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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 671/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. BEDA DAMIANO
ATTORE
E
, CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso come in atti dall'avv. MAZZUCCO MARIA CRISTINA
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 30.4.2025 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1 1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. L'attore ha citato in giudizio la sorella Parte_1 CP_1
, chiedendo accertarsi:
[...]
1) la donazione indiretta effettuata dal padre in Persona_1 favore di consistente nell'acquisto dell'immobile sito Controparte_1 in Porto Viro Via Rossini n.50 avvenuto con atto di compravendita del
26.08.2004 Notaio Dott. e, per l'effetto, collazionare il valore Per_2 dell'immobile al momento dell'apertura della successione per la determinazione della massa ereditaria;
2) l'inefficacia del legato disposto in testamento dal de cuius _1
a favore della figlia avente ad oggetto la
[...] Controparte_1 casa di proprietà del sig. sita in Porto Viro - Persona_1
Contarina Via Rossini n.52 int.2, per effetto della donazione effettuata il 10.12.2014 per atto Notaio Rep 52574 Recc. 13015 da Per_3
a dell'immobile sito in Comune di Persona_1 Controparte_1
Porto Viro (RO) via Rossini n.52 int.2, e per l'effetto collazionare l'immobile e/o il suo valore al momento dell'apertura della successione per la determinazione della massa ereditaria.
Con ricostruzione della massa ereditaria, determinazione della reale quota di legittima spettante all'attore e conseguente accertamento della relativa lesione ai fini della consequenziale pronuncia di riduzione dei due atti sopra richiamati e reintegro della quota violata.
L'attore indica la presunta lesione in €53.333,33, domandando la reintegrazione preferibilmente in natura.
2.1. In fatto l'attore allega quanto segue:
si tratta della successione di , deceduto a Porto Viro Persona_1 il 28.4.2020; al momento della morte, essendo la moglie
[...]
la famiglia era composta dall'attore CP_2 Parte_1
e dai fratelli e , quest'ultima odierna
[...] CP_3 CP_1 convenuta;
2 a seguito della morte del padre, fu pubblicato un testamento olografo con atto di rep. n. 81.044 - Rogito 20508 Notaio in Rovigo dott.
[...] alla sola presenza della sorella e del fratello Per_4 CP_1
in data 24.07.2020 con le seguenti disposizioni: “Io Sottoscritto CP_3 nato a [...] il [...] Residente a Porto Viro in Persona_1 via Rossini 52. oggi 20-01-2011 nel pieno possesso della mia facoltà mentale dispongo che alla fine della mia vita, avendo già donato ai miei due figli maschi, e , beni in denaro pari alla legittima agli stessi CP_3 Parte_1 spettanti, per cui la casa in cui abito, sita in Porto Viro via Rossini n 52, sia legata a mia figlia che nomino mia esecutrice CP_1
E in caso di bisogno normale sia disponibile di aiutarmi, mentre nei casi più bisognosi, sia in denaro e aiuti di ogni genere, sarà di competenza la famiglia di , che avendo una impresa semplice insieme con me, tutto quello CP_3 che disponiamo rimarrà tutto a loro.
Dispongo infine che se avessi una compagna che abita con me, e avendo un buon rapporto insieme, possa abitare per tutta la vita. Porto Viro 20-01-
2011 Firma ; Persona_1
in vita, con atto di donazione 10.12.2014 Notaio Rep Per_3
52574 Recc. 13015 (doc. 4) donò alla figlia Persona_1 CP_1 la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto vitalizio delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato "Otello" sito nel Comune di Porto Viro via Rossini n.52 int.2:
- Appartamento sito al primo piano confinante con scoperto condominiale sub 1, sub 11, sub 2 e sub 9, con annessa cantina al piano terra confinante con sub 9, sub 2, sub 1 e sub 14, nonché area esclusiva al piano terra confinante con sub 9 sub 11 e sub 1 per due lati;
- Locale ad uso garage sito al piano terra confinante con sub 5, sub
9, sub 3, sub 1;
Porzioni immobiliari contraddistinte nel Catasto Fabbricati del
Comune di Porto Viro (RO) al figlio 9 sez Urb CO:
3 - mappale 940, sub.10, z.c.2, terra e primo, cat. A/3, classe 2, vani 4, rendita Euro 216,91;
- mappale 940 sub.4, z.c.2, cat.c/6, classe 2, mq 26, Rendita Euro
76,54;
in vita, con atto di compravendita del 26.08.2004 (doc 6 att.) la convenuta acquistò l'immobile sito in Porto Viro Controparte_1
(RO) via Rossini 50 interno 4, acquisto che deve ritenersi frutto di donazione indiretta, non disponendo la stessa all'epoca di redditi idonei al reperimento degli €70.000,00 spesi;
in definitiva, l'attore è stato totalmente Parte_1 pretermesso, non avendo ricevuto nulla in successione, né a titolo universale né particolare, e neppure in vita, contrariamente a quanto affermato in testamento.
In punto di ricostruzione dell'asse ereditario, va tenuto conto delle seguenti poste:
- L'immobile donato nel 2014, da valutarsi in €140.000,00 all'apertura della successione;
- L'immobile oggetto di donazione indiretta nel 2004, valutato al momento di apertura della successione in €120.000,00.
Con conseguente determinazione dell'asse in €240.000,00 e, quindi, della quota di riserva in €53.333.33 (1/3 di €160.000,00).
L'attore chiede inoltre accertarsi la revoca ex art. 686 c.c. del legato della casa di abitazione alla figlia, in quanto tale legato deve ritenersi implicitamente revocato con la donazione del medesimo immobile fatto in epoca successiva alla redazione del testamento
3. Si è costituita la convenuta , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, salvo che per l'intervenuta revoca del legato dell'immobile relativo all'immobile successivamente donato alla stessa.
4 La convenuta, richiamati principi di diritto in materia allega quanto segue:
l'attore non ha aggredito la disposizione testamentaria in favore del fratello , con conseguente applicazione della limitazione di cui CP_3 all'art. 555 c.c.. Sul punto, assume rilievo la designazione di CP_4
a erede universale. Il de cuius era socio al 10% della
[...] _1 società agricola “Tessarin AN, RT ed RI, società semplice”, avendo in precedenza ceduto, con atto dell'11.11.2014, il
40% delle quote al nipote RI (figlio di ) al prezzo irrisorio CP_3 di €2.400,00 (doc. 3, 4 conv.): sul valore della quota, l'erede vanta diritto ai sensi dell'art. 2284 c.c. Detta società è titolare di immobili e mezzi agricoli;
sempre nel patrimonio paterno rientra un conto corrente aperto presso Intesa SanPaolo filiale di Porto Viro n.1000/940, con saldo al
31.3.2021 di €1.382,93, probabilmente maggiore all'apertura della successione (doc. 5 conv.);
era inoltre proprietario della Opel Mokka tg. FA445EZ _1 cilindrata 1598 cc distrutta nell'incidente in cui ha perso la vita, oggetto di risarcimento del danno per €5.250,00 (doc. 6);
il valore di tutte tali disposizioni testamentarie non aggredite andrà dedotto dall'eventuale riduzione delle donazioni;
non è vero che non vi siano state donazioni in vita agli altri due figli e, in particolare, sussisterebbero le seguenti donazioni:
- Donazione di €50.000,00 costituita da versamento di assegno di
€50.000,00 sul conto cointestato di e , a copertura Parte_1 CP_3 di cambiale in scadenza (docc. 8 e 9); l'assegno derivata dalla caparra della vendita di terreni di proprietà del de cuius e dell'azienda gestita dai figli affittuari, per il prezzo complessivo di
2mld di lire;
- Versamento di assegni per €450.000,00 (doc. 14) sul conto dei figli in data 7.7.2004, a seguito della stipula del preliminare di vendita,
5 avvenuta il giorno precedente per il prezzo di € 1.100.000,00 quanto ai terreni del padre e di €294.400,00 quanto all'azienda agricola dei figli: si tratta della massima parte degli €466.456,90 di quota di prezzo pagato in assegni intestati al padre (doc. _1
13). Le relative somme furono utilizzate per estinguere un mutuo stipulato il 7/10/98 con atto notaio di Adria con Persona_5
per l'importo di Lire 950.000.00, da Controparte_5 restituire in anni 15 e quindi entro il 31.12.2013, con garanzia fideiussoria del padre e il mutuo con Cassa di Risparmio _1 per il residuo di €93.834,22 (docc. 14 e 15);
- Versamento di €361.500,00 in data 21.7.2004 (doc. 18): si tratta di quota parte del saldo residuo della vendita dei terreni
(€583.543,10), non imputabile al valore riferibile all'azienda agricola, in quanto la vendita dei terreni e dell'azienda è avvenuta con atti definitivi separati (docc. 16 e 17);
- versamento di €10.706,36 in data 22.7.2004 (doc. n.20);
- Versamento di €30.500 ,00 in data 12.8.2004 (doc. 19);
il tutto per complessivi €902.706,36 versati sul conto cointestato della società dei fratelli e , (€50.000,00 + €450.000,00 + Parte_1 CP_3
€361.500,00 + €30.500,00+ €10.706,36) e quindi €451.352,18 ciascuno;
conseguentemente, sarebbe manifesta l'assenza di lesione;
la donazione fatta alla convenuta il 10.12.2014 aveva ad oggetto solo la nuda proprietà, per un valore di €50.000,00, con dispensa dalla collazione e dall'imputazione in conto di disponibile e, per l'eccedenza, di legittima;
il fabbricato fu acquistato nel 2004 al prezzo di €70.000,00 (doc. 21), con conseguente contestazione del valore di
€120.000,00 attribuito dall'attore;
è contestata l'esistenza di una donazione indiretta per l'immobile acquistato il 26.8.2004 dalla convenuta al prezzo di €77.000,00, in quanto pagato con assegni da lei emessi (doc. 22); è inoltre contestato che la convenuta non lavorasse, essendo impiegata alla Parte_2
6 di dal 20/2/86 a giugno 1992 (doc n. 23). e quindi Parte_3 dipendente del Consorzio di Bonifica Delta del Po, ove è impiegata tuttora (doc n 24); per effettuare l'acquisto fu ottenuto un mutuo dalla convenuta e dal marito;
l'immobile è strato Persona_6 venduto a seguito della separazione coniugale al prezzo di
€116.400,00 e il ricavato utilizzato in parte per estinguere il residuo del finanziamento e, per il residuo, diviso per €31.850,00 ciascuno
(doc. 25 e 26).
Sulla base di tali allegazioni, la convenuta ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.
4. In sede di prima memoria integrativa, l'attore ha integrato le proprie allegazioni e prodotto nuovi documenti, come segue.
4.1. Con riguardo alle allegazioni avversarie relative alla vendita dell'azienda agricola di e , contesta che vi Controparte_4 Parte_1 siano state donazioni in vita in favore dei due fratelli. Osserva che controparte produce assegni circolari intestati a Persona_1 che mai avrebbero potuto essere così versati nel conto corrente dell'azienda agricola;
che non vi è prova dell'animus donandi; che l'azienda agricola di , pur formalmente Controparte_6 intestata agli stessi, era di fatto gestita ed amministrata dal padre il quale ha assunto da solo la decisione di venderla _1 unitamente ai terreni;
che tale circostanza emerge in via documentale dal tenore del contratto preliminare sottoscritto con l'acquirente in data 16.04.2004 (doc. 007 di parte convenuta, Persona_7 risultando in tale sede esclusi dall'affare i figli e;
CP_3 Parte_1 che la qualità di dominus sostanziale dell'azienda di _1
emerge anche da una lettera del 29.6.2004 (doc. 9 attore),
[...] inviata solo a questi e in cui si legge “che il sottoscritto [ ] ha Persona_7 intrattenuto i rapporti contrattuali esclusivamente con Lei e mai con
l' ” che Controparte_7 appare come mittente della lettera da lei inviatami”; che, ancora, i rapporti effettivi tra padre e figli nella gestione della società emergono da una scrittura privata del 15.7.2004 (doc. 10 attore), da cui emerge come la vendita fosse destinata da un lato a ripianare tutte le esposizioni
7 debitorie contratte da , e Persona_1 Controparte_4 Parte_1
nell'esercizio dell'attività agricola di allevamento e avicola ,
[...] come si legge a pagina 1 lettera a) del documento stesso, dall'altro a liquidare la quota del socio uscente come si legge a Parte_1 pagina 1 lettera b) sempre del medesimo documento;
che, dal quadro dell'accordo, emerge che non si trattò di donazione, ma di regolamento di rapporti da cui trasse profitti. Persona_1
4.2. Con riguardo alla donazione indiretta in favore della convenuta
, deduce l'attore che ella avrebbe effettivamente Controparte_1 ricevuto in vita dal padre donazioni, come emerge documentalmente da una dichiarazione scritta del padre nella quale Persona_1 si legge che egli ha donato alla figlia la somma di CP_1
€150.000,00, somma con la quale la resistente ha poi pagato l'immobile acquistato in data 26.08.2004 (doc. 11 attore); che, peraltro, la stessa successiva vendita dell'immobile a seguito della separazione di , di cui si dà atto in comparsa, è stata curata dallo Controparte_1 stesso padre quale procuratore speciale (doc. 26 convenuto), _1 il quale ha provveduto a incassare i proventi della vendita e ad effettuare sul conto corrente della figlia il versamento della somma necessaria ad estinguere il mutuo / finanziamento, come si ricava dal doc. 25 di parte convenuta, con riferimento al versamento eseguito in data 26.05.2000 ove la dicitura del movimento riporta
“DISPOSIZIONE TESSARIN UMBERTO VENDITA CASA”; che, peraltro, emerge come ha girato alla figlia una Persona_1 somma superiore rispetto a quella dichiarata nell'atto di compravendita – versati £ 116.400.000 a fronte dei £. 100.000.000 dichiarati;
che controparte, a suffragio della propria tesi, produce a prova del pagamento dalla medesima effettuato (doc. n. 22 convenuto) solo copia di un assegno intestato alla per CP_8
€50.000,00 senza luogo data o indicazione, e la matrice di un altro assegno dove viene riportato un importo di €30.800,00, che non provano né la provenienza del denaro, né il relativo incasso, oltre a portare una somma superiore complessivamente al prezzo dell'immobile; che l'acquisto dell'appartamento sito in Porto Viro
(RO) via Rossini 52 int.2 e di quello sito in Porto Viro Via Rossini
8 n.50, indirettamente donato alla figlia (doc. n.6 attore) è operazione avvenuta contestualmente a quella di vendita dei terreni e dell'azienda agricola, leggendosi nel relativo atto che “la porzione di fabbricato ad uso abitativo contraddistinta dal numero civico 3/A di via ca'
Cornera sarà consegnata libera e disponibile entro il 31 agosto 2004” (doc.
16 resistente, pag. 8 punto 7 lettera a)).
4.3. Con riguardo alla donazione indiretta del 2014, evidenzia che parte resistente nulla ha dedotto, salvo in ordine al valore del bene.
4.4. Con riguardo alla ricostruzione dell'asse ereditario, ha dedotto che:
- in ordine al veicolo Opel Mokka tg FA445EZ, di cui _1 risultava comproprietario assieme al figlio , distrutta
[...] CP_3 nell'incidente in cui ha perso la vita, le somme Persona_1 liquidate dall'assicurazione ai singoli eredi (doc. 12 attore) sono state dagli stessi versate tutte a unico proprietario effettivo e non CP_3 possono rientrare nel relictum;
- in ordine al conto corrente personale di , questo Persona_1 non era noto a parte attrice, e comunque porta un saldo minimo;
- in ordine alle quote societarie, l'attore era uscito dalla società e non ne conosceva le successive vicende;
in ogni caso, osserva che la valutazione delle quote societarie del de cuius, pari al 10%, trattandosi di società semplice andrà determinata tenuto conto dal valore del patrimonio netto della società o, in assenza di bilanci, dal valore complessivo dei beni e dei diritti al netto delle passività; l'attività risulterà comunque difficoltosa, posto che l'azienda non ha obbligo di depositare bilanci.
5. In sede di prima memoria integrativa, la resistente ha integrato le proprie allegazioni e prodotto nuovi documenti. In particolare, la resistente ha osservato che l'attore non ha preso una precisa posizione sui fatti allegati in comparsa di costituzione e sui relativi documenti, essendosi limitato ad affermare, a verbale d'udienza del 16/10/24, che
“le donazioni asseritamente avvenute in vita in favore di _1
9 attengono a rapporti societari e non sono qualificabili come Parte_1 donazioni.”
Con riferimento all'allegazione per cui la resistente avrebbe acquistato l'immobile in cui abita, sito in Porto Viro, via Rossini 50 int.4, con denaro proprio e non con denaro del padre, è prodotto l'estratto del conto corrente di presso Banca di Credito Controparte_1
Cooperativo Santa Maria Assunta relativo al mese di agosto 2004
(doc.27 resistente), da cui emergerebbe una prima uscita di €50.000,00 in data 26/7/04 con assegno n. 2618503 ed una seconda uscita in data
27/8/04 dell'importo di €30.080,00 con assegno n. 2618506; dette uscite corrispondono agli assegni prodotti in precedenza e corrispondono al prezzo al netto IVA corrisposto ad , come da fattura n. CP_8
1/07/04 del 26/8/04 (doc. n. 29 convenuto).
Con riferimento ai versamenti effettuati in favore dei fratelli, allega documentazione dell'emissione di un assegno circolare dell'importo di €30.500,00 a favore di e in data 12/8/2004 Controparte_4 Parte_1
(doc.n.30 convenuto) ed estratto conto di , relativo Persona_1 allo stesso mese, in cui nella stessa data si vede l'emissione da lui richiesta (doc.n.31 convenuto).
È quindi prodotta copia dell'assegno bancario di €50.000,00 emesso da quale caparra per la compravendita del terreno di Persona_7
e a lui consegnato in data 16/4/04 (doc.n.32 Persona_1 convenuto), assegno riferibile alla distinta di versamento in precedenza prodotta sub doc. 8 convenuto.
6. In sede di seconda memoria integrativa, parte attrice ha svolto le seguenti repliche.
6.1. In merito alla allegata donazione indiretta dell'immobile sito in Porto
Viro, via Rossini 50 int.4, gli assegni prodotti dalla resistente, pur corrispondenti nell'importo al prezzo dell'immobile, non provano la provenienza del denaro, che va ricondotto al padre _1
come si ricava dalla dichiarazione dello stesso sub doc. 11
[...] attore. L'estratto conto prodotto da controparte è poi solo parziale e non consente una verifica compiuta di saldi iniziali e finali, e
10 evidenzia uscite incongrue rispetto alle entrate di . Controparte_1
Evidenzia che, all'epoca, la figlia, da poco separata e con un bambino, coabitava con il padre, come si ricava dall'intestazione della fattura di
. CP_8
6.2. In merito alle donazioni che l'attore e suo fratello Parte_1
avrebbero ricevuto in vita, gli assegni circolari emessi in CP_3 favore di non avrebbero potuto essere incassati Persona_1 dalla società; poco proverebbe poi la dedotta emissione di un assegno circolare a favore di e in data 12.08.2004 Parte_1 CP_3 per l'importo di €30.500,00, riferibile al riconferimento di ingenti somme prelevate, oltre al fatto che le modalità utilizzate appaiono difficilmente compatibili con l'animus donandi.
Con riferimento poi alla cambiale che sarebbe stata coperta con l'assegno di € 50.000,00 tratto da , detta cambiale (doc. 11 Persona_7 convenuto) era avallata dallo stesso , ad ulteriore Persona_1 conferma che era egli il dominus reale delle operazioni.
7. In sede di seconda memoria integrativa, parte attrice ha svolto le seguenti repliche.
7.1. Con riguardo alla circostanza che i nove assegni circolari intestati a non avrebbero potuto essere incassati da altri, la Persona_1 normativa vigente all'epoca consentiva la girata degli assegni circolari, vietata solo con il d.lgs. 231/2007, e detti assegni non erano barrati come non trasferibili: questi sono stati quindi versati sul c/c cointestato tra i fratelli, come dedotto;
così anche l'assegno relativo alla caparra consegnato dal promissario acquirente;
quanto all'assenza di animus donandi, la stessa è contestata con richiami giurisprudenziali.
7.2. Quanto alla circostanza per cui il padre sarebbe stato unico dominus degli affari di famiglia, è vero semmai che egli si è mostrato benevolo nei riguardi dei figli, concedendo loro parte dei propri terreni perché potessero avviarvi una attività e costituendosi garante per i prestiti da loro contratti;
la vendita dell'intero compendio è avvenuta quando sono insorti dissidi tra i due fratelli, ed è stata curata dal padre solo
11 perché la vendita del terreno era l'elemento centrale dell'affare. La scrittura privata del 15/7/2004 confermerebbe, inoltre, la titolarità formale dell'azienda in capo ai due fratelli. È poi ribadito, come da comparsa, che il provente complessivo dell'affare, oltre che a ripianare debiti del padre per € 516.456,90, avrebbe coperto le cospicue esposizioni debitorie dei figli, senza che alcun obbligo giuridico giustificasse ciò, posto che anche per i debiti dei quali era garante avrebbe comunque vantato diritto di regresso.
7.3. Quanto alla scrittura privata prodotta sub doc. 10 attore, relativa alla cessione della quota sociale di , questa prevedeva Parte_1 la corresponsione di un importo di €361.519,83, il che equivale a dire che l'azienda complessivamente avrebbe avuto un valore di
€723.039,66 e che, conseguentemente, il terreno avrebbe avuto un valore di circa €600.000,00, ovverosia quasi la metà di quello pattuito;
conseguentemente, avrebbe ricevuto Persona_1 dall'operazione solo €309.840,51. In realtà, quello indicato dalle parti non sarebbe stato il valore dell'azienda, non risultando tale valore né nell'atto notarile successivo di cessione, né negli appunti scritti a mano tra futuro acquirente e venditore nel momento in cui hanno raggiunto l'accordo: il valore indicato corrisponderebbe invece a un terzo del prezzo ricavato dalla vendita del complesso di terreno ed azienda al netto della somma destinata al ripiano dei debiti.
7.4. Sulla base di tali circostanze, il convenuto formula eccezione di simulazione della scrittura privata là dove si è indicato il valore dell'azienda e l'importo dovuto a per la cessione Parte_1 della sua quota, dissimulante una promessa di donazione del padre in favore del figlio, in quanto tale nulla.
7.5. Quanto alla donazione indiretta in favore della convenuta, è contestata la novità della domanda con riferimento alla scrittura privata con cui avrebbe dichiarato di aver donato Persona_1 alla figlia €150.000,00 (doc. 11 attore); detta donazione sarebbe peraltro diretta, e non indiretta.
12 7.5.1. La convenuta dichiara di non conoscere e disconosce la sottoscrizione di in calce al doc. 11 attore, il cui Persona_1 contenuto non risponderebbe al vero.
8. Quanto alla ricostruzione dell'asse ereditario, con riguardo all'automezzo incidentato, dello stesso era comproprietario anche
; la consegna di tutte le quote di risarcimento a Persona_1
sarebbe avvenuta in adempimento alla volontà Controparte_4 testamentaria, ma di ciò l'attore dovrà tenere conto, potendo la domanda di riduzione delle donazioni avvenire solo a seguito della riduzione delle disposizioni testamentarie lesive. È inoltre falso che l'attore non conoscesse il testamento, essendo stato convocato dal notaio per la pubblicazione (doc. 33 convenuto). Del pari non ha valore giuridico il fatto che la quota societaria del padre sia di basso valore, dovendo la stessa comunque essere computata.
9. Tutto ciò premesso in punto di allegazioni delle parti, le pretese attoree vanno respinte.
10. Al fine di verificare se sussista o meno lesione, è questione preliminare quella della verifica dell'eventuale esistenza di donazioni fatte in vita da a favore dell'attore: posto, infatti, Persona_1 che l'asse ereditario è ad oggi sostanzialmente nullo, la verifica dell'esistenza di una precedente donazione fatta dal de cuius in favore dell'attore per importi sostanzialmente analoghi a quelle ipotizzate dall'attore stesso a vantaggio della convenuta è circostanza tale da far venir meno di per sé la dedotta lesione di legittima. È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte e può operare anche d'ufficio (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20138 del 13/07/2023); ad ogni buon conto, la relativa questione è stata dedotta e argomentata dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione.
13 10.1. La difesa dalla convenuta è fondata, dovendo ritenersi, dal complesso degli atti, che l'attore (come anche il fratello) abbiano ricevuto in vita ampie dazioni monetarie dal padre, qualificabili come donazioni. La questione nodale, e di per sé idonea a definire il giudizio, è quella relativa al se i pagamenti effettuati da _1
a seguito della vendita del compendio fondiario e
[...] dell'azienda agricola gestita dai figli e costituisca Parte_1 CP_3 una donazione in loro favore, come sostenuto da parte resistente.
Questo giudicante ritiene, esaminati gli atti, che la tesi difensiva appaia condivisibile.
10.2. La ricostruzione proposta dalla difesa di Controparte_1 individua dei donativi in favore dei due fratelli nei seguenti spostamenti patrimoniali:
- versamento di assegno di €50.000,00 sul conto cointestato di e , a copertura di cambiale in scadenza (docc. 8 e 9 Parte_1 CP_3 convenuto); l'assegno derivata dalla caparra della vendita di terreni di proprietà del de cuius e dell'azienda gestita dai figli affittuari, per il prezzo complessivo di 2mld di lire;
-versamento di assegni per €450.000,00 (doc. 14) sul conto dei figli in data 7.7.2004, a seguito della stipula del preliminare di vendita, avvenuta il giorno precedente per il prezzo di €1.100.000,00 quanto ai terreni del padre e di €294.400,00 quanto all'azienda agricola dei figli: si tratta della massima parte degli €466.456,90 di quota di prezzo pagato in assegni intestati al padre (doc. 13 convenuto). Le _1 relative somme furono utilizzate per estinguere un mutuo stipulato il
7/10/98 con atto notaio di Adria con Persona_5 CP_5
, per l'importo di Lire 950.000.00, da restituire in anni 15 e
[...] quindi entro il 31.12.2013, con garanzia fideiussoria del padre e il mutuo con Cassa di Risparmio per il residuo di _1
€93.834,22 (docc. 14 e 15);
- versamento di €361.500,00 in data 21.7.2004 (doc. 18 convenuto): si tratta di quota parte del saldo residuo della vendita dei terreni
(€583.543,10), non imputabile al valore riferibile all'azienda agricola,
14 in quanto la vendita dei terreni e dell'azienda è avvenuta con atti definitivi separati (docc. 16 e 17).
La difesa della resistente, ricostruendo i valori delle varie componenti del compendio ceduto, evidenzia in maniera convincente come i proventi di detta complessiva operazione comportino un ingente spostamento patrimoniale in favore dei figli maschi, sul cui conto cointestato e riferibile alla società semplice loro intestata finiscono somme manifestamente superiori rispetto al valore attribuibile alle componenti patrimoniali liquidate.
Il fatto che il valore riferibile all'azienda agricola sia pari ad
€294.400,00, mentre i versamenti effettuati sul conto relativo alla società dei figli ammontano a quasi €800.000,00 è un dato dirimente, in quanto trattasi di spostamento patrimoniale che beneficia i due discendenti e . Non è rilevante, al riguardo, il fatto CP_3 Parte_1 che il versamento sia effettuato in favore di una società e non delle persone fisiche: anche sorvolando sulla circostanza per cui nelle società semplici c'è una sostanziale identificazione tra il patrimonio societario e quello dei soci, va in ogni caso rimarcato che la patrimonializzazione della società, incrementando il valore della quota, provoca un corrispondente arricchimento del socio. Che detti assegni siano stati versati risulta in maniera evidente dagli estratti conto prodotti, non essendoci una chiara spiegazione alternativa e potendo, all'epoca, gli assegni circolari essere girati anche a soggetti diversi dal beneficiario originario.
Ora, sostiene l'attore che tale ricostruzione non sia condivisibile, e ciò in quanto sussisterebbe una interposizione reale dei figli e CP_3
nella titolarità della società, la quale sarebbe, in realtà, Parte_1 realmente stata dominata da unico vero dominus delle _1 operazioni societarie, rispetto alle quali i figli sarebbero meri prestanome. Tale tesi, ad avviso di questo giudicante, non appare dimostrata, ed è anzi smentita dalla stessa documentazione prodotta dalla parte.
15 Innanzitutto, non risultano allegazioni e prove in ordine alla genesi della , di modo che non Controparte_7
è dato sapere se e in che misura si tratti di una struttura realizzata dai figli o dal padre;
risulta, nondimeno, che quest'ultimo ha “contribuito alle spese di gestione dell'attività di allevamento e di gestione aziendale” (punto 5 doc. 10 attore), il che implica necessariamente che vi sia stato un contributo anche da parte dei figli stessi, ciò che appare in contraddizione con la tesi dell'interposizione reale.
La contraddizione, tuttavia, appare ancora più evidente laddove si osservi che, nella medesima scrittura, al socio recedente Parte_1
, odierno attore, viene attribuita una liquidazione della quota
[...]
a seguito di recesso pari a €361.519,83, attribuzione che non avrebbe avuto alcun senso se egli fosse stato un mero prestanome del padre.
In quest'ottica, del tutto irrilevante è la circostanza per cui il promissario acquirente abbia dichiarato di aver trattato esclusivamente con il de cuius, essendo circostanza meramente attinente alla conduzione delle trattative, e non alla titolarità dei diritti negoziati, ed essendo ben ragionevole ritenere che i figli si siano affidati al padre in considerazione della sua maggior esperienza o conoscenza della controparte.
Ne deriva che, sulla base degli atti, risulta congruo ricostruire la vicenda come segue:
-la società semplice è Controparte_7 una azienda realmente costituita dai figli del de cuius, che ha solo apportato un contributo alle spese – contributo che, in ragione della parziarietà, è logicamente incompatibile con la interposizione reale pura;
-a seguito della vendita del fondo e della relativa azienda, che viene comunque poi mantenuta in conduzione dal solo Controparte_4
(come si evince dai punti 3 e 4 della scrittura citata), la società tra e viene pesantemente ripatrimonializzata mediante CP_3 Parte_1
i versamenti di cui si è dato conto sopra, versamenti che confluiscono sul conto cointestato tra i due fratelli e che vengono poi impiegati per
16 estinguere passività riferibili ai due soci e rispetto alle quali il padre era esposto come garante personale (con conseguente diritto di regresso in caso di pagamento);
- detta ripatrimonializzazione comporta un indiretto arricchimento dei due fratelli, mediante incremento di valore della rispettiva quota, vendo la società liberata da debiti per centinaia di migliaia di euro.
Tale incremento di valore va senz'altro qualificato quale donazione indiretta;
- a seguito di detta ripatrimonializzazione (estinzione della cambiale agraria, versamenti del 7.7.2004 e del 21.7.2024), in attuazione della scrittura del 15.7.2024 sub doc. 10 attore a viene Parte_1 attribuita una quota di liquidazione pari a €361.519,83.
Sulla base di ciò, si ritiene che abbia ricevuto un Parte_1 complessivo arricchimento indiretto che compensa ampiamente il donativo di cui si chiede la riduzione, ciò che rende superfluo l'esame della relativa questione, risultando in ogni caso non accoglibile la domanda a prescindere dall'esito del relativo scrutinio.
11. Quanto alla domanda di inefficacia del legato avente ad oggetto la casa di proprietà di sita in Porto Viro - Contarina Persona_1
Via Rossini n.52 int.2, per effetto della donazione effettuata il
10.12.2014 per atto Notaio Rep 52574 Recc. da Per_3 P.IVA_1
a dell'immobile sito in Comune di Persona_1 Controparte_1
Porto Viro (RO) via Rossini n.52 int.2, questione peraltro non controversa, la stessa può essere accolta, essendoci conclusioni conformi sul punto.
12. Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
13. Non essendo stata proposta domanda di divisione (e non essendoci del resto alcun asse da dividere), la presente sentenza definisce interamente il giudizio.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese
17 nello scaglione di valore indeterminabile di media complessità a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di declaratoria di inefficacia del legato avente ad oggetto la casa di proprietà di sita in Porto Persona_1
Viro - Contarina Via Rossini n.52 int.2, per effetto della donazione effettuata il 10.12.2014 per atto Notaio Rep 52574 Recc. Per_3
13015 da a dell'immobile sito in Persona_1 Controparte_1
Comune di Porto Viro (RO) via Rossini n.52 int.2, per essere lo stesso superato dalla successiva donazione del medesimo bene.
2. Rigetta le restanti domande attoree.
3. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto, che liquida in €10.860,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso il 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 671/2024 R.a.c.c. vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. BEDA DAMIANO
ATTORE
E
, CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso come in atti dall'avv. MAZZUCCO MARIA CRISTINA
CONVENUTO
Conclusioni: all'udienza del 30.4.2025 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1 1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. L'attore ha citato in giudizio la sorella Parte_1 CP_1
, chiedendo accertarsi:
[...]
1) la donazione indiretta effettuata dal padre in Persona_1 favore di consistente nell'acquisto dell'immobile sito Controparte_1 in Porto Viro Via Rossini n.50 avvenuto con atto di compravendita del
26.08.2004 Notaio Dott. e, per l'effetto, collazionare il valore Per_2 dell'immobile al momento dell'apertura della successione per la determinazione della massa ereditaria;
2) l'inefficacia del legato disposto in testamento dal de cuius _1
a favore della figlia avente ad oggetto la
[...] Controparte_1 casa di proprietà del sig. sita in Porto Viro - Persona_1
Contarina Via Rossini n.52 int.2, per effetto della donazione effettuata il 10.12.2014 per atto Notaio Rep 52574 Recc. 13015 da Per_3
a dell'immobile sito in Comune di Persona_1 Controparte_1
Porto Viro (RO) via Rossini n.52 int.2, e per l'effetto collazionare l'immobile e/o il suo valore al momento dell'apertura della successione per la determinazione della massa ereditaria.
Con ricostruzione della massa ereditaria, determinazione della reale quota di legittima spettante all'attore e conseguente accertamento della relativa lesione ai fini della consequenziale pronuncia di riduzione dei due atti sopra richiamati e reintegro della quota violata.
L'attore indica la presunta lesione in €53.333,33, domandando la reintegrazione preferibilmente in natura.
2.1. In fatto l'attore allega quanto segue:
si tratta della successione di , deceduto a Porto Viro Persona_1 il 28.4.2020; al momento della morte, essendo la moglie
[...]
la famiglia era composta dall'attore CP_2 Parte_1
e dai fratelli e , quest'ultima odierna
[...] CP_3 CP_1 convenuta;
2 a seguito della morte del padre, fu pubblicato un testamento olografo con atto di rep. n. 81.044 - Rogito 20508 Notaio in Rovigo dott.
[...] alla sola presenza della sorella e del fratello Per_4 CP_1
in data 24.07.2020 con le seguenti disposizioni: “Io Sottoscritto CP_3 nato a [...] il [...] Residente a Porto Viro in Persona_1 via Rossini 52. oggi 20-01-2011 nel pieno possesso della mia facoltà mentale dispongo che alla fine della mia vita, avendo già donato ai miei due figli maschi, e , beni in denaro pari alla legittima agli stessi CP_3 Parte_1 spettanti, per cui la casa in cui abito, sita in Porto Viro via Rossini n 52, sia legata a mia figlia che nomino mia esecutrice CP_1
E in caso di bisogno normale sia disponibile di aiutarmi, mentre nei casi più bisognosi, sia in denaro e aiuti di ogni genere, sarà di competenza la famiglia di , che avendo una impresa semplice insieme con me, tutto quello CP_3 che disponiamo rimarrà tutto a loro.
Dispongo infine che se avessi una compagna che abita con me, e avendo un buon rapporto insieme, possa abitare per tutta la vita. Porto Viro 20-01-
2011 Firma ; Persona_1
in vita, con atto di donazione 10.12.2014 Notaio Rep Per_3
52574 Recc. 13015 (doc. 4) donò alla figlia Persona_1 CP_1 la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto vitalizio delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato "Otello" sito nel Comune di Porto Viro via Rossini n.52 int.2:
- Appartamento sito al primo piano confinante con scoperto condominiale sub 1, sub 11, sub 2 e sub 9, con annessa cantina al piano terra confinante con sub 9, sub 2, sub 1 e sub 14, nonché area esclusiva al piano terra confinante con sub 9 sub 11 e sub 1 per due lati;
- Locale ad uso garage sito al piano terra confinante con sub 5, sub
9, sub 3, sub 1;
Porzioni immobiliari contraddistinte nel Catasto Fabbricati del
Comune di Porto Viro (RO) al figlio 9 sez Urb CO:
3 - mappale 940, sub.10, z.c.2, terra e primo, cat. A/3, classe 2, vani 4, rendita Euro 216,91;
- mappale 940 sub.4, z.c.2, cat.c/6, classe 2, mq 26, Rendita Euro
76,54;
in vita, con atto di compravendita del 26.08.2004 (doc 6 att.) la convenuta acquistò l'immobile sito in Porto Viro Controparte_1
(RO) via Rossini 50 interno 4, acquisto che deve ritenersi frutto di donazione indiretta, non disponendo la stessa all'epoca di redditi idonei al reperimento degli €70.000,00 spesi;
in definitiva, l'attore è stato totalmente Parte_1 pretermesso, non avendo ricevuto nulla in successione, né a titolo universale né particolare, e neppure in vita, contrariamente a quanto affermato in testamento.
In punto di ricostruzione dell'asse ereditario, va tenuto conto delle seguenti poste:
- L'immobile donato nel 2014, da valutarsi in €140.000,00 all'apertura della successione;
- L'immobile oggetto di donazione indiretta nel 2004, valutato al momento di apertura della successione in €120.000,00.
Con conseguente determinazione dell'asse in €240.000,00 e, quindi, della quota di riserva in €53.333.33 (1/3 di €160.000,00).
L'attore chiede inoltre accertarsi la revoca ex art. 686 c.c. del legato della casa di abitazione alla figlia, in quanto tale legato deve ritenersi implicitamente revocato con la donazione del medesimo immobile fatto in epoca successiva alla redazione del testamento
3. Si è costituita la convenuta , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, salvo che per l'intervenuta revoca del legato dell'immobile relativo all'immobile successivamente donato alla stessa.
4 La convenuta, richiamati principi di diritto in materia allega quanto segue:
l'attore non ha aggredito la disposizione testamentaria in favore del fratello , con conseguente applicazione della limitazione di cui CP_3 all'art. 555 c.c.. Sul punto, assume rilievo la designazione di CP_4
a erede universale. Il de cuius era socio al 10% della
[...] _1 società agricola “Tessarin AN, RT ed RI, società semplice”, avendo in precedenza ceduto, con atto dell'11.11.2014, il
40% delle quote al nipote RI (figlio di ) al prezzo irrisorio CP_3 di €2.400,00 (doc. 3, 4 conv.): sul valore della quota, l'erede vanta diritto ai sensi dell'art. 2284 c.c. Detta società è titolare di immobili e mezzi agricoli;
sempre nel patrimonio paterno rientra un conto corrente aperto presso Intesa SanPaolo filiale di Porto Viro n.1000/940, con saldo al
31.3.2021 di €1.382,93, probabilmente maggiore all'apertura della successione (doc. 5 conv.);
era inoltre proprietario della Opel Mokka tg. FA445EZ _1 cilindrata 1598 cc distrutta nell'incidente in cui ha perso la vita, oggetto di risarcimento del danno per €5.250,00 (doc. 6);
il valore di tutte tali disposizioni testamentarie non aggredite andrà dedotto dall'eventuale riduzione delle donazioni;
non è vero che non vi siano state donazioni in vita agli altri due figli e, in particolare, sussisterebbero le seguenti donazioni:
- Donazione di €50.000,00 costituita da versamento di assegno di
€50.000,00 sul conto cointestato di e , a copertura Parte_1 CP_3 di cambiale in scadenza (docc. 8 e 9); l'assegno derivata dalla caparra della vendita di terreni di proprietà del de cuius e dell'azienda gestita dai figli affittuari, per il prezzo complessivo di
2mld di lire;
- Versamento di assegni per €450.000,00 (doc. 14) sul conto dei figli in data 7.7.2004, a seguito della stipula del preliminare di vendita,
5 avvenuta il giorno precedente per il prezzo di € 1.100.000,00 quanto ai terreni del padre e di €294.400,00 quanto all'azienda agricola dei figli: si tratta della massima parte degli €466.456,90 di quota di prezzo pagato in assegni intestati al padre (doc. _1
13). Le relative somme furono utilizzate per estinguere un mutuo stipulato il 7/10/98 con atto notaio di Adria con Persona_5
per l'importo di Lire 950.000.00, da Controparte_5 restituire in anni 15 e quindi entro il 31.12.2013, con garanzia fideiussoria del padre e il mutuo con Cassa di Risparmio _1 per il residuo di €93.834,22 (docc. 14 e 15);
- Versamento di €361.500,00 in data 21.7.2004 (doc. 18): si tratta di quota parte del saldo residuo della vendita dei terreni
(€583.543,10), non imputabile al valore riferibile all'azienda agricola, in quanto la vendita dei terreni e dell'azienda è avvenuta con atti definitivi separati (docc. 16 e 17);
- versamento di €10.706,36 in data 22.7.2004 (doc. n.20);
- Versamento di €30.500 ,00 in data 12.8.2004 (doc. 19);
il tutto per complessivi €902.706,36 versati sul conto cointestato della società dei fratelli e , (€50.000,00 + €450.000,00 + Parte_1 CP_3
€361.500,00 + €30.500,00+ €10.706,36) e quindi €451.352,18 ciascuno;
conseguentemente, sarebbe manifesta l'assenza di lesione;
la donazione fatta alla convenuta il 10.12.2014 aveva ad oggetto solo la nuda proprietà, per un valore di €50.000,00, con dispensa dalla collazione e dall'imputazione in conto di disponibile e, per l'eccedenza, di legittima;
il fabbricato fu acquistato nel 2004 al prezzo di €70.000,00 (doc. 21), con conseguente contestazione del valore di
€120.000,00 attribuito dall'attore;
è contestata l'esistenza di una donazione indiretta per l'immobile acquistato il 26.8.2004 dalla convenuta al prezzo di €77.000,00, in quanto pagato con assegni da lei emessi (doc. 22); è inoltre contestato che la convenuta non lavorasse, essendo impiegata alla Parte_2
6 di dal 20/2/86 a giugno 1992 (doc n. 23). e quindi Parte_3 dipendente del Consorzio di Bonifica Delta del Po, ove è impiegata tuttora (doc n 24); per effettuare l'acquisto fu ottenuto un mutuo dalla convenuta e dal marito;
l'immobile è strato Persona_6 venduto a seguito della separazione coniugale al prezzo di
€116.400,00 e il ricavato utilizzato in parte per estinguere il residuo del finanziamento e, per il residuo, diviso per €31.850,00 ciascuno
(doc. 25 e 26).
Sulla base di tali allegazioni, la convenuta ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.
4. In sede di prima memoria integrativa, l'attore ha integrato le proprie allegazioni e prodotto nuovi documenti, come segue.
4.1. Con riguardo alle allegazioni avversarie relative alla vendita dell'azienda agricola di e , contesta che vi Controparte_4 Parte_1 siano state donazioni in vita in favore dei due fratelli. Osserva che controparte produce assegni circolari intestati a Persona_1 che mai avrebbero potuto essere così versati nel conto corrente dell'azienda agricola;
che non vi è prova dell'animus donandi; che l'azienda agricola di , pur formalmente Controparte_6 intestata agli stessi, era di fatto gestita ed amministrata dal padre il quale ha assunto da solo la decisione di venderla _1 unitamente ai terreni;
che tale circostanza emerge in via documentale dal tenore del contratto preliminare sottoscritto con l'acquirente in data 16.04.2004 (doc. 007 di parte convenuta, Persona_7 risultando in tale sede esclusi dall'affare i figli e;
CP_3 Parte_1 che la qualità di dominus sostanziale dell'azienda di _1
emerge anche da una lettera del 29.6.2004 (doc. 9 attore),
[...] inviata solo a questi e in cui si legge “che il sottoscritto [ ] ha Persona_7 intrattenuto i rapporti contrattuali esclusivamente con Lei e mai con
l' ” che Controparte_7 appare come mittente della lettera da lei inviatami”; che, ancora, i rapporti effettivi tra padre e figli nella gestione della società emergono da una scrittura privata del 15.7.2004 (doc. 10 attore), da cui emerge come la vendita fosse destinata da un lato a ripianare tutte le esposizioni
7 debitorie contratte da , e Persona_1 Controparte_4 Parte_1
nell'esercizio dell'attività agricola di allevamento e avicola ,
[...] come si legge a pagina 1 lettera a) del documento stesso, dall'altro a liquidare la quota del socio uscente come si legge a Parte_1 pagina 1 lettera b) sempre del medesimo documento;
che, dal quadro dell'accordo, emerge che non si trattò di donazione, ma di regolamento di rapporti da cui trasse profitti. Persona_1
4.2. Con riguardo alla donazione indiretta in favore della convenuta
, deduce l'attore che ella avrebbe effettivamente Controparte_1 ricevuto in vita dal padre donazioni, come emerge documentalmente da una dichiarazione scritta del padre nella quale Persona_1 si legge che egli ha donato alla figlia la somma di CP_1
€150.000,00, somma con la quale la resistente ha poi pagato l'immobile acquistato in data 26.08.2004 (doc. 11 attore); che, peraltro, la stessa successiva vendita dell'immobile a seguito della separazione di , di cui si dà atto in comparsa, è stata curata dallo Controparte_1 stesso padre quale procuratore speciale (doc. 26 convenuto), _1 il quale ha provveduto a incassare i proventi della vendita e ad effettuare sul conto corrente della figlia il versamento della somma necessaria ad estinguere il mutuo / finanziamento, come si ricava dal doc. 25 di parte convenuta, con riferimento al versamento eseguito in data 26.05.2000 ove la dicitura del movimento riporta
“DISPOSIZIONE TESSARIN UMBERTO VENDITA CASA”; che, peraltro, emerge come ha girato alla figlia una Persona_1 somma superiore rispetto a quella dichiarata nell'atto di compravendita – versati £ 116.400.000 a fronte dei £. 100.000.000 dichiarati;
che controparte, a suffragio della propria tesi, produce a prova del pagamento dalla medesima effettuato (doc. n. 22 convenuto) solo copia di un assegno intestato alla per CP_8
€50.000,00 senza luogo data o indicazione, e la matrice di un altro assegno dove viene riportato un importo di €30.800,00, che non provano né la provenienza del denaro, né il relativo incasso, oltre a portare una somma superiore complessivamente al prezzo dell'immobile; che l'acquisto dell'appartamento sito in Porto Viro
(RO) via Rossini 52 int.2 e di quello sito in Porto Viro Via Rossini
8 n.50, indirettamente donato alla figlia (doc. n.6 attore) è operazione avvenuta contestualmente a quella di vendita dei terreni e dell'azienda agricola, leggendosi nel relativo atto che “la porzione di fabbricato ad uso abitativo contraddistinta dal numero civico 3/A di via ca'
Cornera sarà consegnata libera e disponibile entro il 31 agosto 2004” (doc.
16 resistente, pag. 8 punto 7 lettera a)).
4.3. Con riguardo alla donazione indiretta del 2014, evidenzia che parte resistente nulla ha dedotto, salvo in ordine al valore del bene.
4.4. Con riguardo alla ricostruzione dell'asse ereditario, ha dedotto che:
- in ordine al veicolo Opel Mokka tg FA445EZ, di cui _1 risultava comproprietario assieme al figlio , distrutta
[...] CP_3 nell'incidente in cui ha perso la vita, le somme Persona_1 liquidate dall'assicurazione ai singoli eredi (doc. 12 attore) sono state dagli stessi versate tutte a unico proprietario effettivo e non CP_3 possono rientrare nel relictum;
- in ordine al conto corrente personale di , questo Persona_1 non era noto a parte attrice, e comunque porta un saldo minimo;
- in ordine alle quote societarie, l'attore era uscito dalla società e non ne conosceva le successive vicende;
in ogni caso, osserva che la valutazione delle quote societarie del de cuius, pari al 10%, trattandosi di società semplice andrà determinata tenuto conto dal valore del patrimonio netto della società o, in assenza di bilanci, dal valore complessivo dei beni e dei diritti al netto delle passività; l'attività risulterà comunque difficoltosa, posto che l'azienda non ha obbligo di depositare bilanci.
5. In sede di prima memoria integrativa, la resistente ha integrato le proprie allegazioni e prodotto nuovi documenti. In particolare, la resistente ha osservato che l'attore non ha preso una precisa posizione sui fatti allegati in comparsa di costituzione e sui relativi documenti, essendosi limitato ad affermare, a verbale d'udienza del 16/10/24, che
“le donazioni asseritamente avvenute in vita in favore di _1
9 attengono a rapporti societari e non sono qualificabili come Parte_1 donazioni.”
Con riferimento all'allegazione per cui la resistente avrebbe acquistato l'immobile in cui abita, sito in Porto Viro, via Rossini 50 int.4, con denaro proprio e non con denaro del padre, è prodotto l'estratto del conto corrente di presso Banca di Credito Controparte_1
Cooperativo Santa Maria Assunta relativo al mese di agosto 2004
(doc.27 resistente), da cui emergerebbe una prima uscita di €50.000,00 in data 26/7/04 con assegno n. 2618503 ed una seconda uscita in data
27/8/04 dell'importo di €30.080,00 con assegno n. 2618506; dette uscite corrispondono agli assegni prodotti in precedenza e corrispondono al prezzo al netto IVA corrisposto ad , come da fattura n. CP_8
1/07/04 del 26/8/04 (doc. n. 29 convenuto).
Con riferimento ai versamenti effettuati in favore dei fratelli, allega documentazione dell'emissione di un assegno circolare dell'importo di €30.500,00 a favore di e in data 12/8/2004 Controparte_4 Parte_1
(doc.n.30 convenuto) ed estratto conto di , relativo Persona_1 allo stesso mese, in cui nella stessa data si vede l'emissione da lui richiesta (doc.n.31 convenuto).
È quindi prodotta copia dell'assegno bancario di €50.000,00 emesso da quale caparra per la compravendita del terreno di Persona_7
e a lui consegnato in data 16/4/04 (doc.n.32 Persona_1 convenuto), assegno riferibile alla distinta di versamento in precedenza prodotta sub doc. 8 convenuto.
6. In sede di seconda memoria integrativa, parte attrice ha svolto le seguenti repliche.
6.1. In merito alla allegata donazione indiretta dell'immobile sito in Porto
Viro, via Rossini 50 int.4, gli assegni prodotti dalla resistente, pur corrispondenti nell'importo al prezzo dell'immobile, non provano la provenienza del denaro, che va ricondotto al padre _1
come si ricava dalla dichiarazione dello stesso sub doc. 11
[...] attore. L'estratto conto prodotto da controparte è poi solo parziale e non consente una verifica compiuta di saldi iniziali e finali, e
10 evidenzia uscite incongrue rispetto alle entrate di . Controparte_1
Evidenzia che, all'epoca, la figlia, da poco separata e con un bambino, coabitava con il padre, come si ricava dall'intestazione della fattura di
. CP_8
6.2. In merito alle donazioni che l'attore e suo fratello Parte_1
avrebbero ricevuto in vita, gli assegni circolari emessi in CP_3 favore di non avrebbero potuto essere incassati Persona_1 dalla società; poco proverebbe poi la dedotta emissione di un assegno circolare a favore di e in data 12.08.2004 Parte_1 CP_3 per l'importo di €30.500,00, riferibile al riconferimento di ingenti somme prelevate, oltre al fatto che le modalità utilizzate appaiono difficilmente compatibili con l'animus donandi.
Con riferimento poi alla cambiale che sarebbe stata coperta con l'assegno di € 50.000,00 tratto da , detta cambiale (doc. 11 Persona_7 convenuto) era avallata dallo stesso , ad ulteriore Persona_1 conferma che era egli il dominus reale delle operazioni.
7. In sede di seconda memoria integrativa, parte attrice ha svolto le seguenti repliche.
7.1. Con riguardo alla circostanza che i nove assegni circolari intestati a non avrebbero potuto essere incassati da altri, la Persona_1 normativa vigente all'epoca consentiva la girata degli assegni circolari, vietata solo con il d.lgs. 231/2007, e detti assegni non erano barrati come non trasferibili: questi sono stati quindi versati sul c/c cointestato tra i fratelli, come dedotto;
così anche l'assegno relativo alla caparra consegnato dal promissario acquirente;
quanto all'assenza di animus donandi, la stessa è contestata con richiami giurisprudenziali.
7.2. Quanto alla circostanza per cui il padre sarebbe stato unico dominus degli affari di famiglia, è vero semmai che egli si è mostrato benevolo nei riguardi dei figli, concedendo loro parte dei propri terreni perché potessero avviarvi una attività e costituendosi garante per i prestiti da loro contratti;
la vendita dell'intero compendio è avvenuta quando sono insorti dissidi tra i due fratelli, ed è stata curata dal padre solo
11 perché la vendita del terreno era l'elemento centrale dell'affare. La scrittura privata del 15/7/2004 confermerebbe, inoltre, la titolarità formale dell'azienda in capo ai due fratelli. È poi ribadito, come da comparsa, che il provente complessivo dell'affare, oltre che a ripianare debiti del padre per € 516.456,90, avrebbe coperto le cospicue esposizioni debitorie dei figli, senza che alcun obbligo giuridico giustificasse ciò, posto che anche per i debiti dei quali era garante avrebbe comunque vantato diritto di regresso.
7.3. Quanto alla scrittura privata prodotta sub doc. 10 attore, relativa alla cessione della quota sociale di , questa prevedeva Parte_1 la corresponsione di un importo di €361.519,83, il che equivale a dire che l'azienda complessivamente avrebbe avuto un valore di
€723.039,66 e che, conseguentemente, il terreno avrebbe avuto un valore di circa €600.000,00, ovverosia quasi la metà di quello pattuito;
conseguentemente, avrebbe ricevuto Persona_1 dall'operazione solo €309.840,51. In realtà, quello indicato dalle parti non sarebbe stato il valore dell'azienda, non risultando tale valore né nell'atto notarile successivo di cessione, né negli appunti scritti a mano tra futuro acquirente e venditore nel momento in cui hanno raggiunto l'accordo: il valore indicato corrisponderebbe invece a un terzo del prezzo ricavato dalla vendita del complesso di terreno ed azienda al netto della somma destinata al ripiano dei debiti.
7.4. Sulla base di tali circostanze, il convenuto formula eccezione di simulazione della scrittura privata là dove si è indicato il valore dell'azienda e l'importo dovuto a per la cessione Parte_1 della sua quota, dissimulante una promessa di donazione del padre in favore del figlio, in quanto tale nulla.
7.5. Quanto alla donazione indiretta in favore della convenuta, è contestata la novità della domanda con riferimento alla scrittura privata con cui avrebbe dichiarato di aver donato Persona_1 alla figlia €150.000,00 (doc. 11 attore); detta donazione sarebbe peraltro diretta, e non indiretta.
12 7.5.1. La convenuta dichiara di non conoscere e disconosce la sottoscrizione di in calce al doc. 11 attore, il cui Persona_1 contenuto non risponderebbe al vero.
8. Quanto alla ricostruzione dell'asse ereditario, con riguardo all'automezzo incidentato, dello stesso era comproprietario anche
; la consegna di tutte le quote di risarcimento a Persona_1
sarebbe avvenuta in adempimento alla volontà Controparte_4 testamentaria, ma di ciò l'attore dovrà tenere conto, potendo la domanda di riduzione delle donazioni avvenire solo a seguito della riduzione delle disposizioni testamentarie lesive. È inoltre falso che l'attore non conoscesse il testamento, essendo stato convocato dal notaio per la pubblicazione (doc. 33 convenuto). Del pari non ha valore giuridico il fatto che la quota societaria del padre sia di basso valore, dovendo la stessa comunque essere computata.
9. Tutto ciò premesso in punto di allegazioni delle parti, le pretese attoree vanno respinte.
10. Al fine di verificare se sussista o meno lesione, è questione preliminare quella della verifica dell'eventuale esistenza di donazioni fatte in vita da a favore dell'attore: posto, infatti, Persona_1 che l'asse ereditario è ad oggi sostanzialmente nullo, la verifica dell'esistenza di una precedente donazione fatta dal de cuius in favore dell'attore per importi sostanzialmente analoghi a quelle ipotizzate dall'attore stesso a vantaggio della convenuta è circostanza tale da far venir meno di per sé la dedotta lesione di legittima. È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte e può operare anche d'ufficio (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20138 del 13/07/2023); ad ogni buon conto, la relativa questione è stata dedotta e argomentata dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione.
13 10.1. La difesa dalla convenuta è fondata, dovendo ritenersi, dal complesso degli atti, che l'attore (come anche il fratello) abbiano ricevuto in vita ampie dazioni monetarie dal padre, qualificabili come donazioni. La questione nodale, e di per sé idonea a definire il giudizio, è quella relativa al se i pagamenti effettuati da _1
a seguito della vendita del compendio fondiario e
[...] dell'azienda agricola gestita dai figli e costituisca Parte_1 CP_3 una donazione in loro favore, come sostenuto da parte resistente.
Questo giudicante ritiene, esaminati gli atti, che la tesi difensiva appaia condivisibile.
10.2. La ricostruzione proposta dalla difesa di Controparte_1 individua dei donativi in favore dei due fratelli nei seguenti spostamenti patrimoniali:
- versamento di assegno di €50.000,00 sul conto cointestato di e , a copertura di cambiale in scadenza (docc. 8 e 9 Parte_1 CP_3 convenuto); l'assegno derivata dalla caparra della vendita di terreni di proprietà del de cuius e dell'azienda gestita dai figli affittuari, per il prezzo complessivo di 2mld di lire;
-versamento di assegni per €450.000,00 (doc. 14) sul conto dei figli in data 7.7.2004, a seguito della stipula del preliminare di vendita, avvenuta il giorno precedente per il prezzo di €1.100.000,00 quanto ai terreni del padre e di €294.400,00 quanto all'azienda agricola dei figli: si tratta della massima parte degli €466.456,90 di quota di prezzo pagato in assegni intestati al padre (doc. 13 convenuto). Le _1 relative somme furono utilizzate per estinguere un mutuo stipulato il
7/10/98 con atto notaio di Adria con Persona_5 CP_5
, per l'importo di Lire 950.000.00, da restituire in anni 15 e
[...] quindi entro il 31.12.2013, con garanzia fideiussoria del padre e il mutuo con Cassa di Risparmio per il residuo di _1
€93.834,22 (docc. 14 e 15);
- versamento di €361.500,00 in data 21.7.2004 (doc. 18 convenuto): si tratta di quota parte del saldo residuo della vendita dei terreni
(€583.543,10), non imputabile al valore riferibile all'azienda agricola,
14 in quanto la vendita dei terreni e dell'azienda è avvenuta con atti definitivi separati (docc. 16 e 17).
La difesa della resistente, ricostruendo i valori delle varie componenti del compendio ceduto, evidenzia in maniera convincente come i proventi di detta complessiva operazione comportino un ingente spostamento patrimoniale in favore dei figli maschi, sul cui conto cointestato e riferibile alla società semplice loro intestata finiscono somme manifestamente superiori rispetto al valore attribuibile alle componenti patrimoniali liquidate.
Il fatto che il valore riferibile all'azienda agricola sia pari ad
€294.400,00, mentre i versamenti effettuati sul conto relativo alla società dei figli ammontano a quasi €800.000,00 è un dato dirimente, in quanto trattasi di spostamento patrimoniale che beneficia i due discendenti e . Non è rilevante, al riguardo, il fatto CP_3 Parte_1 che il versamento sia effettuato in favore di una società e non delle persone fisiche: anche sorvolando sulla circostanza per cui nelle società semplici c'è una sostanziale identificazione tra il patrimonio societario e quello dei soci, va in ogni caso rimarcato che la patrimonializzazione della società, incrementando il valore della quota, provoca un corrispondente arricchimento del socio. Che detti assegni siano stati versati risulta in maniera evidente dagli estratti conto prodotti, non essendoci una chiara spiegazione alternativa e potendo, all'epoca, gli assegni circolari essere girati anche a soggetti diversi dal beneficiario originario.
Ora, sostiene l'attore che tale ricostruzione non sia condivisibile, e ciò in quanto sussisterebbe una interposizione reale dei figli e CP_3
nella titolarità della società, la quale sarebbe, in realtà, Parte_1 realmente stata dominata da unico vero dominus delle _1 operazioni societarie, rispetto alle quali i figli sarebbero meri prestanome. Tale tesi, ad avviso di questo giudicante, non appare dimostrata, ed è anzi smentita dalla stessa documentazione prodotta dalla parte.
15 Innanzitutto, non risultano allegazioni e prove in ordine alla genesi della , di modo che non Controparte_7
è dato sapere se e in che misura si tratti di una struttura realizzata dai figli o dal padre;
risulta, nondimeno, che quest'ultimo ha “contribuito alle spese di gestione dell'attività di allevamento e di gestione aziendale” (punto 5 doc. 10 attore), il che implica necessariamente che vi sia stato un contributo anche da parte dei figli stessi, ciò che appare in contraddizione con la tesi dell'interposizione reale.
La contraddizione, tuttavia, appare ancora più evidente laddove si osservi che, nella medesima scrittura, al socio recedente Parte_1
, odierno attore, viene attribuita una liquidazione della quota
[...]
a seguito di recesso pari a €361.519,83, attribuzione che non avrebbe avuto alcun senso se egli fosse stato un mero prestanome del padre.
In quest'ottica, del tutto irrilevante è la circostanza per cui il promissario acquirente abbia dichiarato di aver trattato esclusivamente con il de cuius, essendo circostanza meramente attinente alla conduzione delle trattative, e non alla titolarità dei diritti negoziati, ed essendo ben ragionevole ritenere che i figli si siano affidati al padre in considerazione della sua maggior esperienza o conoscenza della controparte.
Ne deriva che, sulla base degli atti, risulta congruo ricostruire la vicenda come segue:
-la società semplice è Controparte_7 una azienda realmente costituita dai figli del de cuius, che ha solo apportato un contributo alle spese – contributo che, in ragione della parziarietà, è logicamente incompatibile con la interposizione reale pura;
-a seguito della vendita del fondo e della relativa azienda, che viene comunque poi mantenuta in conduzione dal solo Controparte_4
(come si evince dai punti 3 e 4 della scrittura citata), la società tra e viene pesantemente ripatrimonializzata mediante CP_3 Parte_1
i versamenti di cui si è dato conto sopra, versamenti che confluiscono sul conto cointestato tra i due fratelli e che vengono poi impiegati per
16 estinguere passività riferibili ai due soci e rispetto alle quali il padre era esposto come garante personale (con conseguente diritto di regresso in caso di pagamento);
- detta ripatrimonializzazione comporta un indiretto arricchimento dei due fratelli, mediante incremento di valore della rispettiva quota, vendo la società liberata da debiti per centinaia di migliaia di euro.
Tale incremento di valore va senz'altro qualificato quale donazione indiretta;
- a seguito di detta ripatrimonializzazione (estinzione della cambiale agraria, versamenti del 7.7.2004 e del 21.7.2024), in attuazione della scrittura del 15.7.2024 sub doc. 10 attore a viene Parte_1 attribuita una quota di liquidazione pari a €361.519,83.
Sulla base di ciò, si ritiene che abbia ricevuto un Parte_1 complessivo arricchimento indiretto che compensa ampiamente il donativo di cui si chiede la riduzione, ciò che rende superfluo l'esame della relativa questione, risultando in ogni caso non accoglibile la domanda a prescindere dall'esito del relativo scrutinio.
11. Quanto alla domanda di inefficacia del legato avente ad oggetto la casa di proprietà di sita in Porto Viro - Contarina Persona_1
Via Rossini n.52 int.2, per effetto della donazione effettuata il
10.12.2014 per atto Notaio Rep 52574 Recc. da Per_3 P.IVA_1
a dell'immobile sito in Comune di Persona_1 Controparte_1
Porto Viro (RO) via Rossini n.52 int.2, questione peraltro non controversa, la stessa può essere accolta, essendoci conclusioni conformi sul punto.
12. Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
13. Non essendo stata proposta domanda di divisione (e non essendoci del resto alcun asse da dividere), la presente sentenza definisce interamente il giudizio.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese
17 nello scaglione di valore indeterminabile di media complessità a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di declaratoria di inefficacia del legato avente ad oggetto la casa di proprietà di sita in Porto Persona_1
Viro - Contarina Via Rossini n.52 int.2, per effetto della donazione effettuata il 10.12.2014 per atto Notaio Rep 52574 Recc. Per_3
13015 da a dell'immobile sito in Persona_1 Controparte_1
Comune di Porto Viro (RO) via Rossini n.52 int.2, per essere lo stesso superato dalla successiva donazione del medesimo bene.
2. Rigetta le restanti domande attoree.
3. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto, che liquida in €10.860,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15 DM
44/2011
Così deciso il 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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