Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RGL N. 605/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 605/22 R.G.L. promossa da:
in qualità di titolare dell'impresa individuale Amistà Samantha Bar Aurora, rap- Parte_1
presentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Ernestina Pollarolo e Camillo Sacchetto ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) propone opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000088118 emessa a se- Parte_1
guito di atto di accertamento del 18.5.2017 e notificata il 17.4.2022, relativa a sanzioni conse- CP_1 guenti all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del personale dipendente, come da relativo atto di accertamento.
Premesso trattarsi di omissione di versamento assolutamente modesta, riferita a ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione del dipendente nell'anno 2014, eccepisce la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria per omesso rispetto del termine di cui all'art. 14 della legge n. CP_1
689 del 1981, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, la violazione del principio di proporzionalità, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Così conclude: «annullare l'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione;
annullare l'ordi- nanza ingiunzione opposta per intervenuta decadenza (art. 14 legge 689/1981); annullare l'ordi- nanza ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione (art. 28 legge 689/1981); annullare o dichia- rare nulla l'ordinanza ingiunzione opposta e le relative sanzioni accessorie per l'erronea interpre- tazione ed applicazione dell'art. 2 comma 1bis del D.L. 463/83; previo rinvio alla Corte Costituzio-
Resiste l' che conclude per il rigetto del ricorso. CP_1
II) Nel contrasto della giurisprudenza di merito, circa la portata applicativa dell'art. 14 della legge n.
689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative irrogate a seguito della depenalizzazione sotto la soglia di € 10.000,00 annui dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del personale dipendente, è, di recente, intervenuta la Corte di cassazione che, con sentenza 22.3.2025, n. 7641, ha stabilito che «il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' deve CP_1
notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ri- tenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di man- cata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria». CP_1
Poiché l'accertamento delle violazioni non risulta abbia richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria, e poiché sono trascorsi circa cinque anni dall'accertamento alla notificazione dell'ordi- nanza ingiunzione, non è stato rispettato il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge n.
689 del 1981, con conseguente decadenza del resistente dalla potestà sanzionatoria.
L'ordinanza ingiunzione deve, pertanto, essere annullata.
III) La novità, complessità e controvertibilità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pro- nunciando, così dispone: annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000088118; compensa le spese processuali.
Alessandria, 16 aprile 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio