TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 25 giugno 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. ROTA PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BIONDO RENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. FOIADELLI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate CP_1 telematicamente;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate CP_2 telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di essere figlia di e di , Parte_1 CP_1 CP_2 premesso che con decreto n. cron. 10966/2018 del 11.12.2018 il Tribunale di Bergamo, preso atto della cessazione della convivenza dei genitori della ricorrente, affidava i minori e Parte_1 Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione familiare
[...] in Madone, Via Dello Stadoncino n. 225, assegnata alla madre, premesso che con il decreto richiamato veniva posto a carico del SI. l'obbligo di mantenimento indiretto della prole mediante CP_1 la corresponsione di un contributo mensile di € 350,00 per ciascun figlio, premesso che successivamente con decreto n. cronol. 2121/2022 del 21.04.2021, il Tribunale di Bergamo, a seguito di approfondimento psicosociale sulla situazione del nucleo familiare, incaricava i servizi sociali di attuare gli interventi opportuni per favorire il progressivo riavvicinamento al padre da parte dei figli, prescrivendo ai genitori di prestare reale e fattiva collaborazione agli operatori dei servizi sociali al fine di favorire un corretto e sereno percorso di crescita psicofisica di e del fratello , Pt_1 Per_1 premesso che dall'agosto 2024 vive con i nonni paterni nell'abitazione di Madone Via Pt_1
Tiraboschi n. 4 che provvedevano al suo mantenimento, premesso che la madre continuava a ricevere l'assegno di mantenimento per la figlia, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di prevedere che l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili a carico del SI. già previsto dal CP_1
Tribunale di Bergamo nel decreto del 18.12.2018 n. cron. 10966/2018 (R.G. 5839/2018) fosse versato direttamente a in quanto era venuta meno la convivenza con il genitore Parte_1 assegnatario della casa famigliare. Si costituiva che domandava una riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento;
si costituiva altresì che domandava il rigetto del CP_2 ricorso.
Con decreto del 21 maggio 2025, letta l'istanza congiunta delle parti del 16-19 maggio 2025, volta ad ottenere la sostituzione dell'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. mediante il deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, per aver raggiunto un accordo a definizione del presente procedimento, rilevato che, unitamente all'istanza, le parti producevano l'accordo sottoscritto personalmente dalle medesime con sottoscrizione autenticata, disponeva che l'udienza già fissata in data 5 giugno 2025 fosse sostituita dal deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 24 giugno 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti, come di seguito trascritto
“1) Il signor s'impegna a concorrere nel mantenimento ordinario della figlia CP_1 Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente
[...] alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno venti di ogni mese, dell'importo di € 350,00 per
12 mesi e successivamente detto importo verrà ridotto automaticamente a € 200,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia;
2) La signora s'impegna a concorrere nel mantenimento ordinario della figlia CP_2 Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente
[...] alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno venti di ogni mese, dell'importo di € 200,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia;
3) Invariate le ulteriori condizioni di cui ai decreti n. cronol. 10965/2018 del 11.12.2018 e n. cronol.
2121/2022 del 21.04.2022;
4) tutte le spese relative all'istituto scolastico privato frequentato per il corrente a.s. da Pt_1 saranno dalla medesima sostenute.
[...]
5) la figlia dichiara di nulla avere a che pretendere dal padre e dalla madre per il Parte_1 periodo decorrente dal deposito del ricorso (19 Febbraio 2025) sino alla sentenza di modifica delle condizioni di cui ai decreti n. cronol. 10965/2018 del 11.12.2018 e n. cronol. 2121/2022 del 21.04.2022, come parimenti la SI.ra dichiara di non aver nulla a che pretendere dal CP_2
SI. a titolo di mantenimento ordinario per in merito al periodo pregresso il CP_1 Pt_1 deposito del ricorso.
Spese legali compensate tra le parti” e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei al contemperamento delle rispettive posizioni e ad assicurare il mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non indipendente.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) Il signor s'impegna a concorrere nel mantenimento ordinario della figlia CP_1 Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente
[...] alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno venti di ogni mese, dell'importo di € 350,00 per
12 mesi e successivamente detto importo verrà ridotto automaticamente a € 200,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia;
2) La signora s'impegna a concorrere nel mantenimento ordinario della figlia CP_2 Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente
[...] alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno venti di ogni mese, dell'importo di € 200,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia;
3) Invariate le ulteriori condizioni di cui ai decreti n. cronol. 10965/2018 del 11.12.2018 e n. cronol.
2121/2022 del 21.04.2022;
4) tutte le spese relative all'istituto scolastico privato frequentato per il corrente a.s. da Pt_1
saranno dalla medesima sostenute.
[...]
5) la figlia dichiara di nulla avere a che pretendere dal padre e dalla madre per il Parte_1
periodo decorrente dal deposito del ricorso (19 Febbraio 2025) sino alla sentenza di modifica delle condizioni di cui ai decreti n. cronol. 10965/2018 del 11.12.2018 e n. cronol. 2121/2022 del
21.04.2022, come parimenti la SI.ra dichiara di non aver nulla a che pretendere dal CP_2
SI. a titolo di mantenimento ordinario per in merito al periodo pregresso il CP_1 Pt_1
deposito del ricorso.
Spese legali compensate tra le parti”;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 25 giugno 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. ROTA PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BIONDO RENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. FOIADELLI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1 telematicamente;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate CP_1 telematicamente;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate CP_2 telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di essere figlia di e di , Parte_1 CP_1 CP_2 premesso che con decreto n. cron. 10966/2018 del 11.12.2018 il Tribunale di Bergamo, preso atto della cessazione della convivenza dei genitori della ricorrente, affidava i minori e Parte_1 Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione familiare
[...] in Madone, Via Dello Stadoncino n. 225, assegnata alla madre, premesso che con il decreto richiamato veniva posto a carico del SI. l'obbligo di mantenimento indiretto della prole mediante CP_1 la corresponsione di un contributo mensile di € 350,00 per ciascun figlio, premesso che successivamente con decreto n. cronol. 2121/2022 del 21.04.2021, il Tribunale di Bergamo, a seguito di approfondimento psicosociale sulla situazione del nucleo familiare, incaricava i servizi sociali di attuare gli interventi opportuni per favorire il progressivo riavvicinamento al padre da parte dei figli, prescrivendo ai genitori di prestare reale e fattiva collaborazione agli operatori dei servizi sociali al fine di favorire un corretto e sereno percorso di crescita psicofisica di e del fratello , Pt_1 Per_1 premesso che dall'agosto 2024 vive con i nonni paterni nell'abitazione di Madone Via Pt_1
Tiraboschi n. 4 che provvedevano al suo mantenimento, premesso che la madre continuava a ricevere l'assegno di mantenimento per la figlia, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di prevedere che l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili a carico del SI. già previsto dal CP_1
Tribunale di Bergamo nel decreto del 18.12.2018 n. cron. 10966/2018 (R.G. 5839/2018) fosse versato direttamente a in quanto era venuta meno la convivenza con il genitore Parte_1 assegnatario della casa famigliare. Si costituiva che domandava una riduzione CP_1 dell'assegno di mantenimento;
si costituiva altresì che domandava il rigetto del CP_2 ricorso.
Con decreto del 21 maggio 2025, letta l'istanza congiunta delle parti del 16-19 maggio 2025, volta ad ottenere la sostituzione dell'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. mediante il deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, per aver raggiunto un accordo a definizione del presente procedimento, rilevato che, unitamente all'istanza, le parti producevano l'accordo sottoscritto personalmente dalle medesime con sottoscrizione autenticata, disponeva che l'udienza già fissata in data 5 giugno 2025 fosse sostituita dal deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 24 giugno 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti, come di seguito trascritto
“1) Il signor s'impegna a concorrere nel mantenimento ordinario della figlia CP_1 Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente
[...] alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno venti di ogni mese, dell'importo di € 350,00 per
12 mesi e successivamente detto importo verrà ridotto automaticamente a € 200,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia;
2) La signora s'impegna a concorrere nel mantenimento ordinario della figlia CP_2 Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente
[...] alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno venti di ogni mese, dell'importo di € 200,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia;
3) Invariate le ulteriori condizioni di cui ai decreti n. cronol. 10965/2018 del 11.12.2018 e n. cronol.
2121/2022 del 21.04.2022;
4) tutte le spese relative all'istituto scolastico privato frequentato per il corrente a.s. da Pt_1 saranno dalla medesima sostenute.
[...]
5) la figlia dichiara di nulla avere a che pretendere dal padre e dalla madre per il Parte_1 periodo decorrente dal deposito del ricorso (19 Febbraio 2025) sino alla sentenza di modifica delle condizioni di cui ai decreti n. cronol. 10965/2018 del 11.12.2018 e n. cronol. 2121/2022 del 21.04.2022, come parimenti la SI.ra dichiara di non aver nulla a che pretendere dal CP_2
SI. a titolo di mantenimento ordinario per in merito al periodo pregresso il CP_1 Pt_1 deposito del ricorso.
Spese legali compensate tra le parti” e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei al contemperamento delle rispettive posizioni e ad assicurare il mantenimento della figlia maggiorenne economicamente non indipendente.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) Il signor s'impegna a concorrere nel mantenimento ordinario della figlia CP_1 Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente
[...] alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno venti di ogni mese, dell'importo di € 350,00 per
12 mesi e successivamente detto importo verrà ridotto automaticamente a € 200,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia;
2) La signora s'impegna a concorrere nel mantenimento ordinario della figlia CP_2 Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente
[...] alla stessa, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno venti di ogni mese, dell'importo di € 200,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica della figlia;
3) Invariate le ulteriori condizioni di cui ai decreti n. cronol. 10965/2018 del 11.12.2018 e n. cronol.
2121/2022 del 21.04.2022;
4) tutte le spese relative all'istituto scolastico privato frequentato per il corrente a.s. da Pt_1
saranno dalla medesima sostenute.
[...]
5) la figlia dichiara di nulla avere a che pretendere dal padre e dalla madre per il Parte_1
periodo decorrente dal deposito del ricorso (19 Febbraio 2025) sino alla sentenza di modifica delle condizioni di cui ai decreti n. cronol. 10965/2018 del 11.12.2018 e n. cronol. 2121/2022 del
21.04.2022, come parimenti la SI.ra dichiara di non aver nulla a che pretendere dal CP_2
SI. a titolo di mantenimento ordinario per in merito al periodo pregresso il CP_1 Pt_1
deposito del ricorso.
Spese legali compensate tra le parti”;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano