Articolo 210 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 210. Attivita' libero professionale del personale medico 1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. ((102))
1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 .

-------------- AGGIORNAMENTO (102)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile - 18 maggio 2023, n. 98, (in G.U. 1a s.s. 24/05/2023, n. 21), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell' art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale".
Entrata in vigore il 25 maggio 2023
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