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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/07/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Fasc. N° In persona della Dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente Cron. N°
SENTENZA Rep. N° Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 803/2025 R.G. promossa da:
RC AN
- Attore in opposizione Contro
Controparte_1
- Convenuto in opposizione Udienza di precisazione delle conclusioni: 11 giugno 2025
CONCLUSIONI
Per AN RC: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, accertare e dichiarare che gli atti impugnati di cui al doc. n. 1, e tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, sono illegittimi stante l'impignorabilità del veicolo oggetto di esecuzione e, per l'effetto, annullarli e/o revocarli e/o dichiararli privi di efficacia, con conseguente ordine di cancellazione di ogni trascrizione effettuata nei pubblici registri del bene assoggettato a pignoramento. Con vittoria di spese e onorari di cui ci si dichiara antistatari”
Per : “Voglia il Tribunale, CONTRARIIS Controparte_1
così giudicare: CP_2 In via preliminare e pregiudiziale:
- accertare la tempestività della riassunzione;
- ritenere l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc in quanto tardivamente introdotta;
in via principale, nel merito:
rigettare la domanda attrice perché inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto e non provata in assenza della dimostrazione dell'effettivo e attuale svolgimento dell'attività artigiana, della mi-sura effettiva dei ricavi di impresa e dell'incidenza sulle entrate patrimoniali dell'opponente nonché della effettiva strumentalità del bene pignorato ex art. 514 cpc allo svolgimento dell'attività di parrucchiere.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
1
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 25 gennaio 2025 il Sig. AN CU riassumeva il giudizio per la fase di merito della presente opposizione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., al fine di chiedere l'annullamento del verbale di pignoramento del veicolo a lui intestato, con il quale (di Controparte_3 seguito gli intimava il recupero coattivo delle somme portate con la comunicazione preventiva CP_4 di fermo amministrativo, per un credito totale di euro 39.895,30.
L'opponente rappresentava che il veicolo sottoposto a pignoramento (Fiat, tg. FZ168CT) costituirebbe l'unico mezzo con il quale lo stesso può quotidianamente percorrere il tragitto dal Comune di Lumarzo, in cui risiede, a Viale Des Geneys in Genova, dove svolge la propria attività lavorativa di parrucchiere.
Il G.E. nel giudizio R.G. 2518/24, con ordinanza del 26 novembre 2024 aveva revocato il decreto di sospensione precedentemente concesso in data 2 agosto 2024 inaudita altera parte, ed assegnato il temine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Nel giudizio di merito, il CU eccepiva quale motivo oppositivo la violazione degli artt. 514 e 515
c.p.c. che sanciscono l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività lavorativa, ricollegandosi al principio di responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740
c.c. anche in riferimento agli artt. 4 e 36 Cost. poiché il pignoramento non si può mai tradurre in un atto che privi il debitore della possibilità di sostenersi con il proprio lavoro che, nel caso di specie, non può più portare avanti considerata la distanza da percorrere (12 km circa).
Con comparsa del 18 aprile 2025 si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
l'insussistenza della caratteristica della strumentalità della vettura sottoposta a pignoramento, che per definirsi tale, secondo La Corte di Cassazione (sentenza numero 3249 del 2020), dovrebbe configurarsi come “beni che hanno, quale unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti”. sosteneva, infatti, che affinché si possa parlare di bene strumentale è indispensabile che CP_4
l'automobile sia necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa e non per il mero trasporto del proprietario.
Inoltre, l'auto deve essere iscritta nel registro dei beni ammortizzabili o nella contabilità e l'opponente non ha fornito prova dell'iscrizione della vettura nell'elenco dei bei ammortizzabili o l'inserimento del bene nella sua contabilità.
Insisteva dunque per il rigetto della domanda.
2 Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza dell'11 giugno 2025, insistendo come in atti.
Il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
2. Sul punto si condivide pienamente quanto dedotto da parte opposta circa la natura strumentale del bene.
Infatti, al fine di impedire il fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 602/1973 parte opponente avrebbe dovuto, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo, dimostrare che il bene fosse strumentale all'attività di impresa o professionale.
Cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Recente Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e 7156/2025, ha chiarito che la strumentalità del bene deve essere provata dal contribuente e la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” e per la produzione dei ricavi della stessa, non rilevando la natura intrinseca del bene come il semplice utilizzo ai fini dello spostamento.
Infatti, “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma per essere considerato strumentale è necessario che lo stesso sia indispensabile per svolgere la propria attività.
L'interpretazione fornita dalla Cassazione è, dunque, pienamente condivisa dalla scrivente e di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell'opposizione in questa sede mossa.
3. Quanto alle spese, queste vengono imputate al Sig. AN CU seguendo il principio della soccombenza, riconoscendo i parametri minimi e l'esclusione della fase istruttoria che non ha avuto seguito, poiché non sono state trattate questioni ulteriori rispetto alla fase sommario-cautelare, liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 ed in relazione all'importo intimato
(scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 euro) come da dettaglio che segue.
3 Per un totale di euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Rigetta l'opposizione;
Condanna il Sig. AN CU alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi
1.700,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Genova, 23 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Fasc. N° In persona della Dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente Cron. N°
SENTENZA Rep. N° Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 803/2025 R.G. promossa da:
RC AN
- Attore in opposizione Contro
Controparte_1
- Convenuto in opposizione Udienza di precisazione delle conclusioni: 11 giugno 2025
CONCLUSIONI
Per AN RC: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, accertare e dichiarare che gli atti impugnati di cui al doc. n. 1, e tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, sono illegittimi stante l'impignorabilità del veicolo oggetto di esecuzione e, per l'effetto, annullarli e/o revocarli e/o dichiararli privi di efficacia, con conseguente ordine di cancellazione di ogni trascrizione effettuata nei pubblici registri del bene assoggettato a pignoramento. Con vittoria di spese e onorari di cui ci si dichiara antistatari”
Per : “Voglia il Tribunale, CONTRARIIS Controparte_1
così giudicare: CP_2 In via preliminare e pregiudiziale:
- accertare la tempestività della riassunzione;
- ritenere l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc in quanto tardivamente introdotta;
in via principale, nel merito:
rigettare la domanda attrice perché inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto e non provata in assenza della dimostrazione dell'effettivo e attuale svolgimento dell'attività artigiana, della mi-sura effettiva dei ricavi di impresa e dell'incidenza sulle entrate patrimoniali dell'opponente nonché della effettiva strumentalità del bene pignorato ex art. 514 cpc allo svolgimento dell'attività di parrucchiere.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
1
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 25 gennaio 2025 il Sig. AN CU riassumeva il giudizio per la fase di merito della presente opposizione, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., al fine di chiedere l'annullamento del verbale di pignoramento del veicolo a lui intestato, con il quale (di Controparte_3 seguito gli intimava il recupero coattivo delle somme portate con la comunicazione preventiva CP_4 di fermo amministrativo, per un credito totale di euro 39.895,30.
L'opponente rappresentava che il veicolo sottoposto a pignoramento (Fiat, tg. FZ168CT) costituirebbe l'unico mezzo con il quale lo stesso può quotidianamente percorrere il tragitto dal Comune di Lumarzo, in cui risiede, a Viale Des Geneys in Genova, dove svolge la propria attività lavorativa di parrucchiere.
Il G.E. nel giudizio R.G. 2518/24, con ordinanza del 26 novembre 2024 aveva revocato il decreto di sospensione precedentemente concesso in data 2 agosto 2024 inaudita altera parte, ed assegnato il temine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.
Nel giudizio di merito, il CU eccepiva quale motivo oppositivo la violazione degli artt. 514 e 515
c.p.c. che sanciscono l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività lavorativa, ricollegandosi al principio di responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740
c.c. anche in riferimento agli artt. 4 e 36 Cost. poiché il pignoramento non si può mai tradurre in un atto che privi il debitore della possibilità di sostenersi con il proprio lavoro che, nel caso di specie, non può più portare avanti considerata la distanza da percorrere (12 km circa).
Con comparsa del 18 aprile 2025 si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
l'insussistenza della caratteristica della strumentalità della vettura sottoposta a pignoramento, che per definirsi tale, secondo La Corte di Cassazione (sentenza numero 3249 del 2020), dovrebbe configurarsi come “beni che hanno, quale unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti”. sosteneva, infatti, che affinché si possa parlare di bene strumentale è indispensabile che CP_4
l'automobile sia necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa e non per il mero trasporto del proprietario.
Inoltre, l'auto deve essere iscritta nel registro dei beni ammortizzabili o nella contabilità e l'opponente non ha fornito prova dell'iscrizione della vettura nell'elenco dei bei ammortizzabili o l'inserimento del bene nella sua contabilità.
Insisteva dunque per il rigetto della domanda.
2 Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza dell'11 giugno 2025, insistendo come in atti.
Il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
2. Sul punto si condivide pienamente quanto dedotto da parte opposta circa la natura strumentale del bene.
Infatti, al fine di impedire il fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 602/1973 parte opponente avrebbe dovuto, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo, dimostrare che il bene fosse strumentale all'attività di impresa o professionale.
Cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Recente Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e 7156/2025, ha chiarito che la strumentalità del bene deve essere provata dal contribuente e la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” e per la produzione dei ricavi della stessa, non rilevando la natura intrinseca del bene come il semplice utilizzo ai fini dello spostamento.
Infatti, “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma per essere considerato strumentale è necessario che lo stesso sia indispensabile per svolgere la propria attività.
L'interpretazione fornita dalla Cassazione è, dunque, pienamente condivisa dalla scrivente e di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell'opposizione in questa sede mossa.
3. Quanto alle spese, queste vengono imputate al Sig. AN CU seguendo il principio della soccombenza, riconoscendo i parametri minimi e l'esclusione della fase istruttoria che non ha avuto seguito, poiché non sono state trattate questioni ulteriori rispetto alla fase sommario-cautelare, liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 ed in relazione all'importo intimato
(scaglione da 26.001,00 a 52.000,00 euro) come da dettaglio che segue.
3 Per un totale di euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Rigetta l'opposizione;
Condanna il Sig. AN CU alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi
1.700,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Genova, 23 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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