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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1994 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in atti generalizzata, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Pasquale Cirillo, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di costituzione del nuovo difensore, elettivamente domiciliato in Frosinone, via
Platone n. 31
C O N T R O
(contumace) CP_1
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/11/2022, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di
[...]
Ferentino, chiedendo l'annullamento del Controparte_2
sollecito di pagamento n. 04720229004463224000 comunicato il 15/11/2022 nonché della sottesa cartella di pagamento n. 04720200017666638000, emessa da
[...]
a titolo di sanzioni amministrative ex l. n. 689/81 e presuntivamente CP_3 notificata in data 04/04/2022 ; a fondamento della proposta opposizione la contribuente rilevava : a) in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione medesima, precisando che il sollecito di pagamento opposto era un atto autonomamente impugnabile come chiarito dalla Suprema Corte con la sent. n.
18642 del 30 ottobre 2012 ; b) in via principale, di non aver mai ricevuto in notifica la sottesa cartella di pagamento n. 04720200017666638000 né tantomeno il presupposto verbale di contravvenzione al C.d.S., con conseguente estinzione delle sanzioni portate in esazione ai sensi dell'art. 201 comma 5 del d.lgs. n. 285/92 ; rilevava inoltre l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 l. n.
689/81.
L' sebbene ritualmente evocata in giudizio, Controparte_2
restava contumace.
il Giudice di Pace di Ferentino, all'esito della discussione orale, ritenuta la propria piena giurisdizione e competenza ed in assenza di ogni e qualsivoglia istruttoria, emetteva sentenza di rigetto dell'opposizione, con compensazione delle spese di lite.
Con il presente atto, la sig.ra proponeva gravame avverso Parte_1
la sentenza n. 49/23 del 28/02/23, evidenziando che l'impugnativa investe la pronuncia nella parte in cui il Giudice di Pace di Ferentino ha ritenuto l'opposizione inammissibile perché intempestiva, rigettandola con la seguente motivazione : “Ebbene, nella fattispecie, dal controllo effettuato, non risulta agli atti prova documentale dell'effettiva notifica in data 15.11.22 del sollecito di pagamento, come sostenuto dall'attrice. Ciò chiaramente preclude la possibilità per il giudice di dichiarare ammissibile l'opposizione, in senso “recuperatorio”, benchè notificata in data 27.11.22 alla convenuta, mancando qualsiasi prova della data di notifica del sollecito.”
Secondo, invece, parte appellante il suddetto capo della pronuncia deve essere riformato, previo accertamento della tempestività della proposta opposizione e previa riqualificazione della domanda ex art. 617 c.p.c. con riferimento alla sollevata eccezione di omessa notifica della cartella di cartella di pagamento n.
04720200017666638000 ed ex art. 22 l. n. 689/81 e art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e di omessa notifica del verbale di contravvenzione al C.d.S. presupposto alla predetta cartella di pagamento, con conseguente annullamento del sollecito di pagamento n. 04720229004463224000 nonché della sottesa cartella di pagamento n.
04720200017666638000 e dichiarazione di estinzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 201 comma 5 del d.lgs. n. 285/92.
Si osserva che il sollecito di pagamento costituisce una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti, posto che i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di giorni 120 dall'invio, spedito per posta semplice, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito;
a riprova di questo, nello stesso sollecito di pagamento è espressamente menzionato che : “l Controparte_4
ha l'obbligo di inviare il sollecito per debiti fino a 1000 euro (art. 1,
[...]
comma 544, Legge n. 228/2012).
Il sollecito di pagamento opposto, secondo la giurisprudenza, è un atto autonomamente impugnabile (Cass. civ., Sez. V, 18/05/2011, n. 10987; Cass. ord.
n. 8033/2011, Cass. N. 14373/2011; Cass. S.U n. 12244/2009).
Ciò posto, appare evidente che non poteva essere fornita prova della notifica mediante produzione di buste o relate vidimate da timbro postale, atteso che il sollecito di pagamento viene normalmente comunicato con posta semplice e non notificato al contribuente.
Ad ogni buon conto, si può agevolmente risalire alla data di comunicazione del sollecito a pag. 1 del predetto atto, laddove viene riportata la seguente dicitura :
“Le sollecitiamo il versamento di 524,13 euro, comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al 14/11/2022.” Pertanto, anche in assenza di qualsiasi prova contraria prodotta dall rimasto contumace in giudizio, Controparte_5
il sollecito di pagamento n. 04720229004463224000 deve essere stato presumibilmente comunicato alla sig.ra in data 15/11/2022 – ovvero il Parte_1 giorno successivo alla sua stampa, con la conseguenza che tale giorno deve essere considerato il dies a quo dal quale far decorrere i termini di impugnazione del sollecito di pagamento medesimo, impugnato con atto di citazione notificato in data 27/11/2022.
L'opposizione proposta in primo Grado dall'odierna appellante deve essere certamente inquadrata nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. con riferimento all'eccezione principale di omessa notifica della cartella di pagamento n. 04720200017666638000 sottesa al sollecito di pagamento opposto, inserita nell'alveo dell'opposizione c.d. recuperatoria ex art. 22 l. n. 689/81 come regolata dall'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 – come peraltro rettamente qualificata dal primo Giudice
Ebbene, con la notifica dell'atto di citazione, l'opponente ha dato tempestivamente impulso all'azione. Sul punto appare dirimente il principio di diritto enunciato di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza
12 gennaio 2022, n. 758 che di seguito si riporta : “Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. Igs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione notificata in data 27/11/2022 ovvero dopo soli 12 gg. dalla data di comunicazione del sollecito opposto avvenuta presuntivamente in data 15/11/2022 – è stata tempestivamente proposta sia con riferimento all'eccezione principale e fondante di omessa notificazione della cartella di pagamento n. 04720200017666638000 (ex art. 617 c.p.c. nel termine di
20 gg.), sia con riferimento all'omessa notifica del verbale di contravvenzione al
C.d.S. alla stessa presupposto (ex art. ex art. 22 l. n. 689/81 come regolata dall'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 nel termine di 30 gg.) del pari ammissibile in assenza di prova della notificazione della predetta cartella di pagamento.
Ne consegue che l'opposizione spiegata in primo grado era certamente ammissibile in quanto tempestivamente proposta, rispetto alla quale l'Agente della Riscossione, regolarmente evocato in giudizio e rimasto contumace, non ha fornito regolare prova né della notificazione della cartella di pagamento n.
04720200017666638000 sottesa al sollecito di pagamento opposto e né del verbale di contravvenzione al C.d.S. presupposto alla cartella di pagamento n.
04720200017666638000, con conseguente estinzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 201 comma 5 del d.lgs. n. 285/92.
In accoglimento dell'appello, quindi, la sentenza di primo grado deve essere riformata nei predetti termini.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra e annulla il sollecito di pagamento 04720229004463224000 e la Parte_1
sottesa cartella di pagamento 04720200017666638000 e quindi non dovute le pretese creditorie. Condanna in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i giudizi, che liquida in € 134,00 per spese, € 700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, l'11/02/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1994 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in atti generalizzata, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Pasquale Cirillo, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di costituzione del nuovo difensore, elettivamente domiciliato in Frosinone, via
Platone n. 31
C O N T R O
(contumace) CP_1
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/11/2022, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di
[...]
Ferentino, chiedendo l'annullamento del Controparte_2
sollecito di pagamento n. 04720229004463224000 comunicato il 15/11/2022 nonché della sottesa cartella di pagamento n. 04720200017666638000, emessa da
[...]
a titolo di sanzioni amministrative ex l. n. 689/81 e presuntivamente CP_3 notificata in data 04/04/2022 ; a fondamento della proposta opposizione la contribuente rilevava : a) in via preliminare, l'ammissibilità dell'opposizione medesima, precisando che il sollecito di pagamento opposto era un atto autonomamente impugnabile come chiarito dalla Suprema Corte con la sent. n.
18642 del 30 ottobre 2012 ; b) in via principale, di non aver mai ricevuto in notifica la sottesa cartella di pagamento n. 04720200017666638000 né tantomeno il presupposto verbale di contravvenzione al C.d.S., con conseguente estinzione delle sanzioni portate in esazione ai sensi dell'art. 201 comma 5 del d.lgs. n. 285/92 ; rilevava inoltre l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 l. n.
689/81.
L' sebbene ritualmente evocata in giudizio, Controparte_2
restava contumace.
il Giudice di Pace di Ferentino, all'esito della discussione orale, ritenuta la propria piena giurisdizione e competenza ed in assenza di ogni e qualsivoglia istruttoria, emetteva sentenza di rigetto dell'opposizione, con compensazione delle spese di lite.
Con il presente atto, la sig.ra proponeva gravame avverso Parte_1
la sentenza n. 49/23 del 28/02/23, evidenziando che l'impugnativa investe la pronuncia nella parte in cui il Giudice di Pace di Ferentino ha ritenuto l'opposizione inammissibile perché intempestiva, rigettandola con la seguente motivazione : “Ebbene, nella fattispecie, dal controllo effettuato, non risulta agli atti prova documentale dell'effettiva notifica in data 15.11.22 del sollecito di pagamento, come sostenuto dall'attrice. Ciò chiaramente preclude la possibilità per il giudice di dichiarare ammissibile l'opposizione, in senso “recuperatorio”, benchè notificata in data 27.11.22 alla convenuta, mancando qualsiasi prova della data di notifica del sollecito.”
Secondo, invece, parte appellante il suddetto capo della pronuncia deve essere riformato, previo accertamento della tempestività della proposta opposizione e previa riqualificazione della domanda ex art. 617 c.p.c. con riferimento alla sollevata eccezione di omessa notifica della cartella di cartella di pagamento n.
04720200017666638000 ed ex art. 22 l. n. 689/81 e art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e di omessa notifica del verbale di contravvenzione al C.d.S. presupposto alla predetta cartella di pagamento, con conseguente annullamento del sollecito di pagamento n. 04720229004463224000 nonché della sottesa cartella di pagamento n.
04720200017666638000 e dichiarazione di estinzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 201 comma 5 del d.lgs. n. 285/92.
Si osserva che il sollecito di pagamento costituisce una sorta di “promemoria” che viene inviato al debitore con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti, posto che i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di giorni 120 dall'invio, spedito per posta semplice, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito;
a riprova di questo, nello stesso sollecito di pagamento è espressamente menzionato che : “l Controparte_4
ha l'obbligo di inviare il sollecito per debiti fino a 1000 euro (art. 1,
[...]
comma 544, Legge n. 228/2012).
Il sollecito di pagamento opposto, secondo la giurisprudenza, è un atto autonomamente impugnabile (Cass. civ., Sez. V, 18/05/2011, n. 10987; Cass. ord.
n. 8033/2011, Cass. N. 14373/2011; Cass. S.U n. 12244/2009).
Ciò posto, appare evidente che non poteva essere fornita prova della notifica mediante produzione di buste o relate vidimate da timbro postale, atteso che il sollecito di pagamento viene normalmente comunicato con posta semplice e non notificato al contribuente.
Ad ogni buon conto, si può agevolmente risalire alla data di comunicazione del sollecito a pag. 1 del predetto atto, laddove viene riportata la seguente dicitura :
“Le sollecitiamo il versamento di 524,13 euro, comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al 14/11/2022.” Pertanto, anche in assenza di qualsiasi prova contraria prodotta dall rimasto contumace in giudizio, Controparte_5
il sollecito di pagamento n. 04720229004463224000 deve essere stato presumibilmente comunicato alla sig.ra in data 15/11/2022 – ovvero il Parte_1 giorno successivo alla sua stampa, con la conseguenza che tale giorno deve essere considerato il dies a quo dal quale far decorrere i termini di impugnazione del sollecito di pagamento medesimo, impugnato con atto di citazione notificato in data 27/11/2022.
L'opposizione proposta in primo Grado dall'odierna appellante deve essere certamente inquadrata nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. con riferimento all'eccezione principale di omessa notifica della cartella di pagamento n. 04720200017666638000 sottesa al sollecito di pagamento opposto, inserita nell'alveo dell'opposizione c.d. recuperatoria ex art. 22 l. n. 689/81 come regolata dall'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 – come peraltro rettamente qualificata dal primo Giudice
Ebbene, con la notifica dell'atto di citazione, l'opponente ha dato tempestivamente impulso all'azione. Sul punto appare dirimente il principio di diritto enunciato di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza
12 gennaio 2022, n. 758 che di seguito si riporta : “Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. Igs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione notificata in data 27/11/2022 ovvero dopo soli 12 gg. dalla data di comunicazione del sollecito opposto avvenuta presuntivamente in data 15/11/2022 – è stata tempestivamente proposta sia con riferimento all'eccezione principale e fondante di omessa notificazione della cartella di pagamento n. 04720200017666638000 (ex art. 617 c.p.c. nel termine di
20 gg.), sia con riferimento all'omessa notifica del verbale di contravvenzione al
C.d.S. alla stessa presupposto (ex art. ex art. 22 l. n. 689/81 come regolata dall'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 nel termine di 30 gg.) del pari ammissibile in assenza di prova della notificazione della predetta cartella di pagamento.
Ne consegue che l'opposizione spiegata in primo grado era certamente ammissibile in quanto tempestivamente proposta, rispetto alla quale l'Agente della Riscossione, regolarmente evocato in giudizio e rimasto contumace, non ha fornito regolare prova né della notificazione della cartella di pagamento n.
04720200017666638000 sottesa al sollecito di pagamento opposto e né del verbale di contravvenzione al C.d.S. presupposto alla cartella di pagamento n.
04720200017666638000, con conseguente estinzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 201 comma 5 del d.lgs. n. 285/92.
In accoglimento dell'appello, quindi, la sentenza di primo grado deve essere riformata nei predetti termini.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra e annulla il sollecito di pagamento 04720229004463224000 e la Parte_1
sottesa cartella di pagamento 04720200017666638000 e quindi non dovute le pretese creditorie. Condanna in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i giudizi, che liquida in € 134,00 per spese, € 700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, l'11/02/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani