Sentenza 27 aprile 2022
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2022, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2022
N. 00675/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2020, proposto da
OL OS GA, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di NT SA Terme, Unione della Costa Orientale Comuni di Castro, Minervino di Lecce, Ortelle, NT SA, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione UG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Unione della Costa Orientale del 24/08/2020 prot. n. 587, recante diniego di autorizzazione paesaggistica per un intervento di “ progetto di variante di un'abitazione posta al primo piano di un immobile sito in Via Pola ” a NT SA Terme; di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota del Comune di NT SA di trasmissione della pratica prot. 9721 del 20/11/19, il verbale della Commissione Locale Paesaggio n. 112 del 13/02/2020, il preavviso di rigetto del 02/03/2020 prot. n. 211, la nota di trasmissione alla Soprintendenza della proposta di provvedimento sfavorevole n. 280 del 06/04/2020, il diniego tacito della Soprintendenza; in subordine e per quanto d'interesse del PPTR UG approvato con DGR n. 176 del 16/02/15 e del chiarimento al PPTR assunto con DGR 28 dicembre 2017, n. 2331.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e AR e di Regione UG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra OL OS GA ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del provvedimento prot. n. 587 del 24.08.2020, con cui l’Unione della Costa Orientale ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un “ progetto di variante di un’abitazione posta al primo piano di un immobile sito in Via Pola ” a NT SA Terme, nonché il presupposto verbale della Commissione Locale Paesaggio n. 112 del 13/02/2020.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- sig.ra OL OS GA “è proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione sito in NT SA Terme alla Via Pola edificato su terreno censito in Catasto al foglio 31, particella 320”;
- dal certificato di destinazione urbanistica “si evince che il terreno “ricade in zona B3 (ex zona B5) di completamento a carattere residenziale in zone di interesse paesaggistico – Comparto 9/S soggetta alle prescrizioni di cui agli artt. 30 e 33 delle NTA del vigente PRG comunale approvato con DGR n. 688 del 19/4/93” ed è altresì soggetto alle prescrizioni previste per il Comparto dal Piano particolareggiato approvato con delib. GR n. 2831 del 29/3/82 e n. 13588 del 23/12/82”;
- “dal predetto certificato si evince altresì che sulla particella insistono un vincolo paesaggistico d’insieme, riveniente dal DM 04/07/70 recante la “dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di NT SA Terme”, ed i vincoli rivenienti dal PPTR approvato con DGR 176 del 16/02/2015”;
- in particolare “il PPTR, mediante la Scheda di identificazione PAE0077, ha operato una ricognizione del preesistente vincolo d’insieme di cui al DM 04/07/70, individuando per la zona qui d’interesse i seguenti beni paesaggistici: territori costieri e boschi e gli ulteriori contesti paesaggistici: versanti, vincolo idrogeologico e aree di rispetto dei boschi”;
- il fabbricato “che insiste sul predetto terreno consta di una palazzina a tre piani fuori terra ove sono ubicate 4 unità abitative, una al piano ammezzato, due al primo piano, in origine accorpate in un’unica unità abitativa, e una al secondo piano, oltre due box auto al piano terra, tutte regolarmente censite nel N.C.E.U. del Comune di NT SA al foglio 31, particella 320, sub 4, 5, 7, 8, 9 e 10”;
- in data 15/10/2019 la ricorrente ha presentato “richiesta di permesso di costruire (P.E. 42/2019) per la realizzazione di alcuni lavori nell’abitazione a primo piano corrispondente al subalterno 8, consistenti in particolare nella trasformazione in portico del vano oggi destinato ad ingresso – soggiorno, precedentemente realizzato in ampliamento mediante il PdC n. 78/2014, e la realizzazione di un nuovo vano avente medesima cubatura da ubicare sul terrapieno retrostante”;
- si tratta “in sostanza di una traslazione del volume già legittimamente edificato usufruendo dell’incentivo volumetrico del piano casa finalizzata a rendere maggiormente fruibili gli spazi interni e le superfici esterne dell’abitazione, migliorando la vivibilità dell’intero immobile e riducendo l’eventuale impatto visivo del volume già realizzato e allo stato insistente sul prospetto principale”;
- con nota del 20/11/19 il Comune di NT SA “ha trasmesso l’istanza all’Unione della Costa Orientale per l’espletamento dell’istruttoria paesaggistica”:
- “con nota 02/03/2020 il RUP preannunciava ex art. 10-bis L. n. 241/90 motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e ciò sulla scorta di un precedente verbale della Commissione Locale Paesaggio, riportato in stralcio, che nella seduta del 13/02/2020 aveva espresso parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”;
- con nota del 06/04/2020 “il RUP trasmetteva quindi alla Soprintendenza proposta di parere sfavorevole sulla quale l’organo statale rimaneva silente”;
- infine, “con nota 24/08/2020 prot. n. 587 il RUP, richiamato il parere negativo della CLP e preso atto del silenzio della Soprintendenza, ha concluso il procedimento negando alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica “ in quanto l’intervento è in contrasto con le norme di tutela del PPTR ai sensi dell’art. 62 prescrizioni per il vincolo BP - Boschi, comma 2, lettera a.3) ”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “l’intero lotto corrispondente alla particella 320 del foglio 31, su cui sorge il fabbricato, è sempre stato classificato come zona B dal Comune di NT SA … già alla data del 06/09/85, sicché doveva nel caso applicarsi l’esenzione espressamente prevista dall’art. 142 comma 2 d.lgs. 42/04”, la quale norma “sebbene, nell’identificare le “aree tutelate per legge” dichiarate di interesse paesaggistico e sottoposte alla tutela del Titolo I del Codice, indichi al comma 1 lett. g) “i territori coperti da foreste e da boschi”, al successivo comma 2 tuttavia precisa, per quanto qui d’interesse, che “La disposizione di cui al comma 1, lettere g), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”;
- “il lotto ricade nella più ampia area denominata “zona costiera e parte del territorio comunale di NT SA Terme”, oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico effettuata con DM 04/07/1970, pubblicato in G.U. n. 271 del 26/10/70, emanato ai sensi della L. n. 1497/1939, che identifica un “vincolo di tipo relativo”;
- se pure è vero che “il PPTR nella Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso PAE0077 ha recepito la dichiarazione di notevole interesse di cui al DM 04/07/70” ed ha stabilito “in via generale … per i Boschi, alle pagine 32-33, che “non sono ammissibili progetti che comportano la nuova edificazione””, ciò non di meno qualsiasi “interpretazione del PPTR volta a circoscrivere l’ambito applicativo dell’art. 142 d.lgs. 42/04 ed addirittura a disapplicare il regime di esclusioni derivanti dal combinato disposto dei commi 2 e 4, sarebbe in contrasto con la legge statale ed ancor più a monte violerebbe il riparto delle competenze in materia stabilito dalla Costituzione tra Stato (deputato alla tutela) e Regioni (deputate alla tutela entro i limiti fissati dallo Stato e quindi alla valorizzazione)”;
- l’Amministrazione “non ha tenuto conto che nel caso l’intervento concretava un ampliamento consentito in zona vincolata ai sensi della LR 14/09 e della regolamentazione comunale di questa attuativa”;
- in ogni caso, ove pure si abbia a ritenere che l’amministrazione abbia “fatto corretta applicazione delle NTA del PPTR … ad essere illegittimo sarebbe allora proprio il PPTR (ed in particolare la scheda PAE0077), che pertanto tuzioristicamente viene attinto dalla presente impugnazione, nella parte in cui nel richiamare i BP che costituiscono le componenti botanico - vegetazionali - boschi vieterebbe tout court la nuova edificazione anche nei boschi esclusi ex art. 142 c. 2 d.lgs. 42/04; ciò, per quanto già censurato, in evidente contrasto con la norma statale, cui non può derogare, ed in contraddizione con la disciplina da esso stesso dettata in materia di autorizzazione paesaggistica agli articoli 90 c. 3 e 79 c. 1 delle NTA”.
4. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione regionale e l’Autorità ministeriale.
5. Nella udienza pubblica del 6 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
6.1. La giurisprudenza di questa Sezione, in riferimento al vincolo “territori costieri” - che per ciò che in questa sede interessa è assoggettato ad una disciplina speculare rispetto al vincolo di rispetto dei boschi -, si è già occupata di una vicenda analoga a quella in esame, affermando che il vincolo di inedificabilità che venga imposto dalle schede PAE “ con riguardo … a zone anche molto estese le quali, pur costiere, e quindi in linea generale meritevoli di tutela, present(ino) tuttavia situazioni molto diverse, con tratti di valore eccezionale alternati, a esempio, a tratti ricompresi all’interno dei centri cittadini e ormai da lungo tempo intensamente edificati e antropizzati - oltre che, molto spesso, delimitati negli strumenti urbanistici come zone omogenee di completamento già alla data del 6 settembre 1985 ” (T.A.R. UG Lecce, Sez. I, n. 383/2022), risulta in contrasto, per quanto di seguito si scriverà, con la normativa primaria vigente in materia.
In particolare, con la sentenza appena citata questa Sezione ha ritenuto che:
“ C.- Osservato, quanto al carattere ‘costiero’ dell’area, che questa Sezione si esprimeva di recente (cfr. sent. n. 1188/2020) nei sensi che seguono: «3. - Considerato che il lotto di terreno di cui si discute, in quanto ricadente entro la fascia di 300 m dalla linea di costa, risulta, almeno astrattamente, interessato:
- dalla previsione di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 42/2004 («Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia…»);
- parallelamente, da quelle di cui agli artt. 41 (il quale definisce i «Territori costieri» in senso perfettamente sovrapponibile all’art. 142, comma 1, lett. a) citato, a quella previsione facendo pure espresso riferimento) e 45 delle NTA del PPTR (il quale detta, per i territori costieri, la concreta regolamentazione di tutela).
(…)
4.- Ritenuto, con riferimento alla disciplina di vincolo riferibile alla fascia dei 300 metri dalla costa, che il lotto di terreno di cui all’intervento in progetto è ricompreso in zona ‘B di completamento’ sin dagli anni ‘70, in forza del previgente strumento urbanistico (…) e, attualmente, del Piano Regolatore Generale…
4.1 Ritenuto, per conseguenza, che rispetto alla previsione posta dall’art. 142, comma 1, D.lgs. n. 42/2004 trova pacificamente applicazione il regime derogatorio di cui al secondo comma dello stesso art. 142, in forza del quale «La disposizione di cui al comma 1 (…) non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B»: il vincolo posto dal comma 1 con riguardo ai «territori costieri», pur in linea generale dichiarati dall’art. 142 come beni «di interesse paesaggistico» e sottoposti alle relative previsioni di protezione, non opera, difatti, laddove gli stessi, come oggettivamente manifestato dalla risalente classificazione quali zone di completamento, risultino in parte significativa urbanizzati e antropizzati.
4.2 Ritenuto che analogo ordine di considerazioni, peraltro, dev’essere svolto rispetto alla disciplina di vincolo riferibile all’art. 45 delle NTA del PPTR, relativo esattamente alla medesima categoria di beni - i territori compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di costa (v. art. 41 NTA PPTR) -, di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), citato: ai sensi dell’art. 90, comma 3, delle medesime NTA, difatti, «le esclusioni di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice» operano anche rispetto alla disciplina di tutela posta dal PPTR, e sul punto nessuna limitazione a siffatta previsione di deroga viene posta dall’art. 38, comma 2, delle NTA, …» (così, T.A.R. UG Lecce, I, 3 novembre 2020, n. 1188).
D.- Osservato inoltre, quanto alle previsioni in materia del Codice Urbani, e in particolare al rapporto da queste posto con la pianificazione regionale, che:
- ai sensi dell’art. 135 D.lgs. n. 42/2004, «1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: ‘piani paesaggistici’. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco».
- ai sensi dell’art. 143 D.lgs. n. 42/2004, «1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione (…);
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
(…)
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5 (...)».
- ai sensi dell’art. 157 D.lgs. n. 42/2004, ancora, «Conservano efficacia a tutti gli effetti: (…) c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497».
- come evidenziato dalla Relazione sul sistema delle tutele ad esso allegata, in particolare, il “Piano Paesaggistico della Regione UG (PPTR) ha condotto, ai sensi dell’articolo 143 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l’individuazione, ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica. Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 134 del Codice, e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. e) del Codice. I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni: 1. gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico; 2. le aree tutelate per legge (ex art. 142 del Codice)”.
- con le ‘Schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso’, dunque, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione UG determinavano le specifiche prescrizioni d’uso per gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 D.lgs. n. 42/2004.
- rispetto al territorio di odierno interesse, per quanto già scritto, venivano specificamente in rilievo:
a) il “D.M. 26.03.1970. Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Ugento. Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 132 del 29.05.1970”, con la relativa scheda avente ‘Codice riferimento Ministero (SITAP) 160122’ e ‘Codice di riferimento regionale PAE0081’;
b) il “D.M. 01.08.1985. Integrazione di dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell’abitato di Otranto (mare Adriatico) al confine con la provincia di AR (Porto Cesareo-mare Jonio) ricadenti nei comuni di Otranto, NT SA Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Alliste, Racale, Taviano, Gallipoli, Sannicola, Galatone, Nardò e Porto Cesareo. Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 30 del 06.02.1986”, con la relativa scheda avente ‘Codice riferimento Ministero (SITAP) 160109’ e ‘Codice di riferimento regionale PAE0135’.
E.- Ritenuto che:
- il combinato disposto delle previsioni normative, primarie e secondarie, fin qui richiamate, con la c.d. ‘vestizione’ dei vincoli posti dai due decreti ministeriali operata dalle ‘schede PAE’ secondo il meccanismo di cui agli artt. 135 - 143 del Codice Urbani - cui si affianca la disciplina dettata dall’art. 141-bis, che qui tuttavia non viene in rilievo -, comporta dunque, secondo la Soprintendenza, l’applicazione al procedimento de quo delle “norme aventi valore prescrittivo indicate nel Sistema delle Tutele contenute nella scheda PAE 0081 (pag. 23); in particolare, si evidenzia relativamente alla Componente BP - Territorio costiero, che la previsione di progetto confligge con le prescrizioni contenute nella Scheda PAE 0081 sotto riportata, in virtù delle quali (…) “non sarebbe ammissibile la realizzazione di alcuna nuova opera edilizia [cfr. art. 1, lett. a1)] salvo casi limitati di ampliamenti di manufatti legittimamente esistenti [cfr. art. 2, lett. b1)], che non rientrano nella fattispecie in esame trattandosi di progetto di nuova edificazione” (v. nota prot. 5764 del 15 marzo 2019 e nota prot. 15052 del 19 luglio 2019, poi richiamata dal parere finale del 30 ottobre 2019): nell’impostazione della SABAP, dunque, le schede in parola avrebbero trasformato, con riguardo a un tratto di costa pur molto esteso, una disciplina di ‘Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela’ (v. Capo IV del codice Urbani) fondata sul pur doverosamente rigoroso meccanismo autorizzativo di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42/2004 [appunto relativo tanto alle ipotesi in cui il vincolo sussista per l’intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (artt. 136 e 157 D.lgs. n. 42/2004), quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali disposta in anticipo, per categorie e prescindendo dal singolo provvedimento vincolistico, dall’art. 142 D.lgs. n. 42/2004)], in un regime nella sostanza preclusivo di qualsiasi nuova edificazione.
- tale regime risulta, a giudizio del Tribunale, per il carattere di rigidità che lo connota, irragionevolmente discordante dalla normativa statale di riferimento fin qui esaminata (artt. 136 ss. D.lgs. n. 42/2004), nella misura in cui le valutazioni dell’Amministrazione vengono vincolate non soltanto rispetto ad aree del tutto specifiche e circoscritte ma con riguardo, invece, a zone anche molto estese le quali, pur costiere, e quindi in linea generale meritevoli di tutela, presentano tuttavia situazioni molto diverse, con tratti di valore eccezionale alternati, a esempio, a tratti ricompresi all’interno dei centri cittadini e ormai da lungo tempo intensamente edificati e antropizzati - oltre che, molto spesso, delimitati negli strumenti urbanistici come zone omogenee di completamento già alla data del 6 settembre 1985.
- alle previsioni de quibus, peraltro, inserendosi le stesse in un contesto precettivo volto a disciplinare la futura attività edilizia in senso generale e con riferimento ad una vasta area del territorio regionale, così risultando suscettibili di ripetuta applicazione, deve riconoscersi natura essenzialmente regolamentare.
- in questo senso, dunque, la prescrizione delle citate schede PAE per cui “Nei territori costieri non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali”, risulta illegittima e dev’essere annullata se oggetto di censura ovvero, nel caso opposto - quale quello in esame -, disapplicata da questo G.A., e con essa ogni collegata previsione ivi contenuta che precluda in via generale l’edificabilità prescindendo da una concreta verifica sull’esistenza o meno di un pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione: la giurisprudenza del Consiglio di Stato, d’altronde, ha definito «i confini del potere di disapplicazione degli atti regolamentari illegittimi non ritualmente impugnati, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento, sia quando sia conforme al presupposto atto normativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 154 del 1992; Id., n. 799 del 1993). In entrambi i casi, il fondamento del potere di disapplicazione risiede nella natura normativa e non semplicemente amministrativa del regolamento e nella necessità per il giudice di garantire piena applicazione al principio di gerarchia delle fonti e di accordare, pertanto, primazia a quella di rango superiore (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2017, n. 367; id., sez. V, 28 settembre 2016, n. 4009; id., 3 febbraio 2015, n. 515; id., 20 maggio 2008, n. 2343; id., 10 gennaio 2003, n. 35). Nel contrasto tra una norma di legge ed una norma regolamentare, il giudice deve quindi fare applicazione soltanto della prima, disapplicando la seconda anche se non fatta oggetto di espressa impugnativa giurisdizionale» (Consiglio di Stato, I, 25 giugno 2020, n. 1224).
E.1 Ritenuto che:
- quanto fin qui esposto non conduce, lo si deve ribadire, ad alcun vuoto di tutela, restando applicabile la previsione di vincolo posta dai decreti ministeriali, anche come ‘vestita’ dalle relative schede PAE, solo con il limite di cui si è appena scritto, risultando detta disciplina regionale appunto illegittima nella misura in cui preclude ogni eventuale possibilità di ‘rimozione del vincolo a discrezione dell’Autorità preposta alla tutela dell’interesse sottostante.
(…)
- il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica, perché possa considerarsi legittimo sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione, nel rispetto del principio scolpito nell’art. 3 l. 241/1990, che costituisce il precipitato normativo di fonte legislativa al principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., deve contenere una puntuale manifestazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell’opera con riferimento alla quale l’autorizzazione è richiesta, dovendo la motivazione doverosamente (cor)rispondere ad un modello che contempli la descrizione dell’edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016 n. 4707);
- in linea di diritto, il surriferito orientamento giurisprudenziale afferma che in tema di determinazioni paesaggistiche, l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto (cfr., ancora da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2019 n. 802);
- al riguardo, come è noto, la tutela del paesaggio, avente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, è nettamente distinta da quella dell’urbanistica ed in tale ottica la funzione dell’autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità dell’opera edilizia che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l’autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2018 n. 7220);
- in proposito, la normativa vigente non sancisce in modo automatico l’incompatibilità di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela per cui, nelle ipotesi in cui l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo sia chiamata a valutare l’effettiva consistenza e la localizzazione dell’intervento, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016 n. 5108);
- conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo (cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2018 n. 3207);
- non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016)» (Consiglio di Stato, VI, 20 agosto 2019, n. 5757; v. anche: Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 853; VI, 1° febbraio 2019, n. 802; T.A.R. UG Lecce, I, 3 novembre 2020, n. 1188; T.A.R. UG Lecce, I, 16 giugno 2020, n. 638).
- le considerazioni appena richiamate in ordine alla necessità di una valutazione puntualmente e concretamente motivata da parte dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica valgono poi, a maggior ragione, nei casi, come quello in esame, in cui l’area ricade nelle ipotesi derogatorie poste dall’art. 142, comma 2, citato, rispetto alle quali, almeno su di un piano generale e ferma la disciplina posta dai decreti ministeriali, il legislatore del 2004 reputava insussistenti le ragioni del relativo vincolo” (T.A.R. UG, Lecce, Sez. I, 08/03/2022, n. 383).
6.2. Al riguardo è il caso di precisare che, in parte qua , le schede PAE recano “ prescrizioni ” che – secondo la definizione di cui all’art. 6, comma 4, delle NTA del PPTR (avente, non a caso, la rubrica “ Disposizioni normative ”) – si configurano quali “ disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale ”: si tratta, dunque, di previsioni generali e astratte, come tali prive dell’attitudine a incidere direttamente e immediatamente la sfera soggettiva dei potenziali destinatari. Questi ultimi, volta per volta individuabili in rapporto alla titolarità dello ius aedificandi su suoli appunto interessati dal vincolo, non subiscono dunque dalle schede in sé considerate alcuna concreta lesione della loro sfera giuridico-patrimoniale, tale da richiederne un’autonoma impugnazione. Solo nel momento in cui quello ius aedificandi venga attivato, e ove con l’atto applicativo delle norme in oggetto, all’esito di una peraltro complessa interpretazione sistematica del contesto normativo – statale e regionale – di riferimento, tali prescrizioni producano una effettiva compressione del diritto di proprietà, il privato, subita la lesione, sarà onerato di proporre il gravame.
Le schede PAE, avendo natura normativa, in presenza dei necessari presupposti, possono essere, quindi, annullate o disapplicate dal Giudice amministrativo. A ben vedere, l’annullamento non determina la pretermissione delle fondamentali esigenze di tutela dei valori paesistico-ambientali, ma comporta semplicemente il venir meno del carattere assoluto del vincolo; con maggiore impegno esplicativo, l’Autorità preposta alla tutela dei predetti interessi paesistico-ambientali ben potrà confermare ovvero rimuovere il vincolo in parola nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, sussistendone i presupposti da valutarsi in concreto caso per caso.
6.3. Alla stregua dei predetti assunti motivazionali, da cui non vi è motivo di discostarsi, e delle precisazioni sopra riportate, la Scheda di identificazione PAE0077, oggetto di gravame, deve essere annullata nella parte in cui prevede il divieto di “nuova edificazione” rispetto alle aree genericamente inserite negli ambiti di tutela boschi .
Di conseguenza deve essere annullato il provvedimento impugnato quale atto meramente applicativo del predetto vincolo di inedificabilità, fermo l’obbligo dell’amministrazione di rivalutare in concreto, e nel rispetto dei canoni motivazionali appena indicati, la compatibilità dell’intervento rispetto agli interessi oggetto di tutela come declinati dal DM 04/07/70.
7. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte la Scheda di identificazione PAE0077, nonché il provvedimento di diniego prot. n. 587 del 24/08/2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO