TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9012 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 46398/2019
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. CATTANEO CESARE, con IN OZ. Parte_1
Per 'avv. NAVARRA ANTONIO, che insiste nell'istanza ex art. Controparte_1
210 c.p.c. già formulata all'udienza del 31 marzo 2022.
L'avv. CATTANEO si oppone trattandosi di prova su circostanze irrilevanti ai fini della sussistenza del credito.
Il Giudice rigetta l'istanza essendo prova irrilevante ai fini della decisione, invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 N. R.G. 46398/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(P.IVA ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico IN OZ, con il patrocinio dell'Avv. CESARE CATTANEO;
elettivamente domiciliata in Milano, Galleria del Corso n. 1, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO NAVARRA;
elettivamente Controparte_2
domiciliata in Milano, Via Luciano Manara n. 15, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 26.09.2019, Parte_1
in persona dell'amministratore unico IN OZ, ha convenuto in giudizio
[...] [...]
[...] [
in persona del legale rappresentante , chiedendo Controparte_3 Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto di ottenere il pagamento dei canoni maturati dal 01.07.2014 al 25.02.2016, in virtù del contratto di locazione stipulato in data 03.04.2002 (regolarmente registrato e successivamente integrato con scrittura privata del 01.06.2012) - contratto relativo all'unità immobiliare sita in via San Cristoforo n. 73 a Trezzano Sul Naviglio, costituita da un capannone industriale situato sulla sinistra dell'ingresso carraio e da uffici al piano primo della palazzina uffici - e conseguentemente la condanna di al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 159.462,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ciascun canone sino al saldo effettivo.
In particolare, la società ricorrente ha allegato le seguenti circostanze:
- è proprietaria di un compendio immobiliare sito in via San Parte_1
Cristoforo n. 73 a Trezzano sul Naviglio, composto da due autonome unità immobiliari con un unico passo carraio, l'una con capannone al lato destro del passo carraio e uffici nella palazzina antistante al piano rialzato e cantina e l'altra con capannone al lato sinistro del passo carraio e uffici nella palazzina antistante al primo piano;
- entrambe le unità immobiliari sono state concesse in locazione a Controparte_1 mediante la stipulazione di due autonomi contratti:
o il contratto del 29.03.1999, avente ad oggetto il capannone industriale situato sulla destra dell'ingresso carraio comune, gli uffici al piano rialzato e la cantina della palazzina uffici, con pattuizione di un canone di locazione annuo di lire
152.234.000 (pari a € 78.622,30), oltre spese, da pagarsi in rate trimestrali anticipate;
o il contratto del 03.04.2002 (integrato con scrittura privata del 01.06.2012), avente ad oggetto il capannone industriale situato sulla sinistra dell'ingresso carraio comune e gli uffici al piano primo della palazzina uffici, con pattuizione di un canone di locazione annuo di € 79.083,63, oltre spese, da pagarsi in rate trimestrali anticipate;
- l'immobile oggetto del primo contratto di locazione è stato restituito dalla resistente in data 21.02.2014, a seguito di disdetta del relativo contratto, mentre l'immobile di cui al secondo contratto di locazione è stato oggetto di un'azione di sfratto per morosità
3 promossa dalla stessa società ricorrente, in quanto a partire dal Controparte_1
trimestre 01.01.2014 – 31.03.2014, ha cessato di corrispondere il canone di locazione.
Tale procedura si è conclusa con il provvedimento di convalida dello sfratto emesso dal Tribunale di Milano in data 10.11.2015, in esecuzione del quale Parte_1
è rientrata nel possesso dell'immobile in data 25.02.2016;
[...]
- a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della resistente, ha domandato ed ottenuto l'emissione, da parte del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Milano, del decreto ingiuntivo n. 14458/2017, con il quale è stato ingiunto a di pagare la somma di € 76.821,21, di cui € 28.580,37 relativi a Controparte_1
canoni per l'immobile oggetto del primo contratto di locazione ed € 48.240,84 per i trimestri 01.01.2014 – 31.03.2014 e 01.04.2014 – 30.06.2014 relativi ai canoni di locazione per l'immobile oggetto del secondo contratto di locazione;
- ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e, Controparte_1
costituendosi nel giudizio di opposizione, ha proposto Parte_1 Parte_1 domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto il riconoscimento sia del diritto di credito per il risarcimento dei danni arrecati alle due unità immobiliari dalla società resistente sia del diritto di credito per complessivi € 159.462,79 a titolo di canoni di locazione relativi all'immobile oggetto del secondo contratto, maturati dal terzo trimestre dell'anno 2014 sino al 24.02.2016, data di re-immissione nel possesso del bene;
- con sentenza n. 5584 del 05.06.2019 il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato con riferimento ai canoni relativi al Controparte_1 primo contratto di locazione, al pagamento della ridotta somma di € 17.465,79, e, con riferimento ai canoni afferenti al secondo contratto di locazione, al pagamento di €
24.120,42 per il trimestre 01.01.2014 – 31.03.2014 e di € 24.120,42 per il trimestre
01.04.2014 – 30.06.2014. La citata sentenza ha invece dichiarato inammissibile, in quanto domanda nuova, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
avente ad oggetto il pagamento degli ulteriori canoni maturati, sulla base del
[...]
secondo contratto di locazione, dal 01.07.2014 al 25.02.2016; proprio al fine di ottenere il pagamento dei suddetti canoni, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso.
4 si è costituita in giudizio sostenendo che: Controparte_1
- in data 19.07.2013, a causa di una grave crisi economica, la Società ha formalizzato alla locatrice l'anticipato recesso dal primo contratto di locazione a far data dal 01.10.2013, riservandosi sino al 31.12.2013 la disdetta rispetto al secondo contratto di locazione;
- in data 27.09.2013, la conduttrice, a scioglimento della suddetta riserva, con raccomandata inviata in pari data, ha comunicato il proprio anticipato recesso per gravi motivi anche dal secondo contratto di locazione;
- pertanto, già a partire dal 31.12.2013 i capannoni siti sul lato destro e sinistro del passo carraio, nonché la palazzina al piano rialzato e primo piano risultavano liberi da persone e cose ed erano a disposizione di Parte_1
- tuttavia, la società ricorrente non ha collaborato alla restituzione del complesso immobiliare, rendendo necessaria la formale messa in mora da parte della conduttrice.
infatti, in data 12.02.2014 ha chiesto a controparte un incontro Controparte_1
per procedere alla riconsegna delle chiavi;
tale incontro è avvenuto il 21.02.2014 tra per e IN OZ per Parte_2 Controparte_1 Parte_1
presso i locali oggetto dei contratti di locazione;
[...]
- ha evidenziato la pendenza, avanti alla Corte d'Appello di Controparte_1
Milano, di una causa avente identiche parti, identico petitum ed identica causa petendi, in quanto, a fronte dell'appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 5584 del 05.06.2019, la società resistente ha proposto appello incidentale, chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso dalla stessa formulato con raccomandata 27.09.2013, accertare la cessazione del secondo contratto di locazione a partire dal 21.02.2014 e, pertanto, dichiarare non dovuta da a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 48.240,00, corrispondente al canone di locazione 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2014 per il capannone e uffici sul lato sinistro ma il diverso e minore importo di € 13.518,00.
Pertanto, ha chiesto, preliminarmente, la dichiarazione della Controparte_1 litispendenza della presente causa con il giudizio di appello pendente avanti la Corte
d'Appello di Milano (R.G. n. 2654/19) o, in subordine, la sospensione del presente processo ai
5 sensi dell'art. 295 c.p.c. in ragione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.
Nel merito, la società resistente ha domandato che sia accertato che la riconsegna del complesso immobiliare costituito dal capannone industriale sito sulla sinistra dell'ingresso del passo carraio e dagli uffici al piano primo della palazzina è avvenuta in data del
21.02.2014 e, per l'effetto, che sia dichiarata, a partire da tale giorno, la cessazione dell'efficacia del rapporto di locazione relativo al contratto stipulato in data 03.04.2002, con conseguente rigetto della domanda avversaria, revoca del sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. (disposto sui beni mobili e immobili della società resistente dal Tribunale di Milano con provvedimento del 09.07.2019) e condanna di per lite temeraria. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.03.2022, il Giudice, rilevato che la domanda proposta da ha quale indispensabile presupposto Parte_1
l'accertamento della data di cessazione degli effetti del contratto di locazione stipulato in data
03.04.2002 e che la questione relativa alla determinazione della data di cessazione del rapporto locativo è stata oggetto della sentenza n. 3264/2021 resa dalla Corte di Appello di
Milano, ha sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di tale sentenza.
In data 04.07.2025, ha proposto ricorso per riassunzione, Parte_1
depositando altresì l'ordinanza n. 16172/2025 del 16.06.2025 con la quale la Corte di
Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da ed ha definitivamente Controparte_1
confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3264/2021. L'intervento della
Suprema Corte ha fatto venir meno la possibilità di un contrasto di giudicati, sicché ha chiesto, ex art. 297 c.p.c., la fissazione dell'udienza per la Parte_1
prosecuzione del processo.
Il Giudice, dato atto, ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del
25.11.2025.
All'udienza odierna la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale, con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione ex art. 429 c.p.c.
*
6 1. La domanda proposta da deve essere accolta sulla base Parte_1
delle ragioni di seguito esposte.
Alla luce delle argomentazioni difensive svolte da deve Controparte_1 osservarsi che il riconoscimento del diritto di credito fatto valere dalla società ricorrente – avente ad oggetto il pagamento dei canoni maturati dal 01.07.2014 al 25.02.2016, in virtù del contratto di locazione stipulato in data 03.04.2002 – presuppone necessariamente l'accertamento della data di cessazione degli effetti di tale contratto di locazione.
Orbene, tale questione è stata espressamente affrontata dalla Corte di Appello di
Milano nella sentenza n. 3264/2021 resa in data 10.11.2021 e depositata in data 12.01.2022.
Detta sentenza ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito che
“ non abbia dato alcuna prova non solo dell'effettiva ricezione da parte della Controparte_1
'83 della disdetta del settembre 2013, ma neppure di avere provveduto alla formale Parte_1 riconsegna delle unità oggetto del secondo contratto, tanto da rendere necessario l'esperimento da parte della locatrice della procedura di sfratto per ottenere la liberazione dei locali, dei quali rientrava in formale possesso solo in data 25 febbraio 2016, come risulta dal verbale d'immissione in possesso redatto dall'Ufficiale Giudiziario. Tale data deve, dunque, considerarsi quale data di cessazione degli effetti del contratto stipulato inter partes in data 3 aprile 2002”.
In particolare, la Corte d'appello ha precisato che “è infondato il richiamo al disposto letterale dell'art. 27 L. 392/1978 ove non sarebbe contenuto alcun riferimento alla necessità che il recesso venga comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento. Non può infatti essere revocato in dubbio che il recesso sia un atto unilaterale recettizio, come tale produttivo dei suoi effetti solo nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario;
l'onere probatorio sulla regolare formazione della fattispecie grava sulla parte che intende avvalersene e, nel caso in esame, la conduttrice, con la produzione della missiva datata 27.09.2013, priva non solo della prova del ricevimento ma finanche della prova dell'invio tramite raccomandata alla destinataria, non ha assolto a tale onere”.
Quanto all'incontro avvenuto in data 21.02.2014, il giudice di secondo grado ha evidenziato che “è pacifico che, in occasione dell'incontro fissato per il 21 febbraio 2014 tra le parti, ebbe a perfezionarsi unicamente la restituzione consensuale dell'immobile oggetto del primo contratto di locazione, a seguito di valida disdetta intimata dalla conduttrice con missiva in data 19.7.2013”.
7 Infatti, la Corte d'appello ha ritenuto che “seppur la redazione di un verbale di riconsegna non sia indispensabile al fine di ritenere perfezionata la restituzione del bene locato, occorre comunque che venga raggiunta la prova di una effettiva messa a disposizione del bene da parte del conduttore e di una conseguente volontà del locatore di accettare la riconsegna. Nel caso in esame, è indubbio che, nel corso dell'incontro tenutosi tra le parti in data 21 febbraio 2014, non si sia perfezionata la restituzione anche del secondo immobile locato, non avendo la conduttrice fornito prova di aver messo a disposizione della locatrice detto immobile, libero di persone e cose.
[…] Ritiene, pertanto, la Corte che il Tribunale, ritenendo assente la prova di una formale restituzione dell'immobile, abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, comprensive di prova documentale attestante circostanza incompatibile con quanto allegato dalla conduttrice ovvero
l'immissione in possesso della locatrice ad opera dell'Ufficiale Giudiziario solo in data 25 febbraio 2016,
a seguito di procedura di sfratto per morosità avviata da ” Parte_1
Siffatta statuizione è poi passata in giudicato a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. 16172/2025 del 16/06/2025 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso per riassunzione) con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi posti a fondamento del ricorso proposto da definitivamente confermando la sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello di Milano n. 3264/2021.
Pertanto, non è più controvertibile, in quanto coperta dal giudicato, la circostanza relativa alla cessazione del contratto ed alla re-immissione della locatrice nel possesso dell'unità immobiliare in esame in data 25.02.2016.
Ciò posto, deve farsi richiamo al noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30/10/2001, n. 13533)
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione svolta da con Parte_1
riferimento all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni locatizi in esame, la società resistente non ha contestato di aver sospeso la corresponsione dei canoni relativi al contratto concluso in data 03.04.2002 a partire dal trimestre 01/01/2014 – 31/03/2014, né ha
8 provato la sussistenza di alcun fatto estintivo del diritto di credito di controparte, limitandosi ad argomentare in ordine all'intervenuta cessazione del rapporto locativo a partire dal
21.02.2014.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il diritto di ad ottenere Parte_1
il pagamento dei canoni di locazione dal 01.07.2014 al 25.02.2016, ossia fino al momento in cui la società locatrice è rientrata nel possesso dell'unità immobiliare, come attestato dal relativo verbale dell'Ufficiale Giudiziario (cfr. doc. n. 5 fasc. ric.).
In particolare, l'accertato diritto di credito della società ricorrente ha ad oggetto i seguenti canoni relativi al secondo contratto di locazione:
- canone di locazione dal 01/07/2014 al 30/09/2014 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/10/2014 al 31/12/2014 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/01/2015 al 31/03/2015 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/04/2015 al 30/06/2015 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/07/2015 al 31/09/2015 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/10/2015 al 31/12/2015 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/01/2016 al 25/02/2016 € 14.740,26; per un importo complessivo di € 159.462,77, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza di ciascun canone sino al saldo effettivo.
Per l'effetto, deve dunque essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva somma di € 159.462,77, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dalla data di scadenza di ciascun canone sino al saldo effettivo.
Il sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Milano con ordinanza del
09.07.2019 sino all'ammontare di € 168.000,00 si converte automaticamente in pignoramento ex art. 686 c.p.c. nei limiti dell'importo della sentenza di condanna. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “il sequestro conservativo, a norma dell'art. 686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga " sentenza di condanna esecutiva", ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per
l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che
l'art. 2906 cod. civ. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Né, per l'importo per il quale non è intervenuta condanna
9 esecutiva, il sequestro può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art.
669-novies cod. proc. civ., atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l'art. 686 cod. proc. civ.” (in applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso l'opponibilità ad altro creditore, che aveva successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni, del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna, anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia, rilevando che, per questa parte, la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.) (Cass. Sez. III, sent., 28/06/2012, n. 10871).
2. Non può trovare accoglimento la doglianza promossa da Controparte_1
avente ad oggetto l'asserita violazione dell'art. 1453 c.c. da parte di Parte_1
la quale ha dapprima intimato lo sfratto, domandando così la risoluzione del contratto
[...] di locazione, e poi ha chiesto il pagamento dei canoni di locazione, pretendendo quindi l'adempimento del medesimo contratto.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di locazione di immobili urbani, quando venga intimato sfratto per morosità e, a seguito dell'opposizione del conduttore, sorga controversia tra le parti, la domanda formulata dalla parte locatrice in primo grado e diretta ad ottenere – oltre la risoluzione del contratto – anche la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, non può considerarsi né una domanda nuova, né una domanda diretta ad ottenere
l'adempimento dopo che era stata richiesta la risoluzione, vietata ai sensi del secondo comma dell'art.
1453 cod. civ., perché, nel caso in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, l'ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non incorre nel divieto stabilito da tale norma, in quanto il locatore, richiedendo anche il pagamento dei canoni, non intende far rimanere in vita il rapporto fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma, al contrario, esige contemporaneamente alla risoluzione del contratto, il pagamento di quanto dovutogli dal conduttore come corrispettivo per il godimento dell'immobile, ponendosi tale ulteriore richiesta, pertanto, come un ampliamento quantitativo di quella originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, determina soltanto una modificazione della medesima domanda originaria (Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819).
10 Non può ritenersi, pertanto, che la società ricorrente sia incorsa nel divieto sancito dall'art. 1453, co. 2, c.c., ai sensi del quale non può più chiedersi l'adempimento del contratto quando sia stata già domandata la risoluzione dello stesso.
3. Quanto all'asserita prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto tutti i canoni di locazione maturati antecedentemente al 07.11.2014 (data della notifica dell'intimazione di sfratto avanzata da , merita, in primo luogo, rilevare la genericità Parte_1
dell'eccezione sollevata dalla società resistente e, in secondo luogo, evidenziare che con le lettere raccomandate del 28.02.2014 e del 03.09.2014, la società ricorrente ha chiesto a
[...]
il pagamento dei canoni relativi agli immobili oggetto del contratto di Controparte_1
locazione del 03.04.2002 (cfr. doc. nn. 10 e 11 fasc. ric.).
Pertanto, non risulta fondata la deduzione svolta dalla società conduttrice, la quale erroneamente àncora il decorso della prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di sfratto.
Con le prefate richieste di pagamento, ha preteso il Parte_1
pagamento dei canoni locatizi via via che questi maturavano, senza perciò incorrere nella prescrizione del proprio diritto di credito.
4. Le spese di lite sono governate secondo il principio della soccombenza e quindi deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio e Controparte_1
del procedimento di sequestro conservativo, in favore di esse si Parte_1
liquidano come da dispositivo, individuando lo scaglione di riferimento in base al valore della causa e tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio (ad eccezione della sola fase istruttoria per la quale si è tenuto conto del valore minimo) e dei valori minimi per il procedimento cautelare conclusosi con il sequestro conservativo disposto con provvedimento del 09.07.2019.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
11 1. accerta e dichiara il diritto di di ottenere il pagamento dei Parte_1
canoni maturati dal 01.07.2014 al 25.02.2016 (data di esecuzione dello sfratto per morosità e di re-immissione della società ricorrente nel possesso dell'unità immobiliare), in virtù del contratto di locazione stipulato con in Controparte_1
data 03.04.2002 (regolarmente registrato e successivamente integrato con scrittura privata del 01/06/2012);
2. per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di € 159.462,77, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 dalla data di scadenza di ciascun canone sino al saldo effettivo;
3. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio e del procedimento di sequestro, liquidate in € 759,00 per spese documentate e in € 15.299,00 per compensi (€ 11.268,00 presente giudizio + €
4.031,00 procedimento cautelare) oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Costanza Spagnesi, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la supervisione ed il controllo del magistrato affidatario.
12
VERBALE DELLA CAUSA N. 46398/2019
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. CATTANEO CESARE, con IN OZ. Parte_1
Per 'avv. NAVARRA ANTONIO, che insiste nell'istanza ex art. Controparte_1
210 c.p.c. già formulata all'udienza del 31 marzo 2022.
L'avv. CATTANEO si oppone trattandosi di prova su circostanze irrilevanti ai fini della sussistenza del credito.
Il Giudice rigetta l'istanza essendo prova irrilevante ai fini della decisione, invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 N. R.G. 46398/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(P.IVA ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico IN OZ, con il patrocinio dell'Avv. CESARE CATTANEO;
elettivamente domiciliata in Milano, Galleria del Corso n. 1, presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO NAVARRA;
elettivamente Controparte_2
domiciliata in Milano, Via Luciano Manara n. 15, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 26.09.2019, Parte_1
in persona dell'amministratore unico IN OZ, ha convenuto in giudizio
[...] [...]
[...] [
in persona del legale rappresentante , chiedendo Controparte_3 Controparte_2
l'accertamento del proprio diritto di ottenere il pagamento dei canoni maturati dal 01.07.2014 al 25.02.2016, in virtù del contratto di locazione stipulato in data 03.04.2002 (regolarmente registrato e successivamente integrato con scrittura privata del 01.06.2012) - contratto relativo all'unità immobiliare sita in via San Cristoforo n. 73 a Trezzano Sul Naviglio, costituita da un capannone industriale situato sulla sinistra dell'ingresso carraio e da uffici al piano primo della palazzina uffici - e conseguentemente la condanna di al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 159.462,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ciascun canone sino al saldo effettivo.
In particolare, la società ricorrente ha allegato le seguenti circostanze:
- è proprietaria di un compendio immobiliare sito in via San Parte_1
Cristoforo n. 73 a Trezzano sul Naviglio, composto da due autonome unità immobiliari con un unico passo carraio, l'una con capannone al lato destro del passo carraio e uffici nella palazzina antistante al piano rialzato e cantina e l'altra con capannone al lato sinistro del passo carraio e uffici nella palazzina antistante al primo piano;
- entrambe le unità immobiliari sono state concesse in locazione a Controparte_1 mediante la stipulazione di due autonomi contratti:
o il contratto del 29.03.1999, avente ad oggetto il capannone industriale situato sulla destra dell'ingresso carraio comune, gli uffici al piano rialzato e la cantina della palazzina uffici, con pattuizione di un canone di locazione annuo di lire
152.234.000 (pari a € 78.622,30), oltre spese, da pagarsi in rate trimestrali anticipate;
o il contratto del 03.04.2002 (integrato con scrittura privata del 01.06.2012), avente ad oggetto il capannone industriale situato sulla sinistra dell'ingresso carraio comune e gli uffici al piano primo della palazzina uffici, con pattuizione di un canone di locazione annuo di € 79.083,63, oltre spese, da pagarsi in rate trimestrali anticipate;
- l'immobile oggetto del primo contratto di locazione è stato restituito dalla resistente in data 21.02.2014, a seguito di disdetta del relativo contratto, mentre l'immobile di cui al secondo contratto di locazione è stato oggetto di un'azione di sfratto per morosità
3 promossa dalla stessa società ricorrente, in quanto a partire dal Controparte_1
trimestre 01.01.2014 – 31.03.2014, ha cessato di corrispondere il canone di locazione.
Tale procedura si è conclusa con il provvedimento di convalida dello sfratto emesso dal Tribunale di Milano in data 10.11.2015, in esecuzione del quale Parte_1
è rientrata nel possesso dell'immobile in data 25.02.2016;
[...]
- a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della resistente, ha domandato ed ottenuto l'emissione, da parte del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Milano, del decreto ingiuntivo n. 14458/2017, con il quale è stato ingiunto a di pagare la somma di € 76.821,21, di cui € 28.580,37 relativi a Controparte_1
canoni per l'immobile oggetto del primo contratto di locazione ed € 48.240,84 per i trimestri 01.01.2014 – 31.03.2014 e 01.04.2014 – 30.06.2014 relativi ai canoni di locazione per l'immobile oggetto del secondo contratto di locazione;
- ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e, Controparte_1
costituendosi nel giudizio di opposizione, ha proposto Parte_1 Parte_1 domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto il riconoscimento sia del diritto di credito per il risarcimento dei danni arrecati alle due unità immobiliari dalla società resistente sia del diritto di credito per complessivi € 159.462,79 a titolo di canoni di locazione relativi all'immobile oggetto del secondo contratto, maturati dal terzo trimestre dell'anno 2014 sino al 24.02.2016, data di re-immissione nel possesso del bene;
- con sentenza n. 5584 del 05.06.2019 il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato con riferimento ai canoni relativi al Controparte_1 primo contratto di locazione, al pagamento della ridotta somma di € 17.465,79, e, con riferimento ai canoni afferenti al secondo contratto di locazione, al pagamento di €
24.120,42 per il trimestre 01.01.2014 – 31.03.2014 e di € 24.120,42 per il trimestre
01.04.2014 – 30.06.2014. La citata sentenza ha invece dichiarato inammissibile, in quanto domanda nuova, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
avente ad oggetto il pagamento degli ulteriori canoni maturati, sulla base del
[...]
secondo contratto di locazione, dal 01.07.2014 al 25.02.2016; proprio al fine di ottenere il pagamento dei suddetti canoni, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso.
4 si è costituita in giudizio sostenendo che: Controparte_1
- in data 19.07.2013, a causa di una grave crisi economica, la Società ha formalizzato alla locatrice l'anticipato recesso dal primo contratto di locazione a far data dal 01.10.2013, riservandosi sino al 31.12.2013 la disdetta rispetto al secondo contratto di locazione;
- in data 27.09.2013, la conduttrice, a scioglimento della suddetta riserva, con raccomandata inviata in pari data, ha comunicato il proprio anticipato recesso per gravi motivi anche dal secondo contratto di locazione;
- pertanto, già a partire dal 31.12.2013 i capannoni siti sul lato destro e sinistro del passo carraio, nonché la palazzina al piano rialzato e primo piano risultavano liberi da persone e cose ed erano a disposizione di Parte_1
- tuttavia, la società ricorrente non ha collaborato alla restituzione del complesso immobiliare, rendendo necessaria la formale messa in mora da parte della conduttrice.
infatti, in data 12.02.2014 ha chiesto a controparte un incontro Controparte_1
per procedere alla riconsegna delle chiavi;
tale incontro è avvenuto il 21.02.2014 tra per e IN OZ per Parte_2 Controparte_1 Parte_1
presso i locali oggetto dei contratti di locazione;
[...]
- ha evidenziato la pendenza, avanti alla Corte d'Appello di Controparte_1
Milano, di una causa avente identiche parti, identico petitum ed identica causa petendi, in quanto, a fronte dell'appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 5584 del 05.06.2019, la società resistente ha proposto appello incidentale, chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso dalla stessa formulato con raccomandata 27.09.2013, accertare la cessazione del secondo contratto di locazione a partire dal 21.02.2014 e, pertanto, dichiarare non dovuta da a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 48.240,00, corrispondente al canone di locazione 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2014 per il capannone e uffici sul lato sinistro ma il diverso e minore importo di € 13.518,00.
Pertanto, ha chiesto, preliminarmente, la dichiarazione della Controparte_1 litispendenza della presente causa con il giudizio di appello pendente avanti la Corte
d'Appello di Milano (R.G. n. 2654/19) o, in subordine, la sospensione del presente processo ai
5 sensi dell'art. 295 c.p.c. in ragione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.
Nel merito, la società resistente ha domandato che sia accertato che la riconsegna del complesso immobiliare costituito dal capannone industriale sito sulla sinistra dell'ingresso del passo carraio e dagli uffici al piano primo della palazzina è avvenuta in data del
21.02.2014 e, per l'effetto, che sia dichiarata, a partire da tale giorno, la cessazione dell'efficacia del rapporto di locazione relativo al contratto stipulato in data 03.04.2002, con conseguente rigetto della domanda avversaria, revoca del sequestro conservativo ex art. 671
c.p.c. (disposto sui beni mobili e immobili della società resistente dal Tribunale di Milano con provvedimento del 09.07.2019) e condanna di per lite temeraria. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.03.2022, il Giudice, rilevato che la domanda proposta da ha quale indispensabile presupposto Parte_1
l'accertamento della data di cessazione degli effetti del contratto di locazione stipulato in data
03.04.2002 e che la questione relativa alla determinazione della data di cessazione del rapporto locativo è stata oggetto della sentenza n. 3264/2021 resa dalla Corte di Appello di
Milano, ha sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di tale sentenza.
In data 04.07.2025, ha proposto ricorso per riassunzione, Parte_1
depositando altresì l'ordinanza n. 16172/2025 del 16.06.2025 con la quale la Corte di
Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da ed ha definitivamente Controparte_1
confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3264/2021. L'intervento della
Suprema Corte ha fatto venir meno la possibilità di un contrasto di giudicati, sicché ha chiesto, ex art. 297 c.p.c., la fissazione dell'udienza per la Parte_1
prosecuzione del processo.
Il Giudice, dato atto, ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del
25.11.2025.
All'udienza odierna la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale, con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione ex art. 429 c.p.c.
*
6 1. La domanda proposta da deve essere accolta sulla base Parte_1
delle ragioni di seguito esposte.
Alla luce delle argomentazioni difensive svolte da deve Controparte_1 osservarsi che il riconoscimento del diritto di credito fatto valere dalla società ricorrente – avente ad oggetto il pagamento dei canoni maturati dal 01.07.2014 al 25.02.2016, in virtù del contratto di locazione stipulato in data 03.04.2002 – presuppone necessariamente l'accertamento della data di cessazione degli effetti di tale contratto di locazione.
Orbene, tale questione è stata espressamente affrontata dalla Corte di Appello di
Milano nella sentenza n. 3264/2021 resa in data 10.11.2021 e depositata in data 12.01.2022.
Detta sentenza ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito che
“ non abbia dato alcuna prova non solo dell'effettiva ricezione da parte della Controparte_1
'83 della disdetta del settembre 2013, ma neppure di avere provveduto alla formale Parte_1 riconsegna delle unità oggetto del secondo contratto, tanto da rendere necessario l'esperimento da parte della locatrice della procedura di sfratto per ottenere la liberazione dei locali, dei quali rientrava in formale possesso solo in data 25 febbraio 2016, come risulta dal verbale d'immissione in possesso redatto dall'Ufficiale Giudiziario. Tale data deve, dunque, considerarsi quale data di cessazione degli effetti del contratto stipulato inter partes in data 3 aprile 2002”.
In particolare, la Corte d'appello ha precisato che “è infondato il richiamo al disposto letterale dell'art. 27 L. 392/1978 ove non sarebbe contenuto alcun riferimento alla necessità che il recesso venga comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento. Non può infatti essere revocato in dubbio che il recesso sia un atto unilaterale recettizio, come tale produttivo dei suoi effetti solo nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario;
l'onere probatorio sulla regolare formazione della fattispecie grava sulla parte che intende avvalersene e, nel caso in esame, la conduttrice, con la produzione della missiva datata 27.09.2013, priva non solo della prova del ricevimento ma finanche della prova dell'invio tramite raccomandata alla destinataria, non ha assolto a tale onere”.
Quanto all'incontro avvenuto in data 21.02.2014, il giudice di secondo grado ha evidenziato che “è pacifico che, in occasione dell'incontro fissato per il 21 febbraio 2014 tra le parti, ebbe a perfezionarsi unicamente la restituzione consensuale dell'immobile oggetto del primo contratto di locazione, a seguito di valida disdetta intimata dalla conduttrice con missiva in data 19.7.2013”.
7 Infatti, la Corte d'appello ha ritenuto che “seppur la redazione di un verbale di riconsegna non sia indispensabile al fine di ritenere perfezionata la restituzione del bene locato, occorre comunque che venga raggiunta la prova di una effettiva messa a disposizione del bene da parte del conduttore e di una conseguente volontà del locatore di accettare la riconsegna. Nel caso in esame, è indubbio che, nel corso dell'incontro tenutosi tra le parti in data 21 febbraio 2014, non si sia perfezionata la restituzione anche del secondo immobile locato, non avendo la conduttrice fornito prova di aver messo a disposizione della locatrice detto immobile, libero di persone e cose.
[…] Ritiene, pertanto, la Corte che il Tribunale, ritenendo assente la prova di una formale restituzione dell'immobile, abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, comprensive di prova documentale attestante circostanza incompatibile con quanto allegato dalla conduttrice ovvero
l'immissione in possesso della locatrice ad opera dell'Ufficiale Giudiziario solo in data 25 febbraio 2016,
a seguito di procedura di sfratto per morosità avviata da ” Parte_1
Siffatta statuizione è poi passata in giudicato a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. 16172/2025 del 16/06/2025 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso per riassunzione) con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi posti a fondamento del ricorso proposto da definitivamente confermando la sentenza della Corte Controparte_1
d'Appello di Milano n. 3264/2021.
Pertanto, non è più controvertibile, in quanto coperta dal giudicato, la circostanza relativa alla cessazione del contratto ed alla re-immissione della locatrice nel possesso dell'unità immobiliare in esame in data 25.02.2016.
Ciò posto, deve farsi richiamo al noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30/10/2001, n. 13533)
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione svolta da con Parte_1
riferimento all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni locatizi in esame, la società resistente non ha contestato di aver sospeso la corresponsione dei canoni relativi al contratto concluso in data 03.04.2002 a partire dal trimestre 01/01/2014 – 31/03/2014, né ha
8 provato la sussistenza di alcun fatto estintivo del diritto di credito di controparte, limitandosi ad argomentare in ordine all'intervenuta cessazione del rapporto locativo a partire dal
21.02.2014.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il diritto di ad ottenere Parte_1
il pagamento dei canoni di locazione dal 01.07.2014 al 25.02.2016, ossia fino al momento in cui la società locatrice è rientrata nel possesso dell'unità immobiliare, come attestato dal relativo verbale dell'Ufficiale Giudiziario (cfr. doc. n. 5 fasc. ric.).
In particolare, l'accertato diritto di credito della società ricorrente ha ad oggetto i seguenti canoni relativi al secondo contratto di locazione:
- canone di locazione dal 01/07/2014 al 30/09/2014 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/10/2014 al 31/12/2014 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/01/2015 al 31/03/2015 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/04/2015 al 30/06/2015 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/07/2015 al 31/09/2015 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/10/2015 al 31/12/2015 € 24.120,42;
- canone di locazione dal 01/01/2016 al 25/02/2016 € 14.740,26; per un importo complessivo di € 159.462,77, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza di ciascun canone sino al saldo effettivo.
Per l'effetto, deve dunque essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva somma di € 159.462,77, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dalla data di scadenza di ciascun canone sino al saldo effettivo.
Il sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Milano con ordinanza del
09.07.2019 sino all'ammontare di € 168.000,00 si converte automaticamente in pignoramento ex art. 686 c.p.c. nei limiti dell'importo della sentenza di condanna. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “il sequestro conservativo, a norma dell'art. 686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga " sentenza di condanna esecutiva", ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per
l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che
l'art. 2906 cod. civ. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Né, per l'importo per il quale non è intervenuta condanna
9 esecutiva, il sequestro può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art.
669-novies cod. proc. civ., atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l'art. 686 cod. proc. civ.” (in applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso l'opponibilità ad altro creditore, che aveva successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni, del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna, anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia, rilevando che, per questa parte, la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.) (Cass. Sez. III, sent., 28/06/2012, n. 10871).
2. Non può trovare accoglimento la doglianza promossa da Controparte_1
avente ad oggetto l'asserita violazione dell'art. 1453 c.c. da parte di Parte_1
la quale ha dapprima intimato lo sfratto, domandando così la risoluzione del contratto
[...] di locazione, e poi ha chiesto il pagamento dei canoni di locazione, pretendendo quindi l'adempimento del medesimo contratto.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di locazione di immobili urbani, quando venga intimato sfratto per morosità e, a seguito dell'opposizione del conduttore, sorga controversia tra le parti, la domanda formulata dalla parte locatrice in primo grado e diretta ad ottenere – oltre la risoluzione del contratto – anche la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, non può considerarsi né una domanda nuova, né una domanda diretta ad ottenere
l'adempimento dopo che era stata richiesta la risoluzione, vietata ai sensi del secondo comma dell'art.
1453 cod. civ., perché, nel caso in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, l'ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non incorre nel divieto stabilito da tale norma, in quanto il locatore, richiedendo anche il pagamento dei canoni, non intende far rimanere in vita il rapporto fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma, al contrario, esige contemporaneamente alla risoluzione del contratto, il pagamento di quanto dovutogli dal conduttore come corrispettivo per il godimento dell'immobile, ponendosi tale ulteriore richiesta, pertanto, come un ampliamento quantitativo di quella originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, determina soltanto una modificazione della medesima domanda originaria (Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819).
10 Non può ritenersi, pertanto, che la società ricorrente sia incorsa nel divieto sancito dall'art. 1453, co. 2, c.c., ai sensi del quale non può più chiedersi l'adempimento del contratto quando sia stata già domandata la risoluzione dello stesso.
3. Quanto all'asserita prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto tutti i canoni di locazione maturati antecedentemente al 07.11.2014 (data della notifica dell'intimazione di sfratto avanzata da , merita, in primo luogo, rilevare la genericità Parte_1
dell'eccezione sollevata dalla società resistente e, in secondo luogo, evidenziare che con le lettere raccomandate del 28.02.2014 e del 03.09.2014, la società ricorrente ha chiesto a
[...]
il pagamento dei canoni relativi agli immobili oggetto del contratto di Controparte_1
locazione del 03.04.2002 (cfr. doc. nn. 10 e 11 fasc. ric.).
Pertanto, non risulta fondata la deduzione svolta dalla società conduttrice, la quale erroneamente àncora il decorso della prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di sfratto.
Con le prefate richieste di pagamento, ha preteso il Parte_1
pagamento dei canoni locatizi via via che questi maturavano, senza perciò incorrere nella prescrizione del proprio diritto di credito.
4. Le spese di lite sono governate secondo il principio della soccombenza e quindi deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio e Controparte_1
del procedimento di sequestro conservativo, in favore di esse si Parte_1
liquidano come da dispositivo, individuando lo scaglione di riferimento in base al valore della causa e tenendo conto dei valori medi per tutte le fasi del presente giudizio (ad eccezione della sola fase istruttoria per la quale si è tenuto conto del valore minimo) e dei valori minimi per il procedimento cautelare conclusosi con il sequestro conservativo disposto con provvedimento del 09.07.2019.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
11 1. accerta e dichiara il diritto di di ottenere il pagamento dei Parte_1
canoni maturati dal 01.07.2014 al 25.02.2016 (data di esecuzione dello sfratto per morosità e di re-immissione della società ricorrente nel possesso dell'unità immobiliare), in virtù del contratto di locazione stipulato con in Controparte_1
data 03.04.2002 (regolarmente registrato e successivamente integrato con scrittura privata del 01/06/2012);
2. per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di € 159.462,77, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 dalla data di scadenza di ciascun canone sino al saldo effettivo;
3. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio e del procedimento di sequestro, liquidate in € 759,00 per spese documentate e in € 15.299,00 per compensi (€ 11.268,00 presente giudizio + €
4.031,00 procedimento cautelare) oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Costanza Spagnesi, nominata con D.M. 22.10.2024, sotto la supervisione ed il controllo del magistrato affidatario.
12