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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1732/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1732 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017,
trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 26.02.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_1 C.F._1
qualità di ex socio e liquidatore della Controparte_1
cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.10.2016; Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] [...]
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Marri del Foro di Parte_1
Livorno e dall'avv. Silvio Capano del Foro di Trani ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del primo sito in Pisa via degli Oleandri n. 33
-ATTORI
e in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Milano piazza Controparte_2
Filippo Meda n. 4, società nascente dalla fusione del Controparte_3 con la rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_4
atti, dall'avv. Raffaele Santerini del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in Pisa piazza Cairoli n. 12
-CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate, rispettivamente, il 26.1.2024 (quanto all'attore) e il 29.1.2024 (quanto alla convenuta).
*****************************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato il 29.3.2017 nella sua qualità di ex socio e Parte_1
liquidatore di e di Controparte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_2 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la onde sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione: a) riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità
parziale ovvero l'inefficacia del rapporto in contestazione (conto corrente ordinario n.
2761/273087 e conto anticipi n. 2761/248637 e conto anticipi finanziamenti in valuta), in relazione
alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali ovvero di tassi d'interesse
diversi e maggiori di quelli convenuti - ove legittimamente pattuiti - nonché in relazione alla
previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori,
all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi per i cd. “giorni valuta”,
all'applicazione di interessi, costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese,
anche provenienti dagli altri conti ovvero dal conto anticipi n. 2761/248637 e dal conto anticipi
finanziamenti in valuta;
così come la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto
di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente applicate dalla peraltro mai correttamente e legittimamente convenute e pattuite;
(b) CP_4
conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che il saldo effettuato dal CP_2 [...]
, oggi in ordine al rapporto contestato, come Controparte_3 Controparte_5
risultante dagli estratti conto della stessa, è illegittimo, apparente e non reale, in quanto CP_4
risultato – erroneo – di altrettante illegittime operazioni bancarie;
(c) verificare il suddetto
ricalcolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e, conseguentemente, procedere alla
rivisitazione dell'intero rapporto, con conseguente corretta determinazione del saldo finale al 31
luglio dell'anno 2015; (d) in ragione del richiesto ricalcolo, accertare e dichiarare che alla data
del 31.07.2015 il conto corrente n. 2761/273087 recava un saldo positivo a favore del correntista
di € + 323.627,03, il conto anticipi n. 2761/248637 un saldo positivo a favore del correntista di €
+1.172,00 e, infine, il conto finanziamenti in valuta un saldo positivo a favore del correntista di € +
7.625,70; (e) in esito al legittimo ricalcolo del saldo dei conti in contestazione, accertare,
dichiarare e riconoscere che il in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, risulta debitore nei confronti del signor nella sua Parte_1
qualità di ex socio e Liquidatore dell' , delle somme Controparte_1
illegittimamente addebitate sul conto nel corso di tutto il rapporto intercorso con la
[...]
e già , e, conseguentemente, previa Controparte_1 Parte_3
compensazione delle somme a debito con quelle a credito, condannare la banca medesima a
pagare/restituire in favore del signor l'importo che l' Parte_1 Controparte_1
ha indebitamente e illegittimamente corrisposto all'istituto, pari complessivamente ad € +
[...]
332.424,73 (euro trecentotrentaduemilaquattrocentoventiquattro/73) ovvero nella misura che
risulterà conforme a giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal
31.07.2015; f) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca
nei confronti del signor nella sua qualità di ex socio e Liquidatore Parte_1
dell' e della Controparte_1 Parte_2
per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia ed informazione
[...] richiesti tanto nella fase di gestazione che nel corso del rapporto contrattuale, anche in relazione
alla illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della AN d'IA,
dichiarando sussistente in capo all'istituto di credito la relativa colpa professionale ex art. 2236
c.c., con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa;
(g) condannare l'istituto bancario convenuto alla rifusione delle spese e del compenso del presente
giudizio, comprese le spese della consulenza tecnica di parte.”
Si è costituiva la contestando le pretese attoree e, in particolare, eccependo: Controparte_2
- l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del preteso diritto di controparte al ricalcolo del saldo dare/avere e, a fortiori, alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo,
relativamente ai rapporti bancari dedotti in causa, prima del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, a prescindere dalla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse;
- la carenza di legittimazione attiva e, comunque, di interesse ad agire sia di Parte_1
quale ex socio e liquidatore della Società correntista, sia dell'
[...] Parte_2
[...]
- che l'atto di citazione, con il doc. 4 e relativi allegati, confermava l'esatta applicazione dell'art. 118 T.U.B. e, pertanto, la legittimità dell'uso dello ius variandi nel corso del rapporto;
- che non sarebbe stata commessa alcuna delle violazioni contestate da parte attrice e che le convenzioni negoziali (docc. 2, 3 e 4) avrebbero legittimato l'operato della CP_4
- che in materia di anatocismo bancario era legittima, ai sensi della Delibera del C.I.C.R. e nel periodo ad essa successivo, la capitalizzazione degli interessi a debito a seguito di pubblicazione in G.U.;
- che era legittima la movimentazione dell'apertura di credito sul conto corrente ordinario;
- che anche l'uso della C.M.S. era consentito dalla giurisprudenza;
- che dai documenti contrattuali risultava pattuita la data valuta. Con ordinanza a data 26.06.2019 il G. I. ammetteva la C.T.U richiesta da parte attrice;
dopodichè, accettato l'incarico e prestato il giuramento da parte del nominato ausiliario nonché
depositata, da quest'ultimo, la propria relazione, con ordinanza del 03.02.2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Peraltro, alla luce delle comparse conclusionali e repliche depositate dalle parti, viste in particolare le osservazioni in merito alle conclusioni della CTU depositata dal dott. il Per_1
Giudice, con ordinanza del 30.11.2022, rimetteva la causa sul ruolo disponendo l'integrazione della consulenza tecnica.
Quindi, depositata dal CTU la propria relazione integrativa, all'udienza de 14.09.2023 questo giudice, divenuto medio tempore assegnatario del procedimento, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.2.2024, in esito alla quale, tenutasi in forma cartolare, con ordinanza del 26.02.2024 tratteneva la causa definitivamente in decisione, assegnando nuovamente alle parti i termini di cui all'art 190.c.p.c..
Ricostruzione in fatto
Parte attrice, a fondamento delle pretese azionate, assume, in fatto, quanto segue:
- la il 27.05.1997, data di apertura del rapporto bancario n. Controparte_1
2761/273087 (in precedenza contrassegnato con il n. 2330028 e, ancor prima, n.
0310671600), aveva ottenuto, dalla la concessione di differenti Controparte_6
linee di credito e, segnatamente: - il conto anticipi fatture IA n. 2761/248637 (in precedenza n. 22268491 e, ancor prima, n. 0310671600); - il conto anticipi finanziamenti in valuta;
- le linee di credito richiamate sarebbero state addebitate, dalla convenuta, in modo CP_4
arbitrario, sul conto corrente ordinario intestato alla società, tant'è che quest'ultima, con raccomandata del 12.5.2014, aveva espressamente contestato la condotta posta in essere dall'Istituto bancario nella gestione del rapporto, richiedendo copia della documentazione contrattuale (doc. 4, all. 25 II lett. h di parte attrice); - a fronte delle contestazioni attoree, con raccomandata del 27.11.2014 la aveva CP_4
manifestato la propria disponibilità a trovare “un accordo che soddisfi entrambe le parti”
(doc. 4 All. II 25 lett. p);
- con missiva in data 13.02.2015, l' pur ribadendo il proprio Controparte_1
credito nei confronti dell'Istituto bancario pari a euro 220.000.00, al solo fine di definire bonariamente la vertenza in via stragiudiziale si era dichiarata disponibile ad accettare la minor somma di euro 30.000,00 (doc. 4 All. 25 II lett. q);
- con comunicazione del 10.07.2015 la convenuta aveva rivendicato un saldo debitore CP_4
del c/c 2761/233087 di €. 73.033,18, oltre a interessi dovuti all'ultima capitalizzazione a far data al 30.06.2015 (doc. 4, All. 25 II lett. v), e aveva altresì comunicato, alla correntista, “il
recesso, con decorrenza immediata, dal rapporto di conto corrente n. 2761/273087 e dalla
inerente convenzione di assegno”; laddove, con successiva missiva, aveva informato la di avere provveduto alla segnalazione alla Centrale Rischi della Controparte_1
AN d'IA (doc. 5);
- la procedura di mediazione, a tal punto introdotta su impulso di e Controparte_1
della garante immobiliare si era conclusa con Parte_2
esito negativo, talché gli odierni attori si erano visti costretti ad adire l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto di credito.
Motivi in diritto della decisione
Nel venire a decidere la presente controversia giova evidenziare come il presente giudizio sia stato introdotto da sia nella sua qualità di ex socio e liquidatore della Parte_1
, estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle Controparte_1
Imprese in dara 20.10.2016, sia in qualità di socio accomandatario della
[...]
che aveva stipulato, con la AN convenuta, un contratto di Parte_2
fideiussione in favore della correntista (docc. 1 e 2 di parte attrice). Il predetto nella duplice veste sopra indicata, ha, in particolare, inteso agire Parte_1
in giudizio lamentando comportamenti asseritamente arbitrari e/o scorretti e/o illegittimi posti in essere dalla resistente, nei confronti della correntista nella CP_4 Controparte_1
gestione del rapporto di conto corrente nonché delle linee di credito oggetto di vertenza.
Segnatamente, l'attore sottolinea come, sulla scorta della documentazione contrattuale fornita dalla AN (copia plico contenente documenti con timbro postale del 17.06.2014 (doc. 4 All. 25
I lett. a); richiesta di apertura di credito in data 27.05.97 non sottoscritta (doc. 4 All. 25 I lett. b);
foglio contenente “norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti,
documenti ed assegni sull'IA e sull'estero” illeggibile a causa del carattere minuscolo della
stampa” con una sola sottoscrizione (doc. 4 All. 25 I lett. c); foglio in data 27.05.1997
contenente condizioni contrattuali -senza indicazione dei tassi di riferimento- con una sola sottoscrizione (doc. 4 All. 25 I lett. d); contratto di fideiussione del 09.07.1997 sottoscritto da
(doc. 4 All. 25 I lett. e); apertura di credito n. 000117932 del Controparte_1
20.03.2013 (doc. 4 All. 25 I lett. f); - fideiussione in data 20.03.2013 dell' Controparte_1
(doc. 4 All. I 25 lett. g);), risulterebbe pacifico:
[...]
- che l'istituto di credito convenuto non aveva mai espressamente pattuito con la correntista la misura degli interessi come applicati, la commissione di massimo scoperto, nonché altre competenze, con conseguente aumento artificioso del saldo debitore;
- che, nel corso del rapporto, la aveva addebitato alla Società correntista interessi CP_4
passivi assolutamente non dovuti generati dalle variazioni “in pejus” dei tassi, spese, valute e condizioni tutte applicate, ma mai comunicate agli attori, né dagli stessi mai sottoscritte per accettazione;
- che la nella gestione del rapporto di conto corrente, aveva praticato condizioni ed CP_4
utilizzato meccanismi di addebito di interessi e commissioni tali da non consentire alla stessa Società correntista di comprendere il reale costo del danaro, con conseguente violazione delle norme relative alla buona fede contrattuale, di cui agli artt. 1366 e 1375
c.c.;
- che il aveva violato, durante tutto l'arco del rapporto, la normativa in CP_3
materia di anatocismo, con applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, con conseguente nullità parziale del contratto di conto corrente in contestazione;
- che l'Istituto bancario aveva adottato arbitrariamente, nell'apertura della linea di credito, la clausola della reciprocità degli interessi attivi e passivi asseritamente non applicabile facendo peraltro confluire gli interessi maturati per l'utilizzo del denaro relativo all'apertura di credito sul conto corrente, confondendo gli stessi con quelli del conto corrente;
- che tali interessi, maturati ed addebitati sul conto corrente ordinario senza alcuna autorizzazione da parte della correntista, erano stati capitalizzati trimestralmente dalla CP_4
in violazione di quanto disposto dall'art 1283 cod. civ. in materia di anatocismo;
- che la clausola inerente alla commissione di massimo scoperto (C.M.S) non era mai stata pattuita tra le parti e sarebbe, comunque, nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza/inesistenza del metodo di calcolo;
- che l' , inoltre, non aveva rispettato quanto statuito dall'art 118, II comma Controparte_7
T.U. in materia di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (ius variandi).
- che risultavano altresì addebitati, sul conto corrente ordinario, spese, oneri e commissioni mai pattuiti tra le parti;
Tali comportamenti posti in essere dalla AN convenuta nel regolare il conto corrente n.
2761/273087 avrebbero concretizzato, secondo la tesi di parte attrice, la violazione delle norme di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ., stante l'applicazione dell'anatocismo con la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, di tassi ultralegali mai pattuiti e specificamente approvati dalla Società correntista, di condizioni non verificabili e comprensibili da parte della Società correntista: il tutto nella completa inosservanza dei fondamentali principi di correttezza e buona fede contrattuale, disciplinati dagli artt. 1366 e 1375 c.c..
La convenuta avrebbe, altresì, violato gli artt. 117, 118 e 119 del D. Lgs. n. 385/93 per non aver comunicato per iscritto le variazioni intervenute e per aver applicato sempre le condizioni peggiorative nei confronti della , nonché l'art. 2 della Legge n. 154/92 per non aver Parte_4
indicato chiaramente, al Cliente, le reali condizioni applicate al conto corrente e le effettive ricadute in termini di costo reale del denaro.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il legittimo e corretto ricalcolo del rapporto dare-avere sia in merito al conto corrente ordinario n. 2761/273087 alla data del 31.07.2015 (con un saldo a favore della parte attrice di € + 323.627,03); sia del conto corrente fatture IA n. 2761/248637, (con un saldo reale a favore della di € + Parte_4
1.172,00 (doc. 4 All. 16); sia, in ultimo dei finanziamenti in valuta sul conto corrente ordinario n. 2761/273087 (con un credito alla data del 16.05.2014, in favore della pari a € + Parte_4
7.625,70 (doc. 4 All. 23).
Ciò posto, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito all'asserita carenza di legittimazione ad causam e/o di legittimazione attiva del Pt_1
nella sua qualità di ex socio e liquidatore della
[...] Parte_5
risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese -e, per l'effetto, estinta- in data 20
[...]
ottobre 2016, ovvero in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio.
Secondo l'assunto della resistente, che a sostegno della propria tesi richiama cospicua giurisprudenza, con la cancellazione dal Registro delle Imprese l'ente diverrebbe totalmente inesistente e, pertanto, privo di legittimazione sostanziale e processuale, talché l'iniziativa postuma promossa dall'ex socio e liquidatore, odierno attore, sarebbe inammissibile.
Analoghe considerazioni la difesa della AN convenuta svolge in merito alla legitimatio ad
causam del anche nella sua qualità di socio accomandatario della Parte_1 [...] che ha sottoscritto con la stessa contratto di Parte_2 CP_4
fideiussione in favore della correntista (docc. 1 e 2 parte attrice).
In particolare, la convenuta rileva, in proposito, che il contratto sottoscritto da
[...]
dovrebbe essere qualificato non come fideiussione, Parte_2
bensì come “contratto autonomo di garanzia” che, in quanto tale, priverebbe il garante della facoltà di sollevare eccezioni proprie del solo soggetto garantito.
L'eccezione in esame non appare meritevole di accoglimento.
In merito alla legittimazione attiva del nella sua qualità ex socio e liquidatore Parte_1
della deve infatti essere condiviso il richiamo della Controparte_1
difesa attorea ai principi sanciti dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
6070/2013, nonché dalla più recente sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017, secondo cui in caso di estinzione della società i soci sono “destinati a succedere nei rapporti debitori” (o creditori)
“già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione,
indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in
base al bilancio finale di liquidazione”.
Orbene, il diritto del nella veste sopra indicata risulta espressamente attribuito e Parte_1
riconosciuto allo stesso nel bilancio finale dell' Parte_6
redatto in data 20.10.2016 (doc. 3 parte attrice), in forza del quale il socio
[...]
liquidatore è investito di tutti i poteri per la gestione della liquidazione Parte_1
dopo la cancellazione della Società e, tra questi, anche quello di porre in essere azioni nei confronti degli Istituti di credito per recuperare somme.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione del predetto nella Parte_1
qualità sopra indicata, ad avanzare le pretese azionate nel presente giudizio, e ciò tanto più in quanto le doglianze circa il comportamento asseritamente illegittimo tenuto dalla AN odierna convenuta erano già state espresse, in sede stragiudiziale, con lettera racc. a. r. del 12.05.2014
(doc. 4 All. 25 II lett. h) e che, in relazione ad esse, è stata esperita procedura di mediazione, su impulso della società attrice, in data antecedente alla cancellazione di quest'ultima dal Registro
delle imprese.
Deve altresì essere riconosciuta la legittimazione ad causam della Parte_2
[...]
Come difatti è dato evincere dal contenuto del contratto di fideiussione sottoscritto tra le parti in data 20.03.2013 (doc. 25 I g), nessun limite è previsto in merito alla facoltà de fideiussore di richiedere l'accertamento del reale saldo del rapporto di conto corrente.
Devono del resto condividersi integralmente le osservazioni svolte, dall'allora G.I. della causa,
con ordinanza del 26.06.2019, là dove ha puntualizzato quanto segue: “rilevato inoltre che nella
predetta clausola “a semplice richiesta” non è contenuto l'inciso “senza eccezioni”, necessario
a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione
(Cass. n. 3947/2010; Cass. n. 4717/2019); rilevato che, comunque, non in tutti i casi in cui il
contratto prevede la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” esso è direttamente
configurabile come contrato autonomo di garanzia, dovendosi valutare, in ogni caso, alla luce
dell'intero contratto (Cass. 4717/2019); rilevato che, data la mancanza sia della clausola che
espressamente esclude l'applicazione dell'art. 1945 c.c. sia dell'inciso “senza eccezioni” nella
clausola n. 7 del contratto;
il contratto concluso dalle parti appare qualificabile come
fideiussione ai sensi dell'art. 1936 ss. c.c. e non come contratto autonomo di garanzia”
Nella specie ci si trova, pertanto, dinanzi a un contratto che disciplina un'obbligazione accessoria rispetto a quella principale, con conseguente sussistenza del diritto del garante di sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1945 e 1247 c.c..
Venendo al merito delle pretese attoree -da individuarsi in quelle risultanti dalle conclusioni rassegnate in citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., dovendosi ogni eventuale successivo mutamento di dette conclusioni ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile-, ritiene questo giudice che alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria le stesse debbano essere disattese.
E, invero, dirimenti appaiono, al riguardo, le emergenze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, compendiate sia nella prima relazione del CTU sia nell'elaborato integrativo da questi redatto a seguito della sua chiamata a chiarimenti
In particolare, nella sua prima il C.T.U. ha evidenziato che l'apertura del conto corrente di corrispondenza ordinario risaliva al 1997, così come quella dei due conti anticipi “con
affidamento che raggiunge il picco massimo di euro 515.000,00, come risulta anche dagli
estratti conto e che si riduce a partire dal 2010 fino ad arrivare a euro 113.000,00 al
momento dell'interruzione del rapporto”; che sono stati esaminati estratti conto e scalari a partire dal primo trimestre 2000, con esclusione di alcuni trimestri;
che le comunicazioni di variazione delle condizioni sono state acquisite a partire dal 2° trimestre 2004 e che “Per
quanto riguarda l'effettivo ricevimento da parte del correntista delle suddette comunicazioni
unilaterali nel fascicolo non è stata rinvenuta alcuna prova…. una vera prova di
ricevimento non esiste. Tuttavia, considerata la lunga durata del rapporto si può presupporre
che il cliente abbia ricevuto e quindi sia stato informato sulle condizioni che venivano
applicate al suo conto corrente”; che “possiamo ritenere che le parti abbiano pattuito
regolarmente per iscritto la ed il relativo conteggio così come previsto dall'allora Pt_7
normativa vigente. Inoltre se consideriamo che il rapporto in questione si è protratto per più
di 18 anni” senza che il cliente abbia mai sollevato alcuna eccezione al ricevimento degli
estratti conto trimestrali, potremmo ipotizzare comunque un'accettazione tacita da parte
della delle condizioni applicate dalla AN. In questa ottica, Controparte_1
possiamo dire che….(omissis)…la C.M.S. viene applicata in quanto “concordata” tra le
parti”; che, per la verifica degli interessi anatocistici, essendo il rapporto iniziato del 1997, si deve applicare l'interesse semplice fino al 31.12.1999, eliminando dal ricalcolo iniziale al
01.01.2000 la somma di €. 4.251,97 con una conseguente riduzione delle competenze per la somma di € 16.485,10; che nell'ipotesi in cui invece la semplice iscrizione in Gazzetta
Ufficiale non fosse ritenuta sufficiente a legittimare la capitalizzazione degli interessi a debito,
in condizione di pari reciprocità con quelli a credito, nel periodo post 2000, con conseguente capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto, l'importo da restituire al cliente ammonterebbe ad € 73.189,88; che le spese di tenuta conto sono state addebitate sulla base delle pattuizioni sottoscritte dalle parti;
che l'applicazione degli interessi può ritenersi legittima in quanto “risulta che tra le parti erano state pattuite per iscritto tutte le condizioni”
ad eccezione del periodo dal 01.01.2000 al 31.03.2004; che per gli anticipi in valuta fino al
2011 non esiste contratto, con conseguente applicazione del tasso legale e riduzione degli
interessi della somma di €. 22.784,76; che sulla questione del “gioco delle valute” “nella
pratica è stato possibile constatare che nel calcolo del T.E.G., gli effetti delle valute sono
scarsamente significativi e in nessun caso possono giustificare il lavoro di rielaborazione
degli scalari”; che il tasso soglia usura è stato superato per un importo pari a € 4.349,80, di cui deve essere depurato il saldo del conto corrente;
che non erano condivisibili le osservazioni di parte attrice a) in quanto “nella documentazione esaminata sono state rinvenute pattuizioni
con le quali le parti concordavano le condizioni contrattuali come C.M.S., valute tassi
d'interesse ed altro”, con la sola eccezione della pattuizione per iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi post 1999; b) in quanto “la contestazione dello
ius variandi poiché applicato unilateralmente dalla questa appare priva di CP_4
significato”, perchè le comunicazioni “vengono inviate per posta ordinaria di solito
unitamente agli estratti conto, ma per le quali non esisterà mai una prova di avvenuta
ricezione”.
Il C.T.U., infine, ha affermato che “qualora il Sig. Giudice ritenesse di attribuire validità
giuridica ai rilievi effettuati dal consulente di parte, i conteggi dallo stesso effettuati, allegati
al presente lavoro, possono considerarsi secondo le regole di matematica-finanziaria
corretti e quindi è inutile che lo scrivente proceda ad un'ulteriore elaborazione dei conteggi così come richiesto dallo stesso C.T.P.”, e ha concluso asserendo che “effettuati tutti i
conteggi sopra illustrati ed eseguiti i confronti così come previsti dalla normativa vigente,
possiamo ritenere che per quanto concerne i due conti anticipi e il conto corrente ordinario in
questione il comportamento della sia stato corretto per tutta la durata del rapporto, CP_4
con eccezione del 1° trimestre 2015 conto ordinario e 1° trimestre 2014 conto anticipi, in cui
è avvenuto il superamento del tasso soglia. Di conseguenza possiamo ritenere che il saldo del
conto corrente esaminato debba essere depurato da tutti quegli interessi ed oneri maturati nei
periodi in cui si è verificato il superamento del tasso soglia, per un importo pari ad euro
4.349,80.”. “In conclusione, possiamo ritenere che il saldo del conto corrente n. 273087
intrattenuto dal Banco BPM ed possa essere così determinato: Controparte_1
1° ipotesi - valutazione esclusivamente tecnico-contabile, come indicato nel quesito, quindi fondata
su contratti ed estratti conto:
- saldo contabile € 73.033,18
- rettifica interessi ante 2000 € 16.485,10
- usura € 4.349,80
- saldo finale € 52.198,28 in favore della CP_4
2° ipotesi – mancata pattuizione scritta delle condizioni del contratto anticipi in valuta e della
capitalizzazione trimestrale conto ordinario:
- saldo contabile € 73.033,18
– rettifiche interessi c. ordinario € 73.189,88
– rettifiche c. anticipi € 22.784,76
- usura € 4.349,80
- saldo € 27.291,26 in favore del Cliente;”
Chiamato a chiarimenti dal G.I., il CTU nella successiva relazione integrativa del 3 agosto 2023 ha precisato che: “Per quanto concerne il quesito…….., nella sostanza si richiede al CTU di
individuare sulla base della normativa vigente, la natura solutoria o ripristinatoria delle varie rimesse effettuate sul conto corrente oggetto d'indagine, individuando gli effetti che questi possono
avere sulla pretesa di parte attrice.”; “Pertanto: - si è provveduto a rielaborare tutte le
movimentazioni del conto corrente dal 1997 al 2015; - è stata determinata la natura solutoria o
ripristinatoria delle numerose rimesse;
- sono stati evidenziati gli effetti che ciascuna rimessa
solutoria avrebbe prodotto sul saldo finale del conto;
l'analisi di cui sopra è stata effettuata in
considerazione delle due ipotesi già formulate nella prima perizia che tenevano conto dell'esistenza
o meno della pattuizione scritta delle condizioni contrattuali del conto corrente.
Conclude:
“Ipotesi n. 1 – Saldo AN
A questo punto sono stati analizzati tutti gli estratti conto bancari rinvenuti nel fascicolo di causa e
già oggetto di esame nella precedente perizia.
Sono state individuate le rimesse solutorie con riferimento ai saldi risultanti dagli estratti conto
bancari.
Di conseguenza sono state individuate tutte le competenze illegittime non prescritte e quindi
ripetibili come risulta dai prospetti di cui agli Allegati “B” e “D” che vanno a modificare il saldo
finale come segue:
Saldo da estratto conto € 73.033,18
Rettifiche € 0,00
Usura c/c ordinario € 2.714,63
Usura c/c anticipi € 1.635,17 (“Allegato D”)
Saldo finale € 68.683,38 in favore della AN
Ipotesi n. 2 – Saldo rettificato
Analogamente per quanto riguarda la seconda ipotesi si è provveduto a rielaborare gli estratti
conto eliminando tutti gli oneri addebitati impropriamente (inesistenza della pattuizione scritta
delle condizioni bancarie, in pratica interesse al tasso legale) e quindi con riferimento ai saldi così
rideterminati sono state individuate le varie rimesse solutorie. Anche in questo caso il saldo finale è stato rettificato di tutte quelle competenze addebitate
illegittimamente e non ancora prescritte come si evince dagli Allegati “C”, “D” e “E”, pertanto il
saldo finale risulterebbe il seguente:
Saldo da estratto conto € 73.033,18
Rettifiche c/ordinario € 37.236,07 (interessi al tasso legale)
Rettifiche c/anticipi € 3.219,41 (interessi tasso legale 2007-
2010 Allegato E)
Usura c/c ordinario € 2.714,63
Usura c/c anticipi € 1.635,17 (“Allegato D”)
Saldo finale € 28.227,90 in favore della . CP_4
Il C.T.U. ha quindi determinato il saldo del conto corrente, nella prima ipotesi, pari ad €. -
68.683,38 in favore della AN e, nella seconda ipotesi, pari ad € -28.227,90, anche in questo caso in favore della CP_4
Tanto premesso, le conclusioni cui è approdato l'ausiliario del giudice devono essere condivise stante l'assenza di vizi logico giuridici suscettibili di inficiare la metodologia utilizzata e il ragionamento dallo stesso seguito.
Al rigetto, per le considerazioni che precedono, delle pretese di parte attrice, consegue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività
processuale in concreto espletata.
Farà, analogamente, carico alla stessa parte attrice, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa: 1) RESPINGE le domande di parte attrice;
2) CONDANNA quest'ultima a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in €
22.457,00 per competenze, oltre 15% spese generali nonché IVA e CNP come per legge;
3) PONE definitivamente a carico della stessa parte attrice l'intero ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1732 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017,
trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 26.02.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_1 C.F._1
qualità di ex socio e liquidatore della Controparte_1
cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.10.2016; Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] [...]
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Marri del Foro di Parte_1
Livorno e dall'avv. Silvio Capano del Foro di Trani ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del primo sito in Pisa via degli Oleandri n. 33
-ATTORI
e in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Milano piazza Controparte_2
Filippo Meda n. 4, società nascente dalla fusione del Controparte_3 con la rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_4
atti, dall'avv. Raffaele Santerini del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in Pisa piazza Cairoli n. 12
-CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate, rispettivamente, il 26.1.2024 (quanto all'attore) e il 29.1.2024 (quanto alla convenuta).
*****************************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato il 29.3.2017 nella sua qualità di ex socio e Parte_1
liquidatore di e di Controparte_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_2 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la onde sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione: a) riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità
parziale ovvero l'inefficacia del rapporto in contestazione (conto corrente ordinario n.
2761/273087 e conto anticipi n. 2761/248637 e conto anticipi finanziamenti in valuta), in relazione
alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali ovvero di tassi d'interesse
diversi e maggiori di quelli convenuti - ove legittimamente pattuiti - nonché in relazione alla
previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori,
all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi per i cd. “giorni valuta”,
all'applicazione di interessi, costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese,
anche provenienti dagli altri conti ovvero dal conto anticipi n. 2761/248637 e dal conto anticipi
finanziamenti in valuta;
così come la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto
di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente applicate dalla peraltro mai correttamente e legittimamente convenute e pattuite;
(b) CP_4
conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che il saldo effettuato dal CP_2 [...]
, oggi in ordine al rapporto contestato, come Controparte_3 Controparte_5
risultante dagli estratti conto della stessa, è illegittimo, apparente e non reale, in quanto CP_4
risultato – erroneo – di altrettante illegittime operazioni bancarie;
(c) verificare il suddetto
ricalcolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e, conseguentemente, procedere alla
rivisitazione dell'intero rapporto, con conseguente corretta determinazione del saldo finale al 31
luglio dell'anno 2015; (d) in ragione del richiesto ricalcolo, accertare e dichiarare che alla data
del 31.07.2015 il conto corrente n. 2761/273087 recava un saldo positivo a favore del correntista
di € + 323.627,03, il conto anticipi n. 2761/248637 un saldo positivo a favore del correntista di €
+1.172,00 e, infine, il conto finanziamenti in valuta un saldo positivo a favore del correntista di € +
7.625,70; (e) in esito al legittimo ricalcolo del saldo dei conti in contestazione, accertare,
dichiarare e riconoscere che il in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, risulta debitore nei confronti del signor nella sua Parte_1
qualità di ex socio e Liquidatore dell' , delle somme Controparte_1
illegittimamente addebitate sul conto nel corso di tutto il rapporto intercorso con la
[...]
e già , e, conseguentemente, previa Controparte_1 Parte_3
compensazione delle somme a debito con quelle a credito, condannare la banca medesima a
pagare/restituire in favore del signor l'importo che l' Parte_1 Controparte_1
ha indebitamente e illegittimamente corrisposto all'istituto, pari complessivamente ad € +
[...]
332.424,73 (euro trecentotrentaduemilaquattrocentoventiquattro/73) ovvero nella misura che
risulterà conforme a giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal
31.07.2015; f) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca
nei confronti del signor nella sua qualità di ex socio e Liquidatore Parte_1
dell' e della Controparte_1 Parte_2
per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia ed informazione
[...] richiesti tanto nella fase di gestazione che nel corso del rapporto contrattuale, anche in relazione
alla illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della AN d'IA,
dichiarando sussistente in capo all'istituto di credito la relativa colpa professionale ex art. 2236
c.c., con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa;
(g) condannare l'istituto bancario convenuto alla rifusione delle spese e del compenso del presente
giudizio, comprese le spese della consulenza tecnica di parte.”
Si è costituiva la contestando le pretese attoree e, in particolare, eccependo: Controparte_2
- l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del preteso diritto di controparte al ricalcolo del saldo dare/avere e, a fortiori, alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo,
relativamente ai rapporti bancari dedotti in causa, prima del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, a prescindere dalla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse;
- la carenza di legittimazione attiva e, comunque, di interesse ad agire sia di Parte_1
quale ex socio e liquidatore della Società correntista, sia dell'
[...] Parte_2
[...]
- che l'atto di citazione, con il doc. 4 e relativi allegati, confermava l'esatta applicazione dell'art. 118 T.U.B. e, pertanto, la legittimità dell'uso dello ius variandi nel corso del rapporto;
- che non sarebbe stata commessa alcuna delle violazioni contestate da parte attrice e che le convenzioni negoziali (docc. 2, 3 e 4) avrebbero legittimato l'operato della CP_4
- che in materia di anatocismo bancario era legittima, ai sensi della Delibera del C.I.C.R. e nel periodo ad essa successivo, la capitalizzazione degli interessi a debito a seguito di pubblicazione in G.U.;
- che era legittima la movimentazione dell'apertura di credito sul conto corrente ordinario;
- che anche l'uso della C.M.S. era consentito dalla giurisprudenza;
- che dai documenti contrattuali risultava pattuita la data valuta. Con ordinanza a data 26.06.2019 il G. I. ammetteva la C.T.U richiesta da parte attrice;
dopodichè, accettato l'incarico e prestato il giuramento da parte del nominato ausiliario nonché
depositata, da quest'ultimo, la propria relazione, con ordinanza del 03.02.2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Peraltro, alla luce delle comparse conclusionali e repliche depositate dalle parti, viste in particolare le osservazioni in merito alle conclusioni della CTU depositata dal dott. il Per_1
Giudice, con ordinanza del 30.11.2022, rimetteva la causa sul ruolo disponendo l'integrazione della consulenza tecnica.
Quindi, depositata dal CTU la propria relazione integrativa, all'udienza de 14.09.2023 questo giudice, divenuto medio tempore assegnatario del procedimento, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.2.2024, in esito alla quale, tenutasi in forma cartolare, con ordinanza del 26.02.2024 tratteneva la causa definitivamente in decisione, assegnando nuovamente alle parti i termini di cui all'art 190.c.p.c..
Ricostruzione in fatto
Parte attrice, a fondamento delle pretese azionate, assume, in fatto, quanto segue:
- la il 27.05.1997, data di apertura del rapporto bancario n. Controparte_1
2761/273087 (in precedenza contrassegnato con il n. 2330028 e, ancor prima, n.
0310671600), aveva ottenuto, dalla la concessione di differenti Controparte_6
linee di credito e, segnatamente: - il conto anticipi fatture IA n. 2761/248637 (in precedenza n. 22268491 e, ancor prima, n. 0310671600); - il conto anticipi finanziamenti in valuta;
- le linee di credito richiamate sarebbero state addebitate, dalla convenuta, in modo CP_4
arbitrario, sul conto corrente ordinario intestato alla società, tant'è che quest'ultima, con raccomandata del 12.5.2014, aveva espressamente contestato la condotta posta in essere dall'Istituto bancario nella gestione del rapporto, richiedendo copia della documentazione contrattuale (doc. 4, all. 25 II lett. h di parte attrice); - a fronte delle contestazioni attoree, con raccomandata del 27.11.2014 la aveva CP_4
manifestato la propria disponibilità a trovare “un accordo che soddisfi entrambe le parti”
(doc. 4 All. II 25 lett. p);
- con missiva in data 13.02.2015, l' pur ribadendo il proprio Controparte_1
credito nei confronti dell'Istituto bancario pari a euro 220.000.00, al solo fine di definire bonariamente la vertenza in via stragiudiziale si era dichiarata disponibile ad accettare la minor somma di euro 30.000,00 (doc. 4 All. 25 II lett. q);
- con comunicazione del 10.07.2015 la convenuta aveva rivendicato un saldo debitore CP_4
del c/c 2761/233087 di €. 73.033,18, oltre a interessi dovuti all'ultima capitalizzazione a far data al 30.06.2015 (doc. 4, All. 25 II lett. v), e aveva altresì comunicato, alla correntista, “il
recesso, con decorrenza immediata, dal rapporto di conto corrente n. 2761/273087 e dalla
inerente convenzione di assegno”; laddove, con successiva missiva, aveva informato la di avere provveduto alla segnalazione alla Centrale Rischi della Controparte_1
AN d'IA (doc. 5);
- la procedura di mediazione, a tal punto introdotta su impulso di e Controparte_1
della garante immobiliare si era conclusa con Parte_2
esito negativo, talché gli odierni attori si erano visti costretti ad adire l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto di credito.
Motivi in diritto della decisione
Nel venire a decidere la presente controversia giova evidenziare come il presente giudizio sia stato introdotto da sia nella sua qualità di ex socio e liquidatore della Parte_1
, estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle Controparte_1
Imprese in dara 20.10.2016, sia in qualità di socio accomandatario della
[...]
che aveva stipulato, con la AN convenuta, un contratto di Parte_2
fideiussione in favore della correntista (docc. 1 e 2 di parte attrice). Il predetto nella duplice veste sopra indicata, ha, in particolare, inteso agire Parte_1
in giudizio lamentando comportamenti asseritamente arbitrari e/o scorretti e/o illegittimi posti in essere dalla resistente, nei confronti della correntista nella CP_4 Controparte_1
gestione del rapporto di conto corrente nonché delle linee di credito oggetto di vertenza.
Segnatamente, l'attore sottolinea come, sulla scorta della documentazione contrattuale fornita dalla AN (copia plico contenente documenti con timbro postale del 17.06.2014 (doc. 4 All. 25
I lett. a); richiesta di apertura di credito in data 27.05.97 non sottoscritta (doc. 4 All. 25 I lett. b);
foglio contenente “norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti,
documenti ed assegni sull'IA e sull'estero” illeggibile a causa del carattere minuscolo della
stampa” con una sola sottoscrizione (doc. 4 All. 25 I lett. c); foglio in data 27.05.1997
contenente condizioni contrattuali -senza indicazione dei tassi di riferimento- con una sola sottoscrizione (doc. 4 All. 25 I lett. d); contratto di fideiussione del 09.07.1997 sottoscritto da
(doc. 4 All. 25 I lett. e); apertura di credito n. 000117932 del Controparte_1
20.03.2013 (doc. 4 All. 25 I lett. f); - fideiussione in data 20.03.2013 dell' Controparte_1
(doc. 4 All. I 25 lett. g);), risulterebbe pacifico:
[...]
- che l'istituto di credito convenuto non aveva mai espressamente pattuito con la correntista la misura degli interessi come applicati, la commissione di massimo scoperto, nonché altre competenze, con conseguente aumento artificioso del saldo debitore;
- che, nel corso del rapporto, la aveva addebitato alla Società correntista interessi CP_4
passivi assolutamente non dovuti generati dalle variazioni “in pejus” dei tassi, spese, valute e condizioni tutte applicate, ma mai comunicate agli attori, né dagli stessi mai sottoscritte per accettazione;
- che la nella gestione del rapporto di conto corrente, aveva praticato condizioni ed CP_4
utilizzato meccanismi di addebito di interessi e commissioni tali da non consentire alla stessa Società correntista di comprendere il reale costo del danaro, con conseguente violazione delle norme relative alla buona fede contrattuale, di cui agli artt. 1366 e 1375
c.c.;
- che il aveva violato, durante tutto l'arco del rapporto, la normativa in CP_3
materia di anatocismo, con applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, con conseguente nullità parziale del contratto di conto corrente in contestazione;
- che l'Istituto bancario aveva adottato arbitrariamente, nell'apertura della linea di credito, la clausola della reciprocità degli interessi attivi e passivi asseritamente non applicabile facendo peraltro confluire gli interessi maturati per l'utilizzo del denaro relativo all'apertura di credito sul conto corrente, confondendo gli stessi con quelli del conto corrente;
- che tali interessi, maturati ed addebitati sul conto corrente ordinario senza alcuna autorizzazione da parte della correntista, erano stati capitalizzati trimestralmente dalla CP_4
in violazione di quanto disposto dall'art 1283 cod. civ. in materia di anatocismo;
- che la clausola inerente alla commissione di massimo scoperto (C.M.S) non era mai stata pattuita tra le parti e sarebbe, comunque, nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza/inesistenza del metodo di calcolo;
- che l' , inoltre, non aveva rispettato quanto statuito dall'art 118, II comma Controparte_7
T.U. in materia di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali (ius variandi).
- che risultavano altresì addebitati, sul conto corrente ordinario, spese, oneri e commissioni mai pattuiti tra le parti;
Tali comportamenti posti in essere dalla AN convenuta nel regolare il conto corrente n.
2761/273087 avrebbero concretizzato, secondo la tesi di parte attrice, la violazione delle norme di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ., stante l'applicazione dell'anatocismo con la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, di tassi ultralegali mai pattuiti e specificamente approvati dalla Società correntista, di condizioni non verificabili e comprensibili da parte della Società correntista: il tutto nella completa inosservanza dei fondamentali principi di correttezza e buona fede contrattuale, disciplinati dagli artt. 1366 e 1375 c.c..
La convenuta avrebbe, altresì, violato gli artt. 117, 118 e 119 del D. Lgs. n. 385/93 per non aver comunicato per iscritto le variazioni intervenute e per aver applicato sempre le condizioni peggiorative nei confronti della , nonché l'art. 2 della Legge n. 154/92 per non aver Parte_4
indicato chiaramente, al Cliente, le reali condizioni applicate al conto corrente e le effettive ricadute in termini di costo reale del denaro.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere il legittimo e corretto ricalcolo del rapporto dare-avere sia in merito al conto corrente ordinario n. 2761/273087 alla data del 31.07.2015 (con un saldo a favore della parte attrice di € + 323.627,03); sia del conto corrente fatture IA n. 2761/248637, (con un saldo reale a favore della di € + Parte_4
1.172,00 (doc. 4 All. 16); sia, in ultimo dei finanziamenti in valuta sul conto corrente ordinario n. 2761/273087 (con un credito alla data del 16.05.2014, in favore della pari a € + Parte_4
7.625,70 (doc. 4 All. 23).
Ciò posto, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito all'asserita carenza di legittimazione ad causam e/o di legittimazione attiva del Pt_1
nella sua qualità di ex socio e liquidatore della
[...] Parte_5
risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese -e, per l'effetto, estinta- in data 20
[...]
ottobre 2016, ovvero in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio.
Secondo l'assunto della resistente, che a sostegno della propria tesi richiama cospicua giurisprudenza, con la cancellazione dal Registro delle Imprese l'ente diverrebbe totalmente inesistente e, pertanto, privo di legittimazione sostanziale e processuale, talché l'iniziativa postuma promossa dall'ex socio e liquidatore, odierno attore, sarebbe inammissibile.
Analoghe considerazioni la difesa della AN convenuta svolge in merito alla legitimatio ad
causam del anche nella sua qualità di socio accomandatario della Parte_1 [...] che ha sottoscritto con la stessa contratto di Parte_2 CP_4
fideiussione in favore della correntista (docc. 1 e 2 parte attrice).
In particolare, la convenuta rileva, in proposito, che il contratto sottoscritto da
[...]
dovrebbe essere qualificato non come fideiussione, Parte_2
bensì come “contratto autonomo di garanzia” che, in quanto tale, priverebbe il garante della facoltà di sollevare eccezioni proprie del solo soggetto garantito.
L'eccezione in esame non appare meritevole di accoglimento.
In merito alla legittimazione attiva del nella sua qualità ex socio e liquidatore Parte_1
della deve infatti essere condiviso il richiamo della Controparte_1
difesa attorea ai principi sanciti dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
6070/2013, nonché dalla più recente sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017, secondo cui in caso di estinzione della società i soci sono “destinati a succedere nei rapporti debitori” (o creditori)
“già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione,
indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in
base al bilancio finale di liquidazione”.
Orbene, il diritto del nella veste sopra indicata risulta espressamente attribuito e Parte_1
riconosciuto allo stesso nel bilancio finale dell' Parte_6
redatto in data 20.10.2016 (doc. 3 parte attrice), in forza del quale il socio
[...]
liquidatore è investito di tutti i poteri per la gestione della liquidazione Parte_1
dopo la cancellazione della Società e, tra questi, anche quello di porre in essere azioni nei confronti degli Istituti di credito per recuperare somme.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione del predetto nella Parte_1
qualità sopra indicata, ad avanzare le pretese azionate nel presente giudizio, e ciò tanto più in quanto le doglianze circa il comportamento asseritamente illegittimo tenuto dalla AN odierna convenuta erano già state espresse, in sede stragiudiziale, con lettera racc. a. r. del 12.05.2014
(doc. 4 All. 25 II lett. h) e che, in relazione ad esse, è stata esperita procedura di mediazione, su impulso della società attrice, in data antecedente alla cancellazione di quest'ultima dal Registro
delle imprese.
Deve altresì essere riconosciuta la legittimazione ad causam della Parte_2
[...]
Come difatti è dato evincere dal contenuto del contratto di fideiussione sottoscritto tra le parti in data 20.03.2013 (doc. 25 I g), nessun limite è previsto in merito alla facoltà de fideiussore di richiedere l'accertamento del reale saldo del rapporto di conto corrente.
Devono del resto condividersi integralmente le osservazioni svolte, dall'allora G.I. della causa,
con ordinanza del 26.06.2019, là dove ha puntualizzato quanto segue: “rilevato inoltre che nella
predetta clausola “a semplice richiesta” non è contenuto l'inciso “senza eccezioni”, necessario
a qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione
(Cass. n. 3947/2010; Cass. n. 4717/2019); rilevato che, comunque, non in tutti i casi in cui il
contratto prevede la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” esso è direttamente
configurabile come contrato autonomo di garanzia, dovendosi valutare, in ogni caso, alla luce
dell'intero contratto (Cass. 4717/2019); rilevato che, data la mancanza sia della clausola che
espressamente esclude l'applicazione dell'art. 1945 c.c. sia dell'inciso “senza eccezioni” nella
clausola n. 7 del contratto;
il contratto concluso dalle parti appare qualificabile come
fideiussione ai sensi dell'art. 1936 ss. c.c. e non come contratto autonomo di garanzia”
Nella specie ci si trova, pertanto, dinanzi a un contratto che disciplina un'obbligazione accessoria rispetto a quella principale, con conseguente sussistenza del diritto del garante di sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1945 e 1247 c.c..
Venendo al merito delle pretese attoree -da individuarsi in quelle risultanti dalle conclusioni rassegnate in citazione e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., dovendosi ogni eventuale successivo mutamento di dette conclusioni ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile-, ritiene questo giudice che alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria le stesse debbano essere disattese.
E, invero, dirimenti appaiono, al riguardo, le emergenze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, compendiate sia nella prima relazione del CTU sia nell'elaborato integrativo da questi redatto a seguito della sua chiamata a chiarimenti
In particolare, nella sua prima il C.T.U. ha evidenziato che l'apertura del conto corrente di corrispondenza ordinario risaliva al 1997, così come quella dei due conti anticipi “con
affidamento che raggiunge il picco massimo di euro 515.000,00, come risulta anche dagli
estratti conto e che si riduce a partire dal 2010 fino ad arrivare a euro 113.000,00 al
momento dell'interruzione del rapporto”; che sono stati esaminati estratti conto e scalari a partire dal primo trimestre 2000, con esclusione di alcuni trimestri;
che le comunicazioni di variazione delle condizioni sono state acquisite a partire dal 2° trimestre 2004 e che “Per
quanto riguarda l'effettivo ricevimento da parte del correntista delle suddette comunicazioni
unilaterali nel fascicolo non è stata rinvenuta alcuna prova…. una vera prova di
ricevimento non esiste. Tuttavia, considerata la lunga durata del rapporto si può presupporre
che il cliente abbia ricevuto e quindi sia stato informato sulle condizioni che venivano
applicate al suo conto corrente”; che “possiamo ritenere che le parti abbiano pattuito
regolarmente per iscritto la ed il relativo conteggio così come previsto dall'allora Pt_7
normativa vigente. Inoltre se consideriamo che il rapporto in questione si è protratto per più
di 18 anni” senza che il cliente abbia mai sollevato alcuna eccezione al ricevimento degli
estratti conto trimestrali, potremmo ipotizzare comunque un'accettazione tacita da parte
della delle condizioni applicate dalla AN. In questa ottica, Controparte_1
possiamo dire che….(omissis)…la C.M.S. viene applicata in quanto “concordata” tra le
parti”; che, per la verifica degli interessi anatocistici, essendo il rapporto iniziato del 1997, si deve applicare l'interesse semplice fino al 31.12.1999, eliminando dal ricalcolo iniziale al
01.01.2000 la somma di €. 4.251,97 con una conseguente riduzione delle competenze per la somma di € 16.485,10; che nell'ipotesi in cui invece la semplice iscrizione in Gazzetta
Ufficiale non fosse ritenuta sufficiente a legittimare la capitalizzazione degli interessi a debito,
in condizione di pari reciprocità con quelli a credito, nel periodo post 2000, con conseguente capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto, l'importo da restituire al cliente ammonterebbe ad € 73.189,88; che le spese di tenuta conto sono state addebitate sulla base delle pattuizioni sottoscritte dalle parti;
che l'applicazione degli interessi può ritenersi legittima in quanto “risulta che tra le parti erano state pattuite per iscritto tutte le condizioni”
ad eccezione del periodo dal 01.01.2000 al 31.03.2004; che per gli anticipi in valuta fino al
2011 non esiste contratto, con conseguente applicazione del tasso legale e riduzione degli
interessi della somma di €. 22.784,76; che sulla questione del “gioco delle valute” “nella
pratica è stato possibile constatare che nel calcolo del T.E.G., gli effetti delle valute sono
scarsamente significativi e in nessun caso possono giustificare il lavoro di rielaborazione
degli scalari”; che il tasso soglia usura è stato superato per un importo pari a € 4.349,80, di cui deve essere depurato il saldo del conto corrente;
che non erano condivisibili le osservazioni di parte attrice a) in quanto “nella documentazione esaminata sono state rinvenute pattuizioni
con le quali le parti concordavano le condizioni contrattuali come C.M.S., valute tassi
d'interesse ed altro”, con la sola eccezione della pattuizione per iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi post 1999; b) in quanto “la contestazione dello
ius variandi poiché applicato unilateralmente dalla questa appare priva di CP_4
significato”, perchè le comunicazioni “vengono inviate per posta ordinaria di solito
unitamente agli estratti conto, ma per le quali non esisterà mai una prova di avvenuta
ricezione”.
Il C.T.U., infine, ha affermato che “qualora il Sig. Giudice ritenesse di attribuire validità
giuridica ai rilievi effettuati dal consulente di parte, i conteggi dallo stesso effettuati, allegati
al presente lavoro, possono considerarsi secondo le regole di matematica-finanziaria
corretti e quindi è inutile che lo scrivente proceda ad un'ulteriore elaborazione dei conteggi così come richiesto dallo stesso C.T.P.”, e ha concluso asserendo che “effettuati tutti i
conteggi sopra illustrati ed eseguiti i confronti così come previsti dalla normativa vigente,
possiamo ritenere che per quanto concerne i due conti anticipi e il conto corrente ordinario in
questione il comportamento della sia stato corretto per tutta la durata del rapporto, CP_4
con eccezione del 1° trimestre 2015 conto ordinario e 1° trimestre 2014 conto anticipi, in cui
è avvenuto il superamento del tasso soglia. Di conseguenza possiamo ritenere che il saldo del
conto corrente esaminato debba essere depurato da tutti quegli interessi ed oneri maturati nei
periodi in cui si è verificato il superamento del tasso soglia, per un importo pari ad euro
4.349,80.”. “In conclusione, possiamo ritenere che il saldo del conto corrente n. 273087
intrattenuto dal Banco BPM ed possa essere così determinato: Controparte_1
1° ipotesi - valutazione esclusivamente tecnico-contabile, come indicato nel quesito, quindi fondata
su contratti ed estratti conto:
- saldo contabile € 73.033,18
- rettifica interessi ante 2000 € 16.485,10
- usura € 4.349,80
- saldo finale € 52.198,28 in favore della CP_4
2° ipotesi – mancata pattuizione scritta delle condizioni del contratto anticipi in valuta e della
capitalizzazione trimestrale conto ordinario:
- saldo contabile € 73.033,18
– rettifiche interessi c. ordinario € 73.189,88
– rettifiche c. anticipi € 22.784,76
- usura € 4.349,80
- saldo € 27.291,26 in favore del Cliente;”
Chiamato a chiarimenti dal G.I., il CTU nella successiva relazione integrativa del 3 agosto 2023 ha precisato che: “Per quanto concerne il quesito…….., nella sostanza si richiede al CTU di
individuare sulla base della normativa vigente, la natura solutoria o ripristinatoria delle varie rimesse effettuate sul conto corrente oggetto d'indagine, individuando gli effetti che questi possono
avere sulla pretesa di parte attrice.”; “Pertanto: - si è provveduto a rielaborare tutte le
movimentazioni del conto corrente dal 1997 al 2015; - è stata determinata la natura solutoria o
ripristinatoria delle numerose rimesse;
- sono stati evidenziati gli effetti che ciascuna rimessa
solutoria avrebbe prodotto sul saldo finale del conto;
l'analisi di cui sopra è stata effettuata in
considerazione delle due ipotesi già formulate nella prima perizia che tenevano conto dell'esistenza
o meno della pattuizione scritta delle condizioni contrattuali del conto corrente.
Conclude:
“Ipotesi n. 1 – Saldo AN
A questo punto sono stati analizzati tutti gli estratti conto bancari rinvenuti nel fascicolo di causa e
già oggetto di esame nella precedente perizia.
Sono state individuate le rimesse solutorie con riferimento ai saldi risultanti dagli estratti conto
bancari.
Di conseguenza sono state individuate tutte le competenze illegittime non prescritte e quindi
ripetibili come risulta dai prospetti di cui agli Allegati “B” e “D” che vanno a modificare il saldo
finale come segue:
Saldo da estratto conto € 73.033,18
Rettifiche € 0,00
Usura c/c ordinario € 2.714,63
Usura c/c anticipi € 1.635,17 (“Allegato D”)
Saldo finale € 68.683,38 in favore della AN
Ipotesi n. 2 – Saldo rettificato
Analogamente per quanto riguarda la seconda ipotesi si è provveduto a rielaborare gli estratti
conto eliminando tutti gli oneri addebitati impropriamente (inesistenza della pattuizione scritta
delle condizioni bancarie, in pratica interesse al tasso legale) e quindi con riferimento ai saldi così
rideterminati sono state individuate le varie rimesse solutorie. Anche in questo caso il saldo finale è stato rettificato di tutte quelle competenze addebitate
illegittimamente e non ancora prescritte come si evince dagli Allegati “C”, “D” e “E”, pertanto il
saldo finale risulterebbe il seguente:
Saldo da estratto conto € 73.033,18
Rettifiche c/ordinario € 37.236,07 (interessi al tasso legale)
Rettifiche c/anticipi € 3.219,41 (interessi tasso legale 2007-
2010 Allegato E)
Usura c/c ordinario € 2.714,63
Usura c/c anticipi € 1.635,17 (“Allegato D”)
Saldo finale € 28.227,90 in favore della . CP_4
Il C.T.U. ha quindi determinato il saldo del conto corrente, nella prima ipotesi, pari ad €. -
68.683,38 in favore della AN e, nella seconda ipotesi, pari ad € -28.227,90, anche in questo caso in favore della CP_4
Tanto premesso, le conclusioni cui è approdato l'ausiliario del giudice devono essere condivise stante l'assenza di vizi logico giuridici suscettibili di inficiare la metodologia utilizzata e il ragionamento dallo stesso seguito.
Al rigetto, per le considerazioni che precedono, delle pretese di parte attrice, consegue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività
processuale in concreto espletata.
Farà, analogamente, carico alla stessa parte attrice, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa: 1) RESPINGE le domande di parte attrice;
2) CONDANNA quest'ultima a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in €
22.457,00 per competenze, oltre 15% spese generali nonché IVA e CNP come per legge;
3) PONE definitivamente a carico della stessa parte attrice l'intero ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza