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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 30/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1413/2023 R.G.L., promossa da
DI IC, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti opponente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia
Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Roberto
Fantini, Notaio in Fiumicino, in data 23 gennaio 2023, rep. 37590 e domiciliato in
Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti opposto
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente ON IC, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il
26.10.2023, ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2023 9033901233000 notificatagli il medesimo giorno, recante, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'avviso di addebito n. 368 2017 0019794351000, asseritamente notificato il 18.11.2017 e relativo al mancato pagamento di contributi Inps per gli anni 2011 e 2012, per la somma complessiva di euro
8.201,68. L'opponente ha sostenuto l'inesistenza delle pretese e dei ruoli, nonché
l'intervenuta decadenza dell'ente previdenziale dall'esercizio del potere impositivo, la prescrizione dei diritti ex art. 2948 c.c. e l'omessa notificazione di titoli e di atti interruttivi ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Ha rimarcato, inoltre, la necessità di sospendere in via cautelare l'esecuzione del provvedimento opposto. Pertanto, ha convenuto in giudizio l'Inps, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615
c.p.c. Pregiudizio: Rilevare il pregiudizio come spiegato nell'atto introduttivo
(Corte Costituzionale sent. 190/2023)”.
Con decreto del 10.11.2023, è stata sospesa l'esecutorietà dell'atto di intimazione opposto e fissata udienza di discussione della causa.
In data 14.3.2024 si è costituito in giudizio l'Inps, contestando quanto allegato e dedotto da controparte e rilevando la mancata contestazione, nel merito, della fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per violazione dell'art. 617
c.p.c. Nel merito: In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell'INPS in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via del tutto gradata, condannare l'opponente al pagamento a favore dell'INPS, e per il tramite del concessionario della riscossione della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio a titolo di contributi e somme aggiuntive maturate e maturande. Solo per scrupolo difensivo, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l'INPS da qualsivoglia responsabilità, in quanto l'Ente Impositore non è titolare del potere di riscossione coattiva”.
Il 26.2.2024 è stata comunicata la rinuncia al mandato difensivo dell'Avv. Saverio
Cosi del Foro di Roma, originario procuratore di parte opponente, sostituito dall'Avv. Francesca Bianchini del medesimo Foro.
All'esito dell'udienza del 21.10.2024, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 27.2.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato.
Notifica dell'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento
E' infondata l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di addebito n. 368 2017
0019794351000 oggetto dell'intimazione di pagamento, regolarmente notificato il
19.10.2017 per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 1 fasc. opposto).
Eccezione di decadenza
Parte opponente ha sostenuto che in base al D. Lgs. n. 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”) i contributi e i premi dovevano essere iscritti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data dell'accertamento.
In realtà, come rimarcato dall'Istituto opposto, la decadenza invocata dal debitore
è relativa al procedimento di formazione del ruolo e, pertanto, non è applicabile al diverso atto di imposizione formato direttamente dall'ente previdenziale e qualificato quale titolo esecutivo, secondo il procedimento e con le caratteristiche tipizzate ex art. 30 del D.L. n. 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), qual è l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Eccezione di prescrizione
Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, e all'asserita inesistente, omessa e invalida notificazione dei provvedimenti riportanti il debito contributivo per le annualità 2011 e 2012, si rileva quanto segue.
L'Inps ha prodotto in giudizio l'intimazione di pagamento n. 068 2019
9038526136000 (recante anche l'avviso di addebito n. 368 2017 0019794351000) datata 20.9.2019 e formata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché la cartolina di ricevimento del 25.10.2019 sottoscritta dalla figlia dell'opponente e la relativa relata di notifica (cfr. doc. n. 4 fasc. Inps).
Successivamente è intervenuta, inoltre, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 068 2022 9014347592000. Quest'ultima, in base all'avviso di ricevimento prodotto, risulta spedita il 27.6.2022, recando l'indicazione di un primo tentativo di consegna nella data del 1° luglio e, in seguito, l'indicazione di compiuta giacenza alla data dell'8.8.2022. L'ente previdenziale, in merito al suddetto atto, ha inoltre prodotto: l'avviso di deposito di atti nella casa comunale di Arconate datata 13.9.2022, sottoscritta dal messo notificatore e dal funzionario incaricato dell'amministrazione; i relativi avvisi di notifica mediante deposito nella casa comunale formati dall'agente della riscossione;
cartolina attestante l'infruttuoso recapito dell'atto all'indirizzo del contribuente alla data del 31.8.2022 e il successivo deposito nella casa comunale (si veda di nuovo doc. n. 4 fasc. Inps).
Da ultimo, è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione notificata al ricorrente il 26.10.2023. Conseguentemente, deve ritenersi che le notifiche dell'avviso di addebito e degli atti successivi siano state correttamente eseguite, non essendo maturata alcuna prescrizione.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso dev'essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps, che si liquidano in euro 1.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 29 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1413/2023 R.G.L., promossa da
DI IC, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti opponente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia
Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Roberto
Fantini, Notaio in Fiumicino, in data 23 gennaio 2023, rep. 37590 e domiciliato in
Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti opposto
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente ON IC, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il
26.10.2023, ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2023 9033901233000 notificatagli il medesimo giorno, recante, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'avviso di addebito n. 368 2017 0019794351000, asseritamente notificato il 18.11.2017 e relativo al mancato pagamento di contributi Inps per gli anni 2011 e 2012, per la somma complessiva di euro
8.201,68. L'opponente ha sostenuto l'inesistenza delle pretese e dei ruoli, nonché
l'intervenuta decadenza dell'ente previdenziale dall'esercizio del potere impositivo, la prescrizione dei diritti ex art. 2948 c.c. e l'omessa notificazione di titoli e di atti interruttivi ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c. Ha rimarcato, inoltre, la necessità di sospendere in via cautelare l'esecuzione del provvedimento opposto. Pertanto, ha convenuto in giudizio l'Inps, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615
c.p.c. Pregiudizio: Rilevare il pregiudizio come spiegato nell'atto introduttivo
(Corte Costituzionale sent. 190/2023)”.
Con decreto del 10.11.2023, è stata sospesa l'esecutorietà dell'atto di intimazione opposto e fissata udienza di discussione della causa.
In data 14.3.2024 si è costituito in giudizio l'Inps, contestando quanto allegato e dedotto da controparte e rilevando la mancata contestazione, nel merito, della fondatezza della pretesa creditoria, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per violazione dell'art. 617
c.p.c. Nel merito: In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell'INPS in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via del tutto gradata, condannare l'opponente al pagamento a favore dell'INPS, e per il tramite del concessionario della riscossione della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio a titolo di contributi e somme aggiuntive maturate e maturande. Solo per scrupolo difensivo, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l'INPS da qualsivoglia responsabilità, in quanto l'Ente Impositore non è titolare del potere di riscossione coattiva”.
Il 26.2.2024 è stata comunicata la rinuncia al mandato difensivo dell'Avv. Saverio
Cosi del Foro di Roma, originario procuratore di parte opponente, sostituito dall'Avv. Francesca Bianchini del medesimo Foro.
All'esito dell'udienza del 21.10.2024, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 27.2.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato.
Notifica dell'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento
E' infondata l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di addebito n. 368 2017
0019794351000 oggetto dell'intimazione di pagamento, regolarmente notificato il
19.10.2017 per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 1 fasc. opposto).
Eccezione di decadenza
Parte opponente ha sostenuto che in base al D. Lgs. n. 46/1999 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”) i contributi e i premi dovevano essere iscritti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data dell'accertamento.
In realtà, come rimarcato dall'Istituto opposto, la decadenza invocata dal debitore
è relativa al procedimento di formazione del ruolo e, pertanto, non è applicabile al diverso atto di imposizione formato direttamente dall'ente previdenziale e qualificato quale titolo esecutivo, secondo il procedimento e con le caratteristiche tipizzate ex art. 30 del D.L. n. 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), qual è l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Eccezione di prescrizione
Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, e all'asserita inesistente, omessa e invalida notificazione dei provvedimenti riportanti il debito contributivo per le annualità 2011 e 2012, si rileva quanto segue.
L'Inps ha prodotto in giudizio l'intimazione di pagamento n. 068 2019
9038526136000 (recante anche l'avviso di addebito n. 368 2017 0019794351000) datata 20.9.2019 e formata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché la cartolina di ricevimento del 25.10.2019 sottoscritta dalla figlia dell'opponente e la relativa relata di notifica (cfr. doc. n. 4 fasc. Inps).
Successivamente è intervenuta, inoltre, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 068 2022 9014347592000. Quest'ultima, in base all'avviso di ricevimento prodotto, risulta spedita il 27.6.2022, recando l'indicazione di un primo tentativo di consegna nella data del 1° luglio e, in seguito, l'indicazione di compiuta giacenza alla data dell'8.8.2022. L'ente previdenziale, in merito al suddetto atto, ha inoltre prodotto: l'avviso di deposito di atti nella casa comunale di Arconate datata 13.9.2022, sottoscritta dal messo notificatore e dal funzionario incaricato dell'amministrazione; i relativi avvisi di notifica mediante deposito nella casa comunale formati dall'agente della riscossione;
cartolina attestante l'infruttuoso recapito dell'atto all'indirizzo del contribuente alla data del 31.8.2022 e il successivo deposito nella casa comunale (si veda di nuovo doc. n. 4 fasc. Inps).
Da ultimo, è intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione notificata al ricorrente il 26.10.2023. Conseguentemente, deve ritenersi che le notifiche dell'avviso di addebito e degli atti successivi siano state correttamente eseguite, non essendo maturata alcuna prescrizione.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso dev'essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps, che si liquidano in euro 1.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 29 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa