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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. MA Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 20076/2023 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Scialdoni, con cui elettivamente domicilia in Maddaloni (CE), alla Via Napoli 57;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dal Prof. Controparte_1 C.F._2
Avv. Severino Nappi, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo n. 282;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato l'8 settembre 2023
Conclusioni: all'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatogli ad istanza dei in data 8.09.2023 per Controparte_1
l'importo complessivo di € 4.542,32, di cui 4.335,16 quale sorta capitale ingiunta nel D.I. n. 798/2020 emesso dal Tribunale di Napoli ed € 255,02 a titolo di interessi calcolati dall'8.10.2015, sino alla data del precetto, oltre onorari dell'atto di precetto;
l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, dichiarare improcedibile l'opposizione per mancanza di titolo;
2) In via subordinata, dichiarare la nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione passiva del Sig. 3) In via Parte_1 ancora più subordinata, sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato del titolo azionato. Con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L'intimazione è stata spiccata in forza del D.I. n. 798/2020, emesso dal Tribunale di
Napoli in data 26.01.2020, e della sentenza n. 7321/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data 13.07.2020 con cui è stata rigettata l'opposizione promossa da
[...]
avverso il medesimo D.I. Con tale decreto era stato ingiunto all'istante e ad Parte_1 il pagamento della quota pro capite di € 4.080,11 a titolo di regresso CP_2 per il pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 197/2006 emessa dal Tribunale di Avellino, assolto da – ricorrente in monitorio - oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284, co.1 c.p.c. e spese della procedura.
L'intimato ha premesso lo svolgimento della sottesa vicenda processuale, precisando che la sentenza n. 197/2006 emessa dal Tribunale di Avellino aveva definito i giudizi riuniti intentati da nei confronti dell'opponente, di Controparte_3 Controparte_1
e di MA ed rigettando le domande proposte e condannando CP_2
l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti costituite e compensandole, al contempo, nei rapporti tra e , Controparte_1 Parte_1
MA ed In seguito, l'allora Equitalia Sud S.p.A. notificava a CP_2 una cartella di pagamento dell'importo di € 12.815,38 a titolo di Controparte_1 imposta di registro sulla medesima sentenza che questi provvedeva a pagare richiedendo ed ottenendo, poi, l'emissione di un D.I. per lo stesso importo in danno della soccombente Nonostante la notifica di tale ingiunzione, la Controparte_3 [...] non versava la somma dovuta e, pertanto, provvedeva CP_3 Controparte_1
a richiedere l'emissione di un ulteriore D.I. nei confronti dell'opponente e di CP_2
quali parti dei giudizi definiti dalla sentenza n. 197/2006 soggetta a
[...] registrazione, detratta la quota di propria spettanza. Per l'effetto, il Tribunale di Napoli emetteva il D.I. n. 798/2020 con cui ingiungeva il pagamento pro capite della somma innanzi richiamata. Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione nel corso della quale veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto. L'opposizione, infine, veniva definita con sentenza n. 7321/2023, che accoglieva la domanda proposta da revocando il decreto CP_2 ingiuntivo n. 798/2020 limitatamente alla suddetta opponente, mentre rigettava l'opposizione proposta da , dichiarando esecutivo il predetto Parte_1 decreto ingiuntivo nei suoi confronti e condannandolo al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opposto con attribuzione al procuratore costituito.
- 2 - Tanto premesso, parte attrice ha contestato la regolarità formale del titolo esecutivo sotteso al precetto, asseritamente individuato nella sentenza n. 7321/2023 del Tribunale di Napoli, per la mancata apposizione della formula esecutiva. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva in ragione dell'avvenuta proposizione di gravame avverso la sentenza sottesa al precetto, di cui ha trascritto integralmente i motivi, lamentando la mancata formazione del giudicato sulla pronuncia e, dunque, l'assenza di un valido titolo esecutivo.
Si è costituito resistendo alla domanda ed eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità della citazione per violazione del termine a comparire sancito dall'art. 164, co. 1 c.p.c. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per irregolarità del titolo esecutivo, stante la riformulazione dell'art. 475 c.p.c. ad opera della cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) che ha abrogato la formula esecutiva evidenziando, in ogni caso, che il precetto opposto era perento. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dei motivi di cui al proposto atto di appello, ribadendo comunque l'obbligo dell'intimato del pagamento dell'imposta in via solidale quale parte in causa a norma dell'art. art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Alla prima udienza, dichiarata la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire, la causa è stata rinviata al 18 settembre 2024, allorquando, attesa la natura documentale della controversia, è stata fissata per la rimessione in decisione l'udienza del 14 maggio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Alla predetta udienza, rigetta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. reiteratamente formulata da parte attrice sull'asserita pregiudizialità del gravame pendente avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo rispetto al presente giudizio in assenza di sospensione disposta dalla Corte d'Appello di Napoli ex art. 283 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'opponente ha lamentato l'illegittimità dell'azione esecutiva minacciata, sostenendo che la sentenza azionata non rivesta natura di titolo provvisoriamente esecutivo poichè sfornita della prescritta apposizione della formula esecutiva. In particolare, ha precisato che non troverebbe applicazione la riforma dell'art. 475 c.p.c. in quanto la stessa varrebbe solo per i giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, laddove il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato istaurato antecedentemente.
- 3 - Di contrario avviso, la parte opposta ha eccepito l'insussistenza di una norma transitoria, invocando la prassi dei giudici di merito che avevano ritenuto applicabile la riforma anche ai giudizi pendenti.
Ebbene, la questione non rileva ai fini del presente giudizio.
Il motivo, ascrivibile all'opposizione agli atti esecutivi, risulta ammissibile perché tempestivamente proposto;
tuttavia, è infondato per quanto segue.
Parte opposta ha intimato precetto per il pagamento degli importi ingiunti a titolo di capitale ed interessi nel D.I. n. 798/2020 del Tribunale di Napoli, nonché per gli onorari dell'atto medesimo. Non risulta, invece, intimato il pagamento dell'importo di € 3.064,15 a titolo di compensi professionali liquidati nella sentenza n. 7321/2023, né risulta che l'opposto abbia duplicato l'indicazione dell'onorario dell'atto di precetto, come sostenuto dall'attore. Congiuntamente al precetto l'intimante ha notificato sia il D.I., già provvisoriamente esecutivo e dichiarato definitivamente esecutivo con la sentenza che ha rigettato l'opposizione, sia quest'ultima.
Ebbene, la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si sostituisce a quest'ultimo, che resta – perciò - l'unico titolo esecutivo legittimante l'espropriazione forzata per il capitale, gli interessi e le spese in esso contenute.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36537/2023, è tornata sull'argomento ribadendo i seguenti principi: a) qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute;
b) il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 c.p.c.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta questo.
L'approdo riposa sul consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio di impugnazione del decreto e pertanto è escluso che possa valere, per il giudizio di
- 4 - opposizione, il principio proprio delle impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di quella di primo grado, anche se confermativa. Sulla base di tale ricostruzione, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “non si hanno due titoli egualmente esecutivi, entrambi azionabili dall'opposto in ordine alla stessa ragione creditoria”, dal momento che la sentenza di rigetto costituisce si titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute.
Va rilevato inoltre che, a mente dell'art. 654, co. 2 c.p.c., al fine di semplificare l'avvio del procedimento esecutivo, il creditore è esonerato da un'inutile rinotifica del titolo, che in questi casi è già avvenuta ai sensi dell'art. 643 c.p.c. con la notifica dell'ingiunzione, ma a condizione di far menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (cfr. Cass. civ., sent. n. 8402/2015).
Nella specie, non solo il creditore opposto ha espressamente indicato che la sentenza di rigetto dell'opposizione aveva dichiarato definitivamente esecutivo il D.I. opposto, ma ha anche rinotificato il decreto stesso.
Ne discende la legittimità del precetto opposto, a nulla rilevando la contestuale notifica della sentenza di rigetto, che nella fattispecie non rappresenta il titolo posto a base del precetto notificato per il pagamento degli importi ingiunti con il D.I. dichiarato esecutivo.
Al contempo, è destituita di fondamento l'eccezione di perenzione del precetto, atteso che “se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627” (art. 481, co. 2 c.p.c.).
Va, altresì, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto, formulata dall'attore richiamando i motivi di gravame proposti avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Proprio tale circostanza depone, invero, a favore dell'inammissibilità stessa dell'eccezione sollevata.
Parte attrice non ha sollevato alcuna questione in ordine alla nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Al contrario, ha espressamente allegato l'avvenuta regolare notifica del titolo esecutivo ed ha espressamente dedotto, altresì, l'avvenuta tempestiva opposizione al decreto stesso e la successiva impugnazione della decisione resa in primo grado, circostanza pacifica tra le parti.
Non viene quindi in rilievo l'ipotesi di minaccia dell'esecuzione forzata per un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, rispetto alla
- 5 - quale la giurisprudenza ha affermato che l'ingiunto deve alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza. (Cass. civ., sent. 17308/2015; Cass. civ., ord. n. 9050/2020).
Invero, i motivi posti a fondamento della dedotta carenza di legittimazione passiva coincidono pienamente, per stessa ammissione della parte, con quelli avanzati mediante l'appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e involgono la sussistenza dei presupposti normativi dell'obbligazione solidale nel pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto ingiuntivo azionato, oltre che la motivazione della sentenza gravata;
in altre parole, i profili di censura veicolati nella presente sede oppositoria riguardando il merito della pretesa e fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, non sussistono ragioni per derogare al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante, Cass. civ., sent. n. 27159/2006; Cass. civ., sent. n. 8331/2001).
La stessa giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sent. n. 3277/2015), ed ancora che nel medesimo giudizio possono essere eccepiti solo “fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso” essendo inibita al giudice dell'opposizione all'esecuzione qualsiasi valutazione in merito a fatti e
- 6 - circostanze anteriori già deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (vd. Cass. civ., sent. n. 29786/2017 con specifico riferimento al decreto ingiuntivo).
In definitiva, con lo strumento di reazione azionato, l'opponente non ha dedotto fatti estintivi e/o modificativi diversi e successivi all'emissione del decreto ingiuntivo ed alla sua esecutività, quanto, piuttosto, doglianze identiche a quelle già formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di appello deducibili (e già dedotte) esclusivamente nel corso del processo di cognizione in cui il titolo è stato emesso, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione in questa sede proposta.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione per cui il titolo azionato non risulterebbe esecutivo perché ancora sub judice e non passato in giudicato.
Vero è che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la sentenza di rigetto dell'opposizione a D.I. ha natura dichiarativa. Essa, quindi, non rivestirebbe natura di titolo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 282 c.p.c., propria delle sole sentenze di condanna e non anche di quelle costitutive e/o di accertamento, insuscettibili di efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, salvi i soli capi condannatori della decisione che non siano in rapporto di inscindibile interdipendenza funzionale, ovvero di sinallagmaticità, con i capi dichiarativi e/o costitutivi relativi alla statuizione giuridica sostanziale, ma che abbiano con questi un rapporto di mera dipendenza accessoria come il capo relativo alle spese di lite.
Tuttavia, la questione non rileva nel caso di specie perché l'assunto attoreo muove dall'erroneo presupposto, per quanto innanzi già esposto, che il titolo a fondamento del precetto sia rappresentato dalla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la quale peraltro risulterebbe comunque esecutiva in relazione alle spese di lite che parte attrice ha ritenuto, in maniera infondata, intimate con il precetto.
In definiva, per tutto quanto esposto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm., come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 1.101-5.200) e della effettiva attività processuale espletata, nei valori minimi stante l'assenza di questioni complesse, con attribuzione all'avv. Severino Nappi che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di iscritta al n. 20076/2023 del R.G., così
[...] Controparte_1 provvede:
- 7 - 1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Severino Nappi che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dr. MA Ciccarelli
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. MA Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 20076/2023 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Scialdoni, con cui elettivamente domicilia in Maddaloni (CE), alla Via Napoli 57;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dal Prof. Controparte_1 C.F._2
Avv. Severino Nappi, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo n. 282;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato l'8 settembre 2023
Conclusioni: all'udienza del 14 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatogli ad istanza dei in data 8.09.2023 per Controparte_1
l'importo complessivo di € 4.542,32, di cui 4.335,16 quale sorta capitale ingiunta nel D.I. n. 798/2020 emesso dal Tribunale di Napoli ed € 255,02 a titolo di interessi calcolati dall'8.10.2015, sino alla data del precetto, oltre onorari dell'atto di precetto;
l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, dichiarare improcedibile l'opposizione per mancanza di titolo;
2) In via subordinata, dichiarare la nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione passiva del Sig. 3) In via Parte_1 ancora più subordinata, sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato del titolo azionato. Con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
L'intimazione è stata spiccata in forza del D.I. n. 798/2020, emesso dal Tribunale di
Napoli in data 26.01.2020, e della sentenza n. 7321/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data 13.07.2020 con cui è stata rigettata l'opposizione promossa da
[...]
avverso il medesimo D.I. Con tale decreto era stato ingiunto all'istante e ad Parte_1 il pagamento della quota pro capite di € 4.080,11 a titolo di regresso CP_2 per il pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 197/2006 emessa dal Tribunale di Avellino, assolto da – ricorrente in monitorio - oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284, co.1 c.p.c. e spese della procedura.
L'intimato ha premesso lo svolgimento della sottesa vicenda processuale, precisando che la sentenza n. 197/2006 emessa dal Tribunale di Avellino aveva definito i giudizi riuniti intentati da nei confronti dell'opponente, di Controparte_3 Controparte_1
e di MA ed rigettando le domande proposte e condannando CP_2
l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti costituite e compensandole, al contempo, nei rapporti tra e , Controparte_1 Parte_1
MA ed In seguito, l'allora Equitalia Sud S.p.A. notificava a CP_2 una cartella di pagamento dell'importo di € 12.815,38 a titolo di Controparte_1 imposta di registro sulla medesima sentenza che questi provvedeva a pagare richiedendo ed ottenendo, poi, l'emissione di un D.I. per lo stesso importo in danno della soccombente Nonostante la notifica di tale ingiunzione, la Controparte_3 [...] non versava la somma dovuta e, pertanto, provvedeva CP_3 Controparte_1
a richiedere l'emissione di un ulteriore D.I. nei confronti dell'opponente e di CP_2
quali parti dei giudizi definiti dalla sentenza n. 197/2006 soggetta a
[...] registrazione, detratta la quota di propria spettanza. Per l'effetto, il Tribunale di Napoli emetteva il D.I. n. 798/2020 con cui ingiungeva il pagamento pro capite della somma innanzi richiamata. Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione nel corso della quale veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto. L'opposizione, infine, veniva definita con sentenza n. 7321/2023, che accoglieva la domanda proposta da revocando il decreto CP_2 ingiuntivo n. 798/2020 limitatamente alla suddetta opponente, mentre rigettava l'opposizione proposta da , dichiarando esecutivo il predetto Parte_1 decreto ingiuntivo nei suoi confronti e condannandolo al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opposto con attribuzione al procuratore costituito.
- 2 - Tanto premesso, parte attrice ha contestato la regolarità formale del titolo esecutivo sotteso al precetto, asseritamente individuato nella sentenza n. 7321/2023 del Tribunale di Napoli, per la mancata apposizione della formula esecutiva. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva in ragione dell'avvenuta proposizione di gravame avverso la sentenza sottesa al precetto, di cui ha trascritto integralmente i motivi, lamentando la mancata formazione del giudicato sulla pronuncia e, dunque, l'assenza di un valido titolo esecutivo.
Si è costituito resistendo alla domanda ed eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità della citazione per violazione del termine a comparire sancito dall'art. 164, co. 1 c.p.c. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per irregolarità del titolo esecutivo, stante la riformulazione dell'art. 475 c.p.c. ad opera della cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) che ha abrogato la formula esecutiva evidenziando, in ogni caso, che il precetto opposto era perento. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dei motivi di cui al proposto atto di appello, ribadendo comunque l'obbligo dell'intimato del pagamento dell'imposta in via solidale quale parte in causa a norma dell'art. art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Alla prima udienza, dichiarata la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire, la causa è stata rinviata al 18 settembre 2024, allorquando, attesa la natura documentale della controversia, è stata fissata per la rimessione in decisione l'udienza del 14 maggio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Alla predetta udienza, rigetta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. reiteratamente formulata da parte attrice sull'asserita pregiudizialità del gravame pendente avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo rispetto al presente giudizio in assenza di sospensione disposta dalla Corte d'Appello di Napoli ex art. 283 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'opponente ha lamentato l'illegittimità dell'azione esecutiva minacciata, sostenendo che la sentenza azionata non rivesta natura di titolo provvisoriamente esecutivo poichè sfornita della prescritta apposizione della formula esecutiva. In particolare, ha precisato che non troverebbe applicazione la riforma dell'art. 475 c.p.c. in quanto la stessa varrebbe solo per i giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, laddove il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato istaurato antecedentemente.
- 3 - Di contrario avviso, la parte opposta ha eccepito l'insussistenza di una norma transitoria, invocando la prassi dei giudici di merito che avevano ritenuto applicabile la riforma anche ai giudizi pendenti.
Ebbene, la questione non rileva ai fini del presente giudizio.
Il motivo, ascrivibile all'opposizione agli atti esecutivi, risulta ammissibile perché tempestivamente proposto;
tuttavia, è infondato per quanto segue.
Parte opposta ha intimato precetto per il pagamento degli importi ingiunti a titolo di capitale ed interessi nel D.I. n. 798/2020 del Tribunale di Napoli, nonché per gli onorari dell'atto medesimo. Non risulta, invece, intimato il pagamento dell'importo di € 3.064,15 a titolo di compensi professionali liquidati nella sentenza n. 7321/2023, né risulta che l'opposto abbia duplicato l'indicazione dell'onorario dell'atto di precetto, come sostenuto dall'attore. Congiuntamente al precetto l'intimante ha notificato sia il D.I., già provvisoriamente esecutivo e dichiarato definitivamente esecutivo con la sentenza che ha rigettato l'opposizione, sia quest'ultima.
Ebbene, la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si sostituisce a quest'ultimo, che resta – perciò - l'unico titolo esecutivo legittimante l'espropriazione forzata per il capitale, gli interessi e le spese in esso contenute.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36537/2023, è tornata sull'argomento ribadendo i seguenti principi: a) qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute;
b) il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 c.p.c.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta questo.
L'approdo riposa sul consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un giudizio di impugnazione del decreto e pertanto è escluso che possa valere, per il giudizio di
- 4 - opposizione, il principio proprio delle impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di quella di primo grado, anche se confermativa. Sulla base di tale ricostruzione, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “non si hanno due titoli egualmente esecutivi, entrambi azionabili dall'opposto in ordine alla stessa ragione creditoria”, dal momento che la sentenza di rigetto costituisce si titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute.
Va rilevato inoltre che, a mente dell'art. 654, co. 2 c.p.c., al fine di semplificare l'avvio del procedimento esecutivo, il creditore è esonerato da un'inutile rinotifica del titolo, che in questi casi è già avvenuta ai sensi dell'art. 643 c.p.c. con la notifica dell'ingiunzione, ma a condizione di far menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (cfr. Cass. civ., sent. n. 8402/2015).
Nella specie, non solo il creditore opposto ha espressamente indicato che la sentenza di rigetto dell'opposizione aveva dichiarato definitivamente esecutivo il D.I. opposto, ma ha anche rinotificato il decreto stesso.
Ne discende la legittimità del precetto opposto, a nulla rilevando la contestuale notifica della sentenza di rigetto, che nella fattispecie non rappresenta il titolo posto a base del precetto notificato per il pagamento degli importi ingiunti con il D.I. dichiarato esecutivo.
Al contempo, è destituita di fondamento l'eccezione di perenzione del precetto, atteso che “se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627” (art. 481, co. 2 c.p.c.).
Va, altresì, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto, formulata dall'attore richiamando i motivi di gravame proposti avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Proprio tale circostanza depone, invero, a favore dell'inammissibilità stessa dell'eccezione sollevata.
Parte attrice non ha sollevato alcuna questione in ordine alla nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Al contrario, ha espressamente allegato l'avvenuta regolare notifica del titolo esecutivo ed ha espressamente dedotto, altresì, l'avvenuta tempestiva opposizione al decreto stesso e la successiva impugnazione della decisione resa in primo grado, circostanza pacifica tra le parti.
Non viene quindi in rilievo l'ipotesi di minaccia dell'esecuzione forzata per un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, rispetto alla
- 5 - quale la giurisprudenza ha affermato che l'ingiunto deve alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza. (Cass. civ., sent. 17308/2015; Cass. civ., ord. n. 9050/2020).
Invero, i motivi posti a fondamento della dedotta carenza di legittimazione passiva coincidono pienamente, per stessa ammissione della parte, con quelli avanzati mediante l'appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e involgono la sussistenza dei presupposti normativi dell'obbligazione solidale nel pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto ingiuntivo azionato, oltre che la motivazione della sentenza gravata;
in altre parole, i profili di censura veicolati nella presente sede oppositoria riguardando il merito della pretesa e fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, non sussistono ragioni per derogare al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante, Cass. civ., sent. n. 27159/2006; Cass. civ., sent. n. 8331/2001).
La stessa giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sent. n. 3277/2015), ed ancora che nel medesimo giudizio possono essere eccepiti solo “fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso” essendo inibita al giudice dell'opposizione all'esecuzione qualsiasi valutazione in merito a fatti e
- 6 - circostanze anteriori già deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (vd. Cass. civ., sent. n. 29786/2017 con specifico riferimento al decreto ingiuntivo).
In definitiva, con lo strumento di reazione azionato, l'opponente non ha dedotto fatti estintivi e/o modificativi diversi e successivi all'emissione del decreto ingiuntivo ed alla sua esecutività, quanto, piuttosto, doglianze identiche a quelle già formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di appello deducibili (e già dedotte) esclusivamente nel corso del processo di cognizione in cui il titolo è stato emesso, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione in questa sede proposta.
Priva di pregio, infine, è l'eccezione per cui il titolo azionato non risulterebbe esecutivo perché ancora sub judice e non passato in giudicato.
Vero è che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la sentenza di rigetto dell'opposizione a D.I. ha natura dichiarativa. Essa, quindi, non rivestirebbe natura di titolo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 282 c.p.c., propria delle sole sentenze di condanna e non anche di quelle costitutive e/o di accertamento, insuscettibili di efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, salvi i soli capi condannatori della decisione che non siano in rapporto di inscindibile interdipendenza funzionale, ovvero di sinallagmaticità, con i capi dichiarativi e/o costitutivi relativi alla statuizione giuridica sostanziale, ma che abbiano con questi un rapporto di mera dipendenza accessoria come il capo relativo alle spese di lite.
Tuttavia, la questione non rileva nel caso di specie perché l'assunto attoreo muove dall'erroneo presupposto, per quanto innanzi già esposto, che il titolo a fondamento del precetto sia rappresentato dalla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la quale peraltro risulterebbe comunque esecutiva in relazione alle spese di lite che parte attrice ha ritenuto, in maniera infondata, intimate con il precetto.
In definiva, per tutto quanto esposto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm., come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 1.101-5.200) e della effettiva attività processuale espletata, nei valori minimi stante l'assenza di questioni complesse, con attribuzione all'avv. Severino Nappi che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di iscritta al n. 20076/2023 del R.G., così
[...] Controparte_1 provvede:
- 7 - 1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Severino Nappi che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
Dr. MA Ciccarelli
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