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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7183/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
2487/2024)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 10/02/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno ordinario di invalidità presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
Con ordinanza di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 22/09/2025 il giudicante ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti dell' sia presso la sede legale sia presso la sede provinciale in CP_1 quanto la notifica non è stata eseguita all'indirizzo pec della sede legale e risulta erronea l'indicazione dell'estrazione dell'indirizzo pec relativo alla sede provinciale.
Per la presente udienza, parte ricorrente effettua la rinnovazione della notifica ma nella relativa di notifica indica come pubblico registro dal quale ha estratto gli indirizzi pec erroneamente il REGINDE.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 2487/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
NOTIFICA A MEZZO PEC – QUADRO DI RIFERIMENTO
Occorre a questo punto ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In base all'art. 3 bis co. 5 lett. e) ed f) l. 53/1994, in caso di notifica a mezzo pec, la relata di notifica deve contenere anche “l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato” e “l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto” ed in base all'art. 11 l. 53/1994 “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi
2 ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Nel caso in esame, parte ricorrente nella relata di notifica ha indicato un pubblico registro errato ex art. 16 ter d.l. 179/2012 in quanto il pubblico registro REGINDE non contiene gli indirizzi pec delle pubbliche amministrazioni.
La ratio legis di tale attestazione attiene al profilo della riconducibilità dell'indirizzo pec al destinatario della notifica mediante la consultazione diretta, da parte del notificante, di uno dei pubblici elenchi in cui tale indirizzo risulta registrato e tale omissione determina la nullità della notifica a norma dell'art. 11 l. 53/1994.
Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 159 co. 3 c.p.c. può applicarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi di costituzione della parte cui
è stato notificato l'atto. Per tali ragioni, non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali indicati da parte ricorrente.
D'altra parte, la complessità della questione relativa agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certifica da cui le parti possono estrarre i recapiti degli atti processuali ai fini della validità delle relative notifiche è stata affrontata anche da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
2460/2021), la quale, al termine della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha statuito: “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in
L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal
D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal
15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da
3 uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e
62 nonchè dall'art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del
2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del
2009, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E”.
Tale ratio decidendi è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito
(Corte di Appello di Catanzaro, sent. 310/2021) secondo cui “l'art. 3 bis, comma 5 della l. n. 53 del 1994 stabilisce che la notifica eseguita a mezzo telematico deve contenere una serie di requisiti e tra essi ricomprende alla lettera e) l'indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto è stato notificato. Di conseguenza la mancata indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo p.e.c. del destinatario affligge la relazione della notifica, che è dunque nulla”.
ART. 307 C.P.C.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291
c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
4 Per tali ragioni, non è possibile la concessione di un ulteriore termine per rinotifica anche in ragione del fatto che non sussistono ragioni, non imputabili a parte ricorrente, per una eventuale rimessione in termini.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass.
n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
(Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione,
l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, si impone altresì la necessità di omologare anche il contenuto della relazione peritale depositata nel procedimento per A.T.P. in
5 quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso
l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art.
445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve
6 essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 03/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7183/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
2487/2024)
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 10/02/1960 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno ordinario di invalidità presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
Con ordinanza di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 22/09/2025 il giudicante ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti dell' sia presso la sede legale sia presso la sede provinciale in CP_1 quanto la notifica non è stata eseguita all'indirizzo pec della sede legale e risulta erronea l'indicazione dell'estrazione dell'indirizzo pec relativo alla sede provinciale.
Per la presente udienza, parte ricorrente effettua la rinnovazione della notifica ma nella relativa di notifica indica come pubblico registro dal quale ha estratto gli indirizzi pec erroneamente il REGINDE.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 2487/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
NOTIFICA A MEZZO PEC – QUADRO DI RIFERIMENTO
Occorre a questo punto ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
In base all'art. 3 bis co. 5 lett. e) ed f) l. 53/1994, in caso di notifica a mezzo pec, la relata di notifica deve contenere anche “l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato” e “l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto” ed in base all'art. 11 l. 53/1994 “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi
2 ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Nel caso in esame, parte ricorrente nella relata di notifica ha indicato un pubblico registro errato ex art. 16 ter d.l. 179/2012 in quanto il pubblico registro REGINDE non contiene gli indirizzi pec delle pubbliche amministrazioni.
La ratio legis di tale attestazione attiene al profilo della riconducibilità dell'indirizzo pec al destinatario della notifica mediante la consultazione diretta, da parte del notificante, di uno dei pubblici elenchi in cui tale indirizzo risulta registrato e tale omissione determina la nullità della notifica a norma dell'art. 11 l. 53/1994.
Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 159 co. 3 c.p.c. può applicarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi di costituzione della parte cui
è stato notificato l'atto. Per tali ragioni, non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali indicati da parte ricorrente.
D'altra parte, la complessità della questione relativa agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certifica da cui le parti possono estrarre i recapiti degli atti processuali ai fini della validità delle relative notifiche è stata affrontata anche da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
2460/2021), la quale, al termine della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha statuito: “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in
L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal
D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal
15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da
3 uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e
62 nonchè dall'art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del
2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del
2009, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E”.
Tale ratio decidendi è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito
(Corte di Appello di Catanzaro, sent. 310/2021) secondo cui “l'art. 3 bis, comma 5 della l. n. 53 del 1994 stabilisce che la notifica eseguita a mezzo telematico deve contenere una serie di requisiti e tra essi ricomprende alla lettera e) l'indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto è stato notificato. Di conseguenza la mancata indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo p.e.c. del destinatario affligge la relazione della notifica, che è dunque nulla”.
ART. 307 C.P.C.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291
c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
4 Per tali ragioni, non è possibile la concessione di un ulteriore termine per rinotifica anche in ragione del fatto che non sussistono ragioni, non imputabili a parte ricorrente, per una eventuale rimessione in termini.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass.
n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
(Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione,
l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, si impone altresì la necessità di omologare anche il contenuto della relazione peritale depositata nel procedimento per A.T.P. in
5 quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso
l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art.
445 bis, comma 6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve
6 essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 03/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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