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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 869/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
23.10.2024, tra:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lembo (C.F.:
) e dall'avvocato Anna Vingiani (C.F.: C.F._1 C.F._2
- appellante-
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Cappello (C.F.:
) e dall'avvocato Giovanni Terreri (C.F.: ) CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
-appellata-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la conveniva in Controparte_1
giudizio la società in intestazione per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo che l'aveva condannata al pagamento della somma di euro 10.384,95 a titolo di prestazioni di laboratorio erogate nei mesi da luglio ad ottobre 2013.
Con sentenza n° 158/2018, pubblicata in data 8.1.2018, il Tribunale di Napoli, preso atto che l'opponente aveva corrisposto parte delle somme oggetto dell'ingiunzione, la condannava al pagamento della residua somma di euro 6.339,40, oltre ad interessi previsti per le transazioni commerciali, rigettando i motivi di opposizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello l deducendo un unico motivo e chiedendo CP_1
l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
23.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di appello la deduce: CP_1
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'onere del (mancato) superamento del tetto di spesa incombe sulla struttura convenzionata che chiede il pagamento delle prestazioni;
- che ad ogni buon conto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, essa appellante aveva dimostrato che, in relazione alla mensilità di ottobre 2013 (l'unica che rimaneva ancora da pagare), il tetto di spesa era stato superato, avendo essa prodotto la nota n° 60667 del 10.11.2013, con la quale il direttore generale dava atto che “in data 21 ottobre 2013 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla branca di Patologia Clinica
2 (laboratorio) di questa per l'anno 2013, dal Decreto del Commissario ad Acta per la CP_1
prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo del Settore Sanitario n. 88 del 24 luglio
2013”.
Il motivo è infondato.
Va subito puntualizzato che, contrariamente a quello afferma l'appellante, il superamento del tetto di spesa rappresenta una eccezione in senso tecnico, consistendo in un fatto impeditivo rispetto al diritto di credito rivendicato dalla struttura convenzionata, ed in quanto
Contr tale essa deve essere allegata e provata dalla che la oppone (cfr. Cass., sez. 6, n°
10182 del 16/04/2021: “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in
Cont regime di accreditamento, grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto
dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata,
rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare
alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite”).
Ciò premesso, nel caso di specie l appellante sostiene di avere comunque adempiuto CP_1
all'onere della prova su di essa gravante, avendo prodotto la nota n° 60667 del 10.11.2013, con la quale il direttore generale dà atto che “in data 21 ottobre 2013 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla branca di Patologia Clinica (laboratorio) di questa per CP_1
l'anno 2013, dal Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo del Settore Sanitario n. 88 del 24 luglio 2013” (nota che, dall'intestazione, risulta indirizzata a varie autorità, ma non alle strutture interessate).
Ebbene, la non ha provato che la data del 21.10.2013 sia stata preventivamente CP_1
comunicata alle strutture interessate, e tra di esse all'odierna appellata, quale quella prevista di esaurimento del limite di spesa e che, nonostante tale comunicazione, le prestazioni di cui si chiede il pagamento siano state erogate dall'odierna appellata in data successiva alla detta data.
In effetti, come emerge dalla disciplina convenzionale dei rapporti tra le di CP_1
appartenenza e le strutture accreditate (cfr., nel caso che qui ci occupa, l'art. 5 del contratto stipulato tra le parti e versato in atti), affinché nulla spetti alle strutture convenzionate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate non è sufficiente il mero esaurimento del limite di spesa, ma è necessario che la data del previsto raggiungimento del limite di spesa
3 sia stata anche preventivamente comunicata alle strutture interessate e che, ciononostante,
queste ultime abbiano reso le loro prestazioni in data successiva a quella comunicata:
condizioni, queste, che la appellante non ha nel caso di specie provato essersi CP_1
verificate.
In mancanza, se cioè le prestazioni sanitarie siano state rese prima della data indicata nell'ultima comunicazione della come quella prevista di esaurimento del limite di CP_1
spesa, il mero esaurimento del limite di spesa non comporta tout court il mancato pagamento delle prestazioni sanitarie, per quanto eventualmente erogate dopo la effettiva data di esaurimento del limite di spesa (benché prima di quella prevista ed indicata nell'ultima comunicazione , ma comporta esclusivamente la regressione tariffaria per CP_1
tutte le prestazioni erogate dall'inizio dell'anno fino alla data prevista di esaurimento del limite di spesa, il che significa che il diritto di credito della struttura convenzionata concessionario viene ridotto (e non eliso del tutto) in base ad una percentuale individuata,
di volta in volta, dalla stessa CP_1
Tale regressione tariffaria necessita di un provvedimento autoritativo che la deliberi e che determini la percentuale di regressione applicabile alla branca ed opponibile al singolo centro.
Sennonché, nel caso che qui ci occupa la appellante non ha provato che il CP_1
provvedimento autoritativo di regressione tariffaria sia stato deliberato ed anzi, a ben vedere, la regressione tariffaria non l'ha nemmeno dedotta, avendo essa piuttosto ed esclusivamente invocato il preteso diritto a non erogare alcun compenso.
…
Va per completezza aggiunto che, solo in comparsa conclusionale, la appellante ha CP_1
eccepito che l'appellata avrebbe erogato le prestazioni di laboratorio in contestazione in assenza di contratto, essendo quest'ultimo stato sottoscritto, seppure con effetto retroattivo, solo in data 23 dicembre 2013.
Orbene, tale deduzione è del tutto tardiva.
E' pur vero, infatti, che la questione della nullità del contratto sul quale si basa il diritto rivendicato dall'attore non è un'eccezione in senso stretto, come tale soggetta alle preclusioni previste dall'art. 345 c.p.c., ma integra invece mera deduzione difensiva, con la quale il convenuto si limita ad allegare l'invalidità o l'insussistenza di uno degli elementi
4 costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore e che, in quanto tale, essa può anche essere dedotta per la prima volta in appello e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice investito del gravame (cfr. Cass., sez. 2, n° 10440 del 18/07/2002; Cass., sez. 2, n°
4974 del 19/07/1983; Cass., Sezioni Unite, n° 7294 del 22/03/2017).
Ma (come precisano le suddette pronunce) tutto ciò è vero solo laddove tale questione di nullità non sia stata già esaminata nel giudizio di primo grado, nel qual caso deve essere oggetto di specifico motivo di appello, cadendo altrimenti su di essa il giudicato interno.
Ebbene, nel caso di specie il primo giudice ha espressamente ritenuto sussistente il contratto scritto riferibile all'annualità di cui al ricorso monitorio (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, la questione avrebbe dovuto essere oggetto di motivo di appello.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, in favore dell'appellato e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, della somma di euro 2.700,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.300,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità del processo, non elevata, ma nemmeno minima)
di quelli previsti dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5 Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 158/2018, Controparte_1
pubblicata in data 8.1.2018 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata e con distrazione, per la metà ciascuno, ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro
2.700,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 869/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
23.10.2024, tra:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lembo (C.F.:
) e dall'avvocato Anna Vingiani (C.F.: C.F._1 C.F._2
- appellante-
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Cappello (C.F.:
) e dall'avvocato Giovanni Terreri (C.F.: ) CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
-appellata-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la conveniva in Controparte_1
giudizio la società in intestazione per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo che l'aveva condannata al pagamento della somma di euro 10.384,95 a titolo di prestazioni di laboratorio erogate nei mesi da luglio ad ottobre 2013.
Con sentenza n° 158/2018, pubblicata in data 8.1.2018, il Tribunale di Napoli, preso atto che l'opponente aveva corrisposto parte delle somme oggetto dell'ingiunzione, la condannava al pagamento della residua somma di euro 6.339,40, oltre ad interessi previsti per le transazioni commerciali, rigettando i motivi di opposizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello l deducendo un unico motivo e chiedendo CP_1
l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
23.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di appello la deduce: CP_1
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'onere del (mancato) superamento del tetto di spesa incombe sulla struttura convenzionata che chiede il pagamento delle prestazioni;
- che ad ogni buon conto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, essa appellante aveva dimostrato che, in relazione alla mensilità di ottobre 2013 (l'unica che rimaneva ancora da pagare), il tetto di spesa era stato superato, avendo essa prodotto la nota n° 60667 del 10.11.2013, con la quale il direttore generale dava atto che “in data 21 ottobre 2013 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla branca di Patologia Clinica
2 (laboratorio) di questa per l'anno 2013, dal Decreto del Commissario ad Acta per la CP_1
prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo del Settore Sanitario n. 88 del 24 luglio
2013”.
Il motivo è infondato.
Va subito puntualizzato che, contrariamente a quello afferma l'appellante, il superamento del tetto di spesa rappresenta una eccezione in senso tecnico, consistendo in un fatto impeditivo rispetto al diritto di credito rivendicato dalla struttura convenzionata, ed in quanto
Contr tale essa deve essere allegata e provata dalla che la oppone (cfr. Cass., sez. 6, n°
10182 del 16/04/2021: “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in
Cont regime di accreditamento, grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto
dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata,
rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare
alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite”).
Ciò premesso, nel caso di specie l appellante sostiene di avere comunque adempiuto CP_1
all'onere della prova su di essa gravante, avendo prodotto la nota n° 60667 del 10.11.2013, con la quale il direttore generale dà atto che “in data 21 ottobre 2013 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla branca di Patologia Clinica (laboratorio) di questa per CP_1
l'anno 2013, dal Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo del Settore Sanitario n. 88 del 24 luglio 2013” (nota che, dall'intestazione, risulta indirizzata a varie autorità, ma non alle strutture interessate).
Ebbene, la non ha provato che la data del 21.10.2013 sia stata preventivamente CP_1
comunicata alle strutture interessate, e tra di esse all'odierna appellata, quale quella prevista di esaurimento del limite di spesa e che, nonostante tale comunicazione, le prestazioni di cui si chiede il pagamento siano state erogate dall'odierna appellata in data successiva alla detta data.
In effetti, come emerge dalla disciplina convenzionale dei rapporti tra le di CP_1
appartenenza e le strutture accreditate (cfr., nel caso che qui ci occupa, l'art. 5 del contratto stipulato tra le parti e versato in atti), affinché nulla spetti alle strutture convenzionate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate non è sufficiente il mero esaurimento del limite di spesa, ma è necessario che la data del previsto raggiungimento del limite di spesa
3 sia stata anche preventivamente comunicata alle strutture interessate e che, ciononostante,
queste ultime abbiano reso le loro prestazioni in data successiva a quella comunicata:
condizioni, queste, che la appellante non ha nel caso di specie provato essersi CP_1
verificate.
In mancanza, se cioè le prestazioni sanitarie siano state rese prima della data indicata nell'ultima comunicazione della come quella prevista di esaurimento del limite di CP_1
spesa, il mero esaurimento del limite di spesa non comporta tout court il mancato pagamento delle prestazioni sanitarie, per quanto eventualmente erogate dopo la effettiva data di esaurimento del limite di spesa (benché prima di quella prevista ed indicata nell'ultima comunicazione , ma comporta esclusivamente la regressione tariffaria per CP_1
tutte le prestazioni erogate dall'inizio dell'anno fino alla data prevista di esaurimento del limite di spesa, il che significa che il diritto di credito della struttura convenzionata concessionario viene ridotto (e non eliso del tutto) in base ad una percentuale individuata,
di volta in volta, dalla stessa CP_1
Tale regressione tariffaria necessita di un provvedimento autoritativo che la deliberi e che determini la percentuale di regressione applicabile alla branca ed opponibile al singolo centro.
Sennonché, nel caso che qui ci occupa la appellante non ha provato che il CP_1
provvedimento autoritativo di regressione tariffaria sia stato deliberato ed anzi, a ben vedere, la regressione tariffaria non l'ha nemmeno dedotta, avendo essa piuttosto ed esclusivamente invocato il preteso diritto a non erogare alcun compenso.
…
Va per completezza aggiunto che, solo in comparsa conclusionale, la appellante ha CP_1
eccepito che l'appellata avrebbe erogato le prestazioni di laboratorio in contestazione in assenza di contratto, essendo quest'ultimo stato sottoscritto, seppure con effetto retroattivo, solo in data 23 dicembre 2013.
Orbene, tale deduzione è del tutto tardiva.
E' pur vero, infatti, che la questione della nullità del contratto sul quale si basa il diritto rivendicato dall'attore non è un'eccezione in senso stretto, come tale soggetta alle preclusioni previste dall'art. 345 c.p.c., ma integra invece mera deduzione difensiva, con la quale il convenuto si limita ad allegare l'invalidità o l'insussistenza di uno degli elementi
4 costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore e che, in quanto tale, essa può anche essere dedotta per la prima volta in appello e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice investito del gravame (cfr. Cass., sez. 2, n° 10440 del 18/07/2002; Cass., sez. 2, n°
4974 del 19/07/1983; Cass., Sezioni Unite, n° 7294 del 22/03/2017).
Ma (come precisano le suddette pronunce) tutto ciò è vero solo laddove tale questione di nullità non sia stata già esaminata nel giudizio di primo grado, nel qual caso deve essere oggetto di specifico motivo di appello, cadendo altrimenti su di essa il giudicato interno.
Ebbene, nel caso di specie il primo giudice ha espressamente ritenuto sussistente il contratto scritto riferibile all'annualità di cui al ricorso monitorio (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, la questione avrebbe dovuto essere oggetto di motivo di appello.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, in favore dell'appellato e con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, della somma di euro 2.700,00 per onorari (fase di studio: euro 800,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.300,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità del processo, non elevata, ma nemmeno minima)
di quelli previsti dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5 Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 158/2018, Controparte_1
pubblicata in data 8.1.2018 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata e con distrazione, per la metà ciascuno, ai difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro
2.700,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
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