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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 469 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del 21/08/2024, avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Vibo Valentia depositata in data 16.02.2021, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Rosella Virdò e Giuliana Caruso, presso lo studio dei quali, in Francavilla Angitola al Viale del Drago n.3, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE =
CONTRO
( e CP C.F._2 Controparte_2
( rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._3
Donatella Garrì, nello studio della quale, in Vibo Valentia alla via P. De Maria n. 21, hanno eletto domicilio;
- APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI=
1 al quale giudizio è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 545/2021 r.g.c.
TRA
( e CP C.F._2 Controparte_2
( rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._3
Donatella Garrì, nello studio della quale, in Vibo Valentia alla via P. De Maria n. 21, hanno eletto domicilio;
-APPELLANTI/APPELLATI INCIDENTALI=
CONTRO
( ) rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Rosella Virdò e Giuliana Caruso, presso lo studio dei quali, in Francavilla Angitola al Viale del Drago n.3 ha eletto domicilio;
-APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE=
Sulle seguenti conclusioni: per appellante nel giudizio n. 469/2021 rassegnate nell'atto Parte_1 introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) Voglia l'On.
Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
a) Riformare l'ordinanza impugnata laddove ha pronunciato l'inammissibilità della domanda attorea e per l'effetto
b) Condannare i sigg. e a rilasciare immediatamente CP Controparte_2
l'immobile sito in via Strada Provinciale Potenzoni – Briatico (VV) identificato in catasto al foglio di mappa 27 particella 2431 sub 13 p.t.;
c) Condannare i restistenti al risarcimento del danno subito per illegittima occupazione dell'immobile da valutarsi dall'Ill.mo Sig. Giudice in via equitativa secondo il valore locativo del bene a partire dalla data della domanda e fino all'effettivo rilascio del bene stesso;
d) In via subordinata sub c), condannare i resistenti al risarcimento del danno subito per illegittima occupazione dell'immobile da valutarsi dall'Ill.mo Sig. Giudice in via equitativa secondo parametri ritenuti idonei dall'Ill.ma Corte;
e) Condannare i resistenti in solido al pagamento di spese ed onorari di giudizio, maggiorati degli accessori di legge.
2 Per e , appellati nel giudizio n. 469/21 rassegnate nella CP Controparte_2
comparsa di costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa […]:
1) Confermare l'ordinanza del 16.02.2021 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice Unico, all'esito del procedimento ex art. 702bis c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra ; Parte_1
2) Accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario della proprietà per dell'immobile sito in Potenzoni di Briatico alla via Provinciale s.n.c., identificato al NCEU del comune di Briatico al foglio 27 particella 2431, sub 13 p.t., in favore dei signori e CP
per intervenuta usucapione;
Controparte_2
3) Ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari e al Direttore dell'UTE di effettuare le relative volture con esonero di ogni sua responsabilità;
4) Condannare la sig.ra al pagamento di tutte le spese e competenze di Parte_1
entrambi i gradi di giudizio.
La notifica è stata eseguita correttamente ed ha raggiunto lo scopo, pertanto, la domanda
è infondata e va rigettata confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarre.”
Per e , appellanti nel giudizio n. 545/2021 rassegnate CP Controparte_2 nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: "Voglia
l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa […]:
1) Accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario della proprietà per dell'immobile
sito in Potenzoni di Briatico alla via Provinciale s.n.c., identificato al NCEU del comune
di Briatico al foglio 27 particella 2431, sub 13 p.t., in favore dei signori e CP
per intervenuta usucapione;
Controparte_2
2) Ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari e al Direttore dell'UTE di effettuare le relative volture con esonero di ogni sua responsabilità;
In via subordinata, e solo per mero tuziorismo difensivo,
3) Confermare l'ordinanza del 16.02.2021 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice Unico, all'esito del procedimento ex art. 702bis c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra ; Parte_1
4) Condannare la sig.ra al pagamento di tutte le spese e competenze di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.” 3 Per , appellata nel giudizio n. 545/2021 rassegnate nella comparsa di Parte_1
costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Accertare
e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande nuove proposte dai Sigg. CP
e;
[...] Controparte_2
b) Rigettare l'appello proposto dai Sigg. e;
CP Controparte_2
c) Condannare parte avversa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
d) Accogliere l'appello spiegato dalla Sig.ra ed iscritto al n. RG Parte_1
469/2021 per le ragioni in esso indicate, e per l'effetto
1) riformare l'ordinanza impugnata laddove ha pronunciato l'inammissibilità della domanda attorea e per l'effetto:
2) condannare i Sigg. e a rilasciare immediatamente CP Controparte_2
l'immobile sito in Via Strada Provinciale Potenzoni – Briatico (VV) identificato catasto al foglio di mappa 27 particella 2431 sub 13 p.t.;
3) condannare i resistenti al risarcimento del danno subito per illegittima occupazione dell'immobile da valutarsi dall'Ill.mo Sig. Giudice in via equitativa secondo il valore locativo del bene a partire dalla data della domanda e fino all'effettivo rilascio del bene stesso;
4) In via subordinata sub c), condannare i resistenti al risarcimento del danno subito per illegittima occupazione dell'immobile da valutarsi dall'Ill.mo Sig. Giudice in via equitativa secondo parametri ritenuti idonei dall'Ill.ma Corte.
5) condannare i resistenti in solido al pagamento di spese ed onorari di giudizio, maggiorati degli accessori di legge.”
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., citava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia, e al fine di ottenere la CP Controparte_2 condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile sito in via Strada Provinciale
Potenzoni – Briatico (VV) identificato in catasto al foglio di mappa 27 particella 2431 sub 13 p.t., nonché al risarcimento del danno da occupazione abusiva fino all'effettivo rilascio.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- di aver acquistato l'immobile oggetto di causa iure successionis dal proprio zio,
, deceduto in data 14.05.2019, il quale, con testamento olografo, Persona_1
pubblicato per atto notarile in data 3.07.2019, disponeva del bene in favore di essa
4 nipote a titolo di legato. Il de cuius specificava che, al tempo del testamento, il fabbricato de quo era abitato dall'altra nipote, insieme alla sua famiglia CP
e che quest'ultima avrebbe dovuto liberarlo;
tuttavia, la legataria avrebbe dovuto concedere il tempo all'occupante di trovare un'altra casa;
- di aver provveduto, persistendo l'occupazione abusiva da parte dei convenuti, ad inviare alla sorella in data 10/12/2019, formale diffida a rilasciare l'immobile CP
entro tre mesi dal ricevimento della stessa e di avere inviato, dunque, in data
18/03/2020, una seconda diffida, questa volta anche all'indirizzo di , Controparte_2
coniuge di CP
- che, stante l'inerzia dei convenuti, aveva interesse ad ottenere la loro condanna al rilascio dell'immobile abusivamente occupato e al risarcimento del danno subito per il tempo dell'occupazione illegittima, essendo risultato infruttuoso il tentativo di mediazione obbligatoria.
Si costituivano , che resistevano all'avversa Parte_2 Controparte_2
pretesa, chiedendone il rigetto, e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile oggetto di causa, assumendo di aver maturato il relativo diritto in forza di un possesso ultraventennale, continuato e pacifico.
Il giudice di prime cure, rigettate le richieste istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione e, con ordinanza depositata in data 16/2/2021, dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea, motivando come segue:
“VI. […] ai sensi dell'art. 1183 c.p.c in riferimento al tempo dell'adempimento “Se non
è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”;
VII. Nel caso di specie è evidente che il de cuius non ha stabilito il termine per il rilascio dell'immobile, ha onerato o previsto l'assegnazione di un termine per tale attività (dare il tempo di trovarsi un'altra casa) e che manca tra le parti un accordo sullo stesso, pertanto questo deve essere stabilito dal giudice;
parte ricorrente ne pretende solo il rilascio immediato, cosi come nelle conclusioni del ricorso, omettendo di chiedere al giudice la determinazione di detto termine.
VIII. Tale ricostruzione è foriera di due conseguenze, la prima è che il legato non è
5 immediatamente esigibile prima della giusta assegnazione del termine. La seconda è che la domanda è inammissibile. Infatti, da un lato la richiesta di rilascio non può essere accolta in quanto non è stato fissato il termine (o comunque anche volendo considerare la clausola della scheda testamentaria una condizione o un modus non si sono verificate le circostanze ivi previste e mancherebbe, inoltre, la domanda relativa all'adempimento del modus, come del resto previsto dagli artt. 645 e ss c.c.). Dall'altro, il giudice in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c. che impone allo stesso di pronunciarsi esclusivamente sulla domanda
e non oltre la stessa, non può in mancanza dell'eccezione da parte del ricorrente pronunciarsi d'ufficio sulla determinazione del termine senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.”
Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da parte convenuta, così motivando “Con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione si deve considerare che non è stato contestato, in forza dell'art. 115 c.p.c., il fatto che l'immobile è stato attribuito dal sig. ai coniugi Persona_1 CP
e . Infatti nel testamento viene dato conto del fatto che
[...] Controparte_2 attualmente l'appartamento è abitato da questi ultimi. Tale fattispecie concreto deve essere qualificata come comodato, il quale dà origine ad una detenzione non valida per il possesso ad usucapionem.”.
Avverso l'ordinanza proponevano separata impugnazione tanto Parte_1
quanto e . Ciascun appello dava origine ad un CP Controparte_2
diverso giudizio.
, appellante nel giudizio n. 469/2021, censurava la pronuncia sotto i Parte_1
seguenti profili:
1) Erronea interpretazione dell'art. 1183 c.c.: il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che, pur in mancanza dell'assegnazione di un termine per il rilascio dell'immobile, la condizione di cui all'art. 1183 c.c. risulta, nella fattispecie, soddisfatta dal momento che l'appellante ha rivolto ai resistenti formale diffida ad adempiere, assegnando loro un congruo termine per il rilascio dell'immobile. In ogni caso, tra la prima raccomandata e l'inizio del giudizio era trascorso circa un anno, durante il quale i convenuti mai avevano chiesto la fissazione di un termine finale per lo sgombero e, comunque, detto lasso temporale era sufficiente per consentire loro di trovare un'altra
6 sistemazione. Peraltro, proprio il contegno processuale tenuto dai convenuti – che avevano avanzato in giudizio domanda riconvenzionale di usucapione – costituiva dimostrazione della loro volontà di non restituire l'immobile, indipendentemente dalla concessione di un termine a tal fine;
2) Violazione degli artt. 645 e ss del c.c.: qualificando la fattispecie come legato con onere a carico dello stesso legatario, il modus dovrebbe considerarsi perfettamente adempiuto da parte appellante, che ha concesso ai resistenti un tempo più che abbondante per il rilascio dell'immobile. Del resto, la legittimazione ad agire per l'adempimento dell'onere era degli appellati, dato che di essi era l'interesse alla concessione del maggior tempo necessario a trovare una nuova casa. Avrebbe, dunque, errato il giudice nel ritenere inadempiuto l'onere, pur in mancanza di domanda da parte degli unici titolari della facoltà (e non dell'obbligo) di proporla.
Si costituivano nel giudizio n. 469/2021 r.g.c. e , i CP Controparte_2
quali chiedevano il rigetto dello spiegato appello, motivando in ordine alla sua infondatezza e reiteravano, mediante appello incidentale, la domanda di accertamento e dichiarazione di avvenuto acquisto del bene a titolo di usucapione, per le ragioni già illustrate nel proprio autonomo appello.
Infatti, avverso la medesima ordinanza proponevano appello anche e CP
, censurando la pronuncia nella parte in cui aveva rigettato la propria Controparte_2
domanda di usucapione. Il giudizio veniva iscritto al n. 545/2021 r.g.c..
Lamentavano, in particolare, gli appellanti, l'erronea applicazione, da parte del
Tribunale, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto proprio la deduzione del possesso pacifico e pubblico dell'immobile e di tutte le attività materiali da essi compiute sul bene costituivano sufficiente ed idonea contestazione che fosse stato lo zio a concedere il godimento del bene. Precisavano, quindi, di avere affermato così “in modo chiaro ed incontrovertibile che il loro possesso ad usucapionem è iniziato per atto volontario di apprensione mediante lo svolgimento di atti esteriori incompatibili con il diritto reale del proprietario”; contestavano, quindi, la sussistenza di qualsivoglia rapporto negoziale con lo zio con riguardo Persona_1 all'immobile oggetto di causa e dichiaravano di disconoscere “qualunque ruolo e relazione del sig. con l'immobile de quo”. Lamentavano, inoltre, la Persona_1
mancanza di prova di un comodato, ritenuto, invece, sussistente dal Tribunale e
7 adombravano la non autenticità del testamento olografo, come da perizia di parte, ottenuta solo dopo la celebrazione dell'ultima udienza innanzi al Tribunale e, pertanto, eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo a . Reiteravano, Parte_1
infine, le richieste istruttorie articolate in primo grado.
In tale giudizio si costituiva e resisteva , la quale chiedeva il rigetto Parte_1 dell'appello promosso da controparte, in quanto infondato;
eccepiva l'inammissibilità per tardività sia delle contestazioni e deduzioni articolate per la prima volta in appello sia della produzione documentale nuova e reiterava le conclusioni già rassegnate nel proprio atto di appello.
I giudizi venivano riuniti ex art. 274 co.1 c.p.c. sotto il numero di ruolo 469/2021 r.g.c..
Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, all'esito dell'udienza del
17.9.2024, tenutasi con trattazione scritta, la causa, con ordinanza del 30.9.2024, depositata in data 2.10.2024, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini messimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di pregiudizialità logica, prima che giuridica, impongono il preventivo scrutinio dell'appello proposto da e , che ha originato il CP Controparte_2
giudizio riunito n. 545/2021 r.g.c., in quanto avente portata potenzialmente assorbente anche dei motivi articolati nell'appello proposto da Difatti, se si Parte_1 accertasse il perfezionamento della fattispecie acquisitiva in capo ai primi, l'attribuzione a titolo di legato in favore della seconda integrerebbe una disposizione su bene altrui, con le evidenti conseguenze in punto di sua validità.
Ebbene, l'appello spiegato da e è infondato e CP Controparte_2 dev'essere rigettato, essendo stato correttamente applicato dal Tribunale il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
Difatti, l'attrice in primo grado:
- ha addotto, a fondamento della domanda, il testamento olografo di
[...]
, del seguente testuale tenore: “lascio a mia nipote Per_1 Parte_1 nata a [...] il [...] l'altra mia casa a piano terra e primo piano compresa la soletta che si trova a Potenzoni di Briatico di mio possesso esclusivo da sempre e di continuo che limita con la scala e con la terra dei
8 fratelli . Spiego che questo bene che va ad si trova a Per_2 Parte_1
destra entrando dalle scale e prende dal cielo a terra in pratica tutto il lato del fabbricato a destra, quello più grande costruito da me e mio fratello. Spiego che in questo fabbricato che va a mia nipote al piano terra abita per Parte_1
adesso la mia nipote che la mia morte deve sgombrare con CP tutta la sua famiglia perché è casa di mia nipote ”; CP_3
- ha espressamente e in modo specifico dedotto, nel ricorso introduttivo, che “I
Sigg.ri e occupano l'immobile sine titulo, CP Controparte_2
in via totalmente abusiva e contro la volontà non solo di chi originariamente aveva loro conferito il godimento provvisorio ma anche della nuova proprietaria...”
Il testamento, al quale la domanda fa espresso richiamo, afferma un possesso esclusivo e continuo in capo al testatore, lasciando chiaramente intendere che il godimento dei convenuti “per adesso” fosse provvisorio e accompagnato dall'assenso dello zio, testatore.
Ancor più chiare e precise – e nel medesimo solco – sono le allegazioni a sostegno della domanda in cui si afferma che fu lo zio a concedere provvisoriamente il godimento dell'immobile ai convenuti e che la protrazione di detto godimento era in contrasto con la volontà dello zio manifestata nel testamento.
A fronte di simili allegazioni, della loro chiarezza e specificità, altrettanto specifica e chiara avrebbe dovuto essere la relativa contestazione. Più nel dettaglio, mai è stato affermato che il godimento dell'immobile non venne concesso dallo zio né che l'apprensione del bene da parte dei convenuti fosse stata autonoma e non derivata.
Simili contestazioni specifiche ed espresse si rinvengono, invece, solo nell'appello e sono, quindi, tardive.
Le deduzioni che, secondo la difesa dei convenuti, rappresenterebbero una contestazione indiretta dei fatti addotti a sostegno della domanda (in quanto incompatibili con la volontà di non contestare il fatto della concessione del godimento da parte dello zio e, quindi, della sussistenza di un titolo di detenzione) sarebbero le seguenti: < I signori e occupano l'appartamento CP Controparte_2
... a pieno titolo poiché lo posseggono in modo pacifico, esclusivo, uti domini, pubblicamente, senza soluzione di continuità dal novembre del 1999. Ed infatti, i
9 signori e a pochissimi giorni dalla festa di CP Controparte_2 fidanzamento... iniziavano i lavori di realizzazione dell'appartamento da destinare a casa di abitazione della loro famiglia. Il rustico al piano terra ... pubblicamente e pacificamente entrava nel possesso dei signori per essere Parte_3 trasformato, mediante lavori edili, in base alle proprie esigenze, alle proprie preferenze, alle proprie capacità economiche e finanziarie in maniera definitiva e permanente dagli odierni resistenti. Ed invero, i signori e CP CP_2
... iniziavano a tirare su pareti divisorie, a decidere dove allocare le varie
[...] stanze della casa, a predisporre e realizzare l'impianto idrico e l'impianto elettrico, a scegliere ed acquistare pavimenti, rivestimenti, sanitari e infissi esterni ed interni.
Pubblicamente in quanto tutti, paesani e non, erano a conoscenza della esecuzione dei lavori da parte dei signori e per la realizzazione della casa dove CP CP_2
sarebbero andati a vivere da sposati;
pacificamente poiché mai vi sono state contestazioni;
in modo esclusivo e uti domini poiché gli odierni resistenti hanno goduto
e disposto, sin dal novembre 1999 a oggi, del bene oggetto di causa con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, cioè con modalità tali da evidenziare l'esercizio di un potere equivalente a quello del proprietario. I signori
e provvedevano alla trasformazione del bene in casa per la loro CP CP_2
famiglia, sostenendone tutte le relative e necessarie spese, investendo tutti i loro risparmi;
effettuando i pagamenti di quanto necessario anche a rate e/o comunque in base alla loro disponibilità economica ed ottenendo le quietanze di pagamento solo a pagamento ultimato >>.
Si premette che la “contestazione”, ai sensi e per gli affetti dell'art. 115 c.p.c., deve strutturarsi nell'allegazione di fatti contrari all'avversa ricostruzione ovvero nella negazione chiara di essi, non potendo discendere, invece, da argomentazioni giuridiche.
Ebbene, al netto della veste giuridica loro attribuita dalla difesa (in termini di
“usucapione”, “possesso uti domini”, ecc.), che, come anticipato, non può costituire
“contestazione”, i fatti dedotti (opere per rendere il rustico abitabile, divisione degli ambienti, destinazione dell'immobile ad abitazione familiare) per nulla costituiscono chiara e inequivoca contestazione del fatto che il godimento ebbe inizio per concessione dello zio, nella misura in cui rappresentano solo i concreti atti di godimento dell'immobile, che non negano la fonte di quel godimento. In altri termini, le deduzioni
10 in argomento non sono incompatibili con la tesi avversa, giacché si appuntano sul potere di fatto esercitato sulla cosa e non sulla sua origine e non comportano, da sole,
l'affermazione di un potere di fatto derivante da un atto volontario di apprensione e non da un atto iniziale del precedente possessore.
Dunque, in mancanza di chiara e puntuale contestazione, il fatto che l'immobile sia stato concesso dallo zio in godimento provvisorio ai convenuti deve reputarsi fatto incontestato, che, quindi, esonera l'attrice dal fornire la relativa prova.
Simile concessione di godimento provvisorio, poi, è stata correttamente sussunta dal
Tribunale nel tipo negoziale del comodato: così facendo il giudice ha legittimamente dato una qualificazione giuridica ai fatti dedotti da parte attrice.
A fronte, quindi, dell'esistenza del titolo di detenzione, nessuna usucapione è neppure astrattamente predicabile, se manca un'interversione del possesso, mai dedotta.
Dunque, le prove richieste e non ammesse, per come articolate dai convenuti in primo grado, lungi dall'essere idonee a dimostrare atti di interversio possessionis e dunque il mutamento del titolo da detenzione – caratterizzata dall'animus detinendi – in possesso
– caratterizzato dall'animus rem sibi habendi, dimostrerebbero solo un potere di fatto sulla cosa del tutto compatibile con la detenzione: esse, infatti, hanno ad oggetto circostanze quali, essenzialmente, la realizzazione, su commissione dei ricorrenti, di opere edilizie atte a destinare l'immobile per cui è causa a residenza familiare e il pagamento delle relative spese di tasca propria. Come già chiarito, tali fatti, tuttavia, non sono incompatibili con la ricostruzione dell'attrice, la quale, anzi, ne presuppone la veridicità, nella misura in cui afferma che l'immobile, al momento della morte dello zio, era effettivamente occupato dalla convenuta e della sua famiglia e di tanto dà atto anche il testatore.
Incontestato che il godimento ebbe inizio per atto dello zio, la circostanza che il bene sia stato irreversibilmente trasformato, portandolo dallo stato di immobile rustico ad immobile destinato ad abitazione civile (sostenendo le relative spese ed escludendo terzi dal godimento dell'immobile) non è, di per sé, significativa del mutamento della detenzione in possesso.
Tardiva deve ritenersi anche la contestazione della presunta non autenticità del testamento, formulata solo in appello. La tardività non dipende da causa non imputabile alla parte: difatti, la consegna della consulenza di parte dopo la celebrazione
11 dell'udienza in cui la causa è stata riservata per la decisione dipende dall'avere, i convenuti, dato incarico al tecnico intempestivamente, pur avendo beneficiato di un lungo lasso di tempo, dalla pubblicazione del testamento all'introduzione del giudizio.
Inutilizzabile è, quindi, la consulenza prodotta in appello, la quale può costituire mera allegazione difensiva a contenuto tecnico solo nel caso in cui afferisca a fatti già ritualmente dedotti in giudizio ma non quando, come nella fattispecie, vale a veicolare fatti nuovi, mai tempestivamente introdotti nel thema decidendum. Ne consegue che è infondata (oltre che tardiva) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, difetto di titolarità del diritto azionato in giudizio) in capo a , Parte_1 sollevata da solo nell'atto di appello e fondata Controparte_4
proprio sulla (tardivamente) dedotta presumibile non autenticità del testamento.
Neppure accoglibile è l'istanza di sospensione del presente giudizio “in attesa della statuizione sull'accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo del
05.01.2018”. L'istanza, per come formulata (e reiterata nella conclusionale) non è neppure astrattamente valutabile, giacché non è mai stato dedotto, neppure nella conclusionale, che il giudizio ritenuto pregiudiziale sia stato effettivamente introdotto, essendo solo stata allegata l'istanza di avvio del procedimento di mediazione e null'altro.
Va, quindi, rigettato l'appello proposto da e . CP Controparte_2
L'appello proposto da è invece da accogliere. Parte_1
Il testamento olografo agli atti, riconducibile alla persona di , contiene Persona_1 la precisazione che l'immobile oggetto di legato in favore dell'odierna appellante, essendo abitato dai resistenti, alla sua morte avrebbe dovuto essere sgomberato “perché
è casa di mia nipote che gli deve dare il tempo di trovarsi un'altra casa.” Parte_1
Dagli atti di causa emerge, che, con missiva ricevuta in data 18/01/2020,
[...]
ha rivolto a rituale diffida al rilascio dell'immobile, Parte_1 CP
espressamente assegnandole un termine di tre mesi dal ricevimento della raccomandata, decorso il quale avrebbe adito la competente autorità giudiziaria;
una seconda diffida veniva rivolta ad entrambi i resistenti in data 18/03/2020. Il giudizio di primo grado veniva, poi, introdotto con ricorso depositato in data 15/9/2024.
Ebbene, qualificato il rapporto tra e i coniugi come Persona_1 Parte_3
comodato e, in particolare, come comodato precario, nel quale rapporto, è subentrata,
12 mortis causa, , trova applicazione il disposto di cui all'art. 1810 c.c. Parte_1 che, secondo la giurisprudenza di legittimità, configura un'esemplificazione del disposto di cui all'art. 1183 c.c.
Si è, infatti, statuito che “Nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art.
1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sebbene il comodante avesse fissato, all'atto della richiesta di restituzione dell'immobile, un termine per il rilascio, aveva ritenuto legittima la dilazione dello stesso da parte del giudice, in considerazione della destinazione dell'immobile ad abitazione del nucleo familiare del comodatario, con conseguente esclusione del diritto del comodante al risarcimento dei danni da ritardata restituzione)” (Cass. n. 14084 del 22/05/2023).
Quindi, la facoltà di assegnare un termine per il rilascio è concessa, in prima battuta al comodante, che può pretendere la restituzione del bene “non appena il comodante la richieda”. Ove, poi, sul termine non vi sia accordo – ossia sia contestata la correttezza e congruità del termine assegnato – interviene il potere sostitutivo del giudice.
Corretta è, quindi, in linea di principio, la sussunzione della fattispecie, appunto, nella disciplina dell'art. 1183 c.c., contenuta nella sentenza gravata. Tuttavia, non possono condividersi le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto.
Infatti, in primo luogo, la facoltà concessa al giudice di assegnare un termine per il rilascio costituisce l'esercizio di un potere sostitutivo che dipende dalla constatazione della mancanza di un accordo: evenienza, questa, ravvisabile, tuttavia, quando, appunto, la contestazione tra le parti verta proprio su questo profilo, ossia quando il creditore pretenda un rilascio immediato ovvero abbia concesso un tempo che il debitore ritiene
13 insufficiente per consentirgli di adempiere. In tal caso, il termine può essere fissato dal giudice, ove quest'ultimo ritenga che, in ragione delle motivazioni addotte dal debitore, la dilazione eventualmente concessa dal comodante non sia congrua.
Ed è proprio questo il punto dirimente nella vicenda in esame: in disparte l'oggettiva congruità del termine concesso da agli occupanti (inizialmente tre Parte_1 mesi, poi di fatto prorogati sino all'introduzione del giudizio, avvenuta circa otto mesi dopo la prima diffida), la contestazione tra le parti – e, quindi, la mancanza di accordo – non verteva sulla congruità del termine ma sull'esistenza del diritto al rilascio in capo all'attrice. In altri termini, premesso che un termine non irrisorio era stato assegnato e che esso venne anche, di fatto, prorogato, la mancata contestazione della sua congruità impongono di ritenerla fatto incontestato e, quindi, di ritenere che su di esso vi sia, in sostanza, accordo (o meglio, non contestazione), con l'effetto che, rigettata la domanda riconvenzionale, la protrazione dell'occupazione non può che costituire un inadempimento, non essendovi margini per un intervento del giudice in ordine alla non contestata congruità del termine assegnato.
Ove anche si ritenga che, invece, non vi fosse accordo tra le parti in ordine al termine, il
Tribunale non avrebbe dovuto arrestarsi alla mera constatazione della mancanza di una domanda espressa di fissazione di un termine per l'adempimento ma, secondo univoco orientamento di legittimità (tra le tante v. Cass. n. 14243/2020; Cass.n. 21647/2019;
Cass. n. 24739/2011; Cass. n. 19414/2010; Cass. n. 15796/2009; Cass. 1149/2003;
Cass. n. 8199/1991), avrebbe dovuto verificare se il termine concesso era, tenuto conto di tutte le circostanze, adeguato e se, comunque, la protrazione dell'occupazione avesse superato la normale tollerabilità, divenendo significativa della volontà di non adempiere, ritenendo l'istanza di fissazione di un termine implicita nella domanda di condanna dei debitori all'adempimento (n. 12744 del 28/11/1992).
In effetti, il tempo trascorso dalla diffida all'introduzione del giudizio (otto mesi) può ritenersi, pur considerando la destinazione abitativa dell'immobile, adeguato a consentire ai comodatari di trovare una diversa allocazione. Peraltro, la difesa articolata sin dal primo grado era ampiamente significativa della volontà di non adempiere, sicché, valutato il termine concesso e la condotta anche processuale dei convenuti, questi dovevano – e devono – essere ritenuti inadempienti, con conseguente accoglimento della domanda di condanna al rilascio dell'immobile.
14 Quanto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo a far data dalla domanda sino al rilascio, avanzata da nei confronti degli Parte_1
occupanti, è bene premettere che, in tema di occupazione sine titulo dell'immobile, si è recentemente registrato l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione civile (S.U. n.
33645/2022), che ha sancito il principio in base al quale il danno da occupazione abusiva, lungi dall'essere in re ipsa nella stessa lesione del diritto di proprietà, che nella struttura della fattispecie di responsabilità costituisce il danno-evento, è un danno conseguenza e, come tale, deve essere provato dal proprietario che lo lamenti. E ciò perché la lesione del diritto di proprietà non necessariamente procura un pregiudizio nella sfera del titolare: il proprietario potrebbe scegliere di non godere del bene, né in forma diretta né in forma indiretta, essendo il non uso una facoltà che forma oggetto del contenuto del diritto dominicale.
Fatta questa premessa, secondo le S.U., a differenza del lucro cessante, che consiste nella eccezionale possibilità di trarre dal bene delle utilità superiori al normale godimento (si pensi alla chance di vendere o locare il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato, per via delle circostanze particolarmente favorevoli), il danno emergente, ossia la perdita del godimento diretto o indiretto dell'immobile a cagione dell'altrui occupazione illegittima, è un danno “normale” o normalmente prodotto dalla menomazione del diritto del proprietario.
Da ciò deriva, limitatamente a quest'ultima componente del danno-conseguenza, un alleggerimento dell'onere della prova a carico del proprietario: il danno potrà essere, in prima battuta, solamente allegato, subentrando l'onere di provarlo puntualmente solo in seguito alla specifica contestazione circa la sua sussistenza da parte dell'autore del fatto illecito, che dovrà, allora, per assolvere il relativo onere, dedurre che il proprietario non ha mai goduto dell'immobile o non ne avrebbe presuntivamente goduto in futuro, alla luce delle circostanze del caso concreto. Diversamente, il fatto, in quanto non controverso, fuoriuscirà dal thema probandum.
Regole diverse valgono, invece, per il lucro cessante: trattandosi di un danno inconsueto, legato a circostanze straordinarie di guadagno mancato, esso deve essere sia allegato che provato da chi ne domanda il risarcimento, non essendo ipotizzabile un onere di specifica contestazione in capo al resistente.
Applicando tali coordinate al caso oggetto di lite, si premette che Parte_1
15 lamenta anzitutto l'impossibilità, cagionata dall'occupazione abusiva dei resistenti, di fruire del 110% del credito d'imposta previsto dal cd. Decreto rilancio, che condizionava il beneficio fiscale al rispetto del termine finale, per l'esecuzione dei lavori, del 31/12/2021.
Poiché trattasi, in tutta evidenza, di un lucro cessante (ossia di una perdita delle chances di poter beneficiare del credito di imposta), l'onere di adeguata allegazione e della prova grava, appieno e in prima battuta, sulla parte che assume di essere stata danneggiata: orbene, per potersi ritenere provato, l'odierna appellante avrebbe dovuto dimostrare che l'immobile necessitava di interventi di ristrutturazione ricadenti nell'ambito applicativo dei benefici fiscali, che sussistevano i presupposti per l'accesso al cosiddetto superbonus 110% e che ella era aveva apprestato tutta la documentazione necessaria allo scopo e che avrebbe avviato i lavori di ristrutturazione;
inoltre, avrebbe dovuto dar prova del risparmio di spesa che avrebbe conseguito accedendo al credito di imposta. Tutte prove che non sono state fornite dalla ricorrente.
Quanto, invece, al danno da mancato godimento del bene, legato all'impossibilità, per la figlia, di andare ad abitarvi assieme al suo compagno, in vista della destinazione dello stesso a casa familiare, il pregiudizio in argomento configura, effettivamente, un danno emergente, che, alla luce dei criteri enunciati da S.U. 2022, la parte danneggiata può limitarsi ad allegare, spettando, poi, al danneggiante contestare specificamente la circostanza.
E, tuttavia, il pregiudizio per mancato godimento viene lamentato con riferimento alla figlia di e non in relazione a quest'ultima: secondo la prospettazione Parte_1 difensiva, è la figlia che non ha potuto godere dell'immobile, andando a viverci con il compagno. Quindi, l'appellante non può fare valere un diritto risarcitorio che essa stessa attribuisce a terzi né è asserito un proprio personale pregiudizio, atteso che dalla deduzione si ricava che l'appellante avrebbe destinato l'immobile ad un impiego non produttivo di reddito alcuno per se stessa.
In mancanza di adeguata allegazione di un pregiudizio economicamente valutabile, quindi, merita conferma il rigetto della domanda risarcitoria.
Nonostante l'accoglimento parziale dell'appello proposto da , la Parte_1
reciproca soccombenza e la molteplicità delle questioni in diritto agitate dalle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di
16 giudizio.
Il rigetto integrale dell'impugnazione – principale nel giudizio n. 545/2021 r.g.c. e incidentale nel giudizio n. 469/2021 r.g.c. – proposta da e CP CP_2
comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
[...]
115/2002, dell'obbligo dei citati appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello – principale e incidentale –, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sugli appelli proposti, rispettivamente, da contro e Parte_1 CP
e da e contro Controparte_2 CP Controparte_2 [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia pronunciata nel giudizio Parte_1
iscritto al ruolo contenzioso n. 1071/2020 depositata in data 16.02.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello spiegato da e;
CP Controparte_2
2. Accoglie parzialmente l'appello spiegato da e per l'effetto Parte_1 condanna e al rilascio dell'immobile sito CP Controparte_2
in via Strada Provinciale Potenzoni – Briatico (VV) identificato in catasto al foglio di mappa 27 particella 2431 sub 13 p.t.;
3. Conferma, nel resto, la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
4. Compensa integralmente spese e competenze del presente grado di giudizio;
5. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico degli appellanti l e CP CP_2
l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...] dovuto per l'impugnazione, principale e incidentale.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della
Corte d'Appello di Catanzaro del 5.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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