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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4235/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Gianni Carlo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Milano, Via
San Barnaba n° 32;
RICORRENTE contro
(c.f. nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a. pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 lett.b), della legge 1/12/1970 n.
898 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 22/8/2000 in
Marocco, nel Comune di IH EN AH, fra i Signori e Parte_1 CP_1
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese n. 35, Parte 2 Serie C
[...] dell'anno 2015 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere agli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3/11/2000 n. 396 e successive modificazioni;
b. confermare le condizioni sottoscritte dai coniugi alla udienza del 14/1/2020 e in particolare:
- affido condiviso a entrambi i genitori del figlio minore nato il [...] con collocazione Per_1 abitativa presso la residenza della madre in Vimodrone (MI), Via XI Febbraio n° 13 e possibilità di incontrare il padre ogni qualvolta lo desideri;
- disporre da parte del Signor il versamento dell'importo di euro 400.00 Parte_1 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disposto dal Tribunale di
Monza con decreto del 9/3/2023 (Doc.8);
c. con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione, I.V.A. E C.P.A. come per legge.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.8.2000 a Parte_1 CP_1
IH EN AH;
- Dall'unione sono nati (12.3.2002), 25.2.2005) e (14.7.2007); Per_2 Per_3 Per_1
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza nel procedimento di separazione consensuale, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 16.1.2020, alle seguenti condizioni: affido condiviso dei tre figli minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione della casa coniugale a incontri tra padre e figli secondo la richiesta e il gradimento di questi ultimi, CP_1 contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi direttamente da parte del datore di lavoro del resistente;
-con provvedimento del 9.3.2023 il Tribunale di Monza riduceva ad euro 400, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli l'importo del contributo al mantenimento dovuto dal resistente, che era stato nel frattempo licenziato;
- con ricorso depositato il giorno 19.6.2024 domandava lo scioglimento del Parte_1 matrimonio;
l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
versarsi Per_1 euro 400,00 da parte di a a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande parte ricorrente esponeva che Per_1 tra i coniugi era intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 16.1.2020;
2 che parte ricorrente col ricorso del 28.6.2021 ricorreva al Tribunale di Monza per ottenere la revisione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli;
che con decreto del 9/3/2023 il Tribunale di Monza disponeva nei confronti di parte ricorrente il versamento alla moglie di un assegno di mantenimento dei figli nella misura di euro 400.00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che aveva lasciato Pt_1 il domicilio coniugale ed era andato a vivere presso i parenti in Agrate Brianza.
- all'udienza del 12.12.2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente;
alla successiva udienza del
9.1.2025 il ricorrente dichiarava: vivo in Marocco con mia mamma, quando torno in Italia sto presso i miei nipoti, ad
Agrate Brianza. Vengo in Italia solo per il processo, perché non ho un lavoro, né una casa. In Marocco vivo a casa dei miei genitori. in Marocco lavoro come manovale, con reddito di 40 euro a settimana. I miei figli stanno con la mamma, non li vedo e non li sento dalla separazione, non mi rispondono. Non lavoro quindi non verso per il mantenimento, prima pagavo
1000 euro al mese. La resistente ha cambiato casa e non so se è in affitto o in una casa di proprietà. Non so se ha un nuovo compagno, lei lavora con gli anziani. Non so se i miei figli studiano, non ho rapporti con loro. non verso un contributo da quando mi hanno licenziato, nel 2022.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che:
-La domanda di divorzio è fondata.
- Tra le parti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione
(14.1.2020), con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc. L. 18/12/2020
n. 176, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
- si ritiene di dover disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
-la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
- Nel caso di specie, non sono stati allegati né sono comunque emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'affido condiviso, nel breve lasso di tempo che separa .
Alla luce di quanto precede viene disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, genitore con il quale il ragazzo ha sempre prevalentemente vissuto;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo liberi accordi assunti con lo stesso, in ragione dell'età di
Per_1
3 -Quanto agli aspetti economici, il ricorrente nella Certificazione Unica 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 13178,74 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 864,45 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
Nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 2.968,57 lordi per tre mensilità, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) - a euro 718,79 netti mensili, se si suddivide l'importo totale su tre mensilità; attualmente vive in Marocco, ospite della di lui madre, e lavora con reddito mensile di circa 160 euro.
-l'attuale condizione occupazionale e reddituale della resistente sono ignote, siccome quella dei due figli maggiorenni.
Deve peraltro considerarsi come il contributo offerto dal ricorrente vincoli ex articolo 112 c.p.c. il
Tribunale ad una pronuncia in tale senso;
Viene dunque determinato come in dispositivo quello che il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate con decorrenza dalla presente pronuncia.
- le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 19.6.2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 22.8.2000 a IH EN AH (atto n. 35, Parte II, Serie C, anno 2015 del registro degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi assunti con lo stesso;
5. Pone a carico del ricorrente l'importo di euro 400,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla presente pronuncia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 e con riferimento al mese di gennaio 2025. Pone inoltre a carico del ricorrente il
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo
4 le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
6. spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.1.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4235/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Gianni Carlo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Milano, Via
San Barnaba n° 32;
RICORRENTE contro
(c.f. nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a. pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 lett.b), della legge 1/12/1970 n.
898 come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 22/8/2000 in
Marocco, nel Comune di IH EN AH, fra i Signori e Parte_1 CP_1
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese n. 35, Parte 2 Serie C
[...] dell'anno 2015 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno Monzese di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere agli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3/11/2000 n. 396 e successive modificazioni;
b. confermare le condizioni sottoscritte dai coniugi alla udienza del 14/1/2020 e in particolare:
- affido condiviso a entrambi i genitori del figlio minore nato il [...] con collocazione Per_1 abitativa presso la residenza della madre in Vimodrone (MI), Via XI Febbraio n° 13 e possibilità di incontrare il padre ogni qualvolta lo desideri;
- disporre da parte del Signor il versamento dell'importo di euro 400.00 Parte_1 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disposto dal Tribunale di
Monza con decreto del 9/3/2023 (Doc.8);
c. con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione, I.V.A. E C.P.A. come per legge.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.8.2000 a Parte_1 CP_1
IH EN AH;
- Dall'unione sono nati (12.3.2002), 25.2.2005) e (14.7.2007); Per_2 Per_3 Per_1
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza nel procedimento di separazione consensuale, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 16.1.2020, alle seguenti condizioni: affido condiviso dei tre figli minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione della casa coniugale a incontri tra padre e figli secondo la richiesta e il gradimento di questi ultimi, CP_1 contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi direttamente da parte del datore di lavoro del resistente;
-con provvedimento del 9.3.2023 il Tribunale di Monza riduceva ad euro 400, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli l'importo del contributo al mantenimento dovuto dal resistente, che era stato nel frattempo licenziato;
- con ricorso depositato il giorno 19.6.2024 domandava lo scioglimento del Parte_1 matrimonio;
l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
versarsi Per_1 euro 400,00 da parte di a a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande parte ricorrente esponeva che Per_1 tra i coniugi era intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 16.1.2020;
2 che parte ricorrente col ricorso del 28.6.2021 ricorreva al Tribunale di Monza per ottenere la revisione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli;
che con decreto del 9/3/2023 il Tribunale di Monza disponeva nei confronti di parte ricorrente il versamento alla moglie di un assegno di mantenimento dei figli nella misura di euro 400.00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che aveva lasciato Pt_1 il domicilio coniugale ed era andato a vivere presso i parenti in Agrate Brianza.
- all'udienza del 12.12.2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente;
alla successiva udienza del
9.1.2025 il ricorrente dichiarava: vivo in Marocco con mia mamma, quando torno in Italia sto presso i miei nipoti, ad
Agrate Brianza. Vengo in Italia solo per il processo, perché non ho un lavoro, né una casa. In Marocco vivo a casa dei miei genitori. in Marocco lavoro come manovale, con reddito di 40 euro a settimana. I miei figli stanno con la mamma, non li vedo e non li sento dalla separazione, non mi rispondono. Non lavoro quindi non verso per il mantenimento, prima pagavo
1000 euro al mese. La resistente ha cambiato casa e non so se è in affitto o in una casa di proprietà. Non so se ha un nuovo compagno, lei lavora con gli anziani. Non so se i miei figli studiano, non ho rapporti con loro. non verso un contributo da quando mi hanno licenziato, nel 2022.
Il suo legale insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che:
-La domanda di divorzio è fondata.
- Tra le parti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione
(14.1.2020), con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc. L. 18/12/2020
n. 176, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
- si ritiene di dover disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
-la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
- Nel caso di specie, non sono stati allegati né sono comunque emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'affido condiviso, nel breve lasso di tempo che separa .
Alla luce di quanto precede viene disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, genitore con il quale il ragazzo ha sempre prevalentemente vissuto;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo liberi accordi assunti con lo stesso, in ragione dell'età di
Per_1
3 -Quanto agli aspetti economici, il ricorrente nella Certificazione Unica 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 13178,74 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 864,45 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità;
Nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 2.968,57 lordi per tre mensilità, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) - a euro 718,79 netti mensili, se si suddivide l'importo totale su tre mensilità; attualmente vive in Marocco, ospite della di lui madre, e lavora con reddito mensile di circa 160 euro.
-l'attuale condizione occupazionale e reddituale della resistente sono ignote, siccome quella dei due figli maggiorenni.
Deve peraltro considerarsi come il contributo offerto dal ricorrente vincoli ex articolo 112 c.p.c. il
Tribunale ad una pronuncia in tale senso;
Viene dunque determinato come in dispositivo quello che il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate con decorrenza dalla presente pronuncia.
- le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 19.6.2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 22.8.2000 a IH EN AH (atto n. 35, Parte II, Serie C, anno 2015 del registro degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Affida in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi assunti con lo stesso;
5. Pone a carico del ricorrente l'importo di euro 400,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla presente pronuncia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 e con riferimento al mese di gennaio 2025. Pone inoltre a carico del ricorrente il
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo
4 le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
6. spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.1.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
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