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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
Nel procedimento n. 278/2021 R.G.A.C.
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott. Domenico Provenzano Giudice relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Esaminati gli atti, da ultime le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da ultime depositate dalle parti ha emesso il presente
DECRETO
Con ricorso ex artt. 337 bis e segg. c.c., ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo all'intestato Tribunale la definizione del regime di affidamento condiviso
[...]
del figlio minore , nato nel maggio 2011 dalla relazione more uxorio a suo tempo Per_1 intercorsa tra le parti, la collocazione residenziale del medesimo presso l'abitazione materna, sita in Massa, nonché la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e la determinazione del contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico di quest'ultimo
(richiesto nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla compartecipazione paritetica alle spese
1 straordinarie), allegando, tra l'altro, il mancato versamento periodico da parte del convenuto di somma fissa e predeterminata a titolo di contribuzione al mantenimento di , Per_1
occorrendo, di volta in volta, richiedere il concorso alle spese destinate a soddisfare i suoi bisogni, in ragione dell'atteggiamento ostativo assunto dal padre rispetto ad una gestione programmata e condivisa di tali aspetti.
Il , nel costituirsi, ha contestato gli addebiti ex adverso rivoltigli, concordando, peraltro, CP_1
in ordine al regime di affidamento condiviso ed alla collocazione residenziale della prole presso l'abitazione paterna, deducendo la tendenza della ricorrente di gestire in via esclusiva ed in maniera unilaterale la responsabilità genitoriale e le decisioni inerenti al figlio e di essere tenuto al mantenimento di altro figlio, studente universitario, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Ha chiesto che, fatto salvo l'affidamento condiviso del figlio , venga disposta la collocazione residenziale prevalente del Per_1 medesimo presso di sé, con tempi di frequentazione paritetici presso l'uno e l'altro genitore e mantenimento diretto a carico di ciascuno di essi nei giorni di permanenza del ragazzo presso di sé, senza obbligo di versamento, in funzione perequativa, di somme di denaro di sorta in favore della ricorrente a tale titolo.
§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, emendata dai soverchi orpelli difensivi, a fronte della concorde indicazione del regime di affidamento condiviso del figlio minore (aderente al principio di bigenitorialità che ispira la disciplina in Per_1 materia), il nucleo della controversia attiene all'individuazione della residenza prevalente del medesimo ed al regime di visita del genitore non collocatario, oltre che alla contribuzione al suo mantenimento da parte di quest'ultimo.
E' in primo luogo emerso che attualmente vive prevalentemente in quel di Per_1
IE (conducendo la madre in locazione un appartamento in Seravezza, frazione di
Querceta) e frequenta la scuola media in quel Comune (in conformità al desiderio espresso dal minore, anche per mantenere legami amicali con taluni compagni, e dal medesimo ribadito anche in sede di audizione all'udienza del 14.01.2022), dopo aver vissuto, in precedenza, presso l'abitazione materna in Massa, avendo provveduto solitamente la ricorrente ad accompagnarlo alla scuola di Forte dei Marmi dallo stesso in precedenza frequentata.
2 L'alternanza del minore presso l'una e l'altra abitazione dei genitori di fatto seguita sinora non pare rispondente agli interessi di , occorrendo individuare una collocazione Per_1
residenziale prevalente, atta a garantire tendenziale stabilità dei suoi punti di riferimento, dovendo la scelta cadere sull'abitazione materna, trattandosi della soluzione più rispettosa dell'habitat domestico e delle abitudini di vita del ragazzo, quali emerse all'esito del giudizio, fatto salvo il diritto di visita del padre a fine settimane alternati (pernottamento incluso), secondo l'indicazione delle stesse parti, sul punto concordi, ed un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, allorchè il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il week end con il padre, mentre, nelle settimane nelle quali quest'ultimo trascorrerà il week end con la madre, invece, lo stesso starà presso il padre nel pomeriggio di un giorno infrasettimanale
(dall'uscita di scuola) fino al mattino seguente (pertanto con pernottamento incluso), allorchè il padre lo accompagnerà a scuola), essendo rimesso alle parti individuare, di settimana in settimana, in base ai turni lavorativi della madre i due giorni appena indicati, tenuto anche conto degli impegni scolastici del minore e che, in difetto di accordo, si stabiliscono nel lunedì (dall'uscita di scola) e nel martedì (giorno in cui il padre accompagnerà il figlio a scuola). Quanto alle festività ed ai periodi di vacanza estivi, andrà seguito il criterio dell'alternanza, in modo che possa trascorrere periodi significativi presso Per_1
entrambi i genitori.
Con riguardo alla contribuzione al mantenimento del figlio minore, in considerazione dei tempi di permanenza dello stesso presso il padre (quali sopra previsti), si stima conforme a giustizia determinare in € 350,00 mensili (maggiorata annualmente di rivalutazione secondo gli indici ISTAT) la somma che il dovrà versare alla ricorrente a tale titolo – in aderenza CP_1
al principio di proporzionalità delle rispettive capacità patrimoniali (ex art. 316 comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione prodotta in atti (considerati anche il patrimonio immobiliare di cui è proprietario in convenuto ed i proventi da medesimo percepiti sub specie di canoni locatizi, nonché i rispettivi redditi pensionistico e retributivo) ed in sostanziale conformità al contributo che lo stesso convenuto ha dichiarato di corrispondere per il mantenimento di altro figlio non economicamente autosufficiente, nato da altra relazione - con ripartizione al 50% per ciascun genitore dell'Assegno Unico Universale, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, con applicazione delle prescrizioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
3 Il regime delle spese di lite viene definiti in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
A definizione del procedimento, così provvede:
- A) Affida il figlio minore delle parti, , ad entrambi i genitori, disponendone Persona_2 la collocazione residenziale prevalente presso l'abitazione materna.
In conformità al regime di affidamento appena indicato, i genitori saranno contitolari della responsabilità genitoriale, che eserciteranno adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni Per_1 naturali, rientrando in tali decisioni quelle attinenti alle scelte religiose, all'indirizzo scolastico e all'individuazione del medico a cui rivolgersi, mentre quelle di carattere ordinario saranno assunte dal genitore che, di volta in volta, avrà con sé il minore.
- B) Dispone che il Sig. eserciti il diritto di visita del predetto figlio tenendolo con CP_1 sé, a settimane alterne, dal venerdì, all'uscita di scuola, fino alla domenica sera (pertanto con pernottamento), allorchè lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 19,00
e nei fine settimana in cui trascorrerà il week end con il padre anche un pomeriggio alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, allorchè lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
mentre nelle settimane il cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà tenerlo con sé un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno, allorchè il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. I giorni infrasettimanali in cui starà con il padre saranno individuati, di Per_1
settimana in settimana, in accordo tra i genitori nel rispetto degli impegni scolastici del figlio e dei turni lavorativi della madre e, in difetto di accordo, saranno il lunedì (dall'uscita di scuola), nelle settimane con week end riservato al padre, e il lunedì e il martedì (con pernottamento), nelle settimane con week end riservato alla madre.
Dispone che il figlio trascorra le vacanze natalizie e pasquali con l'uno o l'altro Per_1 genitore secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno, in modo che un anno stia con uno di essi il 25 Dicembre, il 1 Gennaio e il giorno di “Pasquetta”, e stia con l'altro il 26
Dicembre e il 6 Gennaio e il giorno di Pasqua, e l'anno seguente tali date siano invertite tra
4 i due genitori. Le altre festività comandate saranno trascorse dal minore sempre secondo il suddetto criterio di alternanza, di anno in anno.
Durante le vacanze estive, quindi in periodo non scolastico (15 giugno-15 settembre), il figlio trascorrerà con il padre e con la madre due settimane ciascuno, anche non Per_1
continuative ciascuno;
analogamente il padre e la madre potranno tenere con sé il figlio una settimana continuativa nel periodo inverno- primavera per viaggi e vacanze, in date che dovranno essere comunicate l'un l'altro almeno 30 giorni prima.
- C) Pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1
l'obbligo di pagamento della somma di € 350,00 mensile, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, somma che sarà versata alla ricorrente mediante Parte_1 bonifico bancario sul conto corrente a quest'ultima intestato entro il giorno 10 del mese, a decorrere da quello in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento
(maggio 2021), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche relative al predetto figlio, con applicazione delle prescrizioni di cui alle Linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa
Carrara. L'assegno Unico Universale per il figlio sarà percepito da entrambi i Per_1
genitori in misura pari al 50% ciascuno, come per legge.
- D) Entrambi i genitori sono tenuti ad assicurare al figlio la frequentazione genitoriale e parentale, senza far venir meno nessuna figura e nessun ruolo dei diversi componenti della famiglia e degli ascendenti.
- Condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio in data 14.03.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Domenico Provenzano dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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