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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17241 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
IA CI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30140/2024 , vertente
TRA
(OM (RM), 01/07/1954), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GIUGLIANO DIEGO;
ricorrente
E
(VICOVARO (RM), 30/01/1958), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. DI NICOLA MARIA PAOLA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
02/02/1974 con ha riferito che tra i coniugi era Controparte_1 intervenuta separazione personale, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70 e ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con 2 ogni conseguente statuizione. nel costituirsi ha aderito alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data
02/02/1974, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30140/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OM in data 02/02/1974 tra (OM (RM), Parte_1
01/07/1954) e (VICOVARO (RM), 30/01/1958) Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 254, Parte
II, Serie A01, Anno 1974 .
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 27/11/2025
Il UD estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
IA CI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30140/2024 , vertente
TRA
(OM (RM), 01/07/1954), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GIUGLIANO DIEGO;
ricorrente
E
(VICOVARO (RM), 30/01/1958), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. DI NICOLA MARIA PAOLA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
02/02/1974 con ha riferito che tra i coniugi era Controparte_1 intervenuta separazione personale, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70 e ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con 2 ogni conseguente statuizione. nel costituirsi ha aderito alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data
02/02/1974, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30140/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OM in data 02/02/1974 tra (OM (RM), Parte_1
01/07/1954) e (VICOVARO (RM), 30/01/1958) Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 254, Parte
II, Serie A01, Anno 1974 .
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 27/11/2025
Il UD estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
AR NZ