Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3124/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3124/2022 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rappr. e difeso dall'Avv. M. Montella, come da procura in atti,
APPELLANTE E
in persona del legale rappr.p.t. CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. F. Grillo, come da procura in atti
APPELLATA
C& in persona del legale rappr.p.t. Controparte_2
APPELLATA - CONTUMACE
in persona del legale rappr.p.t. Controparte_3
APPELLATA – CONTUMACE
Con ricorso depositato in data 19.9.2019 presso il Tribunale di Napoli – sezione lavoro dedusse di aver lavorato dal Parte_1
1.12.2005 fino all'8.4.2019 alle dipendenze della società
[...]
dapprima con contratto part-time, con mansioni Parte_2 di impiegato ausiliario alle vendite, e poi full -time, con mansioni di vicedirettore. Dedusse, inoltre, che nel corso del rapporto di lavoro era stato trasferito presso la società Controparte_3
ex art. 2112 cc, e di avervi lavorato dall'1.9.2011 al
[...]
31.3.2013. svolgendo le mansioni di direttore di punto vendita a tempo indeterminato;
di essere, poi, passato nuovamente alle dipendenze della società dal 2.4.2013 Parte_3 all'8.4.2019, con mansioni di impiegato liv. di aver, CP_4 comunque, svolto in via prevalente le mansioni di direttore del punto di vendita. inoltre, di aver sottoscritto in data Parte_4
30.9.2014 un verbale di conciliazione sindacale, relativo al passaggio dal CCNL Confcommercio al CCNL commercio Confazienda Cisal, con conseguente peggioramento del trattamento retributivo;
di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 27.2.2019.
Tanto premesso dedusse la sussistenza di un unico rapporto lavorativo per tutto il periodo sopra indicato, alle dipendenze di un unico centro d'imputazione d'interessi, sussistente tra le tre società convenute, e, comunque, dedusse la sussistenza di un contratto d'appalto tra le tre suddette società, con conseguente responsabilità ex art 29 del d.lgs. 276/2003. Argomentò, inoltre, sull'erroneità dell'applicazione del CCNL, e chiese accertarsi il suo diritto alla corretta applicazione del CCNL di riferimento e al riconoscimento delle differenze retributive, inerenti il III livello di inquadramento.
Chiese, pertanto la condanna solidale delle suddette società al pagamento di differenze retributive e differenze T.F.R. pari a complessivi €113.540,10. In via subordinata chiese la condanna della sola società alla complessiva Parte_2 somma di € 52.681,07 per il suddetto titolo.
Si costituirono le società e Parte_2 CP_5
(quest'ultima incorporante anche la società Controparte_3 dal 31.12.2019) e, con varie argomentazioni, chiesero il rigetto
[...] della domanda. Il Giudice di prime cure, con sentenza del 15.6.2022, dichiarò improponibili le domande relative al periodo precedente al 30 settembre 2014, per intervenuta conciliazione;
dichiarò l'inammissibilità della domanda relativa alle mansioni superiori, per lacunosità del ricorso e rigettò per il resto nel merito la domanda, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13.12.2022 proponeva appello avverso tale sentenza. In Parte_1 particolare lamentava 1)la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori, per omesso libero interrogatorio e tentativo di conciliazione;
2) la nullità della sentenza per assunta mancata prova del rapporto di lavoro subordinato e applicabilità del CCNL di riferimento;
3) la nullità della sentenza per mancato riconoscimento del centro unico di interessi e codatorialità; 4) la nullità della sentenza in ordine alla valutazione sulla prescrizione;
5) la nullità della sentenza in relazione al verbale di conciliazione e del CCNL applicato;
infine, 6) la nullità della sentenza riguardo all'omessa indicazione delle declaratorie professionali inerenti il richiesto superiore inquadramento.
Si costituiva la sola società che, con varie CP_5 argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della gravata sentenza.
Le altre società, regolarmente evocate in giudizio, non si costituivano e rimanevano contumaci.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Per quanto concerne il primo motivo di gravame – inerente l'omessa pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori, l'omesso libero interrogatorio e conseguenziale tentativo di conciliazione - deve rilevarsi che, con orientamento consolidato, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “Nel rito del lavoro l'interrogatorio libero delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, è prescritto senza alcuna sanzione di nullità che si rifletta sulla validità della sentenza, ed i modi della sua concreta utilizzazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono pertanto suscettibili di sindacato in sede di legittimità”.(cfr. tra tutte sentenza Cass. Sez. 3 n.4002 del 16.6.1986).
Quanto, poi, alla richieste istruttorie alcuna ipotesi di nullità della sentenza è rinvenibile, essendo rimesso al Giudicante di ritenere implicitamente non necessario procedere alla prova testimoniale, potendo essere ben sufficiente ai fini della decisione valutare le deduzioni offerte in sede di ricorso introduttivo e le prove documentali prodotte e potendo motivare in sentenza le ragioni di tale valutazione, come correttamente è accaduto nel caso di specie, con motivazione che trova concorde questo Collegio, come si dirà anche di seguito.
In relazione al secondo motivo di gravame – inerente la nullità della sentenza per assunta mancata prova del rapporto di lavoro subordinato e applicabilità del CCNL di riferimento – deve rilevarsi che anche tale doglianza è infondata.
Ed invero quanto al primo punto il Giudice di prime cure non ha posto in discussione la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, circostanza neppure contestata dalle società convenute, attuali appellate.
Quanto al secondo punto, inerente il CCNL applicabile nella sentenza gravata viene specificamente e correttamente motivato che “è pacifico tra le parti che il ricorrente ha sottoscritto con la società una conciliazione sindacale del Parte_3 settembre del 2014. In tale accordo il ricorrente, confermando la sua assunzione alla data del 02.04.2013 e rivendicando il pagamento di differenze retributive, per errato inquadramento, straordinari non retribuiti, ratei 13ma e 14ma, ferie/permessi/riposi e festività non godute, ha dichiarato e confermato che i contenuti del rapporto di lavoro si sono svolti in conformità di quanto affermato da parte datoriale e, conseguentemente: ha accettato l'offerta economica per i titoli e l'importo complessivamente propostagli;
ha accettato la nuova regolamentazione del CCNL Commercio Confazienda Cisal;
ha accettato il nuovo residuo ferie;
ha rinunziato alle pretese oggetto del verbale ed a qualsiasi altra pretesa e/o impugnativa, anche se non fatta espressamente valere”. Anche ad avviso di questo Collegio l'intervenuta conciliazione comporta l'applicazione al rapporto di lavoro della parte ricorrente, attuale parte appellante del CCNL Commercio Confazienda Cisal. Comporta, inoltre, che tutte le pretese antecedenti alla data della conciliazione del 30.9.2014 sono coperte dalla stessa. Inoltre – come correttamente e con piena condivisione è motivato nella sentenza gravata “per effetto del richiamo all'articolo 2113 c.c., risulta preclusa ogni questione circa la possibilità di impugnare le rinunzie espresse in sede sindacale. Nel ricorso, del resto, non risulta formulata una domanda di accertamento della nullità della citata conciliazione. Tutte le deduzioni formulate nelle note di trattazione circa l'illiceità dell'accordo stipulato in sede sindacale risultano, del resto, tardive e dunque inammissibili”.
Per quanto concerne il terzo motivo di gravame - relativo all'unico centro autonomo di interessi tra le società convenute - finalizzato alla condanna solidale delle stesse, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione”. (cfr. sentenza Cass. sez. L. n.11107 del 15.5.2006; conforme ordinanza Cass. n.3482 del 12.2.2013). Nel caso di specie, conformemente a quanto valutato dal Giudice di prime cure non emerge, anche per la lacunosità del ricorso – che ha comportato la mancata assunzione della prova testimoniale - la sussistenza di un centro autonomo di imputazione di interessi. Nel ricorso di primo grado, infatti, si legge sul punto unicamente che “nel caso di specie si è verificato un uso promiscuo del personale fra le tre società su richiamate;
non di rado accadeva che lavoratori della società tra i quali il Sig. Parte_2 Pt_1 svolgessero attività a favore di ” . CP_5
Il procuratore di parte ricorrente, attuale appellante, ha poi specificato che “in virtù di visura effettuata e allegata all'atto introduttivo del ricorso, la anch'essa Parte_5 chiamata dal ricorrente, detiene il 49% del capitale sociale della
e che i restanti soci di quest'ultima ( i Parte_3
OR ) sono anch'essi soci a loro volta della Per_1 CP_5
motivo che supporta la semplicità con cui il responsabile del
[...] personale e i singoli titolari delle imprese effettuavano gli spostamenti del dipendente dall'unica sede della
[...]
sita in Bagnoli (NA) al Viale Campi Flegrei Parte_3
21/c, a quelle dell' in via Goffredo Malaterra (NA) Parte_6
e viceversa”. Sul punto deve rilevarsi che trattasi di circostanze insufficienti e generiche per ritenere dedotta compitamente, prima ancora che provata, la sussistenza di un centro unitario di interessi. Sarebbe stato necessario dedurre ben altre circostanze quali eventuali passaggi tra le società di altri dipendenti, identità di sedi amministrative e produttive, identità di mezzi di produzione ecc.. Quanto, poi, al presunto avvenuto appalto nulla è specificato. Il motivo di appello è, pertanto, infondato. In riferimento al motivo di gravame inerente la prescrizione deve preliminarmente rilevarsi che e' principio informativo in materia di crediti di lavoro, che la disposizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. vada interpretata, in relazione alla normativa, anche pattizia, che introduca un regime di stabilità del posto di lavoro, nel senso che essa consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro - dal momento della maturazione di ciascuno di essi - solo nei rapporti dotati di tale stabilità (per una ricostruzione di detto principio cfr. . C. Cost. n.63 del 1966; C.Cost. n. 143 del 1969, C.Cost. n. 2174 del 1972, Cass. 5/1/1984 n.42; Cass., sez. lav.,
20/6/1997, n.5494, cui adde Cass. 23/4/2002 n. 5934, in motivazione;
ex multis Cass.4/6/2014 n.12553, Cass. S.U. 28/3/2012 n.4942). È jus receptum che spetta al datore di lavoro, il quale deduca la prescrizione (quinquennale) del credito del lavoratore in costanza del rapporto, provare che questo è presidiato dai necessari requisiti di stabilità reale, requisiti da verificare con riferimento alle dimensioni dell'unità produttiva cui è addetto il lavoratore medesimo (cfr.tra tutte Cass. Sez. L. n.10555 del 9.12.1994).
Occorre, dunque, accertare, per stabilire se il rapporto di lavoro dedotto in giudizio fosse o meno garantito dalla c.d. stabilità reale, quale sia la disciplina allo stesso applicabile.
Deve, però, rilevarsi che il rapporto di lavoro in esame, instaurato in data 1.12.2005 (prima, dunque, del 7.3.2015 data che segna lo spartiacque di applicazione della disciplina introdotta dal Dlgs n.23 del 2015), è cessato in data 8.4.2019, allorché la materia del licenziamento era regolata dall'articolo 18 St.Lav, come novellato dalla legge n. 92/2012 che, come noto, ha superato, per le imprese con oltre quindici dipendenti, l'esclusività e unicità del rimedio reintegratorio per i casi di illegittimità del licenziamento, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata.
Solo sino al 18 luglio 2012 - data coincidente con l'entrata in vigore della citata legge, nel cui articolato sistema sanzionatorio la reintegrazione appariva fortemente ridimensionata - il rapporto di lavoro poteva ritenersi, dunque, garantito dalla c.d. stabilità reale di cui all'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, con la conseguente esclusione del metus del lavoratore che giustificava la decorrenza dei termini di prescrizione di crediti da lavoro in costanza del rapporto di lavoro;
successivamente poichè il rapporto di lavoro non era più garantito da stabilità reale, l'entrata in vigore della ridetta legge ha comportato una interruzione ex lege della prescrizione, sino al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, ininfluente apparendo la causa della risoluzione dello stesso.
Va, quindi, riportato il più recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro… Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c., (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012£ (cfr. sent. n. 26242/2022 e n. 30957/2022).
Per il pubblico impiego, viceversa, la Suprema Corte, a Sezioni Unite ha stabilito che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica. (cfr. sentenza S.U. n.36197 del 28.12.2023).
Trattandosi nel caso di specie di rapporto di lavoro di natura privatistica, che appare essere garantito fino al 18.7.2012 da tutela reale le pretese relative al periodo di lavoro antecedente al 18.7.2012 si devono ritenere estinte per prescrizione, giacché in tale arco temporale non era astrattamente ipotizzabile una condizione di metus del lavoratore contro possibili licenziamenti del datore di lavoro. Per contro, per le altre pretese, per cui non era ancora maturata la prescrizione la stessa - in forza della· disciplina sopravvenuta che ha reso residuale il rimedio della reintegrazione - inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Alla luce di tali principi, deve dichiararsi la prescrizione dei crediti retributivi maturati sino al 18.7.2012.
Quanto ai crediti retributivi successivi deve, però, rilevarsi che nel caso di specie è intervenuta una conciliazione sindacale nel settembre 2014 con la società che Parte_3 costituisce l'unica società eventualmente responsabile delle pretese della parte ricorrente, attuale appellante, una vola esclusa l'ipotesi del centro unico di interessi e dell'appalto, motivo per cui tutti i presunti crediti fino alla suddetta data sono coperti dalla conciliazione.
Riguardo allora alla conciliazione sindacale, questione oggetto del quinto motivo di gravame, deve rilevarsi che la stessa richiama effettivamente l'art. 2113 c.c. e la transazione sottoscritta dal ricorrente non è impugnabile. Tale conciliazione in sede sindacale, in cui la parte è stata assistita da un rappresentante sindacale della Cisal ed è stata resa edotta degli effetti della conciliazione sindacale copre, occorre ribadirlo, tutte le pretese, in particolare le differenze retributive relative al superiore inquadramento, lavoro straordinario ecc, antecedenti al 30.9.2014, Inoltre tale conciliazione comporta l'applicazione al caso di specie del CCNL Commercio Confazienda Cisal, avendo la parte ricorrente, attuale appellante, accettato il CCNL in questione.
Sulla conciliazione in esame, il procuratore di parte appellante ha, nel motivo di gravame, specificato che “il difensore del ricorrente, per la prima udienza fissata in data 17.06.2020, prima udienza utile del processo, in seguito alla eccezione di validità del Verbale di Conciliazione, posta da controparte nella prima memoria difensiva, ne deduceva la nullità nella prima nota di trattazione scritta depositata in data 11.06.2020 (All. 9). Il difensore del ricorrente ha dedotto la nullità della conciliazione appena ne veniva a conoscenza dell'esistenza, proprio dall'eccezione posta in essere dal convenuto” volendo sostenere la tempestività della eccezione.
Ed allora, deve rilevarsi che secondo l'articolo 2113 c.c., le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dai contratti collettivi non sono suscettibili di impugnazione ove, per quanto di interesse, le stesse siano il frutto di una conciliazione in sede sindacale.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che : “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le 'reciproche concessioni' in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (Cass., n. 24024 del 23/10/2013; conforme Cass., n. 13217 del 22/05/2008).
La “sede protetta”, ove viene redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di accordo, offre maggiori garanzia e protezione in ordine alla presenza di volontà effettiva in capo alla c.d. parte debole di aderire al testo dell'accordo, cosicché la medesima, scevra da pressioni e/o raggiri, sia in grado di vagliare liberamente i benefici eventualmente conseguenti alla stipula e, dunque, prestare il proprio sentito consenso. Pertanto, qualora non venga dimostrato che la volontà espressa dal lavoratore sia viziata e qualora non siano sussistenti le comuni cause di nullità dell'atto, le conciliazioni e le rinunce che intervengono nelle sedi protette conferiscono all'atto in questione un imprimatur di sostanziale definitività: sono cioè inoppugnabili.
L'art. 2113 c.c., nel prevedere l'impugnabilità delle rinunzie e transazioni sottoscritte dal lavoratore e nel prevedere un'eccezione, disponendo la non impugnabilità di talune rinunzie/transazioni, risponde alla ratio legislativa di sottrarre al regime di impugnabilità una determinata tipologia di conciliazioni, tassativamente individuate attraverso il rinvio agli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.; dette conciliazioni sono, invero, tutte caratterizzate dall'intervento di un soggetto terzo: il giudice (art. 185 c.p.c.), la commissione provinciale di conciliazione presso l'ufficio del lavoro (art. 410 c.p.c.) e il sindacato del lavoratore (art. 411 c.p.c.), apprezzato dal legislatore quale soggetto idoneo a tutelare il lavoratore (parte debole del rapporto di lavoro) nella genuina formazione della sua volontà transattiva o di rinuncia. In virtù di tale principio, nella concreta partecipazione all'iter transattivo del rappresentante sindacale si individua la ragione della non impugnabilità delle transazioni concluse ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c. Tale partecipazione sindacale, ove effettiva, è ritenuta idonea a far venire meno la condizione di inferiorità, non soltanto economica ma altresì psicologica, del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, garantendo così la sostanziale libertà della dichiarazione di volontà del lavoratore stesso. Ne deriva che, ove il rappresentante sindacale non abbia effettivamente svolto la suddetta funzione di supporto ma si sia semplicemente limitato a una mera presenza formale, la conciliazione dovrà ritenersi impugnabile ai sensi dell'art. 2113, comma 2, c.c.: “L'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro, nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire (unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa” (Cass. sez. lav. n. 13217 del 22/05/2008),
In considerazione dei principi sopra richiamati, deve quindi rilevarsi che i presupposti affinché la conciliazione in sede sindacale possa essere considerata valida e di conseguenza inoppugnabile sono, da un lato, la presenza di una res litigiosa tra lavoratore e datore di lavoro e, dall'altro lato, l'effettività dell'assistenza sindacale resa nei confronti del dipendente e la contestualità nella firma del verbale.
Nel caso di specie non solo si rinvengono tali requisiti, diversamente da quanto indicato dal procuratore di parte appellante, ma – come correttamente valutato nella sentenza gravata – nel ricorso introduttivo non è stata effettuata alcuna tempestiva impugnativa della suddetta conciliazione.
Anche tale motivo di gravame è, pertanto, infondato.
Venendo, infine, alla differenze retributive maturate successivamente al verbale di conciliazione del 30.9.2014, e non coperte da quest'ultima, inerenti soprattutto il preteso superiore inquadramento – di cui all'ultimo motivo di gravame - deve rilevarsi che in applicazione dei principi generali in materia di cui all'art. 2103 cc., “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
In riferimento a tale domanda la parte ricorrente, attuale appellante, non ha indicato le declaratorie contrattuali relative all'invocato III livello CCNL Confcommercio, provvedendo a tanto solo tardivamente nell'atto di appello, motivo per cui, come correttamente valutato nella gravata sentenza, la domanda sul punto è inammissibile.
Analoga valutazione di inammissibilità, pur operata nella sentenza gravata, attiene alla ulteriori domande inerenti il compenso per lavoro straordinario e il lavoro festivo che, comunque, anche successivamente al 30.9.2014 è stato calcolato tenendo conto del CCNL Confcommercio, non più attuale dalla data della conciliazione, avendo la parte ricorrente, attuale appellante, accettato l'applicazione della nuova contrattazione.
L'appello, pertanto, è interamente infondato e la sentenza gravata va confermata.
Anche le spese del presente grado di giudizio vanno, come per il primo grado, compensate tra le parti, attesa la complessità e particolarità della fattispecie.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Compensa le spese del presente grado di giudizio dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese