1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 .
-------------- AGGIORNAMENTO (102)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile - 18 maggio 2023, n. 98, (in G.U. 1a s.s. 24/05/2023, n. 21), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell' art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale".