TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5313 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5140/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c. f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Sielo ed elettivamente domiciliata in Via Marcantonio Bragadin n. 96, Roma;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
, in persona del Presidente p.t.; Controparte_2
- APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 102/2024, emessa dal Giudice di Pace di Procida, depositata il 31.01.2024
Conclusioni: all'udienza del 27 febbraio 2024 l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l' ha proposto gravame Parte_2 avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma. Con il titolo giudiziale impugnato è stata accolta l'opposizione spiegata da
[...] avverso la cartella distinta con il n. 0712016 0111172856, emessa a Controparte_1 suo carico per l'omesso pagamento della tassa automobilistica - della quale aveva affermato di aver avuto contezza solamente a seguito di consultazione dell'estratto di ruolo.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dalla parte appellante il Giudice di prime cure ha omesso di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario ed ha errato in ogni caso, nel ritenere ammissibile la domanda e sussistente l'interesse ad agire mediante impugnazione del mero estratto di ruolo, maggiormente a fronte della prova dell'avvenuta notifica della cartella e del mancato compimento del termine prescrizionale stante la normativa speciale di cui all'art. 10 DL 18/2020 c.d. Decreto COVID, la proroga della sospensione dei termini ex D.L. 73/2021 e, da ultimo, il D.L. 99/2021.
e la sebbene regolarmente citati, Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza trattata in modalità cartolare del 27 febbraio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_1
e della che, sebbene regolarmente citati, non si sono
[...] Controparte_2 costituiti.
Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e potenzialmente assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Occorre prendere le mosse da talune premesse fattuali in ordine all'origine del presente giudizio rammentando che ha preso la stura dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo recante una cartella esattoriale i cui ruoli attenevano all'omesso versamento della tassa di circolazione.
- 2 - L'attore in primo grado ha sostenuto l'illegittimità della procedura per omessa previa notifica della cartella e dell'atto impositivo presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella emessa tardivamente, la giurisdizione del giudice adito e l'ammissibilità dell'azione proposta, richiedendo l'annullamento della cartella di cui all'estratto di ruolo e l'accertamento dell'inesistenza, in capo ai convenuti, del diritto a riscuotere le somme ivi indicate.
Così delineati i termini della fattispecie, Questo Giudicante deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria. E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
- 3 - La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con arresti non sempre univoci (vd. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore deduceva l'omessa notifica della cartella e dell'atto presupposto nonché l'intervenuta prescrizione del credito, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Conclusivamente, in disparte la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 -
- 4 - disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 cit.), va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
iscritta al n. 5140/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti e la causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5140/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c. f. e p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Sielo ed elettivamente domiciliata in Via Marcantonio Bragadin n. 96, Roma;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
, in persona del Presidente p.t.; Controparte_2
- APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 102/2024, emessa dal Giudice di Pace di Procida, depositata il 31.01.2024
Conclusioni: all'udienza del 27 febbraio 2024 l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, l' ha proposto gravame Parte_2 avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Procida, chiedendone la riforma. Con il titolo giudiziale impugnato è stata accolta l'opposizione spiegata da
[...] avverso la cartella distinta con il n. 0712016 0111172856, emessa a Controparte_1 suo carico per l'omesso pagamento della tassa automobilistica - della quale aveva affermato di aver avuto contezza solamente a seguito di consultazione dell'estratto di ruolo.
Secondo la prospettazione difensiva fornita dalla parte appellante il Giudice di prime cure ha omesso di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario ed ha errato in ogni caso, nel ritenere ammissibile la domanda e sussistente l'interesse ad agire mediante impugnazione del mero estratto di ruolo, maggiormente a fronte della prova dell'avvenuta notifica della cartella e del mancato compimento del termine prescrizionale stante la normativa speciale di cui all'art. 10 DL 18/2020 c.d. Decreto COVID, la proroga della sospensione dei termini ex D.L. 73/2021 e, da ultimo, il D.L. 99/2021.
e la sebbene regolarmente citati, Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione all'udienza trattata in modalità cartolare del 27 febbraio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_1
e della che, sebbene regolarmente citati, non si sono
[...] Controparte_2 costituiti.
Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e potenzialmente assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Occorre prendere le mosse da talune premesse fattuali in ordine all'origine del presente giudizio rammentando che ha preso la stura dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo recante una cartella esattoriale i cui ruoli attenevano all'omesso versamento della tassa di circolazione.
- 2 - L'attore in primo grado ha sostenuto l'illegittimità della procedura per omessa previa notifica della cartella e dell'atto impositivo presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva di cui alla cartella emessa tardivamente, la giurisdizione del giudice adito e l'ammissibilità dell'azione proposta, richiedendo l'annullamento della cartella di cui all'estratto di ruolo e l'accertamento dell'inesistenza, in capo ai convenuti, del diritto a riscuotere le somme ivi indicate.
Così delineati i termini della fattispecie, Questo Giudicante deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria. E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
- 3 - La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con arresti non sempre univoci (vd. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore deduceva l'omessa notifica della cartella e dell'atto presupposto nonché l'intervenuta prescrizione del credito, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Conclusivamente, in disparte la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 -
- 4 - disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 cit.), va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di numerosi e ravvicinati interventi chiarificatori delle sezioni unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
iscritta al n. 5140/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
4. rimette le parti e la causa alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
5. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 5 -