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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2043/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. CH NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2043/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERGONZINI ELISA NICOLETTA presso il cui studio sito in PIAZZA GARIBALDI 12, CORREGGIO (RE) è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAVAZZUTI LORENZA presso il cui studio sito in VIA CONCIAPELLI N. 7/C, CORREGGIO (RE) è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI
le parti, nelle comparse conclusionali depositate in data 12.12.2025 hanno riferito di avere raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle minori e nate a Carpi (MO) Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 23.09.2014 e 26.10.2019
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 12.07.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, nelle comparse conclusionali depositate in data 12.12.2025, hanno l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a definizione del presente procedimento:
1) Disporre l'affidamento condiviso delle minori , nata a [...]_2 il 26.10.2019, c.f. ed , nata a [...] il C.F._3 Persona_3 23.09.2014, c.f. ad entrambi i genitori, con residenza C.F._4 anagrafica presso la madre, OR nell'abitazione dalla stessa Parte_1 condotta in locazione in San Martino in Rio, località Gazzata (RE), Via Ca' Matte Sud n. 27.
2) Disporre il calendario di frequentazione coerente e conforme a quanto indicato dalla Ctu Dott.ssa nella relazione depositata, condivisa dai genitori e Persona_4 in corso di attuazione, che prevede un collocamento paritario delle figlie minori presso i genitori, secondo quanto segue, con le accluse prescrizioni:
-Prima settimana: le minori saranno con il padre dal lunedì al termine dell'orario scolastico al rientro a scuola il successivo mercoledì; saranno con la madre dal termine dell'orario scolastico del mercoledì al sabato nel primo pomeriggio;
saranno con il padre dal primo pomeriggio del sabato all'ingresso a scuola il successivo giovedì mattina. - Seconda settimana: le minori saranno con la madre a partire dal giovedì al termine dell'orario scolastico al rientro a scuola il successivo lunedì.
- È d'obbligo rimettere alle parti l'eventuale raggiungimento di accordi relativi alle necessità di accompagnamento delle minori a percorsi abilitativi o a controlli medici.
- Nel periodo natalizio, le minori trascorreranno con un genitore il giorno 24.12 fino alle ore 10.00 del successivo 25.12; trascorreranno con l'altro genitore il periodo dalle ore 10.00 del 25.12 alle ore 10.00 del 31.12; trascorreranno con il primo genitore il periodo dalle ore 10,00 del 31.12 alle ore 10.00 del giorno 06.01. L'anno successivo tali periodi verranno invertiti, e così si procederà ad anni alterni. Qualora non vi fosse accordo tra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
- Il periodo pasquale verrà suddiviso fra i genitori in egual numero di giorni in cui le figlie saranno presso ciascuno di essi, comunque alternando annualmente tra loro il giorno di Pasqua con quello del Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
- Durante il periodo estivo, le minori potranno trascorrere con ciascun genitore 2 (due) settimane, consecutive o non. Deve essere garantita una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi scelti per le ferie con le figlie, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
- La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé le minori ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi.
- Salvo diverso accordo fra i genitori, il giorno del compleanno delle minori, qualora non possa essere trascorso con entrambi i genitori, verrà trascorso dalle stesse con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, con obbligo per il genitore che avrà presso di sé le figlie di consentire la visita all'altro genitore.
- Il padre potrà tenere con sé le figlie in occasione della Festa del Papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della Festa della Mamma.
- Le minori potranno liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori ed intrattenervisi non solo nei giorni in cui ne sia prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma altresì in tutte le occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario o comunque per loro utile.
- Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire le figlie nell'andamento scolastico;
dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnati e informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. - Le visite mediche dovranno essere concordemente decise e reciprocamente comunicate, tranne nei casi di emergenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro).
3) Stabilire che il Signor versi un contributo di mantenimento per le CP_1 figlie minori e di Euro 200,00 (Duecento/00) mensili a decorrere dal mese Per_2 Per_1 di Gennaio 2026 sul conto corrente della OR , noto alle parti, entro Parte_1 e non oltre il giorno 10 di ciascun mese tramite bonifico bancario, con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di Gennaio 2027.
4) Disporre e confermare che l'assegno unico e universale per i figli a carico resti interamente a favore della madre.
5) Disporre che i genitori sostengano al 50% le spese straordinarie per le figlie, documentate e concordate, anticipate/rimborsate come da Protocollo in uso al Tribunale di Reggio Emilia datato 12.06.2023 e noto alle parti, comprese le specifiche modalità di rimborso ivi contenute.
6) Disporre che le spese del presente procedimento siano integralmente compensate tra le parti.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto e che le spese di CTU vadano poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro (al 50% ciascuna nei rapporti interni)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH NE NO AZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO AZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. CH NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2043/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERGONZINI ELISA NICOLETTA presso il cui studio sito in PIAZZA GARIBALDI 12, CORREGGIO (RE) è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CAVAZZUTI LORENZA presso il cui studio sito in VIA CONCIAPELLI N. 7/C, CORREGGIO (RE) è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI
le parti, nelle comparse conclusionali depositate in data 12.12.2025 hanno riferito di avere raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle minori e nate a Carpi (MO) Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 23.09.2014 e 26.10.2019
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 12.07.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, nelle comparse conclusionali depositate in data 12.12.2025, hanno l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a definizione del presente procedimento:
1) Disporre l'affidamento condiviso delle minori , nata a [...]_2 il 26.10.2019, c.f. ed , nata a [...] il C.F._3 Persona_3 23.09.2014, c.f. ad entrambi i genitori, con residenza C.F._4 anagrafica presso la madre, OR nell'abitazione dalla stessa Parte_1 condotta in locazione in San Martino in Rio, località Gazzata (RE), Via Ca' Matte Sud n. 27.
2) Disporre il calendario di frequentazione coerente e conforme a quanto indicato dalla Ctu Dott.ssa nella relazione depositata, condivisa dai genitori e Persona_4 in corso di attuazione, che prevede un collocamento paritario delle figlie minori presso i genitori, secondo quanto segue, con le accluse prescrizioni:
-Prima settimana: le minori saranno con il padre dal lunedì al termine dell'orario scolastico al rientro a scuola il successivo mercoledì; saranno con la madre dal termine dell'orario scolastico del mercoledì al sabato nel primo pomeriggio;
saranno con il padre dal primo pomeriggio del sabato all'ingresso a scuola il successivo giovedì mattina. - Seconda settimana: le minori saranno con la madre a partire dal giovedì al termine dell'orario scolastico al rientro a scuola il successivo lunedì.
- È d'obbligo rimettere alle parti l'eventuale raggiungimento di accordi relativi alle necessità di accompagnamento delle minori a percorsi abilitativi o a controlli medici.
- Nel periodo natalizio, le minori trascorreranno con un genitore il giorno 24.12 fino alle ore 10.00 del successivo 25.12; trascorreranno con l'altro genitore il periodo dalle ore 10.00 del 25.12 alle ore 10.00 del 31.12; trascorreranno con il primo genitore il periodo dalle ore 10,00 del 31.12 alle ore 10.00 del giorno 06.01. L'anno successivo tali periodi verranno invertiti, e così si procederà ad anni alterni. Qualora non vi fosse accordo tra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
- Il periodo pasquale verrà suddiviso fra i genitori in egual numero di giorni in cui le figlie saranno presso ciascuno di essi, comunque alternando annualmente tra loro il giorno di Pasqua con quello del Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
- Durante il periodo estivo, le minori potranno trascorrere con ciascun genitore 2 (due) settimane, consecutive o non. Deve essere garantita una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi scelti per le ferie con le figlie, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
- La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé le minori ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi.
- Salvo diverso accordo fra i genitori, il giorno del compleanno delle minori, qualora non possa essere trascorso con entrambi i genitori, verrà trascorso dalle stesse con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, con obbligo per il genitore che avrà presso di sé le figlie di consentire la visita all'altro genitore.
- Il padre potrà tenere con sé le figlie in occasione della Festa del Papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della Festa della Mamma.
- Le minori potranno liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori ed intrattenervisi non solo nei giorni in cui ne sia prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma altresì in tutte le occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario o comunque per loro utile.
- Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire le figlie nell'andamento scolastico;
dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnati e informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. - Le visite mediche dovranno essere concordemente decise e reciprocamente comunicate, tranne nei casi di emergenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro).
3) Stabilire che il Signor versi un contributo di mantenimento per le CP_1 figlie minori e di Euro 200,00 (Duecento/00) mensili a decorrere dal mese Per_2 Per_1 di Gennaio 2026 sul conto corrente della OR , noto alle parti, entro Parte_1 e non oltre il giorno 10 di ciascun mese tramite bonifico bancario, con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di Gennaio 2027.
4) Disporre e confermare che l'assegno unico e universale per i figli a carico resti interamente a favore della madre.
5) Disporre che i genitori sostengano al 50% le spese straordinarie per le figlie, documentate e concordate, anticipate/rimborsate come da Protocollo in uso al Tribunale di Reggio Emilia datato 12.06.2023 e noto alle parti, comprese le specifiche modalità di rimborso ivi contenute.
6) Disporre che le spese del presente procedimento siano integralmente compensate tra le parti.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto e che le spese di CTU vadano poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
- Pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro (al 50% ciascuna nei rapporti interni)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH NE NO AZ