CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2021-5650 DEL 20.09.2024 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2219/2025 depositato il
26/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'Avviso di accertamento esecutivo IMU 2021, provvedimento n. IACC2021-5650 del 20.09.2024, notificato l'11.12.2024, per € 488,00 sostenendo l'errato calcolo dell'imposta. Il ricorrente è comproprietario per la sola quota del 50% dell'immobile sito in Monreale,
Indirizzo_1 . per lo stesso, non vige solidarietà passiva in materia IMU;
ciascun comproprietario risponde solo per la propria quota (Cass. n. 15787/2017; CGT Piemonte n. 142/2024).
Chiede l'nnullamento totale dell'avviso, in subordine, il ricalcolo dell'imposta secondo quota di proprietà.
Controdeduzioni del Comune di Monreale
Il Comune ha preso atto delle contestazioni e ha corretto la banca dati, rideterminando l'imposta dovuta dal ricorrente nella misura del 50% (autotutela parziale). Conferma la legittimità dell'avviso originario, ma riconosce l'errore nella prima liquidazione. Chiede il rigetto del ricorso per la parte residua e la condanna alle spese.
L'avv. di parte ricorrente con note difensive in occasione della fase cautelare evidenziava che il Comune ha accolto parzialmente le ragioni del ricorrente, riducendo la pretesa.
Chiede sospensione e decisione conforme alla condotta dell'Ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2021 per € 488,00, deducendo che l'imposta è stata calcolata sull'intera proprietà anziché sulla quota del 50% di cui è titolare.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha riconosciuto l'errore e, in autotutela parziale, ha rideterminato la pretesa nella misura del 50%, mantenendo ferma la legittimità dell'atto per la parte residua.
Poichè il Comune ha provveduto in autotutela a correggere la banca dati e ridurre la pretesa alla quota del
50%, pari a € 244,00, conformemente alla normativa il ricorso è parzialmente accolto.
Sulla domanda di annullamento totale non sussistono motivi per l'annullamento integrale, poiché la pretesa residua è legittima. Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti della riduzione già operata dall'Ente.
Sulle spese
Considerata la parziale soccombenza del Comune e la condotta collaborativa (autotutela), le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso riducendo il complessivo importo dovuto a €.249, 00, comprensivo di accessori. Compensa le spese di lite. Palermo, 23.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2021-5650 DEL 20.09.2024 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2219/2025 depositato il
26/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'Avviso di accertamento esecutivo IMU 2021, provvedimento n. IACC2021-5650 del 20.09.2024, notificato l'11.12.2024, per € 488,00 sostenendo l'errato calcolo dell'imposta. Il ricorrente è comproprietario per la sola quota del 50% dell'immobile sito in Monreale,
Indirizzo_1 . per lo stesso, non vige solidarietà passiva in materia IMU;
ciascun comproprietario risponde solo per la propria quota (Cass. n. 15787/2017; CGT Piemonte n. 142/2024).
Chiede l'nnullamento totale dell'avviso, in subordine, il ricalcolo dell'imposta secondo quota di proprietà.
Controdeduzioni del Comune di Monreale
Il Comune ha preso atto delle contestazioni e ha corretto la banca dati, rideterminando l'imposta dovuta dal ricorrente nella misura del 50% (autotutela parziale). Conferma la legittimità dell'avviso originario, ma riconosce l'errore nella prima liquidazione. Chiede il rigetto del ricorso per la parte residua e la condanna alle spese.
L'avv. di parte ricorrente con note difensive in occasione della fase cautelare evidenziava che il Comune ha accolto parzialmente le ragioni del ricorrente, riducendo la pretesa.
Chiede sospensione e decisione conforme alla condotta dell'Ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2021 per € 488,00, deducendo che l'imposta è stata calcolata sull'intera proprietà anziché sulla quota del 50% di cui è titolare.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha riconosciuto l'errore e, in autotutela parziale, ha rideterminato la pretesa nella misura del 50%, mantenendo ferma la legittimità dell'atto per la parte residua.
Poichè il Comune ha provveduto in autotutela a correggere la banca dati e ridurre la pretesa alla quota del
50%, pari a € 244,00, conformemente alla normativa il ricorso è parzialmente accolto.
Sulla domanda di annullamento totale non sussistono motivi per l'annullamento integrale, poiché la pretesa residua è legittima. Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti della riduzione già operata dall'Ente.
Sulle spese
Considerata la parziale soccombenza del Comune e la condotta collaborativa (autotutela), le spese vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso riducendo il complessivo importo dovuto a €.249, 00, comprensivo di accessori. Compensa le spese di lite. Palermo, 23.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito