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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 523/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Tarroni, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in RAviale
Vincenzo Randi n. 37, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Marylene Urbini, CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in RA via Ponte Marino n. 43, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di RA: Parte_1
disporre che corrisponda la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario di Per_1
pagina 1 di 6 disporre che il 50% delle spese straordinarie per così come disciplinate dal Protocollo del Per_1
Tribunale di RA, sia a carico di ciascun genitore.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per “ voglia l'Ill.mo Tribunale di RA, ogni contraria istanza e domanda CP_1
disattesa, accogliere le seguenti conclusioni :
-disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra genitore collocatario, a Parte_1 CP_1
titolo di contributo nel mantenimento dei figli e , l'importo di€ 400,00 Persona_2 Persona_3
per ogni figlio , somma da rivalutare annualmente, da versare entro il 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di RA;
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre oneri ed accessori come per legge”
“Ci si riporta alle conclusioni rassegnate precisando che la somma di € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT deve
essere versata alla madre per i figli , , fino al raggiungimento Persona_2 Persona_4 Persona_3
dell'indipendenza economica dei figli”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con celebrato a San Marino, il 10.01.2001, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Adrano (CT) dell'anno 2001, al n. 11, p. II, s. C, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fossero nati i figli Per_2
e rispettivamente, in data 2.04.2005, 2.04.2005 e 19.09.2006. Per_4 Per_1
Nessuno si costituiva per e all'udienza Presidenziale compariva solamente il ricorrente. CP_1
Il Presidente adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni di cui alla separazione.
Nel giudizio è intervenuto il Pubblico Ministero.
Il Giudice delegato all'udienza del 21.11.2023 dichiarava la contumacia di e rimetteva CP_1 la causa in decisione al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 851/23 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per svolgimento di attività istruttoria al fine di provvedere in ordine alle statuizioni accessorie al divorzio.
Con memoria difensiva depositata in data 30.10.2024 si è costituita che ha preso atto CP_1 dello scioglimento del matrimonio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie del divorzio diverse da quelle indicate dalla controparte.
pagina 2 di 6 In particolare la resistente ha chiesto il contributo nel mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti da parte del padre in misura di € 400,00 ciascuno così come già previsto in sede di separazione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., effettuato l'interrogatorio formale della resistente, escusso un teste e acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, dinanzi allo scrivente giudice relatore - subentrato ai G.I. precedentemente assegnatario del procedimento - e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 4.04.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene, circa l'affidamento dei figli va rilevato come nelle more del procedimento gli stessi siano divenuti tutti e tre maggiorenni e come pertanto debba disporsi non luogo a provvedere sulla relativa istanza avanzata dal ricorrente e successivamente, comunque, implicitamente rinunciata.
Circa invece il mantenimento dei figli, va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
In ipotesi di determinazione del mantenimento dei figli con modalità diverse da quelle già statuite in sede di separazione la sostanziale modifica da apportarsi in sede di divorzio deve trovare giustificazione in circostanze nuove sopravvenute.
Infatti il provvedimento di revisione, in sede di divorzio, dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al pagina 3 di 6 momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che in sede di separazione il ricorrente fosse stato gravato della corresponsione di assegno di mantenimento di € 1.200,00 (€ 400,00 per ciascun figlio, all'epoca tutti minorenni, conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare infatti la sentenza di separazione poneva a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma di € 200,00 ciascuno oltre al pagamento del canone di locazione pari ad € 600,00 ed al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
La medesima sentenza disponeva la modifica della somma mensile da € 200,00 a € 400,00 da versare per ciascun figlio dal momento della intestazione del contratto di locazione in capo alla madre ovvero da quando, come di fatto avviene, la avrebbe dovuto pagare direttamente il canone di CP_1 locazione della casa coniugale.
Orbene, quanto alle condizioni economiche delle parti le stesse appaiono essere rimaste invariate dal tempo della separazione.
, autotrasportatore in proprio, risulta percepire un reddito mensile di circa € 2.000,00. Parte_1
Come all'epoca della separazione lo stesso risulta avere una esposizione debitoria per cartelle esattoriali di circa € 90.000,00 (doc. 9 fasc. ricorrente) e risulta vivere, per impossibilità di locare un immobile, nell'ufficio ove ha sede la STIR srls di cui è titolare.
La percepisce un reddito annuale netto di € 18.401,50 e vive, senza convivere con il nuovo CP_1 compagno (cfr. esame testimoniale , in casa in locazione percui paga un canone Persona_4 mensile di € 600,00.
E incontestato che in casa con la conviva anche il figlio trentenne nato da CP_1 Per_5 precedente relazione.
Non sussiste peraltro prova che lo stesso partecipi alle spese relative alla locazione.
Quanto ai tre figli ad oggi tutti maggiorenni si osserva quanto segue. di anni 20, successivamente alla separazione, ha svolto attività lavorativa e si è Persona_4 trasferita a casa del padre (verbale udienza testimoniale del 4.11.24).
La stessa resistente in comparsa ha dichiarato che percepiva uno stipendio di € 900,00 mensili. Per_4
Peraltro ad oggi, circostanza non contestata da parte ricorrente in memoria di replica, risulta Per_4 essere tornata a vivere dalla madre in quanto non le è stato rinnovato il contratto di lavoro. pagina 4 di 6 Allo stato non risulta pertanto economicamente indipendente. Per_4
Peraltro con riferimento a deve osservarsi che la stessa abbia dimostrato una evidente capacità Per_4 reddituale.
In ragione di ciò la stessa deve contribuire ex art. 315 bis comma 4 cc al suo mantenimento.
Ciò giustifica nei suoi riguardi una riduzione del contributo al mantenimento da parte del padre da
400,00 euro ad euro 200,00.
Quanto alla IG di anni 20 non vi è prova certa che allo stato, pur avendo terminato gli studi, Per_2 la stessa lavori e quale reddito percepisca. di anni 18 invece è pacificamente economicamente non autosufficiente. Persona_3
L'assenza di modifiche alle condizioni reddituali delle parti rispetto alla separazione e l'attuale stato di non autosufficienza economica dei tre figli, la potenziale capacità reddituale della IG Per_4 portano necessariamente a confermare l'obbligo di mantenimento così come previsto in sede di separazione per i figli e ed a ridurre lo stesso ad € 200,00 per la IG . Per_2 Per_1 Per_4
Si deve osservare come lo stesso in ricorso da atto come il contributo nel mantenimento dei tre Pt_1 figli ammontante in € 1.200,00 sia stato frutto di un “accordo” tra le parti intervenuto durante il giudizio di separazione e come la richiesta di riduzione non sia dovuta tanto a sopravvenuti mutamenti delle circostanze che lo hanno giustificato ma al fatto che lo stesso “non poteva certamente immaginare la difficoltà economica cui stava andando incontro rendendosi disponibile ad accollarsi un contributo mensile di tale entità”.
Il mutamento di pensiero rispetto all'assunzione di un obbligo non è certo presupposto giuridicamente rilevante per modificare lo stesso.
Il Collegio pertanto ritiene di disporre che a carico di sia posto l'obbligo di versare a Parte_1 assegno di mantenimento per i figli di € 1.000,00 (€ 400,00 per ciascuno per e CP_1 Per_2 ed € 200,00 per annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle Per_1 Per_4 spese straordinarie per gli stessi necessarie.
Le spese di lite, seguono la soccombenza per 2/3 mentre devono essere compensate tra le parti per 1/3 e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 523/2023 R.G., così provvede:
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario dei tre figli maggiorenni non Parte_1 economicamente autosufficienti versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 mensile complessiva di euro 1.000,00 (400,00 per e ed € 200,00 per , Per_2 Per_1 Per_4
pagina 5 di 6 rivalutabili annualmente in base agli indici dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i 3 figli secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
- compensa le spese di lite in misura di 1/3;
- condanna a rifondere in favore di in misura di 2/3 le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida per l'intero in € 7.616,00 per compenso oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 523/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Tarroni, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in RAviale
Vincenzo Randi n. 37, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Marylene Urbini, CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in RA via Ponte Marino n. 43, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di RA: Parte_1
disporre che corrisponda la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario di Per_1
pagina 1 di 6 disporre che il 50% delle spese straordinarie per così come disciplinate dal Protocollo del Per_1
Tribunale di RA, sia a carico di ciascun genitore.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per “ voglia l'Ill.mo Tribunale di RA, ogni contraria istanza e domanda CP_1
disattesa, accogliere le seguenti conclusioni :
-disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra genitore collocatario, a Parte_1 CP_1
titolo di contributo nel mantenimento dei figli e , l'importo di€ 400,00 Persona_2 Persona_3
per ogni figlio , somma da rivalutare annualmente, da versare entro il 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di RA;
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre oneri ed accessori come per legge”
“Ci si riporta alle conclusioni rassegnate precisando che la somma di € 400,00 oltre rivalutazione ISTAT deve
essere versata alla madre per i figli , , fino al raggiungimento Persona_2 Persona_4 Persona_3
dell'indipendenza economica dei figli”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con celebrato a San Marino, il 10.01.2001, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Adrano (CT) dell'anno 2001, al n. 11, p. II, s. C, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione fossero nati i figli Per_2
e rispettivamente, in data 2.04.2005, 2.04.2005 e 19.09.2006. Per_4 Per_1
Nessuno si costituiva per e all'udienza Presidenziale compariva solamente il ricorrente. CP_1
Il Presidente adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni di cui alla separazione.
Nel giudizio è intervenuto il Pubblico Ministero.
Il Giudice delegato all'udienza del 21.11.2023 dichiarava la contumacia di e rimetteva CP_1 la causa in decisione al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 851/23 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per svolgimento di attività istruttoria al fine di provvedere in ordine alle statuizioni accessorie al divorzio.
Con memoria difensiva depositata in data 30.10.2024 si è costituita che ha preso atto CP_1 dello scioglimento del matrimonio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie del divorzio diverse da quelle indicate dalla controparte.
pagina 2 di 6 In particolare la resistente ha chiesto il contributo nel mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti da parte del padre in misura di € 400,00 ciascuno così come già previsto in sede di separazione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., effettuato l'interrogatorio formale della resistente, escusso un teste e acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, dinanzi allo scrivente giudice relatore - subentrato ai G.I. precedentemente assegnatario del procedimento - e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 4.04.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene, circa l'affidamento dei figli va rilevato come nelle more del procedimento gli stessi siano divenuti tutti e tre maggiorenni e come pertanto debba disporsi non luogo a provvedere sulla relativa istanza avanzata dal ricorrente e successivamente, comunque, implicitamente rinunciata.
Circa invece il mantenimento dei figli, va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
In ipotesi di determinazione del mantenimento dei figli con modalità diverse da quelle già statuite in sede di separazione la sostanziale modifica da apportarsi in sede di divorzio deve trovare giustificazione in circostanze nuove sopravvenute.
Infatti il provvedimento di revisione, in sede di divorzio, dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al pagina 3 di 6 momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che in sede di separazione il ricorrente fosse stato gravato della corresponsione di assegno di mantenimento di € 1.200,00 (€ 400,00 per ciascun figlio, all'epoca tutti minorenni, conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare infatti la sentenza di separazione poneva a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo nel mantenimento dei figli la somma di € 200,00 ciascuno oltre al pagamento del canone di locazione pari ad € 600,00 ed al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
La medesima sentenza disponeva la modifica della somma mensile da € 200,00 a € 400,00 da versare per ciascun figlio dal momento della intestazione del contratto di locazione in capo alla madre ovvero da quando, come di fatto avviene, la avrebbe dovuto pagare direttamente il canone di CP_1 locazione della casa coniugale.
Orbene, quanto alle condizioni economiche delle parti le stesse appaiono essere rimaste invariate dal tempo della separazione.
, autotrasportatore in proprio, risulta percepire un reddito mensile di circa € 2.000,00. Parte_1
Come all'epoca della separazione lo stesso risulta avere una esposizione debitoria per cartelle esattoriali di circa € 90.000,00 (doc. 9 fasc. ricorrente) e risulta vivere, per impossibilità di locare un immobile, nell'ufficio ove ha sede la STIR srls di cui è titolare.
La percepisce un reddito annuale netto di € 18.401,50 e vive, senza convivere con il nuovo CP_1 compagno (cfr. esame testimoniale , in casa in locazione percui paga un canone Persona_4 mensile di € 600,00.
E incontestato che in casa con la conviva anche il figlio trentenne nato da CP_1 Per_5 precedente relazione.
Non sussiste peraltro prova che lo stesso partecipi alle spese relative alla locazione.
Quanto ai tre figli ad oggi tutti maggiorenni si osserva quanto segue. di anni 20, successivamente alla separazione, ha svolto attività lavorativa e si è Persona_4 trasferita a casa del padre (verbale udienza testimoniale del 4.11.24).
La stessa resistente in comparsa ha dichiarato che percepiva uno stipendio di € 900,00 mensili. Per_4
Peraltro ad oggi, circostanza non contestata da parte ricorrente in memoria di replica, risulta Per_4 essere tornata a vivere dalla madre in quanto non le è stato rinnovato il contratto di lavoro. pagina 4 di 6 Allo stato non risulta pertanto economicamente indipendente. Per_4
Peraltro con riferimento a deve osservarsi che la stessa abbia dimostrato una evidente capacità Per_4 reddituale.
In ragione di ciò la stessa deve contribuire ex art. 315 bis comma 4 cc al suo mantenimento.
Ciò giustifica nei suoi riguardi una riduzione del contributo al mantenimento da parte del padre da
400,00 euro ad euro 200,00.
Quanto alla IG di anni 20 non vi è prova certa che allo stato, pur avendo terminato gli studi, Per_2 la stessa lavori e quale reddito percepisca. di anni 18 invece è pacificamente economicamente non autosufficiente. Persona_3
L'assenza di modifiche alle condizioni reddituali delle parti rispetto alla separazione e l'attuale stato di non autosufficienza economica dei tre figli, la potenziale capacità reddituale della IG Per_4 portano necessariamente a confermare l'obbligo di mantenimento così come previsto in sede di separazione per i figli e ed a ridurre lo stesso ad € 200,00 per la IG . Per_2 Per_1 Per_4
Si deve osservare come lo stesso in ricorso da atto come il contributo nel mantenimento dei tre Pt_1 figli ammontante in € 1.200,00 sia stato frutto di un “accordo” tra le parti intervenuto durante il giudizio di separazione e come la richiesta di riduzione non sia dovuta tanto a sopravvenuti mutamenti delle circostanze che lo hanno giustificato ma al fatto che lo stesso “non poteva certamente immaginare la difficoltà economica cui stava andando incontro rendendosi disponibile ad accollarsi un contributo mensile di tale entità”.
Il mutamento di pensiero rispetto all'assunzione di un obbligo non è certo presupposto giuridicamente rilevante per modificare lo stesso.
Il Collegio pertanto ritiene di disporre che a carico di sia posto l'obbligo di versare a Parte_1 assegno di mantenimento per i figli di € 1.000,00 (€ 400,00 per ciascuno per e CP_1 Per_2 ed € 200,00 per annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle Per_1 Per_4 spese straordinarie per gli stessi necessarie.
Le spese di lite, seguono la soccombenza per 2/3 mentre devono essere compensate tra le parti per 1/3 e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 523/2023 R.G., così provvede:
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario dei tre figli maggiorenni non Parte_1 economicamente autosufficienti versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 mensile complessiva di euro 1.000,00 (400,00 per e ed € 200,00 per , Per_2 Per_1 Per_4
pagina 5 di 6 rivalutabili annualmente in base agli indici dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i 3 figli secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
- compensa le spese di lite in misura di 1/3;
- condanna a rifondere in favore di in misura di 2/3 le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida per l'intero in € 7.616,00 per compenso oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6