Art. 4.
Il programma di interventi straordinari sara' sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verra' quindi approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.
Le eventuali variazioni al programma saranno approvate con le stesse modalita'.
Il programma e le eventuali variazioni sono comunicati al Parlamento prima dell'invio al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dara' comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.
Il programma di interventi straordinari sara' sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verra' quindi approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.
Le eventuali variazioni al programma saranno approvate con le stesse modalita'.
Il programma e le eventuali variazioni sono comunicati al Parlamento prima dell'invio al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dara' comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.