Sentenza 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2024, proposto da
IO AL, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camigliano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- al decreto ingiuntivo n. 3153/2021 del 16/11/2021, RG n. 8511/2021, Repert. n. 5031/2022 del 14/12/2022 del Tribunale di SMCV che ha disposto la condanna a favore del ricorrente “… 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione” notificato in formula esecutiva 23.09.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune resistente a dare ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 3153/2021 del 16/11/2021, RG n. 8511/2021, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto la condanna dell’ente a pagare “… 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione”.
La parte resistente, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale in data 21 maggio 2025 la causa è stata chiamata per la decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto: la parte istante ha, infatti, assolto all’onere della prova su di essa gravante, dimostrando la definitività del titolo di cui si chiede l’esecuzione e l’avvenuta notifica in favore della parte resistente; quest’ultima, invece, non ha provato l’adempimento, come da suo onere processuale (cfr. SS. UU. 13533/2001).
In particolare, il decreto ingiuntivo in epigrafe risulta notificato in data 23.09.2023 in favore dell’Amministrazione debitrice, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"; al contempo, è stata dimostrata la definitività del titolo azionato, a mezzo di certificato di mancata opposizione in data 14/12/2022 (cfr. allegati al ricorso introduttivo)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. TAR Campania, Sez.IV,16 ottobre 2014, n.5343, TAR Campania, Sez. VII, 4 settembre 2015, n.4326); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).
Quanto alle ulteriori richieste sviluppate in ricorso, ai sensi della lettera e) dell’articolo 114 del c.p.a. sussistono i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative.
Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
3. Parte resistente deve, dunque, essere condannata a provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
4. La considerazione della complessiva vicenda in commento, ivi compresa l’esiguità della somma dovuta, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, con rimborso in favore della parte ricorrente del solo contributo unificato ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione del titolo in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto:
a) ordina all'Amministrazione resistente di procedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme di cui al titolo azionato, nei limiti della richiesta, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) fissa la penalità di mora nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio, assegnando a quest'ultimo un termine di ulteriori 60 giorni per l'esecuzione del medesimo decisum.
Compensa le spese di lite, con rimborso in favore della parte ricorrente del C.U., ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO