Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
27 marzo 2012
>
Versione
26 febbraio 2014
26 febbraio 2014
>
Versione
27 febbraio 2016
27 febbraio 2016
>
Versione
20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
>
Versione
25 maggio 2023
25 maggio 2023
>
Versione
28 maggio 2026
28 maggio 2026
Art. 210.
Attivita' libero professionale del personale ((sanitario)) 1. ((In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le:)) a) ((visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma;)) b) ((attivita' di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza;)) c) ((attivita' di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.))
1.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)) .
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 .
1-ter. ((Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.)) 1-quater. ((Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento:
a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;
g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
h) le modalita' di accesso alle strutture militari.)) 1-quinquies. ((La Direzione della Sanita' militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali.)) 1-sexies. ((Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.))
Attivita' libero professionale del personale ((sanitario)) 1. ((In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le:)) a) ((visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma;)) b) ((attivita' di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza;)) c) ((attivita' di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.))
1.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2026, N. 74)) .
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 .
1-ter. ((Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.)) 1-quater. ((Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento:
a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;
g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
h) le modalita' di accesso alle strutture militari.)) 1-quinquies. ((La Direzione della Sanita' militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali.)) 1-sexies. ((Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.))
Commentari • 14
- 1. Psicologi militari equiparati ai medici, cade il no alla libera professioneAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 19 maggio 2023 · 9.164513
Giurisprudenza • 61
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/01/2024, n. 597Provvedimento: […] 3. Con ordinanza n. 969 del 10 febbraio 2022 la Sezione ha sollevato innanzi alla Corte Cosituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui non contempla gli psicologi militari, accanto ai medici militari, tra gli ufficiali sanitari a cui è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale, in deroga all'art 894, comma 1, del medesimo codice, per contrasto con gli articoli 3 Cost. (principio di ragionevolezza), 32 Cost. (diritto alla salute), 4 Cost. (diritto al lavoro), 35 Cost. (diritto alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori), 97 Cost (principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione) e 98 Cost. (esclusività del pubblico impiego).Leggi di più...
- autorizzazione all'esercizio della libera professione·
- regime derogatorio per i medici militari·
- illegittimità costituzionale·
- efficacia retroattiva della sentenza costituzionale·
- art. 53 del d.lgs. 165/2001·
- normativa di settore dei militari·
- attività extraprofessionali del personale militare·
- principio di uguaglianza·
- dinieghi di autorizzazione·
- art. 894 del d.lgs. 66/2010