparte_1 CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti, e per l'effetto, condanna la
[...]
(P.IVA , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
della somma complessiva di € 1.615,00 sulla somma de qua decorrono interessi PE compensativi ad un tasso dello 0,5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (27/11/2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
pagina 17 di 18 - Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori, e per l'effetto, condanna la
[...]
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di € 160.351,00; in favore di Parte_1
, della somma di € 160.351,00; in favore di e in qualità di eredi Parte_2 Parte_1 Parte_2 di della somma ulteriore complessiva di € 23.466,00; sulle somme de qua Persona_2 decorrono interessi compensativi ad un tasso dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(27/11/2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna la (P.IVA ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 18.333,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_5
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.. P.IVA_1
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24977/2022 promossa da:
ed in proprio e nella qualità di eredi di e di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Laenza Persona_2
ATTORI contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa Avv. Massimo La Rocca.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.01.2025. e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed in proprio e nella qualità di eredi di e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2 con atto di citazione notificato in data 28.10.2022, convenivano in giudizio, la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medico sanitaria ricevuta dal loro congiunto che ne aveva provocato la morte. Persona_1
In particolare, gli istanti a sostegno delle loro ragioni premettevano:
pagina 1 di 18 - che padre degli istanti, nonché marito di affetto da diverse Persona_1 Persona_2 patologie, in data 25.11.2018, veniva trasportato di urgenza presso il P.S. dell'Ospedale Cardarelli di dove veniva trasferito nel reparto di Cardiologia poiché accusava un forte dolore al petto;
CP_1
- -che gli istanti reiteratamente sollecitavano i medici di eseguire una coronarografia al loro congiunto;
- che solo il giorno successivo, venivano informati dai sanitari che il loro padre aveva avuto un infarto e che avrebbero effettuato una coronarografia;
- che all'esito del suddetto intervento l' in coma indotto, veniva trasferito in rianimazione dove PE decedeva alle ore 8.00 del 27.11.2018;
- che gli stanti presentavano denuncia all'autorità competenti contro i sanitari che ebbero in cura l' al fine di verificare eventuali responsabilità per la morte dello stesso;
Persona_1
- che aperto il procedimento penale con il RG NDR 559529/2018, il P. M. assegnatario nominava un collegio peritale formato da tre medici specialistici al fine di effettuare l'autopsia sul corpo dell' per determinare le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari;
PE
- che il PM all'esito del deposito della perizia, atteso che nell'elaborato i consulenti escludevano alcuna responsabilità in capo ai sanitari del che ebbero in cura l' chiedeva Controparte_1 PE
l'archiviazione del procedimento penale;
- che gli istanti presentavano motivata opposizione all'archiviazione, ma il Gip, condividendo le determinazioni del PM, con ordinanza del 23.03.2021 disponeva l'archiviazione del procedimento penale;
- che gli attori non condividono le determinazioni dei consulenti della Procura di in quanto i CP_1 sanitari del non avevano affrontato il caso in piena osservanza dei Protocolli Controparte_1 dell'epoca;
- che i predetti protocolli (LG dell'ESC del 2015) prevedono che alla negatività del tracciato elettrocardiografico a 12 derivazioni, ed in presenza di persistenza del dolore toracico, ed ancor più in presenza di un sottoslivellamento dell'ST da V1 a V3, non compatibile con il blocco di branca destro, nonché in presenza di un esame ecocardiografico mutato da normocinetico a gravemente ipo-acinetico in paziente con grave malattia coronarica nota, dovevano essere rilevate le derivazioni elettrocardiografiche posteriori (V7, V8 e V9), poiché erano le sole in grado di evidenziare, specularmente al sottoslivellamento da V1 a V3, un sopraslivellamento relativo proprio all'ischemia infartuale del territorio miocardico irrorato dall'arteria circonflessa interessata dal recente impianto di stent, dalla evidenza angiografica di occlusione trombotica e dal riscontro autoptico di infarto acuto;
pagina 2 di 18 - che tale omissione diagnostica non consentiva di svelare l'infarto posteriore vero ( ed Pt_3 impediva la realizzazione della prevista tempestiva (< alle 2 ore per lo procedura Pt_3 angiografica salvavita, realizzando, concretamente, una colpevole condotta omissiva da porsi in nesso causale diretto con l'evento mortale poi verificatosi.
- che, pertanto, gli istanti ritenevano censurabile la condotta dei sanitari dell'Ospedale Cardarelli di che avevano avuto in cura In particolare, gli stessi, erano incorsi in CP_1 Persona_1 colpevole omissione/ritardo di natura diagnostico-terapeutica, affrontando il caso con incomprensibile e colpevole atteggiamento attendista, non attribuendo la corretta valenza agli elementi tecnici, di valutazione di natura clinico-strumentale, che la vicenda proponeva alla loro attenzione, trascurando, nel contempo, l'esecuzione di indagini diagnostiche strumentali, pur richieste e reiterate;
- che il colpevole ritardo diagnostico-terapeutico che improntò l'operato dei sanitari ebbe a comportare una evidente, significativa e grave perdita di chances di sopravvivenza, valutabile quantomeno nella misura del 55-60%;
- che gli attori espletavano infruttuosamente la procedura di mediazione.
Tanto premesso, gli istanti in proprio e quali eredi di e di chiedevano, in Persona_1 Persona_2 ordine ai fatti dedotti in giudizio, che avevano portato al decesso del loro congiunto Persona_1
l'accertamento della responsabilità dei sanitari operanti presso la e per Controparte_1
l'effetto condannare la struttura ospedaliera convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, iure proprio e iure hereditatis.
In particolare, i germani chiedevano iure proprio il riconoscimento del danno per la perdita del rapporto parentale, e iure hereditatis il danno biologico terminale ed il danno catastrofale subiti dal exitus.
In subordine, poi nella ipotesi in cui il Tribunale non dovesse riconoscere che l'evento morte di
[...]
possa essere causalmente del tutto collegato alla responsabilità dei sanitari, chiedevano di PE condannare l' al risarcimento del danno da Controparte_2 perdita di chance. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in data 24.01.2023, la la quale nel merito chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attorea perché alcun inadempimento era ascrivibile all'operato dell deduceva, Controparte_1 pertanto, inammissibilità delle domande risarcitorie anche per la perdita di chance. Chiedeva, altresì, il pagamento delle spese di giudizio.
Durante il processo le parti depositavano memorie ex art 183 comma 6; disposta ed espletata la CTU la causa veniva rinviata all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 18 In tale ultima udienza rassegnate le conclusioni delle parti il Giudice introitava la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto rilevato in merito alle eccezioni preliminari, venendo al merito della presente controversia, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria, evidenziando che la l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) non ha apportato modifiche sostanziali allo statuto di responsabilità dell'ente quale enucleato dalla giurisprudenza anteriore alla entrata in vigore della novella. In particolare, in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, la sua natura contrattuale è sostenuta da orientamento risalente e monolitico del Giudice di Legittimità (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n.
7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n.
9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr.
Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento pagina 4 di 18 della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, della disciplina di cui all'art. 1218
c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del
2017.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435)
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
pagina 5 di 18 Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata pagina 6 di 18 dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_3 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". pagina 7 di 18 In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa pagina 8 di 18 all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale, composto dal dott. Persona_3
(specialista in Medicina Legale), e dal dott. (specialista in cardiologia); relazione che, per Persona_4 il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia, ha chiarito quanto segue:
pagina 9 di 18 - il caso in esame concerne il decesso di un paziente 78enne, già affetto da Persona_1 importante cardiopatia ischemica cronica trivasale, in epoca remota (1992) sottoposto a by-pass aorto coronarico e successiva (2003) angioplastica coronarica e più recentemente (17.09.2018) a duplice angioplastica + stent presso l'Ospedale del Mare di ricoverato d'urgenza, per dolore CP_1 toracico acuto presso l'Ospedale "A. Cardarelli" di in data 25.11.2018 alle ore 17:33 e CP_1 deceduto alle ore 08:00 del giorno 27.11.2018, vale a dire a distanza di circa 39 ore dal ricovero. La causa del decesso, come da accertamenti autoptici, era riconducibile ad un infarto miocardico acuto, complicato da edema polmonare e cerebrale;
- più specificatamente, in data 25.11.2018 alle ore 17:33, (2 mesi dopo l'ultimo ricovero presso l'Ospedale del Mare), veniva trasportato d'urgenza, tramite ambulanza del 118, Persona_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale " di per l'insorgenza improvvisa di CP_1 CP_1
"dolore toracico da circa un'ora". Veniva, pertanto, trasferito in tempi brevi (ore 17:53) presso la degenza dell'area cardiologica dello stesso nosocomio.
- I primi importanti accertamenti effettuati presso la cardiologia furono la troponina (ore 18:08), risultata nei limiti della normalità (0,10), la creatinina (aumentata, 1,75) ed un elettrocardiogramma
(ore 18:30), che evidenziava un regolare ritmo sinusale a frequenza di 55 battiti al minuto, ritenuto
"immodificato rispetto ad un precedente" (di cui peraltro non viene riportata la data. Veniva, sostanzialmente, confermata la terapia medica domiciliare (a base di doppia antiaggregazione piastrinica con aspirina e ticagrelor, ranolazina, ramipril, protezione gastrica e terapia insulinica) ed aggiunti nitroderivati (Venitrin) per infusione venosa. Alle ore 18:30 veniva annotato in cartella che il paziente era ancora "sintomatico per angor", ed alle ore 21:30 veniva ancora annotato: "lamenta dolore
… toracico, che si allevia con le eruttazioni"; veniva, pertanto, aggiunto in terapia un antidolorifico
(toradol, per via intramuscolare) un antisecretivo gastrico anti H2 istaminergico (Zantac per via endovena) ed uno spasmolitico (Spasmex per via endovena). Gli esami di laboratorio delle ore
21:31 mostravano una troponina ancora nei limiti della norma, sia pure oltre che raddoppiata rispetto al precedente prelievo (0,27) ed un significativo incremento della mioglobina: 346 (VN fino a 72); creatinina 1,76. Da sottolineare che, dalle ore 21:30 del giorno 25 novembre e fino alle ore
19:05 del giorno successivo, in cartella clinica non veniva fatto più cenno al dolore toracico (motivo per il quale il paziente era stato ricoverato), né per indicare la sua persistenza, né per rilevare la sua attenuazione o scomparsa.
- Deve però ritenersi probabile, da quanto segnalato in cartelle alle ore 19:05 del giorno 26.11.2018
("permanendo dolore toracico intenso") che il dolore toracico fosse, per l'appunto persistito per molte ore.
In ogni caso, alle ore 03:15 del giorno 26.11.2018 il paziente andava incontro ad una accidentale caduta al suolo nello scendere dalla barella, motivo per il quale fino alle ore 05:50 dello stesso pagina 10 di 18 giorno veniva sottoposto a tutta una serie di accertamenti clinici e strumentali, finalizzati ad escludere significative lesioni scheletriche, parenchimali e neurologiche secondarie all'evento traumatico (come poi veniva effettivamente rilevato). Alle ore 08:23 del giorno 26.11.2018 gli esami di laboratorio mostravano un significativo incremento della troponina, questa volta con valori francamente patologici (44,59, vale a dire quasi 150 volte rispetto al limite superiore della norma),ed un ulteriore significativo incremento della mioglobina. Alle ore 10:20 veniva annotato in cartella clinica: "paziente dispnoico. Rantoli basalibilaterali" e ripetuto un elettrocardiogramma, che evidenziava un blocco di branca destra; veniva, quindi, aggiunto in terapia una terapia diuretica (Lasix ad alte dosi endovena). Alle ore 15:00 veniva segnalata la persistenza della dispnea, nonostante la instaurazione di ossigeno-terapia; veniva inoltre segnalato un ulteriore incremento della troponina
(85,10) e iniziata terapia antibiotica con Fidato 2 grammi endovena, anche per il riscontro di una leucocitosi neutrofila. All'elettrocardiogramma registrato in tale occasione veniva segnalato, oltre al preesistente blocco di branca destra, anche un sottoslivellamento del tratto ST. Alle ore 19:05, per la persistenza di "dolore toracico intenso", veniva posta indicazione ad esame coronarografico, "urgente ed indifferibile". La procedura angiografica veniva effettuata alle ore 21:05 del giorno 26.11.2018: nell'occasione venivano effettuate multiple dilatazioni con palloncino di una occlusione trombotica del pregresso stent coronarico su arteria circonflessa e si procedeva ad "impianto di stent su TC-CD"
(tronco comune della coronaria sinistra-circonflessa). Nel corso della stessa procedura, si rendeva necessario l'intervento dell'anestesista rianimatore per intubazione oro-tracheale del paziente (in cartella non risulta specificato per quale motivo si rendeva necessaria tale intubazione). Alle ore
21:30 (per assenza di posti letto nel reparto di Rianimazione) il paziente veniva trasferito in Sala
Operatoria, per consentire la continuazione della assistenza rianimatoria. Alle ore 04:15 del giorno
27.11.2018 il paziente veniva, quindi, definitivamente trasferito in Rianimazione;
- Senza che risulti alcuna descrizione in cartella clinica di ripresa della coscienza da parte del paziente, si assisteva ad un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche generali, ad una ingravescente contrazione della diuresi, e ad una estrema bradicardizzazione. Nonostante la ventilazione meccanica e la terapia medica con inotropi a dosi crescenti, ed i tentativi finali di rianimazione cardiopolmonare, alle ore 08:00 del giorno 27.11.2018 veniva constatato l'exitus del paziente (cfr. CTU pag. 11 e ss.); dalla vicenda clinica sopra descritta parte attrice riconduce in senso causale il decesso ad un consistente ritardo nella procedura di rivascolarizzazione coronarica - multiple dilatazioni con palloncino di una occlusione trombotica del pregresso stent coronarico su arteria circonflessa e "impianto di stent su TC-CD" (tronco comune della coronaria sinistra- circonflessa), perché posta in essere presso l'Ospedale solo alle ore 21:05 del giorno CP_1
26.11.2018. Parte convenuta nega l'addebito. pagina 11 di 18 Tutto quanto innanzi posto, deve preliminarmente evidenziarsi che secondo il Collegio i trattamenti subiti dall'attore dovevano essere ritenuti tutti utili, necessari ed indifferibili;
sussistono però delle criticità rispetto a tali trattamenti nella erogazione, soprattutto nel ritardo con cui alcuni di essi (esame coronarografico e procedura di angioplastica) venivano stati effettuati. Per i periti, inoltre, il caso in esame rientra nel novero di quelli con carattere di routinaria esecuzione (e non di straordinarietà ed eccezionalità, ovvero implicante la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), trattandosi di un caso di dolore toracico acuto afferente dapprima in Pronto Soccorso e successivamente nel reparto di Cardiologia di un grande Presidio
Ospedaliero di rilievo nazionale;
sebbene la particolare localizzazione dell'infarto miocardico acuto da cui risultò affetto l' richiedesse la effettuazione di derivazioni elettrocardiografiche non Persona_1 standard, tuttavia tale circostanza è ben contemplata sia dalle linee guida internazionali in materia, che dalla buona prassi clinica. In particolare, osserva il Collegio come dalla disamina del caso alla luce della documentazione medica disponibile, attestante la storia clinica dell' dal 25.11.2028 giorno di accesso al PE
PS. dell'ospedale fino al decesso alle ore 08.00 del 27.11.2019, devono ritenersi sussistenti colpose CP_1 omissioni da parte dei sanitari operanti presso la struttura ospedaliera convenuta, tali omissioni possono essere così riassunte:
A. mancata registrazione di elettrocardiogrammi seriati, soprattutto nel periodo intercorso (di circa 16 ore) fra la registrazione del secondo (ore 18:30 del giorno 25.11.2018) e del terzo elettrocardiogramma (ore 10:13 del giorno successivo), infatti tale omissione di tale registrazione rappresenta una violazione delle Linee Guida., e mancata registrazione di derivazioni suppletive non standard dell'elettrocardiogramma, così come suggerito dalle linee guida. Certamente nella incertezza diagnostica, la buona prassi clinica avrebbe imposto una registrazione seriata di tracciati elettrocardiografici, con registrazione delle derivazioni non standard, sia in considerazione del fatto che probabilmente il dolore toracico dovette persistere per molte ore, sia avuto riguardo all'incremento della troponina nel prelievo delle ore 21:30 (triplicata rispetto all'ingresso, anche se ancora entro i limiti di normalità), con valore francamente patologico nel prelievo delle ore 08:23 del giorno successivo (150 volte rispetto alla norma).
B. mancato adeguato inquadramento clinico, nel contesto del quale sarebbero dovuti essere interpretati gli esami elettrocardiografici (anamnesi fortemente suggestiva della origine ischemica del dolore toracico, comparsa di nuove anomalie della cinetica segmentaria all'ecocardiogramma, già praticato all'ingresso, incremento della troponina nei prelievi seriali, persistenza del dolore toracico e comparsa successivamente di dispnea, ecc).
Secondo il Collegio, un tal genere di sintomatologia andava certamente inquadrata come molto suggestiva di ischemia miocardica, non solo per l'insorgenza acuta del dolore toracico e per la sua irradiazione al braccio sinistro, ma anche per le anomalie della cinetica segmentaria riscontrate all'ecocardiogramma (di pagina 12 di 18 nuova insorgenza rispetto a quelle del precedente ecocardiogramma effettuato circa 2 mesi prima) e, soprattutto, per gli importantissimi fattori di rischio desumibili in sede anamnestica: diabete mellito di tipo
II, ipertensione arteriosa, pregresso intervento di by-pass aorto-coronarico, successiva procedura di angioplastica, recentemente ripetuta (circa due mesi prima). Di conseguenza, le suddette condotte omissive, risultano aver certamente ritardato la diagnosi di infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST (poi confermato all'esame coronarografico dalla occlusione trombotica intrastent della arteria circonflessa) di almeno 12 ore (ma probabilmente anche di più) con conseguente ritardo nella messa in atto della procedura interventistica di rivascolarizzazione (angioplastica primaria), che le linee guida impongono come terapia salvavita urgente ed indifferibile in tale tipologia di infarto miocardico (e che avrebbe potuto essere intrapresa in tempi rapidissimi, presso l'ospedale in questione (cfr. CTU pag. 28 e ss).
Può aggiungersi che il ricorso alla angioplastica primaria di emergenza ("immediate invasive strategy") rappresenta la migliore strategia terapeutica per tale tipo di infarto miocardico ed è in grado di ridurre in maniera significativa non solo la mortalità ospedaliera (in alcuni casi fino anche a dimezzarla), ma anche la prognosi a distanza, rispetto alla migliore terapia alternativa possibile. Precisano i periti come questi risultati sono non solo tempo dipendenti, ma anche dipendenti dal volume di procedure effettuate in un determinato presidio clinico;
nel senso che risultati migliori si osservano soprattutto in quei centri, tra cui è certamente da annoverare la struttura ospedaliera in questione, dotato di servizio di emodinamica h 24 e 7 giorni su sette, che effettuano un altissimo numero di procedure annuali. Ancora, i periti evidenziano come, nelle (almeno) 12 ore di ritardo diagnostico/terapeutico, le condizioni cliniche del paziente risultano essersi ulteriormente aggravate rispetto all'ingresso, con la comparsa di dispnea ed impegno del piccolo circolo
(rantoli bilaterali), espressione clinica di disfunzione ventricolare sinistra. Per quanto complessivamente precede, i CCTTUU ritengono che l'inadeguatezza nella gestione clinico assistenziale (sia diagnostica che terapeutica) da parte dei Sanitari del reparto Cardiologia dell'Ospedale di ha contribuito in maniera certamente CP_1 CP_1 rilevante nel determinare il decesso del sig. che non si sarebbe verificato, in assenza della censurabile condotta Parte_1 professionale, con criterio di credibilità logica e razionale del più probabile anziché non (cfr. CTU pag 36);
Il collegio chiarisce altresì che non emergono difetti di condotta tecnico-professionale nei confronti dei
Medici del Pronto Soccorso, che immediatamente riconobbero la pertinenza cardiologica delle manifestazioni cliniche presentate dal paziente e senza indugio, dopo la registrazione dell'elettrocardiogramma ed il prelievo per gli esami ematochimici urgenti, trasferirono il paziente in
Cardiologia, in circa 30 minuti. Così come esente da qualsiasi censura secondo il Collegio può essere definita la condotta dei Sanitari della che, nonostante alcune evidenti difficoltà logistiche (in CP_4 una prima fase il paziente dovette essere assistito in Sala Operatoria), misero in atto tutti gli opportuni presidi terapeutici a dispetto dei quali purtroppo non fu possibile evitare il decesso.
pagina 13 di 18 Da tutto quanto innanzi esposto, deriva che secondo la relazione peritale le condotte dei Sanitari del Reparto di
Cardiologia dell'Ospedale " di che ebbero in cura non furono conformi alle linee guida CP_1 CP_1 Persona_1 internazionali ed alle buone pratiche clinico assistenziali, ritenendo sussistente nesso causale fra queste condotte censurabili ed il decesso del paziente.
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - deve ritenersi sussistente la responsabilità sia della di per l'operato degli specialisti operanti presso il reparto di Controparte_1 CP_1
Cardiologia per l'inadeguatezza nella gestione clinico assistenziale (sia diagnostica che terapeutica); condotta che ha contribuito in maniera certamente rilevante nel determinare il decesso dell' Inoltre, Persona_1 del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai CCTT di parte attrice ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. CTU pag. 31 e ss.).
Occorre a questo punto esaminare le domande proposte dagli istanti.
Per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito da Persona_1 giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ) hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto:
"danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, dall'esame della cartella clinica 424888 relativa al ricovero dal 25.11.2028 al 27.11.2018 presso
UTIC dell'Ospedale Cardarelli di (cfr. cartella clinica all. prod attorea all.14), CP_1 Controparte_1 emergeva che Persona_1
- si ricoverava in data 25.11.2018 per dolore toracico irradiato al braccio sinistro;
- -che durante il ricovero, il paziente si presentava dispnoico rimanendo vigile ed orientato, e persistendo il dolore toracico intenso;
- che le condizioni dell'ZO, si aggravarono nel pomeriggio del 26.11.2018;
- che attese tali condizioni critiche si decise di effettuare una coronarografia, alle ore 21.05 del
26.11.2018, e durante tale intervento veniva rianimato ed intubato;
pagina 14 di 18 - che fino alla morte che avveniva alle ore .
8.00 del 27.11.2019, non riprendeva conoscenza;
Orbene, atteso che il paziente è stato cosciente per un solo giorno, in applicazione del punto C della relazione delle tabelle di Milano relativa al danno “terminale” occorre prendere in considerazione il solo giorno 26/11.2028 (fino alla sera del 26.11.2018) ai fini della liquidazione di tale voce di danno;
dopo tale data, infatti, lo stato di non consapevolezza esclude la riconoscibilità del danno terminale e fonda la liquidazione in base alla sola ITT per un ulteriore giorno.
In punto di liquidazione si ritengono, quindi, riconoscibili € 1.500,00 per il primo giorno ( tenuto conto che vi erano stata condotte mediche invasive quali la intubazione), ed € 115,00 per il secondo giorno, per un totale € 1615,00.
Tale somma, deve essere suddivisa nella misura di 1/2 a favore di ciascun figlio.
Parte attrice domandava, inoltre, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità di figli di e quali eredi di vedova ZO e loro Persona_1 Persona_2 madre (deceduta in data 11.02.2020, cfr. certificato di morte all prod attorea)
Ebbene, in base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr .Cassazione civile sez. III, 30/08/2022, n.
25541), tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
La Giurisprudenza di legittimità ha specificato che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass.
n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 ; Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); ritenuto che se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto marito – moglie e genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, non può essere omogenea la offerta istruttoria in relazione al rapporto nonno-nipote e fratello-
pagina 15 di 18 sorella. Per tali ultimi rapporti, infatti, si richiede una puntuale allegazione e prova dalla quale evincere l'intensità del vincolo e la conseguente entità del danno.
Ebbene, nel caso sottoposto al nostro esame, risulta provata la relazione di parentela, tra la vittima e gli attori (moglie, figli) in base alla documentazione versata agli atti (cfr. certificato di famiglia storico. all. 12 prod. Attorea ed estratto di morte all. 10, ordinanza del GIP del 29/3/21 all. 6).
Ed allora, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dai figli e in proprio e quali eredi di (moglie e vedova del paziente Parte_1 Parte_2 Persona_2 deceduto) deve ritenersi fondata e deve essere accolta, con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue.
In relazione al parametro della convivenza: non è presente documentazione relativa alla residenza del de cuius in vita né di alcuno degli attori: per l'effetto nessun punto per tale parametro può essere attribuito.
In relazione al parametro della residualità affettiva: la famiglia al momento della morte dell era ancora PE composta dalla moglie e 2 figli con conseguente attribuibilità di 9 punti per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”: ( - punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) atteso che nulla veniva dedotto ed allegato in termini di interesse istruttorio per fondare la attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello già assegnato in applicazione dei criteri precedenti, per tale voce tabellare non è assegnabile nessun punto.
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per sarebbero dunque stati configurabili punti 33 di cui: 12 per l'età della vittima primaria Persona_2
(78), 12 per l'età della vittima secondaria (74); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di più tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto
(3.911,00), il risarcimento spettante sarebbe stato pari ad € 129.063,00
La moglie, tuttavia, decedeva nel 2020, per l'effetto il danno subito va calcolato sui soli suoi anni di sopravvivenza effettiva. Ebbene nel 2018 ( anno del decesso del congiunto) la vedova aveva 74 anni ed una aspettativa di vita (età media donna 85,2 anno 2018) di ulteriori 11 anni;
pertanto, sulla somma di €
129.063,00 la risarcibilità è dunque pari ad € 11.733,00 per anno;
considerato, dunque, che il coniuge è sopravvissuto solo 2 anni, la somma complessivamente a lei riconoscibile per la sofferenza effettivamente provata è pari ad € 23.466,00 Per l'effetto il totale dovuto in favore degli eredi della donna è pari ad €
23.466,00 in misura di ½ ciascuno.
Per quanto concerne (figlio) sono configurabili 41 punti, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_1 primaria (78), 20 per l'età dell'istante, vittima secondaria (49); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di più tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva;
considerato il valore punto (3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 160.351,00. pagina 16 di 18 Per (figlio) sono configurabili 41 punti, di cui: 12 per l'età della vittima primaria (78), 20 per l'età Parte_2 dell'istante, vittima secondaria (44); 0 per la convivenza;
9 per la presenza di oltre tre superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto
(3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 160.351,00.
L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame della domanda di perdita di chance.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi;
ciò con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi quali computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (27.11.2018) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022 con applicazione dell'aumento del 30% per il patrocinio di più parti.
Spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico della di Controparte_1 CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda dei ricorrenti, e per l'effetto, condanna la
[...]
(P.IVA , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
della somma complessiva di € 1.615,00 sulla somma de qua decorrono interessi PE compensativi ad un tasso dello 0,5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (27/11/2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
pagina 17 di 18 - Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori, e per l'effetto, condanna la
[...]
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di € 160.351,00; in favore di Parte_1
, della somma di € 160.351,00; in favore di e in qualità di eredi Parte_2 Parte_1 Parte_2 di della somma ulteriore complessiva di € 23.466,00; sulle somme de qua Persona_2 decorrono interessi compensativi ad un tasso dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(27/11/2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna la (P.IVA ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 18.333,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_5
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t.. P.IVA_1
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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