Art. 1. Articolo unico
A parziale modifica del disposto dell' articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985 , nel testo sostituito dall' articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151 , l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, gia' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, e' assegnato alla societa' per azioni "Aeroporti di Roma".
L'erogazione dell'importo sopra indicato e' effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta societa', per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985 , nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299 , e con l'obbligo, per la societa' "Aeroporti di Roma", di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo.
I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla societa' "Aeroporti di Roma" devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A parziale modifica del disposto dell' articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985 , nel testo sostituito dall' articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151 , l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, gia' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, e' assegnato alla societa' per azioni "Aeroporti di Roma".
L'erogazione dell'importo sopra indicato e' effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta societa', per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985 , nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299 , e con l'obbligo, per la societa' "Aeroporti di Roma", di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo.
I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla societa' "Aeroporti di Roma" devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.