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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 840/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza dell'1 ottobre 2025
All'udienza dell'1/10/2025 alle ore 9.32 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 840/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 840 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'1/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 3262/2017 R.G.N.R. e n. 212/2018 R.G.T. instaurato a carico del sig. , del sig. del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
e del sig. tutti imputati in ordine al reato p.p. dagli artt. 110,
[...] Persona_1
633 co. 1 e 2 c.p., il Tribunale di Palmi in composizione monocratica all'udienza del
7/06/2023 ha nominato difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. l'avv.
Matteo Brunetti.
Con sentenza n. 385/2025 emessa all'udienza del 5/05/2025 il Tribunale pe tutti i predetti imputati ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
In data 9/05/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha chiesto ai sensi dell'art. 117 TU spese di giustizia la liquidazione del compenso per l'attività prestata, quantificandolo in €
1.000,00 oltre accessori ed espressamente dichiarando l'adesione al Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi;
avuto riguardo alla pluralità di assistiti (complessivamente 4) ha chiesto ai sensi dell'art. 12 comma 2 D.M.
n. 55/2014 l'aumento del 30% per ogni assistito successivo al primo ed ha così definitivamente indicato il compenso in € 1.900,00, oltre accessori (già al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto emesso in data 11/06/2025 (R.G. Ist. liquidazioni n. 36/2025) il
Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha ritenuto applicabile il protocollo in uso presso il Tribunale ma ha limitato la liquidazione al sig.
[...] senza nulla argomentare in ordine agli altri tre coimputati. Parte_1
Con ricorso depositato in data 1/07/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha omesso di liquidare l'aumento percentuale del 30% per gli assistiti ulteriori rispetto al primo.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il decidente ritiene che l'opposizione debba essere accolta.
2 L'opponente (doc. 2) ha documentato di essere stato nominato difensore dei 4 imputati ( , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 quale sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. all'udienza del 7/06/2023 e di aver in tale veste partecipato alla predetta udienza ed a quelle successive sino alla discussione e decisione ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. del 5/05/2025.
L'estensione anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio dell'imputato del diritto alla liquidazione del compenso anche a carico dell'erario nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 116 TU spese di giustizia (impossidenza) o all'art. 117 TU spese di giustizia
(irreperibilità) è questione che la giurisprudenza di legittimità ha già positivamente risolto da tempo e con orientamento del tutto consolidato.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha evidenziato la centralità della circostanza che, seppur designato in maniera occasionale e solo per sostituire a quell'udienza il difensore di fiducia o d'ufficio, il difensore “sostituto” ai sensi dell'articolo 102 comma 2 c.p.p.
(espressamente richiamato proprio dall'articolo 97 comma 4 c.p.p.) esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri tipici di ogni difensore e come tale deve essere a questi parificato a tutti gli effetti pur nella perimetrazione temporale della sua attività. E nell'ambito di tale parificazione rientra certamente anche il diritto al compenso eventualmente con i benefici di cui al D.P.R. n. 115/2002 (Cass. pen. n. 32284/2003).
Del resto, se sul difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. non gravassero tutti i diritti ed i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio sarebbe pregiudicato il diritto costituzionale alla difesa in favore dell'imputato.
Il citato orientamento costituisce “diritto vivente”, così come ha pacificamente riconosciuto la stessa Corte Costituzionale nelle numerose pronunce (n. 8/2005, n.
176/2006, n. 185/2012, n. 191/2013 e da ultimo n. 201//2015) con le quali ha rigettato o dichiarato inammissibili le questioni di incostituzionalità sollevate proprio rispetto alla predetta estensione del diritto al compenso.
Nel caso di specie emerge dalla stessa documentazione presente nel fascicolo penale l'irreperibilità degli imputati, sicchè nessun dubbio si pone sull'operatività dell'art. 117
TU spese di giustizia e sulla possibilità di porre a carico dell'erario il compenso del difensore.
Si è detto che nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi €
1.000,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore operando un espresso riferimento al Protocollo di intesa in uso presso l'Ufficio percome invocato dal difensore ma limitando la liquidazione all'attività prestata per il solo coimputato Parte_1 senza nulla argomentare in ordine al compenso spettante per l'attività prestata in favore degli altri tre coimputati pur inseriti nell'istanza di liquidazione.
3 E' evidente che l'omessa liquidazione del compenso anche per l'attività defensoriale svolta in difesa dei coimputati e non Parte_2 Parte_3 Persona_1 può essere condivisa - verosimilmente frutto di un mero errore materiale – ed il decreto deve essere riformato in parte qua riconoscendo la maggiorazione che la norma prevede per l'ipotesi di medesimo difensore che assiste nel medesimo processo soggetti attinti dalla medesima imputazione.
E' noto che l'art. 12 comma 2 D.M. n. 55/2014 dispone che “2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta
l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti
e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Nel caso in esame il difensore ha assistito 4 coimputati interessati dalla medesima imputazione sicchè non vi è alcuna ragione che consenta, nella complessiva determinazione del compenso, di escludere la maggiorazione di cui al predetto art. 12 comma 2 per gli assistiti ulteriori rispetto al primo.
Considerata la natura e lo sviluppo del procedimento, l'assenza di attività processuale di particolare impegno diversa dalla verifica delle notifiche, la maggiorazione de qua può essere riconosciuta nella percentuale del 25% per ogni assistito successivo al primo e così per complessivi € 750,00 da aggiungere alla misura base di € 1.000,00.
Dal che l'accoglimento dell'opposizione.
Gli importi indicati nel Protocollo di Intesa sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
4 Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (quest'ultima al minimo attesa la sostanziale sovrapposizione con le deduzioni del ricorso introduttivo).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in composizione monocratica in data 11/06/2025 (R.G. Ist. Liquidazioni n. 36/2025) liquida in favore dell'avvocato Matteo Brunetti, quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , del sig. del sig. e del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
coimputati nel procedimento penale n. 3262/2017 R.G.N.R. e n. 212/2018 Persona_1
R.G.T., l'importo complessivo di € 1.750,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Matteo Brunetti Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Il Giudice
dott. Piero Viola
5
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza dell'1 ottobre 2025
All'udienza dell'1/10/2025 alle ore 9.32 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 840/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 840 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'1/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 3262/2017 R.G.N.R. e n. 212/2018 R.G.T. instaurato a carico del sig. , del sig. del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
e del sig. tutti imputati in ordine al reato p.p. dagli artt. 110,
[...] Persona_1
633 co. 1 e 2 c.p., il Tribunale di Palmi in composizione monocratica all'udienza del
7/06/2023 ha nominato difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. l'avv.
Matteo Brunetti.
Con sentenza n. 385/2025 emessa all'udienza del 5/05/2025 il Tribunale pe tutti i predetti imputati ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
In data 9/05/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha chiesto ai sensi dell'art. 117 TU spese di giustizia la liquidazione del compenso per l'attività prestata, quantificandolo in €
1.000,00 oltre accessori ed espressamente dichiarando l'adesione al Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi;
avuto riguardo alla pluralità di assistiti (complessivamente 4) ha chiesto ai sensi dell'art. 12 comma 2 D.M.
n. 55/2014 l'aumento del 30% per ogni assistito successivo al primo ed ha così definitivamente indicato il compenso in € 1.900,00, oltre accessori (già al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Con decreto emesso in data 11/06/2025 (R.G. Ist. liquidazioni n. 36/2025) il
Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha ritenuto applicabile il protocollo in uso presso il Tribunale ma ha limitato la liquidazione al sig.
[...] senza nulla argomentare in ordine agli altri tre coimputati. Parte_1
Con ricorso depositato in data 1/07/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha omesso di liquidare l'aumento percentuale del 30% per gli assistiti ulteriori rispetto al primo.
Il non si è costituito. Controparte_1
Il decidente ritiene che l'opposizione debba essere accolta.
2 L'opponente (doc. 2) ha documentato di essere stato nominato difensore dei 4 imputati ( , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 quale sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. all'udienza del 7/06/2023 e di aver in tale veste partecipato alla predetta udienza ed a quelle successive sino alla discussione e decisione ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. del 5/05/2025.
L'estensione anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio dell'imputato del diritto alla liquidazione del compenso anche a carico dell'erario nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 116 TU spese di giustizia (impossidenza) o all'art. 117 TU spese di giustizia
(irreperibilità) è questione che la giurisprudenza di legittimità ha già positivamente risolto da tempo e con orientamento del tutto consolidato.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha evidenziato la centralità della circostanza che, seppur designato in maniera occasionale e solo per sostituire a quell'udienza il difensore di fiducia o d'ufficio, il difensore “sostituto” ai sensi dell'articolo 102 comma 2 c.p.p.
(espressamente richiamato proprio dall'articolo 97 comma 4 c.p.p.) esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri tipici di ogni difensore e come tale deve essere a questi parificato a tutti gli effetti pur nella perimetrazione temporale della sua attività. E nell'ambito di tale parificazione rientra certamente anche il diritto al compenso eventualmente con i benefici di cui al D.P.R. n. 115/2002 (Cass. pen. n. 32284/2003).
Del resto, se sul difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. non gravassero tutti i diritti ed i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio sarebbe pregiudicato il diritto costituzionale alla difesa in favore dell'imputato.
Il citato orientamento costituisce “diritto vivente”, così come ha pacificamente riconosciuto la stessa Corte Costituzionale nelle numerose pronunce (n. 8/2005, n.
176/2006, n. 185/2012, n. 191/2013 e da ultimo n. 201//2015) con le quali ha rigettato o dichiarato inammissibili le questioni di incostituzionalità sollevate proprio rispetto alla predetta estensione del diritto al compenso.
Nel caso di specie emerge dalla stessa documentazione presente nel fascicolo penale l'irreperibilità degli imputati, sicchè nessun dubbio si pone sull'operatività dell'art. 117
TU spese di giustizia e sulla possibilità di porre a carico dell'erario il compenso del difensore.
Si è detto che nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi €
1.000,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore operando un espresso riferimento al Protocollo di intesa in uso presso l'Ufficio percome invocato dal difensore ma limitando la liquidazione all'attività prestata per il solo coimputato Parte_1 senza nulla argomentare in ordine al compenso spettante per l'attività prestata in favore degli altri tre coimputati pur inseriti nell'istanza di liquidazione.
3 E' evidente che l'omessa liquidazione del compenso anche per l'attività defensoriale svolta in difesa dei coimputati e non Parte_2 Parte_3 Persona_1 può essere condivisa - verosimilmente frutto di un mero errore materiale – ed il decreto deve essere riformato in parte qua riconoscendo la maggiorazione che la norma prevede per l'ipotesi di medesimo difensore che assiste nel medesimo processo soggetti attinti dalla medesima imputazione.
E' noto che l'art. 12 comma 2 D.M. n. 55/2014 dispone che “2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta
l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti
e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Nel caso in esame il difensore ha assistito 4 coimputati interessati dalla medesima imputazione sicchè non vi è alcuna ragione che consenta, nella complessiva determinazione del compenso, di escludere la maggiorazione di cui al predetto art. 12 comma 2 per gli assistiti ulteriori rispetto al primo.
Considerata la natura e lo sviluppo del procedimento, l'assenza di attività processuale di particolare impegno diversa dalla verifica delle notifiche, la maggiorazione de qua può essere riconosciuta nella percentuale del 25% per ogni assistito successivo al primo e così per complessivi € 750,00 da aggiungere alla misura base di € 1.000,00.
Dal che l'accoglimento dell'opposizione.
Gli importi indicati nel Protocollo di Intesa sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
4 Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (quest'ultima al minimo attesa la sostanziale sovrapposizione con le deduzioni del ricorso introduttivo).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in composizione monocratica in data 11/06/2025 (R.G. Ist. Liquidazioni n. 36/2025) liquida in favore dell'avvocato Matteo Brunetti, quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , del sig. del sig. e del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
coimputati nel procedimento penale n. 3262/2017 R.G.N.R. e n. 212/2018 Persona_1
R.G.T., l'importo complessivo di € 1.750,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Matteo Brunetti Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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