Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6469/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 27.1.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 6469/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Foggia alla via Marinaccio n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Carmela
Anastasia, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Diciolla, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Casalvecchio di Puglia alla via Luigi Zuppetta n. 22, presso lo studio dell'avv. Maria Celozzi e Giuseppe Salerno , che lo C.F._3 rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA/
- ATTORE IN RICONVENZIONALE–
E
INCA - CIGL di Foggia, c.f. P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
E
- Seconda Sezione civile -
, c.f. , Parte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Foggia alla via Antonio
Gramsci n. 39, presso lo studio dell'avv. Costantino Nardella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- INTERVENTRICE LITISCONSORTILE
- ex art. 105 cod. proc. civ. –
E
, c.f. p.i. Controparte_2 P.IVA_3
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Bari, via P.IVA_4
De Rossi n. 66, , presso lo studio dell'avv. Fabrizio Riglietti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver inoltrato all' attraverso il patronato di Foggia, INCA CIGL, CP_3 richiesta per il riconoscimento della malattia professionale e di aver, dopo il diniego dell' intrapreso, con il patrocinio dell'avv. Colucci Francesco CP_3
e, successivamente, dell'avv. , giudizio per il riconoscimento Controparte_1 dell'indennizzo dovutogli, ha convenuto in giudizio l'avv. ed Controparte_1
al fine di sentirli condannare al pagamento della somma di € CP_4
60.348,17, o della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a titolo di rimborso delle somme da restituire all' ed al pagamento di CP_3
€ 300.000,00, o della diversa somma ritenuta giusta, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno o, in alternativa, della somma dovutagli a titolo di danno da perdita di chances, nonché alla ripetizione di € 800,00, a titolo di compenso già versato all'avv. P_
, previa risoluzione del contratto di mandato professionale;
in via
[...] subordinata, al fine di sentirli condannare alla corresponsione, in suo favore, di una rendita mensile di € 483,67, o del diverso importo riconosciuto come giusto;
in via ulteriormente subordinata, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto
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di difesa e del diritto alla salute o del danno da perdita di chances.
seppure ritualmente citata, con notifica perfezionatasi in data CP_4
30.8.2017, non si è costituita e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Camera del lavoro territoriale di Foggia, costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa siccome infondata in fatto ed in diritto ed ha precisato di essersi costituita solo al solo fine di difendere se stessa nel caso in cui fosse identificata nel soggetto citato in giudizio.
, costituendosi, oltre a domandare il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda e a presentare istanza per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento dell'eventuale indennizzo, ha altresì avanzato in via riconvenzionale domanda per il pagamento del compenso per l'attività professionale, prestata in favore dell'attore, pari ad € 17.578,31.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, , Controparte_2 costituendosi, ha domandato rigettare l'avversa domanda o, in subordine, di accoglierla ma nei limiti del massimale di polizza (€. 1.000.000,00) e con decurtazione della franchigia pattuita nella misura dell'1%.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
§ In via preliminare
In via preliminare, va dato atto che l'attore ha citato in giudizio INCA- CIGL di Foggia, la quale non si è costituita. Al suo posto, si è invece costituita
, che ha affermato, ma non ha Parte_2 provato, che citata dall'attore, non è un'autonoma persona CP_5 giuridica, ma solo una sua articolazione territoriale e, pertanto, ha precisato di costituirsi stante il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo ad per difendersi qualora dovesse essere ritenuta titolare passiva CP_5
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del rapporto.
Il Tribunale ritiene che, invece, l'attore abbia provato la soggettività giuridica di perché ha versato in atti lo statuto dell'ente, dal CP_5 quale risulta che lo stesso è stato costituito come persona giuridica di diritto privato (art. 1) e ha, inoltre, affermato che ha anche un proprio CP_5 autonomo codice fiscale.
Viceversa, non ha provato, ma ha Parte_2 solo affermato, che è una sua articolazione territoriale priva di CP_5 autonoma soggettività giuridica.
Alla luce della prova in atti della soggettività giuridica di e CP_5 dell'assenza di qualsivoglia prova in senso contrario offerta da
[...]
, deve essere considerata quale Parte_2 CP_5 persona giuridica di diritto privato e deve essere dichiarata contumace, poiché non costituitasi in giudizio.
Camera Del Lavoro Territoriale Di Foggia, invece, siccome intervenuta senza essere stata citata, assumendo di essere essa stessa legittimata passiva della pretesa, va qualificata come interventrice litisconsortile ex art. 105, cod. proc. civ. (Cass. civ. n. 17954 del 2008).
Sul punto, osservato che la condivisibile giurisprudenza della Corte di legittimità ha avuto modo di sottolineare che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo di essere lui (o anche lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni (cfr. Cass.
n. 1948 del 1983 e, da ultimo, Cass. n. 17954 del 2008).
Con riferimento, invece, al convenuto , va dato atto che lo Controparte_1 stesso è stato citato in giudizio dall'attore in proprio, ma per conseguire il risarcimento del danno derivante non solo dai suoi asseriti nadempimenti, ma anche per il risarcimento del danno derivante dagli inadempimenti
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dell'avv. Colucci Francesco, padre deceduto dell'odierno convenuto.
Al proposito, va condivisibilmente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la persona fisica che sia stata citata nella causa in proprio, cumula comunque in sé la qualità di parte in proprio e anche quella di erede di altro soggetto, qualora quest'ultimo sia deceduto prima dell'inizio del giudizio (come nel caso in esame); ciò in quanto tale situazione, in cui è dato ravvisare l'unicità della parte in senso sostanziale, differisce da quella della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito all'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e
300, comma 2, c.p.c., determina la necessità della citazione in riassunzione degli eredi in tale qualità, ancorché già costituiti in nome proprio, oppure della prosecuzione del processo nei loro confronti (Cass. civ. n. 5444/2021).
Di conseguenza, il convenuto , seppure citato solo in proprio, Controparte_1 cumula anche la qualità di erede di Colucci Francesco, deceduto prima dell'istaurazione del presente giudizio, siccome tale sua qualità di erede non
è stata contestata.
§ Sul merito
Il Tribunale osserva quanto segue.
Innanzitutto, va dato atto che di Foggia deve Parte_2 considerarsi priva di titolarità passiva del rapporto obbligatorio.
L'attore ha, infatti, provato che INCA ha un proprio codice fiscale;
uno statuto con il quale è costituita come persona giuridica di diritto privato;
e che tutti gli atti sono stati redatti su carta intestata di CA, con firma della propria direttrice dott.ssa senza alcun riferimento CP_6 all'interventrice.
Le domande dell'attore andranno quindi esaminate nei confronti degli originari convenuti.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha dedotto: che a causa del lavoro da egli svolto, è rimasto, per decenni, esposto ad agenti che gli hanno causato patologie fisiche, sicché si è recato presso per ricevere CP_5 assistenza per l'inoltro della denuncia di malattia professionale all' nel CP_3 maggio del 1994; che inoltrò la denuncia di malattia CP_5
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professionale all' il 23/5/1994, pochi giorni dopo la consegna, da parte CP_3 dell'attore, del certificato medico che attestava la sua patologia e che, a seguito della risposta negativa dell' del 5/10/95, propose ricorso, dopo CP_3 poco più di un mese, in data 8.11.1995; che in data 2.2.1998, ossia dopo quasi tre anni, sollecitò la richiesta di riconoscimento della malattia professionale poiché l' era rimasta silente e che, in seguito al sollecito, CP_3
l' in data 23.11.1998, emanò decisione di rigetto;
che INCA CIGL, a
CP_3 seguito della decisione di rigetto, lo indusse ad intraprendere un giudizio avverso l' dinnanzi al giudice del lavoro, consigliandogli il proprio avv.
CP_3 di fiducia, Colucci Francesco;
che Colucci Francesco intraprese l'azione solo in data 22 luglio 1999 (quasi un anno dopo del diniego dell' , a
CP_3 prescrizione del diritto già maturata, ma nondimeno, il giudice di prime cure accolse la domanda e condannò l' a riconoscergli una rendita vitalizia
CP_3 corrispondente al valore del 30 per cento dell'inabilità permanente, successivamente determinata con comunicazione in € 483,67 mensili;
CP_3 che, su appello dell' la sentenza fu riformata in secondo grado, poiché
CP_3 il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall' eccezione che, invece, fu ritenuta
CP_3 fondata dalla Corte di Appello, la quale affermò che, ai sensi dell'art. 112
TU 1124/1965, una volta iniziata la pratica amministrativa, decorsi 150 giorni, si forma il silenzio-rigetto e che, quindi, l'istante dopo 150 giorni, può agire per le vie legali, per cui la prescrizione del suo diritto decorre dal giorno della conoscenza della malattia e resta sospesa solo per 150 giorni dalla presentazione della domanda all' che, quindi, a suo avviso, CA CP_3
CI, dopo aver inoltrato all' il proprio ricorso avverso il diniego della CP_3 malattia professionale (nel novembre 1995) avrebbe dovuto, decorsi i 150 giorni, dare mandato ad uno dei legali di fiducia del Patronato per presentare ricorso giudiziale, solo così interrompendo definitivamente e in modo corretto il decorso della prescrizione;
che, invece, il Patronato ha atteso ben tre anni, ossia dal novembre 1995 al novembre 1998, per decidere poi di inviare un mero sollecito, determinando così il maturare della prescrizione ex art. 112 TU 1124/1965; che, quindi, il ritardo nella
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proposizione dell'azione giudiziale, addebitabile al ed anche CP_7 all'avv. Colucci Francesco, ha causato il maturare della prescrizione del suo diritto;
che, ignaro di ciò, su consiglio dell'avv. , figlio di Controparte_1
Colucci Francesco (intanto deceduto), oltretutto, propose anche ricorso in
SA avverso la sentenza della Corte di Appello, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile per omessa proposizione del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.; che l' che in esecuzione della sentenza di CP_3 primo grado gli aveva, intanto, corrisposto la somma di € 53.346,98 (ossia
483,67 mensili), gli chiese, vista la sentenza di appello, la restituzione di detta somma, poiché erogatagli indebitamente, oltre agli interessi maturati per circa € 7.000,00, per complessivi € 60,348,17; che egli, ha diritto, in ragione degli inadempimenti in cui sono incorsi i convenuti, al pagamento di detta somma in suo favore, o anche al versamento di € 483,67 mensili o, in ogni caso, al risarcimento del danno da perdita di chances; che egli ha inoltre versato anche la somma di € 800,00, in favore dell'avv. P_
di cui ora chiede la restituzione, previa risoluzione del contratto di
[...] mandato professionale;
che, infine, ha subito danni non patrimoniali consistiti nel mancato godimento della rendita vitalizia cui aveva diritto, nel pagamento di tutte le spese mediche, nella perdita della chances di ottenere una rendita vitalizia, pari alla somma di € 300.000,00 o della diversa ritenuta di giustizia.
In sostanza, dagli atti risulta che la domanda è stata presentata nel maggio del 1994, termine dal quale è anche iniziato a decorrere il periodo triennale di prescrizione ex art. 112 TU 1124/1965, sospeso per soli centocinquanta giorni per la conclusione della procedura stragiudiziale, con conseguente prescrizione del diritto dell'attore al 2 ottobre 1997, circa: quindi, quando
CA CI, in data 2.2.1998, sollecitò la richiesta di riconoscimento presso l' rimasta silente per quasi tre anni, il diritto era già prescritto. CP_3
Secondo l'attore, CA CI, decorsi 150 giorni, avrebbe dovuto attivarsi per intraprendere l'azione giudiziale e per impedire la prescrizione del diritto.
A tal proposito, l'attore ha depositato lo statuto di CA CI, ove all'art. 6 si legge che “L'INCA assicura la tutela dei diritti in sede contenziosa,
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amministrativa o giudiziaria, mediante apposite convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi, con avvocati, medici ed altri professionisti nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità dell'eventuale partecipazione dell'assistito alle spese, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare dall' art. 9 della legge 152/2001”.
Il Tribunale osserva.
È noto che spetta all'attore provare il contratto (Cass. civ. n. 13533/2001).
L'attore, tuttavia, non ha dimostrato di aver conferito ad CA CI incarico di intraprendere l'azione giudiziaria, ma nemmeno ha provato che tra i compiti del Patronato rientrasse anche quello di intraprendere azioni giudiziali per suo conto e, dunque, con il necessario conferimento di una procura sostanziale.
La lettura dello Statuto, interpretando le clausole complessivamente, lascia intendere che all'CA “per nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi” spetta il compito di promuovere gli adempimenti ed esercitare i poteri previsti dalla legge n. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo (art. 5 dello Statuto).
Viceversa, l'art.
6 - diversamente dall'art.
5 - non stabilisce che l'CA, per nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, intraprende anche le azioni giudiziali in sede contenziosa, ma si limita ad affermare che l'ente assicura esclusivamente la tutela dei diritti in sede contenziosa attraverso convenzioni stipulate con avvocati, medici e altri professionisti.
Ne deriva, quindi, che nei compiti di CA rientra esclusivamente la cura del procedimento amministrativo, salve le convenzioni che la stessa stipula con avvocati per la tutela dei diritti degli assistiti in sede contenziosa, a tariffe agevolate.
In capo ad CA, in definitiva, vi è solo il complito di espletare la pratica amministrativa, salva la possibilità degli assistiti di rivolgersi agli avvocati convenzionati con CA per procedere anche giudizialmente, senza che tuttavia ciò comporti alcun obbligo in capo ad CA di conferire, da sé, mandato agli avvocati o di prestare consulenza legale per l'introduzione dell' eventuale azione giudiziaria.
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In definitiva, le competenze di INCA si arrestano alla procedura amministrativa, non rientrando tra i compiti del patronato anche quello di promuovere azioni giudiziarie. Dallo statuto si comprende che CA CI, può indirizzare e consigliare di rivolgersi a professionisti maggiormente esperti nella disciplina giuslavorista, tanto che con alcuni essi vengono anche stipulate delle convenzioni, ma esse sono semplicemente finalizzate ad applicare tariffe agevolate e non determinano nessun obbligo in capo ad
CA CI di procedere anche giudizialmente.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non sussisteva, quindi, alcun obbligo per l'INCA di intraprendere l'azione giudiziaria tempestivamente, ossia decorsi i centocinquanta giorni dalla proposizione della domanda amministrativa e nulla avrebbe impedito all'attore di rivolgersi all'avvocato e di intraprendere da sé l'azione decorsi centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.
Non è possibile, quindi, imputare ad INCA CI, in mancanza di qualsivoglia conferimento dell'incarico o di qualsivoglia obbligo statutario, l'omessa iniziativa giudiziale, non rientrando quest'ultima tra le sue attribuzioni.
Ne deriva, pertanto, il rigetto di tutte le domande nei confronti di CA non essendo configurabile nessun inadempimento della stessa e, quindi, nessuna sua responsabilità in merito ai danni lamentati dall'attore.
Nemmeno è ravvisabile alcuna responsabilità dei difensori, avv.ti Colucci
Francesco e . P_
Risulta, infatti, che il mandato è stato conferito all'avv. Colucci Francesco in data 5.7.1999, quando quindi il diritto si era già prescritto. La circostanza è stata anche ammessa dall'attore il quale ha riconosciuto che il suo diritto si era già prescritto prima ancora del provvedimento di rigetto amministrativo e ha affermato di aver conferito mandato all'avvocato dopo il provvedimento di rigetto amministrativo.
È noto che responsabilità del difensore per gli inadempimenti in cui incorre nell'espletamento della propria prestazione professionale è una responsabilità di tipo omissivo, per cui il nesso eziologico va provato dimostrando l'efficacia salvifica della condotta omessa, e cioè che dalla
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proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento delle attività omesse sarebbero conseguiti esiti vantaggiosi per il cliente (Cass. civ.
11901/2001; 2638/2013), e ciò secondo un giudizio prognostico circa l'esito della lite, da operarsi sempre secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. civ. 25112/2017).
Alla luce di tale giurisprudenza, appare evidente che il difensore, avv.
Colucci Francesco, nulla avrebbe potuto fare che non ha fatto per ottenere l'accoglimento della domanda, atteso che il diritto si era prescritto ancora prima che gli fosse conferito il mandato.
Nemmeno sono fondate, sotto il profilo della responsabilità risarcitoria, le doglianze avanzate nei confronti dell'avv. , per avere Controparte_1 quest'ultimo introdotto ricorso in SA dichiarato inammissibile per omessa proposizione del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.
Si ribadisce, ancora, quanto già chiarito, ossia che la responsabilità del difensore per gli inadempimenti in cui incorre nell'espletamento della propria prestazione professionale è una responsabilità di tipo omissivo, per cui il nesso eziologico va provato dimostrando l'efficacia salvifica della condotta omessa, mentre nel caso in esame non risulta in alcun modo provato che l'azione sarebbe stata accolta qualora il ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile.
Le domande di risarcimento danni devono, pertanto, essere rigettate anche nei confronti dell'avv. . Controparte_1
Inoltre, nei confronti di entrambi i convenuti vanno rigettate anche le domande da perdita di chances.
La giurisprudenza ha recentemente chiarito che la perdita di chances presuppone sempre la prova, con il grado del più probabile del non, tra l'inadempimento o il fatto illecito lamentato e l'evento, consistente nella perdita della possibilità perduta e che, quindi la chances si differenzia rispetto al danno, solo sotto il profilo eventistico, che nell'ipotesi della chances e costituito dalla “concreta possibilità” di conseguire il risultato e non nel “risultato” che sarebbe stato certamente conseguito ove l'inadempimento o il fatto illecito non vi fosse stato, dovendosi in
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quest'ultimo caso risarcire il danno integrale (Cass. civ. n. 18568/2024).
Nel caso in esame, per quanto già argomentato, manca proprio l'inadempimento o il fatto illecito imputabile ai convenuti poiché, per un verso, non rientrava tra le competenze di CA CI l'obbligo di promuovere l'azione giudiziaria o di prestare consulenza legale sul punto e, per altro verso, l'avv. Colucci Francesco, e a maggior ragione l'avv. , Controparte_1 non avrebbero mai potuto intraprendere tempestivamente l'azione giudiziaria poiché il mandato è stato loro conferito quando il diritto si era già prescritto e la prescrizione è stata eccepita, con conseguente rigetto dell'azione su accolgimento dell'eccezione di prescrizione altrui.
Infine, nei confronti dell'avv. , l'attore ha anche domandato Controparte_1 la risoluzione del contratto di mandato professionale per suo grave inadempimento, con restituzione di € 800,00 versati in suo favore a titolo di “contributo volontario” per consentirgli di recarsi a Roma e partecipare all'udienza tenutasi dinnanzi alla Corte di cassazione.
Il Tribunale ritiene che il versamento di € 800,00 sia avvenuto a titolo di
“contributo volontario”, come affermato dallo stesso attore, e non già a titolo di pagamento del corrispettivo per la prestazione professionale svolta, per cui il versamento è irripetibile ex art. 2034 cod. civ..
Dal canto suo, ha, invece, domandato il pagamento del Controparte_1 corrispettivo per il secondo grado di giudizio e per il giudizio di SA.
Sul punto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, posto che il credito del professionista per la prestazione d'opera professionale è un credito soggetto a prescrizione presuntiva, che presuppone l'avvenuto pagamento della parcella, mentre l'attore nelle sue difese ha riconosciuto che i compensi dei due ultimi gradi di giudizio non sono stati pagati.
Inoltre, va rigettata la difesa dell'attore secondo cui il compenso non sarebbe dovuto in quanto il difensore, siccome in convenzione con il patronato, avrebbe dovuto essere pagato da quest'ultimo.
Non vi è, difatti, prova di nessuna convenzione tra l'avvocato convenuto ed il patronato, né tantomeno di alcun accordo scritto, tra l'attore e il
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convenuto, che escluda il diritto al compenso del difensore.
Tuttavia, il compenso non è dovuto perché il contratto di mandato professionale deve essere risolto per grave inadempimento dell'avvocato convenuto, consistito nel non aver formulato il quesito di diritto, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto.
Infatti, a differenza di quanto affermato in punto di azione risarcitoria, per l'accoglimento dell'azione di risoluzione non occorre la dimostrazione della condotta salvifica omessa, ma è sufficiente il grave inadempimento dello stipulante, atteso che il presupposto per la risoluzione è, appunto il grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., mentre la condizione per il risarcimento è il configurarsi di un danno (che in caso di resposnabilità omissiva, come già sottolineato, implica la dimostrazione della condotta salvifica omessa).
Ciò premesso, il compenso non può ritenersi dovuto perché non è condivisibile la tesi difensiva dell'avvocato convenuto, secondo cui la
SA avrebbe errato nell'applicare l'art. 366 bis cod. proc. civ., per essere stato quest'ultimo abrogato ex art. 47, comma 1, lett. d L. 69/2009.
Infatti, ai sensi dell'art. 58 L. 69/2009 si legge che “Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Come parametro per l'applicazione intertemporale della norma, quindi, la legge fa riferimento non già alla data di pubblicazione della sentenza di
SA (come invece ritiene il convenuto), ma alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato e cioè alla data del deposito della sentenza della Corte di Appello, che nel caso in esame è stata depositata in data 12 maggio 2009, ossia in data antecedente all'entrata in vigore della legge abrogativa dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (4 luglio 2009) che, pertanto, all'epoca era ancora vigente.
La SA ha, quindi, correttamente dichiarato il ricorso inammissibile
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ex art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente grave inadempimento del difensore.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento dell'eccezione di grave inadempimento del contratto di mandato professionale, il quale, in applicazione dei principi dettati dall'art. 2236 e 1176, secondo comma, cod. civ, deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge (Cass. civ. n. 20828/2009), e, conseguentemente, va rigettata la sua domanda di pagamento del compenso.
Il rigetto di tutte le domande integra un'ipotesi di soccombenza reciproca tra l'attore e il convenuto e la compensazione delle spese si Controparte_1 giustifica anche tra l'attore e il terzo interventore, siccome quest'ultimo ha sostenuto spese superflue ex art. 92, comma primo , cod. proc. civ. per essere intervenuto spontaneamente in giudizio, in assenza di titolarità passiva del rapporto. Viceversa, il rimborso delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa va posto a carico dell'attore, siccome soccombente nella domanda proposta nei confronti del convenuto , da cui Controparte_1 ha tratto origine la chiamata della terza compagnia assicurativa (Cass. civ.
n. 31868 del 15/11/2023). Le spese si liquidano anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi in relazione alla natura, difficoltà e pregio dell'attività prestata (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del petitum indeterminabile di complessità bassa (cfr.
Cass. civ. n. 10984 del 26/04/2021 , art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Nulla per la spese in favore della convenuta vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia
Proc. n. 6469/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 13 a 14 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CA CI;
b) rigetta le domande proposte dall'attore;
c) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto P_
;
[...]
d) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore, il convenuto P_
e la terza interventrice;
[...] Parte_2
e) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa, pari all'importo di € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 6469/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 14 a 14