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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa civile RG 2569/23 nella causa promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Callegari, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, – fax: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 P.IVA_1 suo studio in Sant'Angelo Lodigiano (LO),
ATTORE
Contro
(C.F. n. ), in persona del suo procuratore speciale, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Milano (MI), Via Tazzoli n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gastaldi (C.F.
), del Foro di Pavia, il quale nomina, quale procuratore domiciliatario, l'Avv. Michele Cella C.F._3
, del Foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio di quest'ultimo, sito in Piacenza, Via Roma n. 99.
CONVENUTO
Il Giudice dott.ssa Maria Lucia Dellapina ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr.
Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
A seguito di ricorso monitorio chiedeva a questo Tribunale che Controparte_1 venisse ingiunto a , il pagamento - entro giorni 40 dalla notifica del provvedimento - il Parte_1 pagamento della somma di euro 22.532,00 oltre agli interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo, deducendo che:
- la ricorrente agiva quale cessionaria del credito cedutole da IFIS Banca spa;
- che il credito derivava dal mancato rispetto del piano di rientro rateale da parte di e Parte_1
, relativamente a contratto di finanziamento dell'importo complessivo di € 26.077,00 CP_2
intercorso tra questi ultimi e detto istituto cedente: difatti, a norma di detto contratto i debitori si erano impegnati a rimborsare l'importo finanziato in n. 120 rate mensili ciascuna comprensive degli interessi convenzionali, oltre a quelli di mora in caso di inadempimento.
***
Avverso il decreto ingiuntivo. N. 701/2019 del 19/06/2019 - R.G. n. 1531/2019, rilasciato da Questo
Tribunale, la sola ha proposto opposizione tardiva ex 650 cpc in conseguenza del Parte_1
provvedimento del GE del TRIBUNALE DI Lodi, il quale rilevando che il Giudice della procedura monitorio non aveva motivato il proprio provvedimento in ordine alle possibili clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento da cui nasceva il credito ceduto, così che aveva assegnato termine per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ut supra, secondo i principi dettati dalla recente sentenza n. 9479/2023, resa dalla Cassazione civile a sez. unite.
Le difese rassegnate dall'opponente si sostanziano nell'eccezione pregiudiziale della improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della obbligatoria procedura di mediazione, della legittimazione passiva di ad azionare il ricorso e in un generico richiamo Controparte_1
all'ordinanza del citato GE in ordine al mancato scrutinio delle clausole vessatori contenute nell'originario contratto di finanziamento.
Così pertanto ha concluso l'ingiunta: CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette, così giudicare:
1. disporre la sospensione del procedimento esecutivo R.G. n. 880/2023 -
Dott.ssa Redini;
2. revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 701/2019 del 19/06/2019 - R.G. n. 1531/2019, emesso dal Tribunale di Piacenza per i motivi di cui in narrativa.
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa di risposta si è costituita , confermando la propria Controparte_3 legittimazione passiva, essendo stata pienamente rispettata la procedura ex lege prevista in materia di cessione del credito e quindi l'esistenza del credito per il quale si agisce, l'assoluta mancanza di prova riguardo la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento, invocando in rigetto di qualunque contestazione, l'efficacia del giudicato – visti i motivi della tardività dell'opposizione – su ogni altra questione riguardante l'esistenza del credito e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, IN VIA PRELIMINARE - Rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa,
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggi opposto;
NEL MERITO - Rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 701/2019 (R.G. n. 1531/2019), del Tribunale Ordinario di Piacenza;
-
Condannare, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
Con memoria ex art. 171 ter cpc n. 1 parte opponente, introduceva nuova domanda eccezione: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le pronunce del caso,
In via preliminare e pregiudiziale: -in considerazione della materia per cui è causa, ovvero del contratto di finanziamento personale concluso fra la Signora e Banca Ifis S.p.A., così come agli atti del Parte_1
fascicolo monitorio, sospendersi il presente giudizio in attesa dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria legislativamente prevista ai sensi del D.Lgs 28/2010 come modificato dal Dlgs 69/2013 convertito dalla L. 98/2013; In via preliminare: -previo accertamento del rapporto contrattuale per cui è causa intercorso fra la Signora e Banca Ifis S.p.a. e della carenza di legittimazione attiva di Parte_1 [...]
in relazione al decreto ingiuntivo quivi opposto, revocare e/o annullare detto Controparte_1 decreto ingiuntivo n.701/2019 (R.G. 1531/2019) emesso dal Giudice del Tribunale di Piacenza in data
17.06.2019, depositato in cancelleria in data 19.06.2019, e dichiarare infondata e, conseguentemente, respingere la pretesa di cui al ricorso in quanto nulla dovuto da parte della Signora all'odierna Parte_1
convenuta, alla luce delle argomentazioni evidenziate e dei motivi sopra esposti;
Nel merito: -previo accertamento del rapporto contrattuale per cui è causa intercorso fra la Signora
e Banca Ifis S.p.a, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.701/2019 (R.G. 1531/2019) Parte_1
emesso dal Giudice del Tribunale di Piacenza in data 17.06.2019, depositato in cancelleria in data 19.06.2019,
e dichiarare infondata e, conseguentemente, respingere la pretesa di cui al ricorso in quanto nulla dovuto da parte della Signora ad – Succursale per l'Italia, alla luce delle argomentazioni Parte_1 CP_1
evidenziate, dell'abusività delle clausole e dei motivi sopra esposti”.
*** Orbene, come noto, le Sezioni unite della Cassazione hanno fatto applicazione dei principi espressi nelle quattro pronunce della Corte di giustizia dell'UE rese il 17 maggio 2022 (causa C-600/19, ; Persona_1 cause riunite C-693/19, 1503 e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza;
causa C-725/19, Impuls CP_4
Leasing Romania;
causa C-869/19, Unicaja Banco) in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori , superando il principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto, dettando un vero e proprio vademecum per i giudici nazionali, volto ad individuare i passaggi e gli obblighi cui questi ultimi devono attenersi nelle diverse fasi processuali (si veda Cass. sez. un. n. 9479/2023
In particolare, le Sezioni unite hanno precisato che, nella fase monitoria, il giudice deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia in base agli elementi in suo possesso (disponendo integrazioni da parte del ricorrente, ove ritenuto): qualora rilevi l'abusività delle clausole, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso e, in quest'ultima ipotesi, il decreto emesso conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Inoltre, precisa la Corte che nella fase esecutiva, il GE ha il dovere (da esercitarsi sino al momento della vendita/assegnazione), in assenza di motivazione nell'ingiunzione di avvertimenti in ordine a profili di abusività delle clausole, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo: fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva, per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Proposta l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, il giudice tardiva ex art. 650 cpc è investito solo ed esclusivamente sotto il profilo di abusività delle clausole contrattuali avrà il potere di sospendere, ex art. 649
c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale, procedendo quindi secondo le forme di rito.
Ciò premesso, osservato che:
- Riguardo all'eccezione di improcedibilità della domanda da parte opposta per mancato esperimento della procedura di mediazione, asseritamente data come obbligatoria, in quanto trattandosi di obbligazione di pagamento derivante da contratto bancario, esso non può che essere disattesa. Ritiene chi scrive che in caso di opposizione tardiva ex art. 650 – come nel caso di specie – l'onere di attivare la procedura di mediazione (obbligatoria), gravi non già sull'opposto, quanto sull'opponente.
Difatti, l'opposizione ex art.650 cpc, nella sua particolare declinazione assunta nella specie, in cui risulta limitato sia l'ambito soggettivo (al consumatore) che quello oggettivo (all'accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali, ed alle sue conseguenze) è rivolta al contenuto sostanziale del titolo, e non può quindi ritenersi idonea a porre nuovamente in discussione la legittimità formale della pronuncia, che resta coperta dal giudicato. Inoltre, più in generale, l'omesso avveramento della condizione di procedibilità non può riferirsi ad un procedimento esaurito con l'emissione del provvedimento giudiziale formalmente definitivo ex art.647 cpc.
L'azione di cui all'art. 650 cpc non è inclusa tra quelle opposizioni a decreto ingiuntivo, rispetto alle quali la nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a sez. SU n°19596 del 2020, che ha individuato nel ricorrente/ingiungente la parte tenuta ad attivarsi per la mediazione (seguita poi dal legislatore, che ha espressamente codificato tale regola nel nuovo art.5 bis del DLGS n°28 del 2010, introdotto dall'art.7 del Dlgs n°149 del 2022 a far data dal 30 giugno 2023 - art.41 co.1°).
Ciò detto, va considerato che l'opposizione tardiva consente al debitore rimasto inerte “prima facie” tanto che il decreto è divenuto esecutivo dando ingresso all'esecuzione, di far valere le proprie ragioni in ordine alla validità di quelle clausole del contratto a lui pregiudizievoli e quindi vessatorie, rimettendo “in discussione” il credito, unicamente in rapporto alla validità di queste ultime: appare dunque più in armonia con il dettato giurisprudenziale richiamato, che sia il debitore ad adoperarsi per l'avvio della procedura di mediazione, già prima dell'inizio dell'opposizione, non essendo quindi avanzabile da parte di quest'ultimo alcuna eccezione di mancato avvio della procedura da parte dell'opposto né richiesta di sospensione del procedimento di opposizione, la quale – al limite – avrebbe dovuta essere richiesta già con l'atto introduttivo e non (tardivamente) con la memoria ex
171 cpc ter (sull'onere di avvio della mediazione da parte del debitore/opponente cfr. Tribunale di
Modena - ordinanza del 22/01/2024).
Va anche detto che, l'atto di opposizione – come rilevato – da parte convenuta si presenta del tutto generico, essendosi limitato al mero richiamo del GE di Lodi al mancato scrutinio delle clausole
(eventualmente) vessatorie, non indicatole o individuandole, nonostante le contestazioni sollevate al riguardo dall'opposta, ma chiedendo sin dalla prima udienza che venisse fissata subito udienza per trattenere la causa in decisione e anche in quest'ultima circostanza, non reiterando l'eccezione/domanda di sospensione per procedere alla mediazione, in sostanza rinunciando alla sua coltivazione.
Al riguardo si richiamo le pronunce della suprema Corte, ritenute applicabili anche nel sistema processuale attuale trattandosi di principi giurisprudenziali oramai consolidati in rito, secondo cui mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda o di un'eccezione precedentemente formulate è da considerarsi quale rinuncia o abbandono della domanda o dell'eccezione, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla parte in corso di causa
(Cfr. Cass. Civ. n. 33767/2019 – Cass. Civ. - n. 1785 del 24/01/2018): al riguardo si veda il contenuto dei verbali di udienza in cui l'opponente nulla ha reiterato in ordine alla procedura di mediazione di cui trattasi.
- Relativamente al difetto di legittimazione passiva, osserva chi scrive che l'opposta ha versato in atti tutta la documentazione relativa alla cessione del credito in suo favore da parte dell'Istituto di credito
IFIS s.p.a. : la difesa di parte opposta ha prodotto, in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta sia il contratto di cessione, conclusosi tra la e la Banca IFIS S.p.a. (cfr. DOC. CP_1
04), che il relativo portafoglio (cfr. DOC. 06), recante appunto il dettaglio del credito oggetto d'ingiunzione(cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta), così che l'iter codicistico risulta adempiuto;
- Altresì va osservato che in secondo luogo, con riferimento, invece, alla presunta omessa comunicazione di cessione, del credito ingiunto, l'art. 1264, primo comma, c.c., stabilisce che, “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Orbene, secondo un'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, della Suprema
Corte di Cassazione, “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, che, come tale, può concretarsi in qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere, al debitore ceduto, la mutata titolarità attiva del rapporto” (Ex plurimis, Cass. civ n.
1684/2012; Cass. civ. 28300/2005; Cass. civ n. 14610/2004; Cass. civ. n. 9761/2005). Partendo da tal presupposto, dunque, la comunicazione della cessione di un credito, ex art. 1264 c.c., dovrà considerarsi come validamente effettuata “anche per il tramite della notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento, ex art. 633 c.p.c., e del correlativo provvedimento di ingiunzione, ove si intimi il pagamento al debitore ceduto” (Ex plurimis, Cass., III° Sez. civ., N. 1770/2014; Cass., III° Sez. civ., N. 20143/2005). In buona sostanza, la ratio delle massime giurisprudenziali, appena citate, deve rinvenirsi nella circostanza, secondo la quale, il contratto di cessione di crediti, stipulato tra il cedente ed il cessionario, avendo natura consensuale, si perfezionerà automaticamente con il solo scambio del consenso tra le predette parti. La notificazione ex art. 1264 c.c., invece, “sarà necessaria unicamente al fine di escludere, o meno, l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato, dal debitore ceduto in favore del cedente anziché del cessionario” (Cass. civ., Sez. III° n.
1312/2005; Cass. civ., Sez. III°, n. 15364/2011. In conclusione, alla luce della dottrina e della connessa giurisprudenza, disciplinante la materia qui in esame, è di pacifica evidenza come, nella fattispecie oggetto di controversia, la comunicazione di cessione al debitore ceduto, richiesta dall'art. 1264 c.c., dovrà ritenersi come pacificamente e regolarmente compiuta, in seguito alla notifica dell'ingiunzione di pagamento oggetto di esecuzione (cfr. DOC. 02).
- La debitrice ingiunta si è limitata a richiamare il contenuto dell'ordinanza del GE dell'esecuzione, senza identificare le clausole che si assumerebbero vessatorie. In sostanza, come è noto l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., può essere incardinata, dal debitore esecutato
(previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione), solo e soltanto allo scopo di provare l'eventuale e presunta natura abusiva delle clausole contrattualmente convenute inter-partes (Cass. civ., Sezioni
Unite, Sentenza n. 9479/2023). A questo punto, è opportuno ricordare che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
6/04/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito: ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell'opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che l'opponente (come nel caso si specie) nei termini previsti per le preclusioni assertive, non abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a un generico richiamo dei motivi dell'opposizione tardiva, senza indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti (cfr. Tribunale di Roma sentenza n.
2677 del 13 febbraio 2024), valendo comunque sempre il principio dell'obbligo di allegazione o di elementi dai quali desumere la vessatorietà delle clausole, non potendo il Giudice supplire alla totale inerzia della parte interessata.
Per tutti questi motivi, l'opposizione è infondata e deve essere respinta, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo. N. 701/2019 del 19/06/2019 - R.G. n. 1531/2019 emesso da Questo
Tribunale in favore di e promossa da , ogni diversa Controparte_1 Parte_1
eccezione o istanza disattesa,
- ritenuta tardiva e comunque irrituale l'eccezione di mancato assolvimento dell'obbligo di avvio della procedura di mediazione sollevata dall'opponente;
- ritenuta la legittimazione passiva dell'opposta;
- ritenuta non provata la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento posto alla base del ricorso, rigetta l'opposizione e per l'effetto,
Conferma il decreto come sopra individuato, munendo lo stesso di definitiva esecutività. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano in euro 5077,00, oltre al rimborso delle spese non imponibili e accessori ex lege previsti.
Così deciso in Piacenza il 09.04.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa civile RG 2569/23 nella causa promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Callegari, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, – fax: ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_1 P.IVA_1 suo studio in Sant'Angelo Lodigiano (LO),
ATTORE
Contro
(C.F. n. ), in persona del suo procuratore speciale, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Milano (MI), Via Tazzoli n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gastaldi (C.F.
), del Foro di Pavia, il quale nomina, quale procuratore domiciliatario, l'Avv. Michele Cella C.F._3
, del Foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio di quest'ultimo, sito in Piacenza, Via Roma n. 99.
CONVENUTO
Il Giudice dott.ssa Maria Lucia Dellapina ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo 45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr.
Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
A seguito di ricorso monitorio chiedeva a questo Tribunale che Controparte_1 venisse ingiunto a , il pagamento - entro giorni 40 dalla notifica del provvedimento - il Parte_1 pagamento della somma di euro 22.532,00 oltre agli interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo, deducendo che:
- la ricorrente agiva quale cessionaria del credito cedutole da IFIS Banca spa;
- che il credito derivava dal mancato rispetto del piano di rientro rateale da parte di e Parte_1
, relativamente a contratto di finanziamento dell'importo complessivo di € 26.077,00 CP_2
intercorso tra questi ultimi e detto istituto cedente: difatti, a norma di detto contratto i debitori si erano impegnati a rimborsare l'importo finanziato in n. 120 rate mensili ciascuna comprensive degli interessi convenzionali, oltre a quelli di mora in caso di inadempimento.
***
Avverso il decreto ingiuntivo. N. 701/2019 del 19/06/2019 - R.G. n. 1531/2019, rilasciato da Questo
Tribunale, la sola ha proposto opposizione tardiva ex 650 cpc in conseguenza del Parte_1
provvedimento del GE del TRIBUNALE DI Lodi, il quale rilevando che il Giudice della procedura monitorio non aveva motivato il proprio provvedimento in ordine alle possibili clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento da cui nasceva il credito ceduto, così che aveva assegnato termine per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ut supra, secondo i principi dettati dalla recente sentenza n. 9479/2023, resa dalla Cassazione civile a sez. unite.
Le difese rassegnate dall'opponente si sostanziano nell'eccezione pregiudiziale della improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della obbligatoria procedura di mediazione, della legittimazione passiva di ad azionare il ricorso e in un generico richiamo Controparte_1
all'ordinanza del citato GE in ordine al mancato scrutinio delle clausole vessatori contenute nell'originario contratto di finanziamento.
Così pertanto ha concluso l'ingiunta: CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette, così giudicare:
1. disporre la sospensione del procedimento esecutivo R.G. n. 880/2023 -
Dott.ssa Redini;
2. revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 701/2019 del 19/06/2019 - R.G. n. 1531/2019, emesso dal Tribunale di Piacenza per i motivi di cui in narrativa.
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa di risposta si è costituita , confermando la propria Controparte_3 legittimazione passiva, essendo stata pienamente rispettata la procedura ex lege prevista in materia di cessione del credito e quindi l'esistenza del credito per il quale si agisce, l'assoluta mancanza di prova riguardo la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento, invocando in rigetto di qualunque contestazione, l'efficacia del giudicato – visti i motivi della tardività dell'opposizione – su ogni altra questione riguardante l'esistenza del credito e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, IN VIA PRELIMINARE - Rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa,
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggi opposto;
NEL MERITO - Rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 701/2019 (R.G. n. 1531/2019), del Tribunale Ordinario di Piacenza;
-
Condannare, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
Con memoria ex art. 171 ter cpc n. 1 parte opponente, introduceva nuova domanda eccezione: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le pronunce del caso,
In via preliminare e pregiudiziale: -in considerazione della materia per cui è causa, ovvero del contratto di finanziamento personale concluso fra la Signora e Banca Ifis S.p.A., così come agli atti del Parte_1
fascicolo monitorio, sospendersi il presente giudizio in attesa dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria legislativamente prevista ai sensi del D.Lgs 28/2010 come modificato dal Dlgs 69/2013 convertito dalla L. 98/2013; In via preliminare: -previo accertamento del rapporto contrattuale per cui è causa intercorso fra la Signora e Banca Ifis S.p.a. e della carenza di legittimazione attiva di Parte_1 [...]
in relazione al decreto ingiuntivo quivi opposto, revocare e/o annullare detto Controparte_1 decreto ingiuntivo n.701/2019 (R.G. 1531/2019) emesso dal Giudice del Tribunale di Piacenza in data
17.06.2019, depositato in cancelleria in data 19.06.2019, e dichiarare infondata e, conseguentemente, respingere la pretesa di cui al ricorso in quanto nulla dovuto da parte della Signora all'odierna Parte_1
convenuta, alla luce delle argomentazioni evidenziate e dei motivi sopra esposti;
Nel merito: -previo accertamento del rapporto contrattuale per cui è causa intercorso fra la Signora
e Banca Ifis S.p.a, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.701/2019 (R.G. 1531/2019) Parte_1
emesso dal Giudice del Tribunale di Piacenza in data 17.06.2019, depositato in cancelleria in data 19.06.2019,
e dichiarare infondata e, conseguentemente, respingere la pretesa di cui al ricorso in quanto nulla dovuto da parte della Signora ad – Succursale per l'Italia, alla luce delle argomentazioni Parte_1 CP_1
evidenziate, dell'abusività delle clausole e dei motivi sopra esposti”.
*** Orbene, come noto, le Sezioni unite della Cassazione hanno fatto applicazione dei principi espressi nelle quattro pronunce della Corte di giustizia dell'UE rese il 17 maggio 2022 (causa C-600/19, ; Persona_1 cause riunite C-693/19, 1503 e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza;
causa C-725/19, Impuls CP_4
Leasing Romania;
causa C-869/19, Unicaja Banco) in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori , superando il principio dell'autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto, dettando un vero e proprio vademecum per i giudici nazionali, volto ad individuare i passaggi e gli obblighi cui questi ultimi devono attenersi nelle diverse fasi processuali (si veda Cass. sez. un. n. 9479/2023
In particolare, le Sezioni unite hanno precisato che, nella fase monitoria, il giudice deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia in base agli elementi in suo possesso (disponendo integrazioni da parte del ricorrente, ove ritenuto): qualora rilevi l'abusività delle clausole, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso e, in quest'ultima ipotesi, il decreto emesso conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Inoltre, precisa la Corte che nella fase esecutiva, il GE ha il dovere (da esercitarsi sino al momento della vendita/assegnazione), in assenza di motivazione nell'ingiunzione di avvertimenti in ordine a profili di abusività delle clausole, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo: fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva, per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Proposta l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, il giudice tardiva ex art. 650 cpc è investito solo ed esclusivamente sotto il profilo di abusività delle clausole contrattuali avrà il potere di sospendere, ex art. 649
c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale, procedendo quindi secondo le forme di rito.
Ciò premesso, osservato che:
- Riguardo all'eccezione di improcedibilità della domanda da parte opposta per mancato esperimento della procedura di mediazione, asseritamente data come obbligatoria, in quanto trattandosi di obbligazione di pagamento derivante da contratto bancario, esso non può che essere disattesa. Ritiene chi scrive che in caso di opposizione tardiva ex art. 650 – come nel caso di specie – l'onere di attivare la procedura di mediazione (obbligatoria), gravi non già sull'opposto, quanto sull'opponente.
Difatti, l'opposizione ex art.650 cpc, nella sua particolare declinazione assunta nella specie, in cui risulta limitato sia l'ambito soggettivo (al consumatore) che quello oggettivo (all'accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali, ed alle sue conseguenze) è rivolta al contenuto sostanziale del titolo, e non può quindi ritenersi idonea a porre nuovamente in discussione la legittimità formale della pronuncia, che resta coperta dal giudicato. Inoltre, più in generale, l'omesso avveramento della condizione di procedibilità non può riferirsi ad un procedimento esaurito con l'emissione del provvedimento giudiziale formalmente definitivo ex art.647 cpc.
L'azione di cui all'art. 650 cpc non è inclusa tra quelle opposizioni a decreto ingiuntivo, rispetto alle quali la nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a sez. SU n°19596 del 2020, che ha individuato nel ricorrente/ingiungente la parte tenuta ad attivarsi per la mediazione (seguita poi dal legislatore, che ha espressamente codificato tale regola nel nuovo art.5 bis del DLGS n°28 del 2010, introdotto dall'art.7 del Dlgs n°149 del 2022 a far data dal 30 giugno 2023 - art.41 co.1°).
Ciò detto, va considerato che l'opposizione tardiva consente al debitore rimasto inerte “prima facie” tanto che il decreto è divenuto esecutivo dando ingresso all'esecuzione, di far valere le proprie ragioni in ordine alla validità di quelle clausole del contratto a lui pregiudizievoli e quindi vessatorie, rimettendo “in discussione” il credito, unicamente in rapporto alla validità di queste ultime: appare dunque più in armonia con il dettato giurisprudenziale richiamato, che sia il debitore ad adoperarsi per l'avvio della procedura di mediazione, già prima dell'inizio dell'opposizione, non essendo quindi avanzabile da parte di quest'ultimo alcuna eccezione di mancato avvio della procedura da parte dell'opposto né richiesta di sospensione del procedimento di opposizione, la quale – al limite – avrebbe dovuta essere richiesta già con l'atto introduttivo e non (tardivamente) con la memoria ex
171 cpc ter (sull'onere di avvio della mediazione da parte del debitore/opponente cfr. Tribunale di
Modena - ordinanza del 22/01/2024).
Va anche detto che, l'atto di opposizione – come rilevato – da parte convenuta si presenta del tutto generico, essendosi limitato al mero richiamo del GE di Lodi al mancato scrutinio delle clausole
(eventualmente) vessatorie, non indicatole o individuandole, nonostante le contestazioni sollevate al riguardo dall'opposta, ma chiedendo sin dalla prima udienza che venisse fissata subito udienza per trattenere la causa in decisione e anche in quest'ultima circostanza, non reiterando l'eccezione/domanda di sospensione per procedere alla mediazione, in sostanza rinunciando alla sua coltivazione.
Al riguardo si richiamo le pronunce della suprema Corte, ritenute applicabili anche nel sistema processuale attuale trattandosi di principi giurisprudenziali oramai consolidati in rito, secondo cui mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda o di un'eccezione precedentemente formulate è da considerarsi quale rinuncia o abbandono della domanda o dell'eccezione, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla parte in corso di causa
(Cfr. Cass. Civ. n. 33767/2019 – Cass. Civ. - n. 1785 del 24/01/2018): al riguardo si veda il contenuto dei verbali di udienza in cui l'opponente nulla ha reiterato in ordine alla procedura di mediazione di cui trattasi.
- Relativamente al difetto di legittimazione passiva, osserva chi scrive che l'opposta ha versato in atti tutta la documentazione relativa alla cessione del credito in suo favore da parte dell'Istituto di credito
IFIS s.p.a. : la difesa di parte opposta ha prodotto, in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta sia il contratto di cessione, conclusosi tra la e la Banca IFIS S.p.a. (cfr. DOC. CP_1
04), che il relativo portafoglio (cfr. DOC. 06), recante appunto il dettaglio del credito oggetto d'ingiunzione(cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta), così che l'iter codicistico risulta adempiuto;
- Altresì va osservato che in secondo luogo, con riferimento, invece, alla presunta omessa comunicazione di cessione, del credito ingiunto, l'art. 1264, primo comma, c.c., stabilisce che, “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Orbene, secondo un'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, della Suprema
Corte di Cassazione, “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, che, come tale, può concretarsi in qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere, al debitore ceduto, la mutata titolarità attiva del rapporto” (Ex plurimis, Cass. civ n.
1684/2012; Cass. civ. 28300/2005; Cass. civ n. 14610/2004; Cass. civ. n. 9761/2005). Partendo da tal presupposto, dunque, la comunicazione della cessione di un credito, ex art. 1264 c.c., dovrà considerarsi come validamente effettuata “anche per il tramite della notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento, ex art. 633 c.p.c., e del correlativo provvedimento di ingiunzione, ove si intimi il pagamento al debitore ceduto” (Ex plurimis, Cass., III° Sez. civ., N. 1770/2014; Cass., III° Sez. civ., N. 20143/2005). In buona sostanza, la ratio delle massime giurisprudenziali, appena citate, deve rinvenirsi nella circostanza, secondo la quale, il contratto di cessione di crediti, stipulato tra il cedente ed il cessionario, avendo natura consensuale, si perfezionerà automaticamente con il solo scambio del consenso tra le predette parti. La notificazione ex art. 1264 c.c., invece, “sarà necessaria unicamente al fine di escludere, o meno, l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato, dal debitore ceduto in favore del cedente anziché del cessionario” (Cass. civ., Sez. III° n.
1312/2005; Cass. civ., Sez. III°, n. 15364/2011. In conclusione, alla luce della dottrina e della connessa giurisprudenza, disciplinante la materia qui in esame, è di pacifica evidenza come, nella fattispecie oggetto di controversia, la comunicazione di cessione al debitore ceduto, richiesta dall'art. 1264 c.c., dovrà ritenersi come pacificamente e regolarmente compiuta, in seguito alla notifica dell'ingiunzione di pagamento oggetto di esecuzione (cfr. DOC. 02).
- La debitrice ingiunta si è limitata a richiamare il contenuto dell'ordinanza del GE dell'esecuzione, senza identificare le clausole che si assumerebbero vessatorie. In sostanza, come è noto l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., può essere incardinata, dal debitore esecutato
(previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione), solo e soltanto allo scopo di provare l'eventuale e presunta natura abusiva delle clausole contrattualmente convenute inter-partes (Cass. civ., Sezioni
Unite, Sentenza n. 9479/2023). A questo punto, è opportuno ricordare che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
6/04/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito: ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell'opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che l'opponente (come nel caso si specie) nei termini previsti per le preclusioni assertive, non abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a un generico richiamo dei motivi dell'opposizione tardiva, senza indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti (cfr. Tribunale di Roma sentenza n.
2677 del 13 febbraio 2024), valendo comunque sempre il principio dell'obbligo di allegazione o di elementi dai quali desumere la vessatorietà delle clausole, non potendo il Giudice supplire alla totale inerzia della parte interessata.
Per tutti questi motivi, l'opposizione è infondata e deve essere respinta, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo. N. 701/2019 del 19/06/2019 - R.G. n. 1531/2019 emesso da Questo
Tribunale in favore di e promossa da , ogni diversa Controparte_1 Parte_1
eccezione o istanza disattesa,
- ritenuta tardiva e comunque irrituale l'eccezione di mancato assolvimento dell'obbligo di avvio della procedura di mediazione sollevata dall'opponente;
- ritenuta la legittimazione passiva dell'opposta;
- ritenuta non provata la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento posto alla base del ricorso, rigetta l'opposizione e per l'effetto,
Conferma il decreto come sopra individuato, munendo lo stesso di definitiva esecutività. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano in euro 5077,00, oltre al rimborso delle spese non imponibili e accessori ex lege previsti.
Così deciso in Piacenza il 09.04.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina