Art. 3.
Il rimborso dei mutui concessi ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922 , sara' effettuato in 15 anni con decorrenza dal 1° luglio 1962 con la capitalizzazione dei soli interessi contrattuali.
Il rimborso dei mutui concessi ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922 , sara' effettuato in 15 anni con decorrenza dal 1° luglio 1962 con la capitalizzazione dei soli interessi contrattuali.