Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2894 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 09.01.2025, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'08.02.1964, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore
Loschiavo presso il cui studio in Villa San NI (RC) alla Via Ammiraglio Curzon
89, ha eletto domicilio
E
(C.F.: , nata a [...] il CP_1 C.F._2
29.07.1967, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigia Cotroneo presso il cui studio in Villa San VA (RC) alla Via Nazionale 426, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio contratto in Villa San NI (RC) il
23.08.1986;
-considerato che con decreto del 04.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito
1
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San NI (RC) il 23.08.1986; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
e maggiorenni ed autosufficienti;
c) con decreto n. 41/2021 depositato il Per_2
14.05.2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il
16.02.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 16.02.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 05.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 18.10.2024 da e CP_1
, così provvede: Parte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Villa San NI (RC) il 23.08.1986 tra e , il cui atto CP_1 Parte_1 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San NI
(RC), Atto N. 49 parte II serie A u. 1– anno 1986, alle seguenti condizioni:
a) il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1 mensilmente a titolo di mantenimento la somma di € 400,00 (euro quattrocento), così come concordato in sede di separazione;
b) il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT
e dovrà essere corrisposto dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese su carta prepagata Postepay Evolution intestata alla Fiore, IBAN
n.[...];
c) i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e/o personale e di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
2 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San NI (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
Reggio Calabria, 28/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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