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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott.ssa A. Galano Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 905/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAMMINI MATTEO
RICORSO contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
RESISTENTE
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. per la “Rettificazione degli atti anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 Legge n. 164/1982 e d.lgs 150/2011” Parte_1 chiede all'intestato Tribunale, l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile, con contestuale rettifica degli atti anagrafici e con il mutamento del nome da a , con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Gambassi Terme, di Pt_1 Parte_1
provvedere in tal senso.
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di avere vissuto, fin dall'infanzia, la propria identità psicosessuale come femminile;
che con il passare del tempo, è divenuto consapevole della necessità di intraprendere una terapia medica al fine di ottenere una modifica del proprio aspetto anatomico – biologico;
che nell'anno 2022 si è rivolto allo dott.ssa ( Persona_1 [...]
), che ha accertato un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere;
che nel Controparte_1
2023 ha iniziato con la dott.ssa la terapia farmacologica. Persona_2
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo pagina 2 di 4 in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da maschile a femminile, nonché l'autorizzazione agli interventi di riassegnazione del sesso da maschile a femminile. Egli ha allegato la certificazione medica a firma della Dott.ssa in cui si evidenzia la diagnosi di Disforia di Genere. Si legge Per_3
nella relazione: “sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni, si certifica quanto sopra detto, ossia che la paziente presenta un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere Parte_1
(IG/DG) secondo ICD-zz (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85), e considerata la stabilità con cui
vive in un ruolo di genere femminile e in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica Pt_1
anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti con ciò che la paziente dichiara di esperire. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere femminile, insieme agli interventi chirurgici di affermazione di genere, avrebbero un ruolo essenziale ai fini del benessere psicologico della paziente e al raggiungimento di un maggiore equilibrio, coerentemente con la stabile identificazione femminile di . La paziente è pienamente consapevole che tale Pt_1
percorso è irreversibile, motivo per cui il mancato riconoscimento della propria identità femminile e
l'impossibilità di procedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi per la paziente e compromettere in modo significativo il proprio benessere psicologico.” E' stata allegata anche la certificazione della Dott.ssa (psichiatra) che ha così concluso: Persona_4
sulla base del colloquio clinico e delle valutazioni psicometriche si pone diagnosi di Disforia di
Genere; non si riscontra inoltre la presenza di altri disturbi psichiatrici tali da inficiare la Diagnosi di
Disforia di Genere (…) dal punto di vista psicopatologico appare motivata la richiesta di intraprendere una terapia ormonale femminilizzante che andrebbe ad attenuare la discrepanza fra
l'identità di genere e il sesso fenotipico.”
Dalla documentazione in atti, emerge, inoltre, che il percorso di terapia ormonale sostitutiva ha portato nel ricorrente dei benefici rispetto alla percezione del proprio corpo, tuttavia appare necessario il cambio dei dati anagrafici e l'autorizzazione ai trattamenti chirurgici per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisico–biologica maschile e l'identità psicologica femminile.
pagina 3 di 4 Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Gambassi Terme, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile – come richiesto dal ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a Pt_1 Parte_1
Autorizza, altresì, il trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile a femminile.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze, così definitivamente provvede: autorizza il trattamento chirurgico per la riassegnazione del sesso da maschile a femminile, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gambassi Terme la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di Parte_1
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a , Pt_1 Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 26 marzo 2025 su relazione della dott.ssa A. Galano –
giudice relatore.
Il Giudice relatore La Presidente dott. Antonella Galano dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott.ssa A. Galano Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 905/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAMMINI MATTEO
RICORSO contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
RESISTENTE
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. per la “Rettificazione degli atti anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 Legge n. 164/1982 e d.lgs 150/2011” Parte_1 chiede all'intestato Tribunale, l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile, con contestuale rettifica degli atti anagrafici e con il mutamento del nome da a , con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Gambassi Terme, di Pt_1 Parte_1
provvedere in tal senso.
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di avere vissuto, fin dall'infanzia, la propria identità psicosessuale come femminile;
che con il passare del tempo, è divenuto consapevole della necessità di intraprendere una terapia medica al fine di ottenere una modifica del proprio aspetto anatomico – biologico;
che nell'anno 2022 si è rivolto allo dott.ssa ( Persona_1 [...]
), che ha accertato un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere;
che nel Controparte_1
2023 ha iniziato con la dott.ssa la terapia farmacologica. Persona_2
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo pagina 2 di 4 in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da maschile a femminile, nonché l'autorizzazione agli interventi di riassegnazione del sesso da maschile a femminile. Egli ha allegato la certificazione medica a firma della Dott.ssa in cui si evidenzia la diagnosi di Disforia di Genere. Si legge Per_3
nella relazione: “sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni, si certifica quanto sopra detto, ossia che la paziente presenta un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere Parte_1
(IG/DG) secondo ICD-zz (codice HA60) e DSM 5 (codice 302.85), e considerata la stabilità con cui
vive in un ruolo di genere femminile e in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica Pt_1
anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti con ciò che la paziente dichiara di esperire. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere femminile, insieme agli interventi chirurgici di affermazione di genere, avrebbero un ruolo essenziale ai fini del benessere psicologico della paziente e al raggiungimento di un maggiore equilibrio, coerentemente con la stabile identificazione femminile di . La paziente è pienamente consapevole che tale Pt_1
percorso è irreversibile, motivo per cui il mancato riconoscimento della propria identità femminile e
l'impossibilità di procedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi per la paziente e compromettere in modo significativo il proprio benessere psicologico.” E' stata allegata anche la certificazione della Dott.ssa (psichiatra) che ha così concluso: Persona_4
sulla base del colloquio clinico e delle valutazioni psicometriche si pone diagnosi di Disforia di
Genere; non si riscontra inoltre la presenza di altri disturbi psichiatrici tali da inficiare la Diagnosi di
Disforia di Genere (…) dal punto di vista psicopatologico appare motivata la richiesta di intraprendere una terapia ormonale femminilizzante che andrebbe ad attenuare la discrepanza fra
l'identità di genere e il sesso fenotipico.”
Dalla documentazione in atti, emerge, inoltre, che il percorso di terapia ormonale sostitutiva ha portato nel ricorrente dei benefici rispetto alla percezione del proprio corpo, tuttavia appare necessario il cambio dei dati anagrafici e l'autorizzazione ai trattamenti chirurgici per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisico–biologica maschile e l'identità psicologica femminile.
pagina 3 di 4 Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Gambassi Terme, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile – come richiesto dal ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a Pt_1 Parte_1
Autorizza, altresì, il trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile a femminile.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale Civile di Firenze, così definitivamente provvede: autorizza il trattamento chirurgico per la riassegnazione del sesso da maschile a femminile, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gambassi Terme la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di Parte_1
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a , Pt_1 Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 26 marzo 2025 su relazione della dott.ssa A. Galano –
giudice relatore.
Il Giudice relatore La Presidente dott. Antonella Galano dott.ssa Silvia Governatori
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