Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, iscritta al n. 2731 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. elettiva- Parte_1 C.F._1 mente domiciliato in Canino (VT), alla Via Roma n. 37, presso lo studio dell'Avv. Piero Ceccarelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata Viterbo, alla Via Augusto Gargana n. C.F._2
40, presso lo studio dell'Avv. Carolina Storri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del ma- trimonio concordatario
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 19 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
1.- I sig.ri hanno proposto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla separazione perso- nale alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sen- tenza n. 1029/2016 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 1° ottobre 2016.
Data la comprovata indipendenza economica raggiunta dal figlio hanno Persona_1
concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per il figli , divenuto Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, disposto in favore della sig.r CP_1
ed a carico del sig;
[...] Parte_1
2. Dare atto che i Sig.r hanno regolato ogni rapporto Parte_1 Controparte_1
economico relativo al mantenimento del figli e che, pertanto, non hanno nulla Per_1
a pretendere uno dall'altro, per nessun titolo o ragione”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove con- dizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in motiva- zione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)