Art. 1. Articolo unico.
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.