Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.11218 nell'anno 2023 RG
TRA
, avv. GERONIMO M Parte_1 ricorrente
E
, Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere Con dipendente dell dal 1992 con le mansioni di Tecnico di della Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro – Dipartimento di Prevenzione SIAV B sede di Gioia del Colle, esponeva di essere stata inquadrato nella categoria D, ma di aver svolto mansioni rientranti nel superiore livello Ds. Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma corrispondente alle differenze retributive spettanti Con tra la qualifica posseduta e quella rivendicata dal 26 luglio 2019. Rimaneva contumace l ntimata. Istruita con prove orali e documentali, la causa veniva all'odierna udienza decisa con sentenza. Cont
2. Va dichiarata anzitutto la contumacia dell' intimata che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.
3. Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche). La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma). Invece, quanto allo
In primo luogo si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata nè dalla lettera della disposizione in esame, nè dalla sua ratio, che
è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass. sez, Lav. n. 20692/04).
4. Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare
è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del dlgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass.
n.1433/96, n.14621/99). In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06).
5. Ciò posto, l'istruttoria ha evidenziato che il ricorrente ha svolto mansioni superiori rispetto a quelle formalmente assegnate. I testimoni escussi in corso di causa ( , anche tecnici della Tes_1 Tes_2 prevenzione dipendenti della e quindi colleghi di lavoro del ricorrente), hanno integralmente Pt_2 confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso, asserendo che il ricorrente in qualità di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle mansioni svolte, fino al deposito del ricorso ha assunto rilevanti responsabilità personali, anche di natura penale, ed ha svolto tali attività in piena autonomia operativa, organizzativa e gestionale, coerentemente con i profili professionali di appartenenza, quale coordinatore e
2 responsabile dello predetto dipartimento con sede di Putignano. Hanno poi confermato lo svolgimento ininterrotto delle altre mansioni specificatamente indicate in ricorso (tra le quali la vigilanza circa l'osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in luoghi pubblici e privati, procedendo anche a contestare le eventuali irregolarità da lei riscontrate ecc.). Tutti hanno inoltre concordemente riferito che lo svolgimento di dette mansioni sin dalla assunzione in via continuativa.
6. In base alle declaratorie allegate al c.c.n.l. del comparto Sanità del 20 settembre 2001: - appartengono al livello 'D': “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. In tale categoria rientra anche la figura di “Collaboratore tecnico-professionale”, così descritta:
“Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”; - appartengono al livello 'DS' “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro, che oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta». In questo livello rientra anche la figura professionale di “Collaboratore tecnico1professionale esperto”, che viene descritta nei termini che seguono: “Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto;
formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”. Deriva dal raffronto tra le riportate declaratorie (soprattutto quelle esemplificative), la differenza tra “Collaboratore tecnico - professionale” e
“Collaboratore tecnico-professionale esperto” risiede principalmente nell'attività di collaborazione (che nel caso del livello DS deve essere fornita ai dirigenti), oltre che nell'espletamento di attività di coordinamento e controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, nonché nell'assunzione di responsabilità diretta per le attività professionali cui il dipendente è preposto, anche allo scopo di formulare proposte operative per l'organizzazione del lavoro o lo snellimento delle procedure eventualmente connesse. Le attività svolte dal ricorrente – così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni, oltre che dalla documentazione
3 depositata nel fascicolo di parte – appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale
“Collaboratore tecnico-professionale esperto” e non già a quello di mero “Collaboratore tecnico- professionale”. Esse difatti consistono, tra l'altro, in una diretta collaborazione con i dirigenti e con le altre autorità nello svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria. Ne consegue, quale logica conseguenza, che le mansioni svolte dalla ricorrente sono senz'altro riconducibili al rivendicato livello retributivo D-Super (cfr. in termini sentenze della Sezione n.3436/2024, 1434/2023 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc). Con
7. La deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnato alla ricorrente ('D') dal 26.7.2109 fino al deposito del ricorso oltre rivalutazione e interessi come per legge, fra loro non cumulati come per legge.
8. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018,
n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017,
n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent.,
15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa (materia di lavoro) e delle fasi in cui si è articolato il giudizio (quindi, con istruttoria).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione e domanda, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello Con economico D Super del c.c.n.l. comparto Sanità, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate dal 26.7.2019 fino al deposito del ricorso, oltre rivalutazione e interessi come per legge, fra loro non cumulati, nei termini di cui in motivazione;
4 Con condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida, compensate per un terzo, in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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