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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 282 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Rossi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
• La casa familiare, in comproprietà a pari quota ai ricorrenti, sita in Via Aldo Moro n. 6/c a Cogollo del Cengio (VI), resta assegnata alla IG.ra con il relativo Parte_1
mobilio.
• Si da atto che il IG. si è già trasferito in altra abitazione, in Parte_2
locazione, sita in Arsiero (VI) in Via G. Marconi n. 7.
• L'affido di e è attribuito ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2
disposizioni sull'affidamento condiviso, così come segue:
- la residenza anagrafica dei figli viene mantenuta con la mamma presso la casa familiare sopra indicata.
- Il IG. starà con i figli per 4/5 sere ogni settimana (che verranno Parte_2
individuate e comunicate per le vie brevi alla IG.ra ), dal pomeriggio fino Parte_1
alla fine della cena. Inoltre, i figli staranno col papà tutti i venerdì sera fino al sabato sera successivo.
- I figli, in modo alternato di anno in anno, trascorreranno il pranzo di Natale con un genitore e la cena con l'altro; ciò anche per quanto riguarda il pranzo e la cena di Pasqua. Inoltre, per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà una settimana con i figli.
• Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , entro e non oltre il 20 del Pt_2 Parte_1
mese, la somma mensile di euro 250 a figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli.
• L'assegno unico resta attribuito per il 100% alla IG.ra . Parte_1
• Le spese straordinarie di mantenimento dei figli saranno in capo ai ricorrenti nella misura del 50%; per la determinazione e la disciplina delle spese straordinarie si rinvia espressamente all'ultimo Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
dei figli minori e . Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 06.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eIGenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Cogollo Del Cengio (VI) in Via Aldo Moro n. 6/c , va assegnata a in quanto convivente con i figli minori. Parte_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_3
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_4
epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, l'8.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 282 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Rossi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
• La casa familiare, in comproprietà a pari quota ai ricorrenti, sita in Via Aldo Moro n. 6/c a Cogollo del Cengio (VI), resta assegnata alla IG.ra con il relativo Parte_1
mobilio.
• Si da atto che il IG. si è già trasferito in altra abitazione, in Parte_2
locazione, sita in Arsiero (VI) in Via G. Marconi n. 7.
• L'affido di e è attribuito ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2
disposizioni sull'affidamento condiviso, così come segue:
- la residenza anagrafica dei figli viene mantenuta con la mamma presso la casa familiare sopra indicata.
- Il IG. starà con i figli per 4/5 sere ogni settimana (che verranno Parte_2
individuate e comunicate per le vie brevi alla IG.ra ), dal pomeriggio fino Parte_1
alla fine della cena. Inoltre, i figli staranno col papà tutti i venerdì sera fino al sabato sera successivo.
- I figli, in modo alternato di anno in anno, trascorreranno il pranzo di Natale con un genitore e la cena con l'altro; ciò anche per quanto riguarda il pranzo e la cena di Pasqua. Inoltre, per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà una settimana con i figli.
• Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , entro e non oltre il 20 del Pt_2 Parte_1
mese, la somma mensile di euro 250 a figlio a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli.
• L'assegno unico resta attribuito per il 100% alla IG.ra . Parte_1
• Le spese straordinarie di mantenimento dei figli saranno in capo ai ricorrenti nella misura del 50%; per la determinazione e la disciplina delle spese straordinarie si rinvia espressamente all'ultimo Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 30/01/2025 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
dei figli minori e . Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 06.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eIGenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Cogollo Del Cengio (VI) in Via Aldo Moro n. 6/c , va assegnata a in quanto convivente con i figli minori. Parte_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_3
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Persona_4
epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, l'8.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo