Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 735
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha ritenuto che l'atto impugnato contenga la menzione dell'atto impositivo presupposto e quanto necessario all'esplicitazione della pretesa, escludendo quindi il difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Inesistenza del beneficio e del fondamento della pretesa

    Il giudice ha ritenuto che l'ingiunzione di pagamento presupposta, notificata e non impugnata nei termini, avesse reso inammissibili le censure relative al merito della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 735
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 735
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo