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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6763/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del RR Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 674851-22990791 CONT. CONS. BON 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il Indirizzo_, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (CF: CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Paola, Indirizzo_1, posta certificata: Email_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a Consorzio di Bonifica RR TI
e Area S.r.l. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 22990791, ricevuto in data 11.10.2024, per il pagamento della somma di € 115,13 a titolo di contributo consortile di bonifica per l' anno 2020.
A fondamento della richiesta, la parte ricorrente ha posto diversi motivi afferenti:
1. al difetto di motivazione,
2. alla inesistenza di ogni beneficio e del fondamento della pretesa.
Si è costituita Area S.r.l. facendo rilevare l'inammissibilità delle doglianze di merito, stante la perfezione della notifica dell'atto impoesattivo presupposto, non impugnato.
Ha poi resistito alle ulteriori censure.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto riepilogato – ribadito che l'atto oggetto di impugnazione è offerto da un preavviso di fermo amministrativo – giova richiamare il principio secondo il quale il predetto atto è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).
Deve allora rilevarsi che Area S.r.l. ha dimostrato di avere notificato il presupposto atto impoesattivo dato dalla “ingiunzione di pagamento” ex art 3 R.D. n. 639/1910 n. 1060363 (doc. n. 20412927) in data 12/02/2024.
E ciò priva di pregio tutti i motivi di gravame afferenti al merito della pretesa.
Parimenti infondato si profila anche il primo motivo, posto che l'atto impugnato reca menzione del presupposto atto impositivo non onorato e contiene la menzione di quanto necessario alla esplicitazione della pretesa.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Biagio Politano, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Area S.r.l., che liquida in euro
150 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CP come per legge.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6763/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del RR Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 674851-22990791 CONT. CONS. BON 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il Indirizzo_, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (CF: CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Paola, Indirizzo_1, posta certificata: Email_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a Consorzio di Bonifica RR TI
e Area S.r.l. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 22990791, ricevuto in data 11.10.2024, per il pagamento della somma di € 115,13 a titolo di contributo consortile di bonifica per l' anno 2020.
A fondamento della richiesta, la parte ricorrente ha posto diversi motivi afferenti:
1. al difetto di motivazione,
2. alla inesistenza di ogni beneficio e del fondamento della pretesa.
Si è costituita Area S.r.l. facendo rilevare l'inammissibilità delle doglianze di merito, stante la perfezione della notifica dell'atto impoesattivo presupposto, non impugnato.
Ha poi resistito alle ulteriori censure.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto riepilogato – ribadito che l'atto oggetto di impugnazione è offerto da un preavviso di fermo amministrativo – giova richiamare il principio secondo il quale il predetto atto è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).
Deve allora rilevarsi che Area S.r.l. ha dimostrato di avere notificato il presupposto atto impoesattivo dato dalla “ingiunzione di pagamento” ex art 3 R.D. n. 639/1910 n. 1060363 (doc. n. 20412927) in data 12/02/2024.
E ciò priva di pregio tutti i motivi di gravame afferenti al merito della pretesa.
Parimenti infondato si profila anche il primo motivo, posto che l'atto impugnato reca menzione del presupposto atto impositivo non onorato e contiene la menzione di quanto necessario alla esplicitazione della pretesa.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Biagio Politano, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Area S.r.l., che liquida in euro
150 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CP come per legge.