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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/08/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2775/2021 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Caprio, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Solofra (AV), alla via Starza del Conte n. 52, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Francesco Maria Bertazzi, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Milano, al Largo Francesco Richini n. 2, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 418/2021, dichiarato immediatamente esecutivo,
notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 24.05.2021.
Con tale decreto era stato ingiunto il pagamento di € 91.037,19, oltre interessi e spese di procedura. Tale importo risultava dovuto in forza dell'omesso pagamento del pagherò
cambiario rilasciato in data 4.11.2019 per l'importo di € 30.000.00, del pagherò cambiario rilasciato in data 7.01.2020 per l'importo di € 30.000,00 e del pagherò cambiario rilasciato in data 20.02.2020, per l'importo di € 31.037,19.
I primi due titoli suindicati erano protestati e tutti insoluti alla scadenza;
l'opponente risultava in tali titoli avallante.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: 1) l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 633 e 664 c.p.c.; -2) la non conformità agli originali dei tre pagherò cambiari ai sensi dell'art. 2719 c.c., prodotti in copia e privi dell'attestazione di conformità agli originali;
-3) l'aprocrifia della firma apposta per avallo;
-4) l'assenza di prova del rapporto sottostante.
L'opponente disconosceva sia come proprie le firma presenti sui titoli, che il contenuto dei titoli. Eccepiva, poi, che, con autonomo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il legale rappresentante della società debitrice, emittente dei titoli, aveva disconosciuto il timbro e la sottoscrizione apposti sugli stessi e che, a seguito di tale disconoscimento, il Giudice del diverso giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di Busto Arsizio aveva sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. Il Giudice, con ordinanza del 19.11.2021, sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di ctu grafologica;
indi, all'udienza del 29.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
Deve premettersi, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, nell'ambito di tale procedimento,
il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore. L'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto,
ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Sempre in punto di diritto deve, poi, osservarsi che: ‹‹l'azione cambiaria diretta
esercitata dal portatore di cambiali girate consente l'ottenimento di decreto ingiuntivo senza
necessità di provare il rapporto fondamentale sottostante, purché sia documentato il possesso
legittimo dei titoli. Quando il creditore agisce in via cartolare mediante azione cambiaria
diretta contro gli obbligati principali e l'avallante, non trova applicazione l'articolo 1988 del
codice civile che disciplina l'inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale,
norma che opera invece quando la cambiale viene fatta valere come prova documentale del
rapporto causale sottostante. Il giratario di una cambiale può servirsi di essa per il solo fatto
del possesso ed iniziare l'esecuzione, promuovere un giudizio ordinario di cognizione o
ottenere un decreto ingiuntivo mediante l'azione cambiaria diretta, senza dover dimostrare
l'esistenza e la validità del rapporto che ha dato origine all'emissione del titolo. La distinzione
tra azione cartolare e azione causale risulta determinante ai fini dell'individuazione dell'onere
probatorio gravante sul creditore: nell'azione cartolare il portatore del titolo può far valere il diritto incorporato nella cambiale indipendentemente dalla prova del rapporto sottostante,
mentre nell'azione causale deve essere dimostrato il rapporto fondamentale che ha dato
origine all'obbligazione cambiaria›› (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18562/2015).
Nel caso in esame, l'azione promossa dall'odierno opposto va qualificata sia quale azione diretta ex artt. 35 e 49 L.C., sia come azione causale, atteso la negazione dell'esistenza del rapporto sottostante.
In particolare, l'opponente ha assunto, rispetto al credito dedotto nelle cambiali, la posizione di avallante, ovvero di un soggetto obbligato verso il portatore del titolo allo stesso modo di colui in favore del quale l'avallo è stato dato. Invero, la firma apposta dall'avallante dà
luogo esclusivamente ad un'obbligazione cartolare, soggetta al termine di prescrizione triennale dalla scadenza del titolo ex art. 94, co. 1, R.D. n. 1669/1933, applicabile anche all'avallante ai sensi dell'art. 37, co. 1, R.D. cit. (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22186/2014; App. Napoli, sez. VI, n.
2554/2023).
In punto di fatto, dall'attento esame delle risultanze documentali, risulta che: 1) i titoli cambiari in lite sono stati emessi dalla in favore Parte_2
dell'opposta; -2) tali titoli risultano emessi rispettivamente in data 4.11.2019 per un importo di
30.000.00 (scadenza 31.01.2020), in data 7.01.2020 per un importo di € 30.000,00 (scadenza
28.02.2020) ed in data 20.02.2020 per un importo di 31.037,19 (scadenza 31.03.2020); -3) i titoli sono stati tutti sottoscritti dall'opponente per avallo;
4) i primi due titoli sono stati protestati e il terzo è comunque rimasto insoluto;
5) l'opposta aveva il legittimo possesso dei titoli.
Alla stregua di tali evidenze, l'opposta ha legittimamente azionato i titoli cambiari con la proposizione del ricorso monitorio.
Poi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non sussiste alcun onere dell'opposta di provare il rapporto sottostante. Infatti, il legittimo possesso delle cambiali ha determinato un'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., dovendosi presumere l'esistenza del rapporto sottostante e incombendo sull'opponente l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, fatti impeditivi e/o estintivi (Cass. 2024/14611).
A tanto deve aggiungersi che l'opponente si è limitata a formulare al riguardo eccezioni generiche e non circostanziate, senza contestare specificamente né la ricostruzione dei rapporti tra avallante e avallata fornita dall'opposta, né quella relativa al rapporto fondamentale tra creditrice ed avallata.
Inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta consente di ritenere raggiunta la prova del rapporto fondamentale. Risultano, infatti, depositati in atti non solo le fatture n. 19/19 del
31.10.2019 e n. 20/19 del'11.11.2019, ma anche i documenti di trasporto n. 47/19
dell'8.10.2019 e n. 52/19 del 4.11.2019, che provano l'avvenuta consegna della merce.
Passando all'esame della questione attinente al disconoscimento dei titoli cambiari formulato ai sensi dell'art. 214 c.c., a seguito della produzione in giudizio degli originali,
l'opponente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su tutti i titoli cambiari azionati.
Ebbene, dirimente al riguardo è stata la ctu grafologica espletata in giudizio.
L'indagine si è svolta sulle sottoscrizioni presenti sugli effetti cambiari prodotti in originale da parte opposta, al fine di verificarne la paternità in capo all'opponente, comparando le stesse all'originale delle firme apposte sulla carta d'identità, sulla procura ad litem, sul saggio grafico rilasciato nel corso delle operazioni peritali, sul contratto di assegnazione di alloggi ai soci di cooperativa edilizia in regime iva.
Con riferimento alla paternità delle firme disconosciute, la ctu ha ritenuto che: ‹‹le firme
ad apparente nome “ ” apposte per avallo sui pagherò cambiari presenti Parte_1
agli atti in originale … rientrano nell'ambito della variabilità dell'autografia della sig.ra
ragion per cui provengono dalla sua mano e sono pertanto autografe››. Parte_1
Nello specifico, dall'analisi delle scritture comparative e dei saggi grafici resi in sede di operazioni peritali, il CTU ha accertato che sia nelle firme in verifica che quelle in comparazione vi sono elementi di comunanza. In particolare, il CTU ha evidenziato che: 1) il movimento è genuino, naturale e scorrevole;
-2) sussiste analogo rapporto dimensionale;
-3) la direzione del tracciato mantiene un andamento piuttosto orizzontale sulla linea di base;
-4) le lettere sono prevalentemente collegate tra loro;
-5) la forma presenta leggere differenze tra le firme apposte con maggiore velocità e quelle che presentano una velocità inferiore;
-6) gli assi perpendicolari delle lettere sono prevalentemente perpendicolari alla linea di base;
-7) la pressione si presenta con alleggerimento dei tratti ascendenti e di collegamento ed un maggiore appoggio del tratto finale del cognome;
-8) la velocità delle firme in verifica è minore nel nome, mentre nel cognome vi è maggiore spontaneità e velocità.
Le conclusioni del ctu appaiono interamente condivisibili, in quanto supportate da attenta indagine tecnica e basate su motivazione esaustiva ed immuni da vizi logici.
Rispetto a tali conclusioni, l'opponente, in comparsa conclusionale, ha sollevato una serie di contestazioni, che appaiono prive di pregio.
Invero, l'opponente si è limitata a contestare singoli elementi (velocità di esecuzione delle firme, diversità costruttiva della lettera “n” del nome, pressione e caratteristiche dinamiche del tracciato.) che, tuttavia, non determinano cambiamenti sostanziali nella realizzazione della scrittura, tali da pregiudicare la coerenza del risultato finale. Le firme, al di là del tratto più o meno veloce, presentano infatti un loro aspetto generale e particolare, che risente di meccanismi scrittori abituali dell'autore.
Le contestazioni sollevate dall'opponente non sono, pertanto, idonee a superare la circostanza che il confronto tra le sigle in verifica e quelle in comparazione ha indubbiamente evidenziato un'unica gestualità grafica. Tutte le specie grafiche individuate nelle firme in verifica sono state ritrovate puntualmente nelle firme in comparazione, sia quelle attinenti alle caratteristiche generali che, soprattutto, quelle relative alle caratteristiche più personali e inconsce della scrittura (ad es. il movimento sinistrogiro con cui viene disegnata la lettera O,
ovvero la direzione slanciata della lettera V) (cfr. CTU in atti). In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, come quelle di CTU, seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M
147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 418/21 opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente e la condanna a restituire all'opposta quanto a tale titolo anticipato.
Così deciso in Avellino, il 5.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2775/2021 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Caprio, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Solofra (AV), alla via Starza del Conte n. 52, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Francesco Maria Bertazzi, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Milano, al Largo Francesco Richini n. 2, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 418/2021, dichiarato immediatamente esecutivo,
notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 24.05.2021.
Con tale decreto era stato ingiunto il pagamento di € 91.037,19, oltre interessi e spese di procedura. Tale importo risultava dovuto in forza dell'omesso pagamento del pagherò
cambiario rilasciato in data 4.11.2019 per l'importo di € 30.000.00, del pagherò cambiario rilasciato in data 7.01.2020 per l'importo di € 30.000,00 e del pagherò cambiario rilasciato in data 20.02.2020, per l'importo di € 31.037,19.
I primi due titoli suindicati erano protestati e tutti insoluti alla scadenza;
l'opponente risultava in tali titoli avallante.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: 1) l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 633 e 664 c.p.c.; -2) la non conformità agli originali dei tre pagherò cambiari ai sensi dell'art. 2719 c.c., prodotti in copia e privi dell'attestazione di conformità agli originali;
-3) l'aprocrifia della firma apposta per avallo;
-4) l'assenza di prova del rapporto sottostante.
L'opponente disconosceva sia come proprie le firma presenti sui titoli, che il contenuto dei titoli. Eccepiva, poi, che, con autonomo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il legale rappresentante della società debitrice, emittente dei titoli, aveva disconosciuto il timbro e la sottoscrizione apposti sugli stessi e che, a seguito di tale disconoscimento, il Giudice del diverso giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di Busto Arsizio aveva sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. Il Giudice, con ordinanza del 19.11.2021, sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di ctu grafologica;
indi, all'udienza del 29.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
Deve premettersi, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, nell'ambito di tale procedimento,
il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore. L'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto,
ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Sempre in punto di diritto deve, poi, osservarsi che: ‹‹l'azione cambiaria diretta
esercitata dal portatore di cambiali girate consente l'ottenimento di decreto ingiuntivo senza
necessità di provare il rapporto fondamentale sottostante, purché sia documentato il possesso
legittimo dei titoli. Quando il creditore agisce in via cartolare mediante azione cambiaria
diretta contro gli obbligati principali e l'avallante, non trova applicazione l'articolo 1988 del
codice civile che disciplina l'inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale,
norma che opera invece quando la cambiale viene fatta valere come prova documentale del
rapporto causale sottostante. Il giratario di una cambiale può servirsi di essa per il solo fatto
del possesso ed iniziare l'esecuzione, promuovere un giudizio ordinario di cognizione o
ottenere un decreto ingiuntivo mediante l'azione cambiaria diretta, senza dover dimostrare
l'esistenza e la validità del rapporto che ha dato origine all'emissione del titolo. La distinzione
tra azione cartolare e azione causale risulta determinante ai fini dell'individuazione dell'onere
probatorio gravante sul creditore: nell'azione cartolare il portatore del titolo può far valere il diritto incorporato nella cambiale indipendentemente dalla prova del rapporto sottostante,
mentre nell'azione causale deve essere dimostrato il rapporto fondamentale che ha dato
origine all'obbligazione cambiaria›› (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18562/2015).
Nel caso in esame, l'azione promossa dall'odierno opposto va qualificata sia quale azione diretta ex artt. 35 e 49 L.C., sia come azione causale, atteso la negazione dell'esistenza del rapporto sottostante.
In particolare, l'opponente ha assunto, rispetto al credito dedotto nelle cambiali, la posizione di avallante, ovvero di un soggetto obbligato verso il portatore del titolo allo stesso modo di colui in favore del quale l'avallo è stato dato. Invero, la firma apposta dall'avallante dà
luogo esclusivamente ad un'obbligazione cartolare, soggetta al termine di prescrizione triennale dalla scadenza del titolo ex art. 94, co. 1, R.D. n. 1669/1933, applicabile anche all'avallante ai sensi dell'art. 37, co. 1, R.D. cit. (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22186/2014; App. Napoli, sez. VI, n.
2554/2023).
In punto di fatto, dall'attento esame delle risultanze documentali, risulta che: 1) i titoli cambiari in lite sono stati emessi dalla in favore Parte_2
dell'opposta; -2) tali titoli risultano emessi rispettivamente in data 4.11.2019 per un importo di
30.000.00 (scadenza 31.01.2020), in data 7.01.2020 per un importo di € 30.000,00 (scadenza
28.02.2020) ed in data 20.02.2020 per un importo di 31.037,19 (scadenza 31.03.2020); -3) i titoli sono stati tutti sottoscritti dall'opponente per avallo;
4) i primi due titoli sono stati protestati e il terzo è comunque rimasto insoluto;
5) l'opposta aveva il legittimo possesso dei titoli.
Alla stregua di tali evidenze, l'opposta ha legittimamente azionato i titoli cambiari con la proposizione del ricorso monitorio.
Poi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non sussiste alcun onere dell'opposta di provare il rapporto sottostante. Infatti, il legittimo possesso delle cambiali ha determinato un'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., dovendosi presumere l'esistenza del rapporto sottostante e incombendo sull'opponente l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, fatti impeditivi e/o estintivi (Cass. 2024/14611).
A tanto deve aggiungersi che l'opponente si è limitata a formulare al riguardo eccezioni generiche e non circostanziate, senza contestare specificamente né la ricostruzione dei rapporti tra avallante e avallata fornita dall'opposta, né quella relativa al rapporto fondamentale tra creditrice ed avallata.
Inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta consente di ritenere raggiunta la prova del rapporto fondamentale. Risultano, infatti, depositati in atti non solo le fatture n. 19/19 del
31.10.2019 e n. 20/19 del'11.11.2019, ma anche i documenti di trasporto n. 47/19
dell'8.10.2019 e n. 52/19 del 4.11.2019, che provano l'avvenuta consegna della merce.
Passando all'esame della questione attinente al disconoscimento dei titoli cambiari formulato ai sensi dell'art. 214 c.c., a seguito della produzione in giudizio degli originali,
l'opponente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte su tutti i titoli cambiari azionati.
Ebbene, dirimente al riguardo è stata la ctu grafologica espletata in giudizio.
L'indagine si è svolta sulle sottoscrizioni presenti sugli effetti cambiari prodotti in originale da parte opposta, al fine di verificarne la paternità in capo all'opponente, comparando le stesse all'originale delle firme apposte sulla carta d'identità, sulla procura ad litem, sul saggio grafico rilasciato nel corso delle operazioni peritali, sul contratto di assegnazione di alloggi ai soci di cooperativa edilizia in regime iva.
Con riferimento alla paternità delle firme disconosciute, la ctu ha ritenuto che: ‹‹le firme
ad apparente nome “ ” apposte per avallo sui pagherò cambiari presenti Parte_1
agli atti in originale … rientrano nell'ambito della variabilità dell'autografia della sig.ra
ragion per cui provengono dalla sua mano e sono pertanto autografe››. Parte_1
Nello specifico, dall'analisi delle scritture comparative e dei saggi grafici resi in sede di operazioni peritali, il CTU ha accertato che sia nelle firme in verifica che quelle in comparazione vi sono elementi di comunanza. In particolare, il CTU ha evidenziato che: 1) il movimento è genuino, naturale e scorrevole;
-2) sussiste analogo rapporto dimensionale;
-3) la direzione del tracciato mantiene un andamento piuttosto orizzontale sulla linea di base;
-4) le lettere sono prevalentemente collegate tra loro;
-5) la forma presenta leggere differenze tra le firme apposte con maggiore velocità e quelle che presentano una velocità inferiore;
-6) gli assi perpendicolari delle lettere sono prevalentemente perpendicolari alla linea di base;
-7) la pressione si presenta con alleggerimento dei tratti ascendenti e di collegamento ed un maggiore appoggio del tratto finale del cognome;
-8) la velocità delle firme in verifica è minore nel nome, mentre nel cognome vi è maggiore spontaneità e velocità.
Le conclusioni del ctu appaiono interamente condivisibili, in quanto supportate da attenta indagine tecnica e basate su motivazione esaustiva ed immuni da vizi logici.
Rispetto a tali conclusioni, l'opponente, in comparsa conclusionale, ha sollevato una serie di contestazioni, che appaiono prive di pregio.
Invero, l'opponente si è limitata a contestare singoli elementi (velocità di esecuzione delle firme, diversità costruttiva della lettera “n” del nome, pressione e caratteristiche dinamiche del tracciato.) che, tuttavia, non determinano cambiamenti sostanziali nella realizzazione della scrittura, tali da pregiudicare la coerenza del risultato finale. Le firme, al di là del tratto più o meno veloce, presentano infatti un loro aspetto generale e particolare, che risente di meccanismi scrittori abituali dell'autore.
Le contestazioni sollevate dall'opponente non sono, pertanto, idonee a superare la circostanza che il confronto tra le sigle in verifica e quelle in comparazione ha indubbiamente evidenziato un'unica gestualità grafica. Tutte le specie grafiche individuate nelle firme in verifica sono state ritrovate puntualmente nelle firme in comparazione, sia quelle attinenti alle caratteristiche generali che, soprattutto, quelle relative alle caratteristiche più personali e inconsce della scrittura (ad es. il movimento sinistrogiro con cui viene disegnata la lettera O,
ovvero la direzione slanciata della lettera V) (cfr. CTU in atti). In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, come quelle di CTU, seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M
147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 418/21 opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente e la condanna a restituire all'opposta quanto a tale titolo anticipato.
Così deciso in Avellino, il 5.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli