Art. 1.
E' assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 6 novembre 1947 e fino al 6 novembre 1956 per il godimento del privilegio fiscale di cui all' art. 15 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1814 .
Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente percette.
E' assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 6 novembre 1947 e fino al 6 novembre 1956 per il godimento del privilegio fiscale di cui all' art. 15 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1814 .
Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente percette.