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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/05/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies u.co. c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 226/2024, promossa da:
2I C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGETTI Parte_1 P.IVA_1
MARIA CARLA (C.F. ), C.F._1
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
- parte resistente contumace -
Conclusioni di parte ricorrente
“IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare il diritto di di procedere alla disalimentazione del PDR CP_2
n. 04120100020250 e contatore matricola n. 813392, intestato al signor Controparte_1
(C.F. e sito in San Giuliano Milanese (MI), Via Marconi n. 3/2. Per C.F._2
l'effetto, ordinare al signor (C.F. di consentire e Controparte_1 C.F._2 permettere a e al personale tecnico di questa di disalimentare il PDR CP_2
04120100020250 e contatore matricola n. 813392 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR 04120100020250 e contatore matricola n. 813392, sito in San Giuliano
Milanese (MI), Via Marconi n. 3/2. Ovvero, in subordine ordinare al signor
[...]
(C.F. di restituire a il contatore gas CP_1 C.F._2 CP_2 alimentante il PDR e contatore matricola n. 813392, sito in San Giuliano PartitaIVA_2
Milanese (MI), Via Marconi n. 3/2.
pagina 1 di 3 IN OGNI CASO
Con vittoria di competenze professionali e spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha chiesto dichiararsi il diritto a Controparte_3 procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano riferibile all'utenza intestata a parte resistente e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna. Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita.
La ricorrente ha comprovato documentalmente di essere titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di San Giuliano Milanese (doc. 1) e di aver ricevuto, da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità (doc. 6).
Risulta comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 7, 8). Pertanto, la società ricorrente ha operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG.
Parte resistente, vista la sua contumacia, non ha provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente, seguono il principio di soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-accerta il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas intestato a parte resistente;
- autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per compenso, € 296,53 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 24 aprile 2024
Il giudice
Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies u.co. c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 226/2024, promossa da:
2I C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGETTI Parte_1 P.IVA_1
MARIA CARLA (C.F. ), C.F._1
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
- parte resistente contumace -
Conclusioni di parte ricorrente
“IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare il diritto di di procedere alla disalimentazione del PDR CP_2
n. 04120100020250 e contatore matricola n. 813392, intestato al signor Controparte_1
(C.F. e sito in San Giuliano Milanese (MI), Via Marconi n. 3/2. Per C.F._2
l'effetto, ordinare al signor (C.F. di consentire e Controparte_1 C.F._2 permettere a e al personale tecnico di questa di disalimentare il PDR CP_2
04120100020250 e contatore matricola n. 813392 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR 04120100020250 e contatore matricola n. 813392, sito in San Giuliano
Milanese (MI), Via Marconi n. 3/2. Ovvero, in subordine ordinare al signor
[...]
(C.F. di restituire a il contatore gas CP_1 C.F._2 CP_2 alimentante il PDR e contatore matricola n. 813392, sito in San Giuliano PartitaIVA_2
Milanese (MI), Via Marconi n. 3/2.
pagina 1 di 3 IN OGNI CASO
Con vittoria di competenze professionali e spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha chiesto dichiararsi il diritto a Controparte_3 procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano riferibile all'utenza intestata a parte resistente e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna. Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita.
La ricorrente ha comprovato documentalmente di essere titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di San Giuliano Milanese (doc. 1) e di aver ricevuto, da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità (doc. 6).
Risulta comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 7, 8). Pertanto, la società ricorrente ha operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG.
Parte resistente, vista la sua contumacia, non ha provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente, seguono il principio di soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-accerta il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas intestato a parte resistente;
- autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per compenso, € 296,53 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 24 aprile 2024
Il giudice
Ada Cappello
pagina 3 di 3