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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1685/2020 (+ 2032/20)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze, Sezione
Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ing. Giancarlo Fianchisti Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1685/2020 R.G. promossa da:
(P.IVA , (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
(P.IVA ), Parte_3 P.IVA_3
(P.IVA ), (P.IVA Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
), (P.IVA P.IVA_5 Parte_6
), tutte nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_6 rappresentate e difese dagli Avv. Piera Tonelli e Massimiliano Mascia ed elettivamente domiciliate come da procure in atti;
RICORRENTI contro
(C.F. e P.IVA )., in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_7 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vincelli ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
1 (P.IVA ), in persona del legale Parte_7 P.IVA_8 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Nannini e Francesca
Tanti ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_8 P.IVA_9 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Ferraroni ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
RESISTENTI
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_10 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LD BO, UC
LT e EN LT ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA e RICORRENTE NELLA CAUSA RIUNITA 2032/20 R.G.
(C.F. ), in persona del legale Parte_9 P.IVA_11 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti David Maria Marino e Sara
Sparagna ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Accertata e dichiarata la responsabilità anche concorrente e solidale, ovvero di ciascuno nella misura in cui sarà accertato responsabile, dei soggetti convenuti per i danni subiti e subendi della della , della della Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4
[...
della e della Parte_3 Parte_6 in relazione alle due esondazioni dell' 8 maggio 2018 e del 27 maggio
[...]
2019 avvenute a ed in particolare lungo la Via traversa di Valdichiana Est. E Parte_8 per l'effetto: - Condannare le Amministrazioni convenute ciascuna per quanta di competenza
e/o solidalmente e concorrentemente a risarcire tutti danni subiti e subendi dalle ricorrenti in conseguenza degli eventi dell'8 maggio 2018 e del 27 maggio 2019, danni così quantificati o come meglio quantificati in sede di CTU:
- per la ditta in 223.304,26 euro;
Parte_4
- per la ditta di in 386.609,21 euro;
Parte_1 Parte_8
- per la in 268.651,54 euro;
Parte_5
- per la StylVetro snc di Torrita di EN in 135.472,81 euro;
- per la in 376.565,87 euro;
Parte_2
- in 35.315,26 euro;
Parte_6
2 danni, comunque, tutti meglio dettagliati nelle relazioni tecniche allegata e che si quantificano in complessivi Euro 1.421.052,48, o nella maggiore o minore soma che risulterà dall'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal di del dovuto al pagamento, Con vittoria di spese del giudizio e compensi legali.
IN VIA ISTRUTTORIA: - si chiede che Ill.mo Giudice Voglia disporre la Consulenza Tecnica
d'Ufficio al fine di accertare come dovuti anche gli ulteriori danni dichiarati dal CTU come non definibili in occasione degli eventi dell' 8 maggio 2018 e del 27 maggio 2019, nonché la loro corretta quantificazione.”
Per parte resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, adito, rigettata ogni contraria istanza e pretesa,
1) in via preliminare: Accertare e dichiarare l'eccezionalità dell'evento con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla;
Controparte_1
2) nel merito: A1. In via principale: - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di cui in narrativa con conseguente estromissione dal giudizio della;
- rigettare le Controparte_1 pretese delle parti ricorrenti nei confronti della , poiché destituite di qualsiasi Controparte_1 fondamento e comunque non provate;
A2. In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui la
venisse condannata per gli eventi di causa, condannare il e/o il Controparte_1 Parte_7
a manlevare e tenere indenne la delle somme che la stessa fosse Pt_8 Controparte_1 tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni;
B) in via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dare attuazione dell'art. 1227 c.c. e dar luogo alla riduzione del quantum domandato dalle parti ricorrenti;
- in ogni caso, ridurre le pretese risarcitorie delle ricorrenti che risultano essere state già indennizzate da come meglio descritto in parte motiva. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente : Parte_7
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Firenze, rigettata ogni contraria istanza e pretesa:
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Parte_7
per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, con conseguente estromissione dello
[...] stesso dal presente giudizio.
NEL MERITO In via principale Accertare e dichiarare l'eccezionalità degli eventi occorsi in data
08.05.2018 e 27.05.2019, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità in capo a
[...]
. Parte_7
In Via subordinata Respingere tutte le domande formulate dalle ricorrenti nei confronti di
perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Parte_7
In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare la fondatezza anche parziale delle pretese avversarie, Voglia condannare la Compagnia di
3 Assicurazione of London, Il Rappresentante Generale per l'Italia di con sede in Pt_9 Pt_9
Milano - Corso Garibaldi n. 86 (20121), a tenere indenne e manlevare il Parte_7
da tutte le somme e da tutti i danni, nessuno escluso, che il
[...] Parte_7
medesimo fosse eventualmente tenuto a corrispondere e a risarcire alle ricorrenti.
[...]
In via istruttoria: dichiarare inammissibile la memoria per supplemento di CTU formulata dal
CTP di il 19.04.2024, per tutti i motivi espressi in atti e per l'effetto, stralciare Controparte_1 la relazione di CTU integrativa nella parte relativa a tale memoria;
dichiarare inammissibile la documentazione prodotta da parte ricorrente al CTU durante le operazioni peritali integrative per i motivi esposti in atti e per l'effetto stralciare le parti della consulenza tecnica estimativa che fanno riferimento a tale documentazione e cioè: allegato al verbale n. 9 operazioni peritali del 29.02.2024, appendice 18 integrazione di CTU e appendice 12 prima relazione di CTU.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte resistente : Parte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, per i motivi in atti, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di ragione e del caso,
In Via Preliminare:
(i)respingere la richiesta della di estromissione;
Controparte_1
(ii)respingere la richiesta del di estromissione;
Parte_7
(iii)dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale Regionale delle acque in favore del
Tribunale ordinario di EN, in ordine alla fognatura destinata alla raccolta di acque meteoriche, o comunque alla fognatura comunale.
In tesi:
- respingere ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, in quanto il Parte_8
è privo di legittimazione passiva sotto più profili, per i motivi in atti, e parte ricorrente è
[...] carente di legittimazione attiva, e comunque perché l'avversa domanda nei confronti del
è infondata, sia in fatto che in diritto, e non provata sia in punto di an che di Pt_8 quantum, così come risulta anche dalla CTU dell'ing. depositata il 15 giugno 2023 che Per_1 ha correttamente accertato in “ZERO” la pretesa responsabilità del Pt_8
- respingere la domanda della di condannare il a rilevarla indenne, in Controparte_1 Pt_8 quanto formulata in difetto dei presupposti di legge, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto;
- respingere comunque ogni domanda ed eccezione della e del Controparte_1 CP_3
svolta contro il , in quanto non responsabile;
[...] Parte_8
- respingere le domande e/o eccezioni di nei confronti del CP_2 Parte_8
in ordine alla asserita non operatività della garanzia assicurativa e in ordine al preteso
[...] scoperto del 10%.
In subordine, e con riserva di gravame, in denegata e non creduta ipotesi, respingere ogni avversa domanda stante la forza maggiore/caso fortuito e stante il concorso dei ricorrenti nella
4 causazione dei danni, in ulteriore subordine perché manifestamente eccessiva e non provata, stante anche il concorso di colpa di parte ricorrente nell'aggravamento dei danni, con esclusione in ogni caso di vincolo solidale, e ancora in ulteriore subordine con accertamento distintamente del grado di colpa di ciascun soggetto che sarà in ipotesi ritenuto corresponsabile.
Nella denegata e non creduta ipotesi sia ravvisata una responsabilità del Parte_8
, previa reiezione delle contrarie domande e/o eccezioni di formulate in ordine
[...] CP_2 alla garanzia assicurativa, dichiarare la Compagnia obbligata a tenere indenne e CP_2 sollevato il da ogni avversa richiesta e per l'effetto condannarla a risarcire Pt_8 direttamente a favore di parte ricorrente nel giudizio rg 1685/2020 i danni che verranno ascritti a responsabilità del e, in ogni caso, a rifondergli tutte le somme, anche per Pt_8 spese legali o tecniche, che questi fosse tenuto a pagare a qualsiasi titolo.
In via istruttoria, Ferme le eccezioni svolte, senza voler invertire l'onere della prova, si ribadisce la contestazione di tutta l'avversa documentazione, ivi compresa le consulenze tecniche di parte e ogni avverso documento, di cui si è rilevata la inidoneità probatoria sia in ordine alla pretesa responsabilità del che in ordine alla esistenza e quantificazione dei Pt_8 danni, per i motivi in atti;
ribadisce altresì l'inammissibilità delle prove per testi richieste nel giudizio riunito al presente e comunque l'inutilizzabilità delle stesse nel presente giudizio.
Ribadisce altresì la eccepita nullità della testimonianza resa dall'ing. in quanto avendo Tes_1 curato la stima dei danni per conto dell'Assicurazione che agisce in rivalsa, si trova in una condizione di radicale inconciliabilità con la qualità di testimone e comunque deve ritenersi inattendibile. L'interrogatorio formale, richiesto da nella veste di attore della causa CP_2 riunita, è altresì inammissibile, poiché le parti in giudizio non possono rivestire anche la veste di testimone.
Si ribadisce l'opposizione alla avversa richiesta di CTU, così come formulata, in quanto meramente esplorativa nonché si ribadisce che la CTU dell'ing. depositata il 15 giugno Per_1
2023, è logica, coerente, ben argomentata e rispondente ai quesiti. In subordine, senza voler invertire l'onere della prova e ferma l'eccepita estraneità del ai fatti di causa ed Pt_8 infondatezza della domanda nei suoi confronti, per la denegata e non creduta ipotesi dovesse essere disposto un chiarimento o una integrazione della CTU diretto a sostenere la pretesa responsabilità del nel riportarsi alle note del proprio CTP ing. insiste affinché Pt_8 Per_2 sia valutata l'eccezionalità delle condizioni di saturazione dei suoli antecedenti alla manifestazione degli scrosci intensi e di breve durata che hanno dato origine agli eventi calamitosi occorsi nei mesi di maggio 2018 e 2019, aspetto che ha un notevole impatto sulla formazione di eventi di piena nei corsi d'acqua con conseguente riconduzione degli eventi per cui è causa alla fattispecie del fortuito/forza maggiore, idonei di per sè ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del loro carattere di straordinarietà ed imprevedibilità, come dichiarato anche dalla nei due decreti n.84 del 10/5/2018 e n.79 del Controparte_1
5 3/6/2019, nonché sia valutata l'incidenza dell'omesso ricorso da parte delle società attrici a misure di difesa passiva di cui il CTU ha svolto una rassegna, ad esempio semplici paratie in alluminio con montaggio fai da te disponibili online, caratterizzate da costi decisamente contenuti e che avrebbe evitato i pretesi danni.
Ancora in subordine, in relazione agli eventuali contributi pubblici, sempre senza voler invertire
l'onere della prova e se ancora ritenuti utili per la decisione:
- ammettere interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società ricorrenti
[...]
, Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4 [...] ed sul seguente Parte_3 Parte_6 capitolo:
1. “DCV che la società di cui Lei è legale rappresentante ha presentato domanda per la concessione dei contributi pubblici per i danni causati dalle esondazioni del fosso Acornio dell'8/5/2018 e del 27/5/2019 ai beni immobili nei quali è esercitata l'attività produttiva/commerciale della società da Lei rappresentata e/o alle merci ed alle attrezzature in essi contenuti, precisando lo stato della pratica e quali somme siano state definitivamente deliberate e/o ricevute dalla P.A.”.
-disporre:
a) ordine di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. ai ricorrenti Parte_1 [...]
, Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_3 ed e/o alla e/o alla Provincia di Parte_6 Controparte_1
EN e/o all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese dei documenti relativi alle domande proposte dai ricorrenti di concessione dei contributi previsti dalla P.A. per i danni causati ai beni immobili adibiti ad uso commerciale/industriale e/o alle merci ed alle attrezzature in essi contenuti dalle esondazioni del fosso Acornio dell'8/5/2018 e del 27/5/2019 e alle fasi successive con riferimento esclusivo ai contributi domandati da e concessi ai ricorrenti;
b) richiesta di informazioni a norma dell'art. 213 c.p.c. alla e/o alla Provincia Controparte_1 di e/o all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese in merito ai contributi previsti per i Pt_8 danni causati ai beni immobili adibiti ad uso commerciale/industriale e/o alle merci ed alle attrezzature in essi contenuti dalle esondazioni del fosso Acornio dell'8/5/2018 e del 27/5/2019
e alla possibilità per i ricorrenti di inoltrare domanda per usufruire dei contributi stanziati, con ordine di provvedere, con ogni consentita urgenza, agli adempimenti sopra indicati, trattandosi di acquisizioni rilevanti ai fini della decisione.
In ogni caso con vittoria di spese, anche tecniche, di CTP, pari ad euro 5.075,00, e di CTU – le cui spese non dovranno essere messe a carico del e con rimborso di quanto Parte_8 versato al CTU in forza della provvisoria solidarietà - e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, cap ed iva come per legge”.
Per la terza chiamata Parte_9
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale:
6 - accertare e dichiarare l'infondatezza e, comunque, la carenza di prova delle domande svolte dalle Ricorrenti nei confronti del , per una o più delle ragioni esposte Parte_7 in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, respingere la domanda di manleva avanzata dall'Assicurato nei confronti di Parte_9 in via subordinata: - respingere la domanda di manleva azionata dal Parte_7 nei confronti di per uno o più dei motivi esposti in narrativa;
Parte_9 in via di estremo subordine: - accertare gli obblighi indennitari di in base Parte_9 alle Polizze:
(i) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al rispetto a Parte_7 quelle delle altre parti convenute di cui si chiede l'accertamento;
(ii) secondo tutte le condizioni previste dalle medesime Polizze;
(iii) previa detrazione dello scoperto del 10% e con un minimo di franchigia applicabile di Euro
5.000 (Euro cinquemila/00) e comunque
(iv) entro il limite di indennizzo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ex art.
3.14 della Sezione 3 della Polizza 2019 applicabile ai sinistri in serie, sempre che il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità.
In via ulteriormente gradata: - accertare gli obblighi indennitari di in Parte_9 base alle Polizze: (i) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al Parte_7
rispetto a quelle delle altre parti convenute di cui si chiede l'accertamento;
[...]
(ii) secondo tutte le condizioni ivi previste:
• quanto ai danni accertati attribuibili al rispetto all 2018, previa Parte_7 CP_4 applicazione del 10% di scoperto che resta a carico dell e con un minimo di Parte_10 franchigia di Euro 5.000 (Euro cinquemila/00) per sinistro ed entro il limite di indennizzo di
Euro 250,000,00 (duecentocinquantamila/00) ex art.
3.26 della Sezione 3 della Polizza 2018, sempre che il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità della
Polizza 2018;
• quanto ai danni accertati attribuibili al rispetto all 2019, previa Parte_7 CP_4 applicazione del 10% di scoperto che resta a carico dell e con un minimo di Parte_10 franchigia di Euro 5.000 (Euro cinquemila/00) per sinistro ed entro il limite di indennizzo di
Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ex art.
3.14 della Sezione 3 della Polizza 2019, sempre che il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità della
Polizza 2019.
In via istruttoria: -dichiarare inammissibile "la memoria per supplemento di CTU" del CTP della
datata 19 aprile 2024 e trasmessa dal CTU agli altri consulenti in data 22 Controparte_1 aprile u.s. (Appendice 19 dell'integrazione di CTU), non essendo stato concesso dal CTU alcun
7 termine per la predisposizione di note prima dell'invio della bozza di relazione e, di conseguenza, non ammettere l'ulteriore quesito irritualmente posto al CTU da parte della
nella sopramenzionata memoria in merito al reticolo di gestione, stralciando Controparte_1
l'integrazione di CTU nella parte ad essa relativa (pag. 14 dell'integrazione di CTU), in quanto allegazione nuova e integrazione di CTU non autorizzata (peraltro, in ogni caso, irrilevante ai fini delle attribuzioni di responsabilità di cui è causa);
- dichiarare inammissibile la documentazione di parte attrice relativa ai danni alle merci inviata al CTU durante le operazioni peritali (lista quantità allegata al verbale del 29 febbraio 2024, appendice n. 18 dell'integrazione di CTU ed appendice n. 12 della prima relazione CTU) in quanto documentazione idonea a fondare la domanda illegittimamente introdotta oltre le barriere preclusive maturate e per l'effetto stralciare le parti della consulenza tecnica estimativa che fanno riferimento a tale documentazione;
- si chiede, in via subordinata e per mero scrupolo, di disporre supplemento di CTU avente ad oggetto elementi essenziali per la stima non oggetto di valutazione da parte dell'ausiliario del
Giudice quali: (i) la svalutazione commerciale delle merci, evidenziando l'indice di rotazione di magazzino ovvero i tempi di giacenza presso parte attrice;
(ii) prezzo di vendita della merce sinistrata agli stocchisti come parametro di valutazione ed indice di decurtazione/abbattimento dei costi di smaltimento ipotizzati”.
Per la terza chiamata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito Accertata e dichiarata la responsabilità di nella determinazione Controparte_1 dell'evento di cui è causa, per violazione della L.R. Toscana n. 80/2015 e succ. mod. per le ragioni in atti indicate, e comunque ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice nei diritti di e di Parte_5 Parte_1
condannare , in persona del suo Presidente legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, a corrispondere a per tutte le causali dedotte in atti la Controparte_2 complessiva somma di € 137.570,00 ovvero quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
A) Ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di Parte_1
e di (su tutti i capitoli tranne il 10) nonché per testimoni sui capitoli 11,
[...] Parte_5
12, 13 non ammessi, come articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. del
20.12.2021:
1) “vero che in data 27 maggio 2019, a più riprese per tutta la giornata, si sono verificati temporali caratterizzati dalla caduta di una notevole quantità di acqua hanno interessato i
8 comuni della Val di Chiana aretina e senese, provocando diffusi allagamenti e disagi per i quali
è stato richiesto a più riprese l'intervento di squadre dei Vigili del Fuoco”;
2) “vero che nel tardo pomeriggio del giorno 27 maggio 2019 si è verificato lo straripamento del c.d. Fosso dell'Acornio in corrispondenza dall'attraversamento della S.P. 327, nell'abitato di
, in prossimità al fabbricato non isolato, elevato parte ad un piano e parte a due Parte_8 piani, in cui instano lo stabilimento di proprietà della che ivi esercita Parte_1
l'attività di commercio di pellame per la realizzazione di capi di abbigliamento e accessori in genere, e lo stabilimento di proprietà della che ivi esercita l'attività di Parte_5 costruzione di utensili per la lavorazione del legno”;
3) “vero che l'acqua tracimava nel tratto immediatamente a monte dell'attraversamento stradale, in corrispondenza dell'argine posto lateralmente all'area occupata dal fabbricato in cui hanno sede gli stabilimenti di e di ”; Pt_1 Parte_5
4) “vero che nel breve volgere di pochi minuti l'acqua tracimata dal fosso si accumulava per circa 85/90 centimetri di altezza nell'area circostante l'edificio ed internamente agli stabilimenti di e ”; Pt_1 Parte_5
5) “vero che l'acqua accumulatasi internamente ai locali di e di provocava Pt_1 Parte_5 il danneggiamento delle parti murarie, degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari e delle merci presenti internamente ai magazzini ed ai reparti lavorazione”;
6) “vero che al momento dell'evento per cui è causa era assicurata con Parte_1 polizza UnipolSai Commercio & Servizi n° 161916725, come da doc. 1 che si rammostra”;
7) “vero che al momento dell'evento per cui è causa era assicurata con Parte_5 polizza n°161905110, come da doc. 2 che si rammostra”; Controparte_5
8) “vero che a seguito di regolare denuncia di sinistro incaricava quale proprio perito CP_2 fiduciario lo Studio Cecconi Ingegneri Associati, i cui collaboratori effettuavano sopralluoghi e rilievi, come da docc. da 5 a 9 che si rammostrano e si confermano nel contenuto”;
9) “vero che le fotografie che si rammostrano sub doc. 10-11 ritraggono i danni subiti da
e a seguito dell'evento per cui è causa”; Pt_1 Parte_5
10) “vero che ho redatto per conto di all'esito dei sopralluoghi espletati e dei rilievi CP_2 effettuati sui luoghi dell'evento, le relazioni peritali che mi vengono rammostrate sub docc. 19
e 20 di parte attrice, il cui contenuto confermo integralmente”;
11) “vero che i danni subiti da e da sono stati quantificati all'esito dei Pt_1 Parte_5 sopralluoghi e rilevi e sulla base dell'esame della documentazione acquisita e delle stime dettagliate, che si rammostrano sub docc. da 12 a 18 e si confermano”;
12) “vero che in data 20.12.2019 e Parte_1 Controparte_2 sottoscrivevano atto di accertamento del danno per l'importo di €.59.890,00 - di cui
€.3.360,00 per supplemento di valore a nuovo - quale danno indennizzabile ai sensi di polizza, con cessione di ogni diritto ed azione da parte del danneggiato in favore della società CP_6
9 nei confronti dei terzi responsabili, come da doc. 20 (pag. 25) Controparte_2 che si rammostra”;
13) “vero che in data 29.11.2019 e Parte_5 Controparte_2 sottoscrivevano atto di accertamento del danno per l'importo di €.87.350,00 - di cui
€.6.310,00 per supplemento di valore a nuovo - quale danno indennizzabile ai sensi di polizza, con cessione di ogni diritto ed azione da parte del danneggiato in favore della società solvente nei confronti dei terzi responsabili, come da doc. 19 (pag. 23) Controparte_2 che si rammostra”; 14) “vero che - quale istituto assicuratore del Controparte_2 fabbricato incendiato - corrispondeva a la somma di €.56.530,00 e Parte_1
l'ulteriore somma di €.3.060,00 quale, come da attestazioni bancarie che vengono rammostrate sub docc. 24 e 28”;
15) “vero che - quale istituto assicuratore del fabbricato Controparte_2 incendiato - corrispondeva a la somma di €.81.040,00, come da attestazione Parte_5 bancaria che viene rammostrata sub docc. 25 e 26”. Si indica a testimone l'ing. Tes_2
domiciliato in Arezzo, via Rodi n. 22.”
[...]
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso depositato in data 14.10.2020, Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno Parte_5 Parte_6 convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la
, il e il per ivi sentirli Controparte_1 Parte_7 Parte_8 condannare, previo accertamento della loro responsabilità solidale ex art. 2051 c.c., o comunque per colposa omissione ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti danni asseritamente subiti dalle ricorrenti in conseguenza dell'allagamento dei terreni e degli immobili di loro proprietà, posti nel Comune di Torrita di EN (SI), area produttiva ai lati di via traversa di Valdichiana Est, inondati di acqua e fango a seguito di ben due esondazioni del corso d'acqua denominato “Fosso Acornio”, avvenute a causa di intense piogge rispettivamente l'8 maggio 2018 e il 27 maggio 2019.
Nello specifico, le società ricorrenti hanno esposto che:
- in data 8.05.2018, nell'area produttiva di via traversa Valdichiana Est, dove da molti anni svolgevano la loro attività imprenditoriale, si era verificata una prima importante esondazione del fosso Acornio dal quale era derivato l'allagamento degli immobili di proprietà delle ricorrenti produttivo di ingenti danni;
10 - nonostante l'allagamento dell'8 maggio, le amministrazioni non avevano provveduto ad intervenire, tanto che a distanza di circa un anno, il 27.05.2019, si era verificata una seconda esondazione dell'Acornio con ulteriore pregiudizio per esse società;
- le due esondazioni, avvenute a seguito di piogge nient'affatto eccezionali, avevano dimostrato l'assenza di una adeguata manutenzione del torrente, già segnalata più volte dalla cittadinanza, e vieppiù necessaria per la presenza di due ponti, sotto i quali tendevano ad accumularsi vegetazione e detriti con ulteriore riduzione della sezione a disposizione per il passaggio del corso d'acqua;
- dopo la seconda esondazione, le amministrazioni si erano attivate eliminando la vegetazione e asportandola dal letto del fiume, alzando il livello degli argini in corrispondenza delle attività produttive e ripulendo l'alveo in corrispondenza del ponte della SP 327, insistente sul fosso.
Detti interventi si erano dimostrati risolutivi, tanto che il fosso non aveva più creato disagi, nemmeno in conseguenza delle intense piogge del 17 e 18 novembre 2019.
Le ricorrenti hanno evidenziato il carattere non eccezionale delle piogge cadute nei due episodi descritti e la conoscenza del cattivo stato manutentivo del corso d'acqua da parte degli organi competenti, i quali non erano mai intervenuti con opere adeguate nonostante le numerose segnalazioni.
A sostegno delle proprie domande, le ricorrenti hanno prodotto relazione tecnica del Geom.
ricostruttiva delle cause degli eventi, con specifica valutazione dei danni Persona_3 riportati da ciascuna società, ed hanno, quindi, chiesto il risarcimento dei danni subiti (e subendi) quantificati rispettivamente “per la ditta in 223.304,26 euro (All. n°6); Parte_4 per la ditta in 381.742,74 euro (All. n°7), per la ditta in Parte_1 Parte_5
268.651,54 euro (All. n°8); per la ditta StylVetro snc di Torrita di EN in 135.472,81 euro
(All. n°9); per la ditta IE srl in 376.565,87 euro (All. n°10) e per la ditta Europell di 'Del
TT AN e C.' s.a.s. in 35.315,26 (All. n° 11). Per un totale di 1.412.052,48 euro così meglio descritti e quantificati nelle relazioni tecniche allegate al ricorso”- in particolare, hanno dedotto che i danni patiti riguardavano tanto gli immobili quanto il loro contenuto
(impianti e merci) quanto, infine, il fermo della produzione.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , preliminarmente Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sotto due distinti profili: in primo luogo, ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta dalle ricorrenti individuando la causa dell'esondazione del fosso Acornio nel cattivo stato manutentivo dei sistemi di drenaggio urbano, di competenza del e/o dei proprietari frontisti;
in secondo Parte_8 luogo, ha sostenuto che, anche nel diverso caso in cui venisse attribuita la causa del sinistro alla cattiva manutenzione del fosso Acornio, la responsabilità non graverebbe comunque sulla
, bensì sul , competente alla manutenzione ordinaria CP_1 Controparte_7 annuale del torrente in virtù di apposite convenzioni di avvalimento con il Genio Civile Valdarno
Superiore, trattandosi di opera di seconda categoria.
11 Nel merito, la ha altresì evidenziato l'imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi CP_1 meteorici manifestatisi l'8 maggio 2018 e il 27 maggio 2019, a causa dei quali era addirittura stato dichiarato lo stato di emergenza da parte del Presidente della Giunta Regionale ed erano stati attivati gli interventi d'urgenza ad opera del Genio Civile Valdarno Superiore.
Costituendosi in giudizio, il ha, a sua volta, eccepito la propria Parte_8 carenza di legittimazione passiva, anche in questo caso sotto un duplice profilo: in primo luogo, ha attribuito la titolarità dell'obbligo manutentivo del fosso al Controparte_7
, in quanto responsabile della gestione secondo il reticolo idrografico regionale redatto
[...] ai sensi della L.R. 79/2012, o comunque alla , la quale in base alla medesima Controparte_1 legge regionale doveva esercitare funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del;
in Parte_7 secondo luogo, ha evidenziato che la scorretta manutenzione del ponte della S.P. 327 era imputabile alla Provincia di EN, trattandosi appunto di strada provinciale. Il Comune ha poi chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia la propria compagnia
[...]
. Controparte_2
Si è costituito in giudizio anche il , eccependo preliminarmente il Parte_7 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mero esecutore degli specifici interventi manutentivi deliberati e finanziati direttamente dalla , la quale, ai sensi della Controparte_1
Legge Regionale n. 80/2015, permaneva l'unico soggetto custode del torrente Acornio e responsabile della sua manutenzione. Il ha chiesto, inoltre, di essere autorizzato a Parte_7 chiamare in causa la propria compagnia assicurativa , per essere da quest'ultima tenuto Pt_9 indenne in caso di soccombenza.
Tutti i resistenti, nel merito, hanno rilevato come il carattere eccezionale e imprevedibile degli eventi atmosferici causativi dei danni fosse idoneo a integrare il caso fortuito, liberando da responsabilità l'ente custode del torrente o comunque astrattamente responsabile ex art. 2043
c.c.; inoltre, hanno contestato il quantum debeatur.
La ed il hanno anche eccepito il concorso di colpa dei danneggiati, la prima ex CP_1 Pt_8 art. 1227 comma primo c.c., per non avere adeguatamente curato la fossetta posta sull'argine sinistro del fosso Acornio, le cui cure spettavano loro in qualità di proprietari frontisti (e/o al
, il secondo ex art. 1227 comma secondo c.c., perché, nonostante l'elevato rischio Pt_8 idrogeologico, i ricorrenti non avevano provveduto a riporre il pellame e le altre materie prime ad una altezza sicura né a munirsi di tenute stagne, muretti o paratie, etc., che avrebbero evitato o ridotto i pretesi danni.
La ha chiesto, altresì, che nella denegata ipotesi in cui essa fosse condannata per gli CP_1 eventi di causa, il e/o il venissero condannati a manlevarla e a tenerla Parte_7 Pt_8 indenne delle somme che la stessa fosse tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 18.03.2021, è stata autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative le quali, costituendosi, hanno ambedue aderito alle difese prospettate dai propri
12 assicurati. In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del proprio assicurato , ha eccepito l'inoperatività della polizza, Parte_8 CP_2 quanto alla seconda esondazione perché successiva alla scadenza della garanzia (intervenuta in data 30.04.2019), quanto alla prima perché risultavano esclusi dalla copertura i danni in qualsiasi modo connessi ad alluvioni od esondazioni di corsi d'acqua, potendosi al più indennizzare i danni causati da proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, comunque entro i limiti dello scoperto del 10% del debito e non oltre il massimale di €
300.000,00 (con franchigia di € 3.000,00); ha invocato Parte_9 franchigie, scoperti e massimali.
All'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2021, il Consigliere Istruttore ha disposto la riunione alla presente causa della causa n. 2032/2020 R.G., promossa dalla terza chiamata
[...] nei confronti di per ottenere, previo accertamento della Controparte_2 Controparte_1 responsabilità di quest'ultima per i danni causati dall'esondazione, il riconoscimento del diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti dei propri assicurati e Parte_5
già indennizzati dalla Compagnia per la somma complessiva di € Parte_1
137.570,00.
La causa è stata istruita mediante l'audizione del testimone e l'espletamento Testimone_2 di una CTU affidata all'ing. volta ad individuare le cause dell'esondazione e le relative Per_1 conseguenze.
Esaminate le risultanze peritali, e tentata invano la conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c., il C.I. su istanza delle parti, ha chiesto chiarimenti al ctu ed autorizzato l'ing. ad Per_1 avvalersi di esperti che lo coadiuvassero per la stima dei danni alle merci (specie al pellame, per . Pt_1
Acquisito il supplemento di perizia, la causa è stata discussa davanti al Collegio con modalità cartolare, ex artt. 127 ter e 128 c.p.c., all'udienza del 26.6.2025, e trattenuta in decisione con ordinanza in data 10.7.2025 sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del
17.10.2024.
2. Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva.
Preliminarmente va chiarito come, in punto di diritto, la legittimazione passiva in senso tecnico consista nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
La verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776).
13 La questione posta dalle convenute nel caso in esame attiene dunque non alla legitimatio ad causam, quale titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte ricorrente, ma alla titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, e cioè al merito della vicenda sostanziale;
è infatti evidente che, rispetto alla prospettazione contenuta nel ricorso, vi è coincidenza tra le posizioni che le ricorrenti hanno riferito agli enti convenuti (ritenuti a vario titolo custodi del fosso e/o responsabili della sua manutenzione) ed il diritto fatto valere (risarcimento dei danni subiti per l'esondazione), di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti di tutti i resistenti, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità dell'obbligazione risarcitoria attribuita sarà oggetto della valutazione di merito.
3. Il caso fortuito: la dedotta eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge.
Tutte le convenute hanno eccepito l'eccezionalità degli eventi meteorologici cui sono conseguite le due esondazioni e, dunque, la ricorrenza di un caso fortuito, che escluderebbe alla radice ogni loro responsabilità per i danni azionati.
Prima di passare ad esaminare l'eccezione sotto il profilo fattuale, è opportuno premettere che l'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche può configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento - di talché se, invece, all'evento hanno concorso fattori causali preesistenti (quali l'inidoneità delle opere idrauliche, la presenza di manufatti incompatibili con una corretta regimazione delle acque e/o un'insufficiente manutenzione) è escluso che una pioggia, seppur di eccezionale intensità, possa integrare il caso fortuito.
In linea generale, perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia (cfr. Cass. 11/02/2022 n. 4588; 22/11/2019 n.
30521).
Tanto premesso in diritto, in fatto il ctu, con motivazione che in quanto logica e fondata su dati obiettivi va integralmente recepita, ha escluso che i due episodi denunciati, d'esondazione del
Fosso Acornio, possano essere ricondotti ad un caso fortuito.
In particolare, dopo aver definito eccezionale un evento che abbia un tempo di ritorno non inferiore ai 30 anni (ma in realtà sulla base dei precedenti di questo tribunale si ritiene che tale stima sia fin troppo riduttiva, essendosi esclusa l'eccezionalità anche per eventi con tempi di ritorno superiori al trentennio), il ctu ha ritenuto che entrambi gli eventi di piena oggetto di
14 causa avessero un tempo di ritorno minore di quello e che, per questo motivo, non avessero la caratteristica della imprevedibilità e della straordinarietà; in particolare, ha precisato che la pioggia accumulata nei due suddetti eventi non aveva avuto carattere di straordinarietà, non avendo superato quelle corrispondenti al tempo di ritorno di due anni.
Nello specifico, a pagina 21 e 22 del proprio elaborato, analizzando e riportando i dati delle altezze di pioggia caduta nelle 24 ore degli indicati due giorni, è giunto alla chiara conclusione che “Da quanto sopra riportato siamo portati a dedurre che gli eventi pluviometrici occorsi in termini di pioggia cumulata nelle 24 ore nei due giorni degli eventi di esondazione non hanno avuto carattere di straordinarietà.” (pag. 22 della CTU).
Non solo: al fine di sgombrare il campo da ogni ulteriore dubbio il ctu ha poi analizzato anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti alle due esondazioni, escludendo che essa avesse compromesso la capacità di assorbimento del terreno.
Tra l'altro, le piogge dei giorni di esondazione sono state notevolmente inferiori ai massimi registrati nella zona negli anni successivi al 2019, quando, grazie all'esecuzione di corrette opere di manutenzione, non sì è verificato alcun evento dannoso a carico dei ricorrenti.
A fronte di tali dati oggettivi, appaiono prive di rilevanza le deduzioni dei convenuti secondo cui da articoli di giornale emergerebbe che si era in presenza di “violenti temporali” e vere e proprie “bombe d'acqua”, che, anche per la loro concentrazione in un breve lasso di tempo, avevano mandato in crisi l'intero sistema di drenaggio dell'abitato, ivi compreso il sistema fognario: se i due eventi di piena hanno avuto un tempo di ritorno di due anni, ciò esclude in radice che fossero imprevedibili e straordinari;
una corretta pulizia del fosso ne avrebbe evitato l'esondamento ed una corretta manutenzione delle fogne ne avrebbe evitato l'intasamento.
Anche l'ulteriore deduzione dei convenuti secondo cui la rete pluviometrica utilizzata per la verifica degli eventi occorsi potrebbe non essere stata sufficientemente attendibile in considerazione della possibilità che all'interno del bacino idrografico del fosso Acornio si fosse manifestata una pioggia di breve durata e grande intensità, è inidonea a sovvertire il dato oggettivo che discende da tale rilevazioni, anche perché, oltre ad essere formulata in termini possibilistici e non di certezza, è anche priva di ogni supporto probatorio. Invero, essa dovrebbe essere suffragata dalla carta radar riportata nel report sintetico del giorno 8 maggio
2018 del CFR Centro Funzionale Regionale), ma la grandissima scala della carta rapportata all'esiguità dell'estensione del bacino impedisce di desumerne dati significativi e puntuali (per il secondo evento, poi, non è proprio disponibile un report sintetico del CFR).
4. La causa delle esondazioni e le relative responsabilità.
Il ctu ha ricondotto le due esondazioni del fosso Acornio alla presenza del ponte provinciale che lo attraversa ed alla mancata manutenzione dell'alveo in prossimità ed al di sotto di esso.
4 a). In particolare, ha rilevato che la presenza del ponte sulla S.P. 327 è stata la causa preponderante, dal momento che essa ha determinato una forte diminuzione della sezione
15 dell'alveo con conseguente rigurgito a monte delle acque di piena. Tale opera, peraltro, è di proprietà e pertinenza della Provincia di EN, non presente in questo giudizio.
4 b). L'ing. ha però rilevato che a tale causa preponderante s'è affiancata anche una Per_1 non corretta manutenzione del corso d'acqua, nel cui alveo sotto ponte si era accumulata una gran quantità di detriti ed era presente vegetazione erbacea ed arbustiva, sottolineando come dopo la ripulitura e riprofilatura del fosso Acornio, anche sotto il ponte provinciale, pur in presenza di eventi piovosi superiori a quelli del 2018 e 2019, non si sono avute esondazioni.
4 c). Il consulente ha altresì rilevato che al piede dell'argine sinistro del fosso Acornio vi è una cunetta che è stata trovata infestata da vegetazione e riempimenti durante gli eventi alluvionali. Tuttavia, ha precisato che essa ha il solo scopo di allontanare le acque piovane che possono ristagnare nel basso morfologico che si ha in sinistra idraulica, e non anche lo scopo di allontanare le acque alluvionali, e che dunque se anche tale opera fosse stata ben manutenuta il livello delle acque di esondazione dal fosso Acornio sarebbe stato lo stesso;
ha altresì evidenziato che eventualmente l'acqua sarebbe persistita meno sul basso morfologico, e che però l'altezza raggiunta dalle acque nei fondi dei ricorrenti sarebbe stata la medesima di quella manifestatasi e che di conseguenza i danni agli immobili ed ai beni sarebbero stati gli stessi.
Quanto all'individuazione di ciò che avrebbe dovuto essere fatto per prevenire le esondazioni, il ctu ha così argomentato: “Per quanto riguarda gli Enti è possibile indicare le seguenti misure
[..]:
Realizzazione di casse di espansione e/o di canale scolmatore del borro Acornio a monte dell'area di interesse: questo intervento rappresenta il vero intervento strutturale per la messa in sicurezza dell'area di interesse, con tempi e costi importanti, dal momento che si ipotizza un costo di qualche milione di euro. La cassa di espansione sul fosso Acornio è inserita nel Piano di Gestione Alluvioni del Distretto dell'Appennino Settentrionale per l'anno 2027.
Adeguamento del ponte sulla SP 327 da parte della Provincia di EN: questo intervento è già stato indicato necessario dal Genio Civile Regione a seguito dell'evento alluvionale CP_1 del 08/05/2018 (DOC.4 – ) ma non messo in atto. Controparte_1
Ripulitura del tratto di alveo sotto il ponte della SP327: la presenza del ponte sulla strada provinciale già di per se rappresenta una diminuzione della sezione idraulica, dal momento che
l'estradosso dell'impalcato è più basso della sommità arginale del fosso Acornio. Nelle immagini allegate agli atti è possibile osservare come sotto il ponte, al momento degli eventi alluvionali, si fossero accumulati detriti così da ridurre ulteriormente la sezione lasciata al libero deflusso delle acque. La Provincia di EN avrebbe potuto provvedere alla ripulitura del tratto di alveo sotto l'opera in modo da limitare l'effetto di riduzione di sezione..
Programmazione con frequenza maggiore dello sfalcio di manutenzione e della ripulitura degli accumuli di terra: dal momento che gli sfalci e la ripulitura dell'alveo sono stati eseguiti con cadenza annuale (gennaio 2018, dicembre 2018 e novembre/dicembre 2019), si sarebbe potuto prevedere una cadenza più fitta dello sfalcio dell'alveo. Tale intervento si può
16 quantificare in circa 20-25.000 €, dal momento che gli interventi eseguiti nel gennaio 2018 (sul torrente Acornio e sul torrente Montelungo) e dicembre 2019 (dove si è anche provveduto alla riprofilatura dell'alveo) ammontano a circa 40.000 € (ALL 6 – 7 - 8 – 9 Parte_7
).
[...]
Per quanto riguarda le società ricorrenti è possibile indicare le seguenti misure, con i relativi costi di applicazione:
Installazione di porte stagne: dal momento che l'area dove sorgono gli immobili delle società ricorrenti ricade in pericolosità idraulica 4, i singoli privati avrebbero potuto dotare gli edifici che ospitano le proprie attività di porte antiallagamento per la protezione di un battente di 100 cm. Secondo una indicazione chiesta dal CTU ad una azienda operante nel settore con sede a Calenzano, con la sola funzione di avere l'ordine di grandezza di spesa, le porte antiallagamento hanno un costo compreso fra 8800 € e 23700 € IVA esclusa in funzione della dimensione. In alternativa possono essere installate più economiche paratie antiallagamento, che, rispetto alle porte stagne, hanno la necessità di essere montate al bisogno. Paratie incernierate dotate di compressore per l'espandimento della guarnizione hanno un costo pari a circa la metà di quella delle porte stagne. Paratie più economiche con montaggio fai da te senza compressore si trovano anche online ed il costo varia da 594 € IVA inclusa per una porta di larghezza fino a 120 cm a 1781 € IVA inclusa per una porta di larghezza da 380 a 400 cm. Il prezzo delle paratie antiallagamento è riferito alla sola fornitura, dal momento che il montaggio
è del tipo fai da te, ed è stato tratto alla seguente pagina web https://www.paratie- antiallagamento-shop.it/it/stop-allagamenti-25-standard dopo averlo confrontato con quello di altri venditori online. In alternativa a quanto sopra riportato, se le condizioni al contorno lo consentono, vale a dire laddove l'acqua di alluvione sia arrivata dalla strada di accesso, è possibile l'installazione di un cancello scorrevole di accesso al resede delle attività artigianali a tenuta stagna per una altezza di 80 cm al costo di 33900 € IVA esclusa comprensivo di compressore. I costi sopra riportati sono riferiti ad una porta di larghezza 100 cm, ad un portone ad una anta di larghezza 300 cm e ad un cancello scorrevole di larghezza 400 cm ed hanno il solo scopo di fornire un ordine di grandezza di spesa.
Posizionamento delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti ad una quota di sicurezza idraulica: i materiali e le attrezzature potrebbero essere messi ad una certa altezza dal piano del capannone in modo tale da evitare il loro contatto con l'acqua in caso di alluvione. Il costo di questa operazione è relativamente modesto, dal momento che questo posizionamento può essere fatto con materiali semplici, come i bancali utilizzati dalla ditta
Parte_1
Una diminuzione dei danni riportati è insita anche nel comportamento che le varie aziende hanno tenuto a seguito degli eventi alluvionali.
Delle aziende ricorrenti due in particolar modo si sono adoperate per quanto possibile nella minimizzazione dei danni: e Parte_1 Parte_2
17 ha mandato le pelli alluvionate a delle ditte di lavorazione pellame per Parte_1 tentare attraverso un trattamento di recupero di poter riutilizzare il materiale anche se con diminuzione qualitativa. Questo tipo di intervento, il cui costo è stato di circa 140.000 €, non ha dato comunque l'esito sperato. ha tentato il salvataggio del materiale alluvionato separando inizialmente il materiale Parte_2 potenzialmente recuperabile da quello da destinare allo smaltimento, riverificare il materiale selezionato per poi tentarne il montaggio. L'esito è stato negativo e quanto rimasto è stato venduto al meglio con un incasso pari al 10% del valore, come riferito dallo stesso proprietario in occasione del sopralluogo del 07/02/23. ha poi cambiato settore merceologico di produzione abbandonando la produzione dei Parte_2 mobili, per l'irreparabilità della linea di verniciatura alluvionata, e dedicandosi alla produzione di componenti per case mobili.
Per quanto riguarda gli immobili, in cui si sviluppa l'attività della la proprietà Parte_2
( ha provveduto al lavaggio sia con ditta esterna che in proprio, non solo delle Parte_4 pavimentazioni, ma anche delle pareti, tanto da non rendere oggi possibile in modo chiaro distinguere il livello dell'acqua degli eventi alluvionali.
LI SR ha infine rimesso due pezzi del capannone industriale per affittarli a ditte terze.
Il ripristino dei locali e l'affitto a ditte terze è stato operato anche da che ha Parte_5 anche incaricato una impresa di salvataggio specializzata in bonifica per il recupero dell'immobile e del contenuto, il cui intervento ha avuto un costo di circa 50.000 €.
di contro, non ha incaricato alcuna ditta di salvataggio e non ha provveduto al Pt_3 Parte_3 tentativo di recupero di parte delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti presenti in azienda, tanto che quelli non ancora smaltiti, sono stati trovati nello stato post alluvione nel sopralluogo del 26/01/23 e dichiarati non utilizzabili dallo stesso titolare presente.”
Si tratta, dunque, di stabilire quali siano gli enti responsabili, tra quelli convenuti.
Si deve infatti chiarire che, nonostante che le caratteristiche del ponte sulla SP 327 non fossero coerenti con le esigenze di corretta regimazione del torrente, e che per questo - ed anche per non aver essa provveduto alla ripulitura del tratto di alveo sotto il ponte, di sua pertinenza - il ctu ha ravvisato una responsabilità della Provincia di EN (proprietaria di tale manufatto), tali contegni non assumono alcun rilievo nel presente giudizio.
Invero, gli enti convenuti ben avrebbero potuto chiamare in causa la Provincia che, viceversa, non è stata chiamata e non fa parte del giudizio;
dunque, nella sede odierna si può discutere solo della responsabilità del ricorrente, della e del salva la facoltà Parte_7 CP_1 Pt_8 di tali Enti di agire in via di regresso in altra sede nei confronti di ulteriori ipotetici responsabili.
Avuto riguardo alla posizione dei convenuti si deve, intanto, escludere la responsabilità del posto che, come ben evidenziato dal ctu e riportato sub 4 c) - e non efficacemente Pt_8 contrastato dalle altre parti - se anche tale ente avesse ripulito la fossetta posta al piede dell'argine sinistro del fosso dalla vegetazione, e/o provveduto all'espurgo del relativo tombino,
18 al fine di ridare sfogo alla stessa fossetta, il livello delle acque di esondazione dal fosso Acornio sarebbe stato lo stesso così come i danni agli immobili ed ai beni dei ricorrenti.
Per converso, si deve ravvisare una responsabilità per i fatti di causa tanto della , CP_1 quanto della . Parte_7
In particolare, il comma 1 lettera c) dell'art. 23 della LR 79/12, in merito alle funzioni del
, dispone che “(il provvede) alla manutenzione Controparte_3 Controparte_3 ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria”.
Nel comma 1 lettera f) dell'art. 2 della LR 80/15, in merito alle funzioni della Regione, si legge invece che “La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti: manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e ad eccezione delle opere di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della ”. CP_1
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della medesima L.R. Toscana n. 80/15, “Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere e), f), f bis), g) e h), la può avvalersi dei consorzi di CP_1 bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione” dove vengono indicati puntualmente, dalla , l'ordine degli interventi da CP_1 svolgere, ed il loro grado di priorità. Nel caso in esame, la s'è avvalsa di tale CP_1 possibilità, stipulando le suddette convenzioni (v. doc. 3 ). Parte_7
In particolare, nell'ambito del quadro normativo sopra individuato, il Parte_7
e la hanno sottoscritto negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 quattro distinte Controparte_1
“Convenzione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria su opere di II^ categoria del reticolo di gestione insistente nel territorio del Controparte_8
”.
[...]
In prima battuta, il ctu aveva operato una distinzione tra gli argini del fosso Acornio, che aveva classificato quali opere idrauliche di seconda categoria - la cui manutenzione spettava dunque alla - e l'alveo naturale, cioè il fondo e le porzioni non facenti parte dell'argine, CP_1 appartenenti al reticolo idrografico in gestione al , concludendo che lo sfalcio Parte_7 dell'argine era competenza della (che pure poi poteva provvedervi attraverso CP_1 convenzioni stipulate con il ), mentre l'escavo del fondo e lo sfalcio in Controparte_3 alveo era competenza del . Parte_7
Tuttavia, a fronte dei rilievi del e del suo assicuratore, e richiesto di chiarimenti dal Parte_7
C.I., il ctu ha chiarito che il tratto di fosso Acornio nella zona d'interesse, che va dal ponte sulla ferrovia fino al ponte sulla strada provinciale, è un tratto di nuovo inalveamento, realizzato fra
19 la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60, così come risulta dalle foto aeree storiche disponibili su Geoscopio della e così come riportato nella parere pro veritate Controparte_1 del Prof. Ing. depositato in atti dal il 12/07/23. Per_4 Parte_7
Dunque, per la sua caratteristica di tratto completamente artificiale è da ritenersi opera di II categoria secondo quanto indicato dall'art. 5 lettera b) RD 523/1904 come nuova inalveazione.
Di conseguenza, trattandosi di opera di seconda categoria, la sua manutenzione, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera f) della LR 80/15, spetta alla . CP_1
E' vero che, come sempre rilevato dal ctu, tutto il tratto dell'Acornio nell'area di interesse è inserito all'interno del reticolo di gestione, la cui ultima versione è stata approvata con Delibera del Consiglio Regionale 55/2023, secondo quanto indicato dall'art. 22 comma 2 lettera e) della
LR 79/12.
Nondimeno, è evidente che tale delibera, in quanto fonte regolamentare, non può derogare a quanto indicato dal regio decreto su riportato.
Pertanto, se anche la L.R. 79/12, all'art. 23 comma 1 lettera c), stabilisce che sia il
[...]
ad effettuare la manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, nel caso CP_3 in esame si deve ritenere che tale obbligo non sussista in relazione al tratto in esame, illegittimamente inserito nel reticolo.
Di ciò si ha peraltro conferma anche leggendo le convenzioni stipulate tra la ed il CP_1
negli anni 2016-2017-2018-2019 (v. doc. 3 ). In esse, infatti, è inserito il Parte_7 Parte_7 seguente preambolo:
“PREMESSO
che la , sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale Controparte_1
80/2015 e s.m.i., esercita "tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato" ed in particolare "la manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria" così come definite dall'att.5 Sezione III del R.D. 523/1904;
che ai sensi dell'art 2 comma 2 della medesima legge per lo svolgimento di tale attività la può avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla L.R. n. 79/2012, CP_1 previa stipula di apposita convenzione;
che all'interno del reticolo di gestione, come individuato ai sensi dalla Delibera di Giunta regionale Consiglio 9/2015, del Controparte_9 [...]
(di seguito ), ricadono anche corsi d'acqua ed opere, classificati Pt_7 Parte_7 in IIa categoria idraulica ai sensi del RD 523/1904,
che nella fattispecie di cui sopra si intendono ricompresi i tratti dei corsi d'acqua, intesi nella loro continuità, nonché le opere puntuali, lineari o areali ivi insistenti;
che i tratti, di cui ai punti 3 e 4, oggetto della presente Convenzione, sono di seguito elencati”
20 Ebbene, tra i tratti per i quali è premessa la competenza regionale e la classificazione in seconda categoria idraulica è inserito anche quello in esame.
Non solo: emerge dalle convenzioni che i costi per la manutenzione di tale tratto non sono affrontati dal (attingendo ai contributi consortili), ma dalla , cui spetta ogni Parte_7 CP_1 onere e che provvede a trasferire le somme al;
ciò, peraltro, in esecuzione del Parte_7 disposto dell'art. 24 comma 4 della L.R.T. n. 79/2012 a mente del quale: “I costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015, sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale”.
A tutto ciò consegue che custode tanto dell'alveo quanto degli argini, e tenuta alla loro manutenzione, è la . CP_1
Certamente, nel tratto sottostante al ponte tale obbligo grava sulla Provincia - posto che essa ha, in questo caso, anche la funzione di conservazione dell'infrastruttura, ex art. 12 del RD
523/1905, nonché per l'obbligo di custodia dei luoghi che il concessionario assume a seguito del rilascio della concessione di attraversamento, dal momento che il corso del fosso Acornio si trova su sedime demaniale - e tuttavia, per quanto evidenziato dalla perizia e non contestato dalle parti, a occludere il già limitato (dalla sezione del ponte) passaggio per le acque non è stata solo la vegetazione presente sotto tale manufatto, ma anche i detriti e le essenze erboree provenienti da monte e trascinate a valle dal torrente.
Peraltro, proprio perché ad evitare le esondazioni era sufficiente una corretta pulizia (come dimostrano gli eventi successivi), di nessun rilievo è che la , essendo divenuta Controparte_1
Autorità idraulica solo dal 1° gennaio 2016, a seguito del riordino delle funzioni prima attribuite alle Province e dell'emanazione della Legge regionale n. 80 del 2015, non avrebbe avuto il tempo, a causa della vastità del reticolo idrografico regionale, di programmare, progettare, affidare, costruire e collaudare un intervento così rilevante quale la realizzazione di una cassa di espansione.
Tuttavia, oltre a tale, principale, responsabilità gravante sulla è ravvisabile anche una CP_1 concorrente - seppur minoritaria - responsabilità anche del . Parte_7
Al riguardo, si deve intanto rilevare che, rispetto ai terzi danneggiati, essendo stato investito di funzioni di manutenzione dei corsi di acqua, esso ha acquisito una concorrente (con quella della ) posizione di custodia, con conseguente insorgenza della sua responsabilità ex CP_1 art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Sez. U 18/12/2018 n. 32730; 22/01/2021 n. 1369).
Inoltre, esso accettando l'illegittimo inserimento del tratto nel reticolo idrografico ad esso assegnato (diversamente da altri casi in cui ha contestato l'inserimento e chiesto l'estromissione) ha ingenerato nella un affidamento sul fatto che avrebbe CP_1 autonomamente provveduto alla manutenzione di tale tratto di alveo.
Poi, comunque, avendo ricevuto un espresso incarico dalla di effettuare la CP_1 manutenzione concordata di tutto il tratto con le convenzioni stipulate, il , Parte_7 disponendo di tecnici qualificati, che hanno seguito i lavori di ripulitura, in un'ottica di
21 collaborazione e buon andamento avrebbe dovuto segnalare lo stato di degrado della geometria dell'alveo del fosso Acornio alla , sollecitandole interventi mirati Controparte_1 alla risoluzione del problema, laddove invece s'è limitato ad eseguire i singoli interventi delegatigli;
in particolare, poiché il ctu ha imputato l'esondazione del torrente, quale concausa, ad una insufficiente frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria dell'alveo (sfalcio e ripulitura), il - che è un operatore qualificato, munito di professionalità specialistica - Parte_7 avrebbe dovuto rappresentare formalmente alla che lo sfalcio annuale CP_1 commissionatogli non sufficiente a mantenere il corso d'acqua in corretta funzionalità idraulica.
Peraltro, se è vero che dopo la prima esondazione la era stata a vario titolo sollecitata CP_1
(anche dai proprietari frontisti) ad intervenire per fronteggiare il rischio idraulico, rispetto al primo episodio non risultano invece specifici solleciti, e dunque un'iniziativa del in tal Parte_7 senso sarebbe stata ancor più doverosa.
Tuttavia, appunto, la responsabilità del è nettamente minoritaria rispetto a quella Parte_7 della , custode del torrente e comunque titolare della funzione di coordinamento e CP_1 controllo anche dell'attività consortile: in particolare, appare congruo suddividere la responsabilità tra il primo e la seconda secondo le percentuali del 20% e dell'80% (a prescindere da quanto di volta in volta, nelle varie stesure, provvisorie e/o definitive, della prima e/o della seconda relazione, ipotizzato dal ctu, trattandosi di giudizio squisitamente giuridico).
Tale ripartizione di responsabilità, peraltro, non rileva nei confronti degli attori, che per i principi in tema di obbligazioni solidali ben possono rivolgere la loro pretesa nei confronti di ciascuno dei corresponsabili anche per l'intero; essa, tuttavia, è stata valutata in accoglimento di un'espressa domanda dell'assicuratore del (prodromica evidentemente ad Parte_7 un'eventuale surrogazione, ove l'assicurato fosse chiamato dai danneggiati a pagare oltre la propria quota di responsabilità, e i a tenerlo indenne oltre tale quota). Pt_9
5. La manleva chiesta dalla . Controparte_1
La , in via subordinata, per la denegata ipotesi di condanna per gli eventi di causa, ha CP_1 chiesto la condanna del e/o del a manlevarla. Parte_7 Pt_8
Tale domanda è infondata.
Nei confronti del l'infondatezza discende ex se dall'assenza di responsabilità di tale Pt_8 ente.
Nei confronti del , poi, se è vero che vi è una corresponsabilità minoritaria di tale Parte_7 ente, è vero anche che non è certo ravvisabile un diritto della di trasferire sul CP_1
le conseguenze della propria responsabilità. Parte_7
Certo, ove la fosse in concreto chiamata dai danneggiati a pagare l'intero debito, CP_1 anche per la quota del , potrà agire in via di regresso, ma tale azione presuppone, Parte_7 invero, che il condebitore abbia pagato l'intero debito, anche per la quota altrui;
nel caso di
22 specie non solo tale presupposto non si è verificato, ma ancor più radicalmente non è stata proposta alcuna domanda ex art. 1299 c.c. - ma appunto una domanda di manleva.
6. Il concorso di colpa dei ricorrenti ex art. 1227 comma primo c.c.
I vari convenuti hanno eccepito un concorso di colpa dei ricorrenti che, quali proprietari frontisti, avrebbero dovuto provvedere (al pari del a pulire la fossetta campestre Pt_8 posta al piede dell'argine sinistro del fosso.
Tuttavia, come già s'è rilevato per l'analoga eccezione in danno del tale inadeguata Pt_8 manutenzione non ha inciso sull'evento dannoso, neppure aggravandolo.
7. Il concorso di colpa dei ricorrenti ex art. 1227 comma secondo c.c.
Il poi, aveva anche eccepito che i ricorrenti avrebbero concorso ad aggravare il danno Pt_8 conseguente all'esondazione, non adottando, nonostante l'elevato rischio idrogeologico, idonei sistemi di protezione dei propri beni, tanto che al ctu era stato chiesto di valutare anche tale profilo.
Come anticipato, il medesimo ha evidenziato che il danno avrebbe potuto essere più contenuto
(anche se non ha poi specificato in che misura) ove i ricorrenti avessero munito i propri capannoni di (peraltro costose) porte stagne e paratie o, più semplicemente ed in modo più economico, avessero posizionato le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti ad una quota di sicurezza idraulica. Il ctu ha anche dato conto di come, peraltro, una volta ammalorate le merci, i ricorrenti si fossero variamente attivati per tentare di recuperarle.
Tuttavia, l'eccezione sollevata dal (solo) diversamente da quella relativamente alla Pt_8 manutenzione della fossetta campestre, è riconducibile al secondo comma dell'art. 1227 c.c.
Benvero, il discrimine tra l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., e quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo è questo (v. tra le tante pronunce sul punto Cass.
21/01/2020 n. 1165): il primo comma riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (la causalità materiale), mentre il secondo comma riguarda il caso in cui l'evento dannoso s'è già verificato, e il danneggiato ha prodotto un aggravamento del danno o non ha provveduto ad eliminarlo o ridurne l'entità (la causalità giuridica).
Dunque, assumere che il contegno dei danneggiati ha concorso all'esondazione (che costituisce l'evento dannoso) riconduce l'eccezione al primo comma;
assumere che, avvenuta l'esondazione, i danni avrebbero potuto essere più contenuti adottando una serie di precauzioni ed accorgimenti colloca invece la difesa nel perimetro del secondo comma.
Ciò ha delle conseguenze giuridiche rilevanti, perché secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, mentre quella del primo comma è un'eccezione in senso lato, quella del secondo comma è un'eccezione in senso stretto.
Ora, è vero che nel rito dettato dal R.D. 1775/1933 non sono previste le rigide preclusioni processuali che caratterizzano il rito ordinario (a mente del quale le eccezioni in senso stretto possono essere proposte solo nella comparsa di risposta, e solo in caso di costituzione tempestiva), ma è vero anche che sussiste anche in questo caso un termine ultimo,
23 rappresentato dalla precisazione delle conclusioni, oltre il quale le parti possono solo illustrare le difese già svolte;
ciò lo si desume bene dall'art. 173 e soprattutto dall'art. 180 del regio decreto, a mente del quale, precisate le conclusioni, il giudice rimette le parti innanzi al collegio per la decisione e le parti a quel punto
“possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese”.
Tale considerazione appare rilevante perché il (ed il suo assicuratore) non ha mai Parte_7 eccepito in alcuno dei propri scritti difensivi che i ricorrenti avrebbero omesso di contenere le conseguenze dannose (tale questione è stata sì discussa anche dai ctp del , ma solo Parte_7 perché il quesito investiva di tale questione il ctu in conseguenza dell'eccezione del , e Pt_8 la ha imputato ai danneggiati di non aver adottato adeguate misure precauzionali solo CP_1 nella propria comparsa conclusionale, dunque tardivamente.
E' vero che il tale eccezione l'aveva invece sollevata fin dalla propria Parte_8 costituzione in giudizio, ed è vero anche che, trattandosi di eccezione non personale, ex art. 1297 c.c., essa avrebbe potuto giovare anche agli altri condebitori.
Tuttavia, il meccanismo dell'estensione degli effetti di un'eccezione non personale sollevata da un condebitore anche agli altri presuppone, appunto, che l'eccipiente sia un obbligato in solido.
Nel caso in esame, invece, per tutto quanto premesso, il è estraneo ai fatti, Parte_8 non ha una corresponsabilità per l'esondazione e non è un condebitore solidale.
Dunque, la sua eccezione ex art. 1227 comma secondo c.c. non può essere esaminata, perché assorbita, e non può essere fatta propria tardivamente dai convenuti tenuti al risarcimento del danno.
8. La quantificazione dei danni e l'azione in surrogazione di CP_2
Passando alla questione relativa alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, si deve premettere che manca allo stato una valutazione da parte del ctu dei danni emersi in capo a e a nel corso del giudizio, a seguito del riscontro della dedotta Parte_4 Parte_2 impossibilità di riparare taluni beni, che dunque alla fine tali società sono state costrette a smaltire.
In linea di principio, la parte danneggiata ha diritto di far valere nel corso del giudizio un aggravamento del danno, per economia processuale;
inoltre, i ricorrenti nel proprio ricorso avevano chiesto il risarcimento per i danni subiti e subendi, proprio perché erano ancora in corso da parte dei medesimi dei tentativi di riparare le proprie linee di produzione.
Alla riunione del 7.2.2023 (in sede di operazioni peritali), il consulente di parte attrice aveva rilevato che successivamente alla proposizione della domanda di risarcimento erano emersi ulteriori danni non compresi nella precedente stima sia per (per la linea di Parte_4 verniciatura) che per (per l'irrecuperabilità del materiale presente nel magazzino). Parte_2
24 Il 3.4.2023 parte ricorrente aveva poi inviato per email al ctu un'espressa richiesta di incremento del risarcimento richiesto, dovuta, secondo quanto contenuto nella relazione del proprio ctp, a danni emersi dopo l'inizio della procedura, allegando i relativi documenti.
Il ctu ha poi depositato tali documenti insieme alla relazione peritale, il 15.6.2023, come appendice 12 (i suddetti documenti sono poi stati ulteriormente prodotti anche dai ricorrenti sub 13, il 18.6.2025, però appunto erano già in atti), ma non li ha valutati, ritenendoli tardivi.
Tuttavia, sebbene tali documenti, in quanto volti a provare il danno oggetto di causa, abbiano ad oggetto non già fatti secondari, ma fatti primari (secondo la nota distinzione delle Sezioni
Unite 3086/22), la loro produzione nel corso della ctu era del tutto ammissibile, posto che nello speciale rito trap delineato dal R.D. 1775/1933 non sussistono preclusioni alle produzioni documentali, se non quella che l'art. 180 del T.U. ricollega alla precisazione delle conclusioni;
d'altro canto, tali documenti sono stati oggetto del contraddittorio tra le parti, quindi essi possono e debbono essere valutati dal ctu.
La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo per completare a mezzo della ctu la quantificazione del danno per e (rinviando alla sentenza definitiva la Pt_2 Parte_4 liquidazione dei danni per tutte le parti, nonché la determinazione dell'estensione dell'obbligo dell'assicuratore dei di tenere indenne il , in forza della polizza n. Pt_9 Parte_7
A2LIA01406H per il periodo 10 giugno 2016 – 30 giugno 2018, rinnovata fino al 31 dicembre
2018, come da appendice A2LIA01406I, e della polizza n. A2LIA01875J per il periodo 30 dicembre 2018 – 30 dicembre 2019).
Quindi, per il rapporto tra i ricorrenti (e ricorrente nella causa riunita), da un canto, CP_2
e la ed il , dall'altro, la presente pronuncia ha natura di sentenza non CP_1 Parte_7 definitiva, che si limita all'accertamento dell'an debeatur; rispetto alla domanda proposta dai ricorrenti (e dalla , in manleva) verso il , invece, non CP_1 Parte_8 essendovi necessità di accertare il quantum debeatur, stante il difetto di responsabilità in capo a tale Ente, vi sono le condizioni per definire il giudizio, di talché, previa separazione di tale posizione dalle altre, dev'essere pronunciata sentenza, di rigetto, definitiva (ciò che comporta l'assorbimento della domanda di manleva del nei confronti di quale proprio Pt_8 CP_2 assicuratore per la r.c.), e debbono essere regolate le spese di lite.
Specificamente, tra i ricorrenti ed il ricorrono peculiari motivi per compensare le spese Pt_8 di causa, vuoi per l'obiettiva complessità della ripartizione di competenze in materia idraulica, vuoi, soprattutto, perché è emerso che anche tale Ente non provvide alla pulizia della fossetta e che solo perché non v'è alcuna prova che ove avesse provveduto i danni agli attori sarebbero stati inferiori la domanda nei suoi confronti è stata respinta. Parimenti, tali spese debbono essere compensate tra la ed il (ed il suo assicuratore). CP_1 Pt_8
Analogo criterio dovrebbe essere seguito per le spese sostenute da quale CP_2 assicuratore del ma poiché tale compagnia è presente in giudizio in una duplice Pt_8
25 veste, ovvero anche quale ricorrente nella causa riunita, la regolamentazione delle spese di tale parte è rinviata alla sentenza definitiva (così come per le spese degli altri ricorrenti).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, ogni altra domanda reietta, così provvede: non definitivamente pronunciando:
dichiara la responsabilità solidale del e della Parte_7
per i danni riportati dai ricorrenti a seguito delle esondazioni Controparte_1 del “Fosso Acornio”, avvenute l'8 maggio 2018 e il 27 maggio 2019;
ripartisce tra tali Enti le responsabilità quantificando la responsabilità del
nella misura del 20% e quella della nella misura dell'80%; Parte_7 CP_1
respinge la domanda di manleva della nei confronti del;
CP_1 Parte_7 definitivamente pronunciando, previa separazione di tali domande dalle altre:
respinge la domanda dei ricorrenti nei confronti del Parte_8
e respinge la domanda di manleva della nei confronti del CP_1 [...]
; Parte_8
compensa le spese di lite tra le società ricorrenti ed il Parte_8
, nonché tra la ed il;
[...] CP_1 Parte_8 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per un supplemento di ctu volto a completare la quantificazione del danno.
Firenze, 10.7.2025.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Dania Mori
26 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze, Sezione
Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ing. Giancarlo Fianchisti Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1685/2020 R.G. promossa da:
(P.IVA , (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
(P.IVA ), Parte_3 P.IVA_3
(P.IVA ), (P.IVA Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
), (P.IVA P.IVA_5 Parte_6
), tutte nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_6 rappresentate e difese dagli Avv. Piera Tonelli e Massimiliano Mascia ed elettivamente domiciliate come da procure in atti;
RICORRENTI contro
(C.F. e P.IVA )., in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_7 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vincelli ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
1 (P.IVA ), in persona del legale Parte_7 P.IVA_8 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Nannini e Francesca
Tanti ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_8 P.IVA_9 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Ferraroni ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
RESISTENTI
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_10 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LD BO, UC
LT e EN LT ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA e RICORRENTE NELLA CAUSA RIUNITA 2032/20 R.G.
(C.F. ), in persona del legale Parte_9 P.IVA_11 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti David Maria Marino e Sara
Sparagna ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Accertata e dichiarata la responsabilità anche concorrente e solidale, ovvero di ciascuno nella misura in cui sarà accertato responsabile, dei soggetti convenuti per i danni subiti e subendi della della , della della Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4
[...
della e della Parte_3 Parte_6 in relazione alle due esondazioni dell' 8 maggio 2018 e del 27 maggio
[...]
2019 avvenute a ed in particolare lungo la Via traversa di Valdichiana Est. E Parte_8 per l'effetto: - Condannare le Amministrazioni convenute ciascuna per quanta di competenza
e/o solidalmente e concorrentemente a risarcire tutti danni subiti e subendi dalle ricorrenti in conseguenza degli eventi dell'8 maggio 2018 e del 27 maggio 2019, danni così quantificati o come meglio quantificati in sede di CTU:
- per la ditta in 223.304,26 euro;
Parte_4
- per la ditta di in 386.609,21 euro;
Parte_1 Parte_8
- per la in 268.651,54 euro;
Parte_5
- per la StylVetro snc di Torrita di EN in 135.472,81 euro;
- per la in 376.565,87 euro;
Parte_2
- in 35.315,26 euro;
Parte_6
2 danni, comunque, tutti meglio dettagliati nelle relazioni tecniche allegata e che si quantificano in complessivi Euro 1.421.052,48, o nella maggiore o minore soma che risulterà dall'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal di del dovuto al pagamento, Con vittoria di spese del giudizio e compensi legali.
IN VIA ISTRUTTORIA: - si chiede che Ill.mo Giudice Voglia disporre la Consulenza Tecnica
d'Ufficio al fine di accertare come dovuti anche gli ulteriori danni dichiarati dal CTU come non definibili in occasione degli eventi dell' 8 maggio 2018 e del 27 maggio 2019, nonché la loro corretta quantificazione.”
Per parte resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, adito, rigettata ogni contraria istanza e pretesa,
1) in via preliminare: Accertare e dichiarare l'eccezionalità dell'evento con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla;
Controparte_1
2) nel merito: A1. In via principale: - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di cui in narrativa con conseguente estromissione dal giudizio della;
- rigettare le Controparte_1 pretese delle parti ricorrenti nei confronti della , poiché destituite di qualsiasi Controparte_1 fondamento e comunque non provate;
A2. In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui la
venisse condannata per gli eventi di causa, condannare il e/o il Controparte_1 Parte_7
a manlevare e tenere indenne la delle somme che la stessa fosse Pt_8 Controparte_1 tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni;
B) in via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dare attuazione dell'art. 1227 c.c. e dar luogo alla riduzione del quantum domandato dalle parti ricorrenti;
- in ogni caso, ridurre le pretese risarcitorie delle ricorrenti che risultano essere state già indennizzate da come meglio descritto in parte motiva. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte resistente : Parte_7
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Firenze, rigettata ogni contraria istanza e pretesa:
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Parte_7
per tutti i motivi esposti negli atti difensivi, con conseguente estromissione dello
[...] stesso dal presente giudizio.
NEL MERITO In via principale Accertare e dichiarare l'eccezionalità degli eventi occorsi in data
08.05.2018 e 27.05.2019, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità in capo a
[...]
. Parte_7
In Via subordinata Respingere tutte le domande formulate dalle ricorrenti nei confronti di
perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Parte_7
In via ulteriormente subordinata Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare la fondatezza anche parziale delle pretese avversarie, Voglia condannare la Compagnia di
3 Assicurazione of London, Il Rappresentante Generale per l'Italia di con sede in Pt_9 Pt_9
Milano - Corso Garibaldi n. 86 (20121), a tenere indenne e manlevare il Parte_7
da tutte le somme e da tutti i danni, nessuno escluso, che il
[...] Parte_7
medesimo fosse eventualmente tenuto a corrispondere e a risarcire alle ricorrenti.
[...]
In via istruttoria: dichiarare inammissibile la memoria per supplemento di CTU formulata dal
CTP di il 19.04.2024, per tutti i motivi espressi in atti e per l'effetto, stralciare Controparte_1 la relazione di CTU integrativa nella parte relativa a tale memoria;
dichiarare inammissibile la documentazione prodotta da parte ricorrente al CTU durante le operazioni peritali integrative per i motivi esposti in atti e per l'effetto stralciare le parti della consulenza tecnica estimativa che fanno riferimento a tale documentazione e cioè: allegato al verbale n. 9 operazioni peritali del 29.02.2024, appendice 18 integrazione di CTU e appendice 12 prima relazione di CTU.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte resistente : Parte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, per i motivi in atti, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di ragione e del caso,
In Via Preliminare:
(i)respingere la richiesta della di estromissione;
Controparte_1
(ii)respingere la richiesta del di estromissione;
Parte_7
(iii)dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale Regionale delle acque in favore del
Tribunale ordinario di EN, in ordine alla fognatura destinata alla raccolta di acque meteoriche, o comunque alla fognatura comunale.
In tesi:
- respingere ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, in quanto il Parte_8
è privo di legittimazione passiva sotto più profili, per i motivi in atti, e parte ricorrente è
[...] carente di legittimazione attiva, e comunque perché l'avversa domanda nei confronti del
è infondata, sia in fatto che in diritto, e non provata sia in punto di an che di Pt_8 quantum, così come risulta anche dalla CTU dell'ing. depositata il 15 giugno 2023 che Per_1 ha correttamente accertato in “ZERO” la pretesa responsabilità del Pt_8
- respingere la domanda della di condannare il a rilevarla indenne, in Controparte_1 Pt_8 quanto formulata in difetto dei presupposti di legge, inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto;
- respingere comunque ogni domanda ed eccezione della e del Controparte_1 CP_3
svolta contro il , in quanto non responsabile;
[...] Parte_8
- respingere le domande e/o eccezioni di nei confronti del CP_2 Parte_8
in ordine alla asserita non operatività della garanzia assicurativa e in ordine al preteso
[...] scoperto del 10%.
In subordine, e con riserva di gravame, in denegata e non creduta ipotesi, respingere ogni avversa domanda stante la forza maggiore/caso fortuito e stante il concorso dei ricorrenti nella
4 causazione dei danni, in ulteriore subordine perché manifestamente eccessiva e non provata, stante anche il concorso di colpa di parte ricorrente nell'aggravamento dei danni, con esclusione in ogni caso di vincolo solidale, e ancora in ulteriore subordine con accertamento distintamente del grado di colpa di ciascun soggetto che sarà in ipotesi ritenuto corresponsabile.
Nella denegata e non creduta ipotesi sia ravvisata una responsabilità del Parte_8
, previa reiezione delle contrarie domande e/o eccezioni di formulate in ordine
[...] CP_2 alla garanzia assicurativa, dichiarare la Compagnia obbligata a tenere indenne e CP_2 sollevato il da ogni avversa richiesta e per l'effetto condannarla a risarcire Pt_8 direttamente a favore di parte ricorrente nel giudizio rg 1685/2020 i danni che verranno ascritti a responsabilità del e, in ogni caso, a rifondergli tutte le somme, anche per Pt_8 spese legali o tecniche, che questi fosse tenuto a pagare a qualsiasi titolo.
In via istruttoria, Ferme le eccezioni svolte, senza voler invertire l'onere della prova, si ribadisce la contestazione di tutta l'avversa documentazione, ivi compresa le consulenze tecniche di parte e ogni avverso documento, di cui si è rilevata la inidoneità probatoria sia in ordine alla pretesa responsabilità del che in ordine alla esistenza e quantificazione dei Pt_8 danni, per i motivi in atti;
ribadisce altresì l'inammissibilità delle prove per testi richieste nel giudizio riunito al presente e comunque l'inutilizzabilità delle stesse nel presente giudizio.
Ribadisce altresì la eccepita nullità della testimonianza resa dall'ing. in quanto avendo Tes_1 curato la stima dei danni per conto dell'Assicurazione che agisce in rivalsa, si trova in una condizione di radicale inconciliabilità con la qualità di testimone e comunque deve ritenersi inattendibile. L'interrogatorio formale, richiesto da nella veste di attore della causa CP_2 riunita, è altresì inammissibile, poiché le parti in giudizio non possono rivestire anche la veste di testimone.
Si ribadisce l'opposizione alla avversa richiesta di CTU, così come formulata, in quanto meramente esplorativa nonché si ribadisce che la CTU dell'ing. depositata il 15 giugno Per_1
2023, è logica, coerente, ben argomentata e rispondente ai quesiti. In subordine, senza voler invertire l'onere della prova e ferma l'eccepita estraneità del ai fatti di causa ed Pt_8 infondatezza della domanda nei suoi confronti, per la denegata e non creduta ipotesi dovesse essere disposto un chiarimento o una integrazione della CTU diretto a sostenere la pretesa responsabilità del nel riportarsi alle note del proprio CTP ing. insiste affinché Pt_8 Per_2 sia valutata l'eccezionalità delle condizioni di saturazione dei suoli antecedenti alla manifestazione degli scrosci intensi e di breve durata che hanno dato origine agli eventi calamitosi occorsi nei mesi di maggio 2018 e 2019, aspetto che ha un notevole impatto sulla formazione di eventi di piena nei corsi d'acqua con conseguente riconduzione degli eventi per cui è causa alla fattispecie del fortuito/forza maggiore, idonei di per sè ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del loro carattere di straordinarietà ed imprevedibilità, come dichiarato anche dalla nei due decreti n.84 del 10/5/2018 e n.79 del Controparte_1
5 3/6/2019, nonché sia valutata l'incidenza dell'omesso ricorso da parte delle società attrici a misure di difesa passiva di cui il CTU ha svolto una rassegna, ad esempio semplici paratie in alluminio con montaggio fai da te disponibili online, caratterizzate da costi decisamente contenuti e che avrebbe evitato i pretesi danni.
Ancora in subordine, in relazione agli eventuali contributi pubblici, sempre senza voler invertire
l'onere della prova e se ancora ritenuti utili per la decisione:
- ammettere interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società ricorrenti
[...]
, Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4 [...] ed sul seguente Parte_3 Parte_6 capitolo:
1. “DCV che la società di cui Lei è legale rappresentante ha presentato domanda per la concessione dei contributi pubblici per i danni causati dalle esondazioni del fosso Acornio dell'8/5/2018 e del 27/5/2019 ai beni immobili nei quali è esercitata l'attività produttiva/commerciale della società da Lei rappresentata e/o alle merci ed alle attrezzature in essi contenuti, precisando lo stato della pratica e quali somme siano state definitivamente deliberate e/o ricevute dalla P.A.”.
-disporre:
a) ordine di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. ai ricorrenti Parte_1 [...]
, Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_3 ed e/o alla e/o alla Provincia di Parte_6 Controparte_1
EN e/o all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese dei documenti relativi alle domande proposte dai ricorrenti di concessione dei contributi previsti dalla P.A. per i danni causati ai beni immobili adibiti ad uso commerciale/industriale e/o alle merci ed alle attrezzature in essi contenuti dalle esondazioni del fosso Acornio dell'8/5/2018 e del 27/5/2019 e alle fasi successive con riferimento esclusivo ai contributi domandati da e concessi ai ricorrenti;
b) richiesta di informazioni a norma dell'art. 213 c.p.c. alla e/o alla Provincia Controparte_1 di e/o all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese in merito ai contributi previsti per i Pt_8 danni causati ai beni immobili adibiti ad uso commerciale/industriale e/o alle merci ed alle attrezzature in essi contenuti dalle esondazioni del fosso Acornio dell'8/5/2018 e del 27/5/2019
e alla possibilità per i ricorrenti di inoltrare domanda per usufruire dei contributi stanziati, con ordine di provvedere, con ogni consentita urgenza, agli adempimenti sopra indicati, trattandosi di acquisizioni rilevanti ai fini della decisione.
In ogni caso con vittoria di spese, anche tecniche, di CTP, pari ad euro 5.075,00, e di CTU – le cui spese non dovranno essere messe a carico del e con rimborso di quanto Parte_8 versato al CTU in forza della provvisoria solidarietà - e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, cap ed iva come per legge”.
Per la terza chiamata Parte_9
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale:
6 - accertare e dichiarare l'infondatezza e, comunque, la carenza di prova delle domande svolte dalle Ricorrenti nei confronti del , per una o più delle ragioni esposte Parte_7 in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, respingere la domanda di manleva avanzata dall'Assicurato nei confronti di Parte_9 in via subordinata: - respingere la domanda di manleva azionata dal Parte_7 nei confronti di per uno o più dei motivi esposti in narrativa;
Parte_9 in via di estremo subordine: - accertare gli obblighi indennitari di in base Parte_9 alle Polizze:
(i) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al rispetto a Parte_7 quelle delle altre parti convenute di cui si chiede l'accertamento;
(ii) secondo tutte le condizioni previste dalle medesime Polizze;
(iii) previa detrazione dello scoperto del 10% e con un minimo di franchigia applicabile di Euro
5.000 (Euro cinquemila/00) e comunque
(iv) entro il limite di indennizzo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ex art.
3.14 della Sezione 3 della Polizza 2019 applicabile ai sinistri in serie, sempre che il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità.
In via ulteriormente gradata: - accertare gli obblighi indennitari di in Parte_9 base alle Polizze: (i) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al Parte_7
rispetto a quelle delle altre parti convenute di cui si chiede l'accertamento;
[...]
(ii) secondo tutte le condizioni ivi previste:
• quanto ai danni accertati attribuibili al rispetto all 2018, previa Parte_7 CP_4 applicazione del 10% di scoperto che resta a carico dell e con un minimo di Parte_10 franchigia di Euro 5.000 (Euro cinquemila/00) per sinistro ed entro il limite di indennizzo di
Euro 250,000,00 (duecentocinquantamila/00) ex art.
3.26 della Sezione 3 della Polizza 2018, sempre che il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità della
Polizza 2018;
• quanto ai danni accertati attribuibili al rispetto all 2019, previa Parte_7 CP_4 applicazione del 10% di scoperto che resta a carico dell e con un minimo di Parte_10 franchigia di Euro 5.000 (Euro cinquemila/00) per sinistro ed entro il limite di indennizzo di
Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ex art.
3.14 della Sezione 3 della Polizza 2019, sempre che il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità della
Polizza 2019.
In via istruttoria: -dichiarare inammissibile "la memoria per supplemento di CTU" del CTP della
datata 19 aprile 2024 e trasmessa dal CTU agli altri consulenti in data 22 Controparte_1 aprile u.s. (Appendice 19 dell'integrazione di CTU), non essendo stato concesso dal CTU alcun
7 termine per la predisposizione di note prima dell'invio della bozza di relazione e, di conseguenza, non ammettere l'ulteriore quesito irritualmente posto al CTU da parte della
nella sopramenzionata memoria in merito al reticolo di gestione, stralciando Controparte_1
l'integrazione di CTU nella parte ad essa relativa (pag. 14 dell'integrazione di CTU), in quanto allegazione nuova e integrazione di CTU non autorizzata (peraltro, in ogni caso, irrilevante ai fini delle attribuzioni di responsabilità di cui è causa);
- dichiarare inammissibile la documentazione di parte attrice relativa ai danni alle merci inviata al CTU durante le operazioni peritali (lista quantità allegata al verbale del 29 febbraio 2024, appendice n. 18 dell'integrazione di CTU ed appendice n. 12 della prima relazione CTU) in quanto documentazione idonea a fondare la domanda illegittimamente introdotta oltre le barriere preclusive maturate e per l'effetto stralciare le parti della consulenza tecnica estimativa che fanno riferimento a tale documentazione;
- si chiede, in via subordinata e per mero scrupolo, di disporre supplemento di CTU avente ad oggetto elementi essenziali per la stima non oggetto di valutazione da parte dell'ausiliario del
Giudice quali: (i) la svalutazione commerciale delle merci, evidenziando l'indice di rotazione di magazzino ovvero i tempi di giacenza presso parte attrice;
(ii) prezzo di vendita della merce sinistrata agli stocchisti come parametro di valutazione ed indice di decurtazione/abbattimento dei costi di smaltimento ipotizzati”.
Per la terza chiamata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito Accertata e dichiarata la responsabilità di nella determinazione Controparte_1 dell'evento di cui è causa, per violazione della L.R. Toscana n. 80/2015 e succ. mod. per le ragioni in atti indicate, e comunque ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice nei diritti di e di Parte_5 Parte_1
condannare , in persona del suo Presidente legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, a corrispondere a per tutte le causali dedotte in atti la Controparte_2 complessiva somma di € 137.570,00 ovvero quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
A) Ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di Parte_1
e di (su tutti i capitoli tranne il 10) nonché per testimoni sui capitoli 11,
[...] Parte_5
12, 13 non ammessi, come articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. del
20.12.2021:
1) “vero che in data 27 maggio 2019, a più riprese per tutta la giornata, si sono verificati temporali caratterizzati dalla caduta di una notevole quantità di acqua hanno interessato i
8 comuni della Val di Chiana aretina e senese, provocando diffusi allagamenti e disagi per i quali
è stato richiesto a più riprese l'intervento di squadre dei Vigili del Fuoco”;
2) “vero che nel tardo pomeriggio del giorno 27 maggio 2019 si è verificato lo straripamento del c.d. Fosso dell'Acornio in corrispondenza dall'attraversamento della S.P. 327, nell'abitato di
, in prossimità al fabbricato non isolato, elevato parte ad un piano e parte a due Parte_8 piani, in cui instano lo stabilimento di proprietà della che ivi esercita Parte_1
l'attività di commercio di pellame per la realizzazione di capi di abbigliamento e accessori in genere, e lo stabilimento di proprietà della che ivi esercita l'attività di Parte_5 costruzione di utensili per la lavorazione del legno”;
3) “vero che l'acqua tracimava nel tratto immediatamente a monte dell'attraversamento stradale, in corrispondenza dell'argine posto lateralmente all'area occupata dal fabbricato in cui hanno sede gli stabilimenti di e di ”; Pt_1 Parte_5
4) “vero che nel breve volgere di pochi minuti l'acqua tracimata dal fosso si accumulava per circa 85/90 centimetri di altezza nell'area circostante l'edificio ed internamente agli stabilimenti di e ”; Pt_1 Parte_5
5) “vero che l'acqua accumulatasi internamente ai locali di e di provocava Pt_1 Parte_5 il danneggiamento delle parti murarie, degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari e delle merci presenti internamente ai magazzini ed ai reparti lavorazione”;
6) “vero che al momento dell'evento per cui è causa era assicurata con Parte_1 polizza UnipolSai Commercio & Servizi n° 161916725, come da doc. 1 che si rammostra”;
7) “vero che al momento dell'evento per cui è causa era assicurata con Parte_5 polizza n°161905110, come da doc. 2 che si rammostra”; Controparte_5
8) “vero che a seguito di regolare denuncia di sinistro incaricava quale proprio perito CP_2 fiduciario lo Studio Cecconi Ingegneri Associati, i cui collaboratori effettuavano sopralluoghi e rilievi, come da docc. da 5 a 9 che si rammostrano e si confermano nel contenuto”;
9) “vero che le fotografie che si rammostrano sub doc. 10-11 ritraggono i danni subiti da
e a seguito dell'evento per cui è causa”; Pt_1 Parte_5
10) “vero che ho redatto per conto di all'esito dei sopralluoghi espletati e dei rilievi CP_2 effettuati sui luoghi dell'evento, le relazioni peritali che mi vengono rammostrate sub docc. 19
e 20 di parte attrice, il cui contenuto confermo integralmente”;
11) “vero che i danni subiti da e da sono stati quantificati all'esito dei Pt_1 Parte_5 sopralluoghi e rilevi e sulla base dell'esame della documentazione acquisita e delle stime dettagliate, che si rammostrano sub docc. da 12 a 18 e si confermano”;
12) “vero che in data 20.12.2019 e Parte_1 Controparte_2 sottoscrivevano atto di accertamento del danno per l'importo di €.59.890,00 - di cui
€.3.360,00 per supplemento di valore a nuovo - quale danno indennizzabile ai sensi di polizza, con cessione di ogni diritto ed azione da parte del danneggiato in favore della società CP_6
9 nei confronti dei terzi responsabili, come da doc. 20 (pag. 25) Controparte_2 che si rammostra”;
13) “vero che in data 29.11.2019 e Parte_5 Controparte_2 sottoscrivevano atto di accertamento del danno per l'importo di €.87.350,00 - di cui
€.6.310,00 per supplemento di valore a nuovo - quale danno indennizzabile ai sensi di polizza, con cessione di ogni diritto ed azione da parte del danneggiato in favore della società solvente nei confronti dei terzi responsabili, come da doc. 19 (pag. 23) Controparte_2 che si rammostra”; 14) “vero che - quale istituto assicuratore del Controparte_2 fabbricato incendiato - corrispondeva a la somma di €.56.530,00 e Parte_1
l'ulteriore somma di €.3.060,00 quale, come da attestazioni bancarie che vengono rammostrate sub docc. 24 e 28”;
15) “vero che - quale istituto assicuratore del fabbricato Controparte_2 incendiato - corrispondeva a la somma di €.81.040,00, come da attestazione Parte_5 bancaria che viene rammostrata sub docc. 25 e 26”. Si indica a testimone l'ing. Tes_2
domiciliato in Arezzo, via Rodi n. 22.”
[...]
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso depositato in data 14.10.2020, Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno Parte_5 Parte_6 convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la
, il e il per ivi sentirli Controparte_1 Parte_7 Parte_8 condannare, previo accertamento della loro responsabilità solidale ex art. 2051 c.c., o comunque per colposa omissione ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti danni asseritamente subiti dalle ricorrenti in conseguenza dell'allagamento dei terreni e degli immobili di loro proprietà, posti nel Comune di Torrita di EN (SI), area produttiva ai lati di via traversa di Valdichiana Est, inondati di acqua e fango a seguito di ben due esondazioni del corso d'acqua denominato “Fosso Acornio”, avvenute a causa di intense piogge rispettivamente l'8 maggio 2018 e il 27 maggio 2019.
Nello specifico, le società ricorrenti hanno esposto che:
- in data 8.05.2018, nell'area produttiva di via traversa Valdichiana Est, dove da molti anni svolgevano la loro attività imprenditoriale, si era verificata una prima importante esondazione del fosso Acornio dal quale era derivato l'allagamento degli immobili di proprietà delle ricorrenti produttivo di ingenti danni;
10 - nonostante l'allagamento dell'8 maggio, le amministrazioni non avevano provveduto ad intervenire, tanto che a distanza di circa un anno, il 27.05.2019, si era verificata una seconda esondazione dell'Acornio con ulteriore pregiudizio per esse società;
- le due esondazioni, avvenute a seguito di piogge nient'affatto eccezionali, avevano dimostrato l'assenza di una adeguata manutenzione del torrente, già segnalata più volte dalla cittadinanza, e vieppiù necessaria per la presenza di due ponti, sotto i quali tendevano ad accumularsi vegetazione e detriti con ulteriore riduzione della sezione a disposizione per il passaggio del corso d'acqua;
- dopo la seconda esondazione, le amministrazioni si erano attivate eliminando la vegetazione e asportandola dal letto del fiume, alzando il livello degli argini in corrispondenza delle attività produttive e ripulendo l'alveo in corrispondenza del ponte della SP 327, insistente sul fosso.
Detti interventi si erano dimostrati risolutivi, tanto che il fosso non aveva più creato disagi, nemmeno in conseguenza delle intense piogge del 17 e 18 novembre 2019.
Le ricorrenti hanno evidenziato il carattere non eccezionale delle piogge cadute nei due episodi descritti e la conoscenza del cattivo stato manutentivo del corso d'acqua da parte degli organi competenti, i quali non erano mai intervenuti con opere adeguate nonostante le numerose segnalazioni.
A sostegno delle proprie domande, le ricorrenti hanno prodotto relazione tecnica del Geom.
ricostruttiva delle cause degli eventi, con specifica valutazione dei danni Persona_3 riportati da ciascuna società, ed hanno, quindi, chiesto il risarcimento dei danni subiti (e subendi) quantificati rispettivamente “per la ditta in 223.304,26 euro (All. n°6); Parte_4 per la ditta in 381.742,74 euro (All. n°7), per la ditta in Parte_1 Parte_5
268.651,54 euro (All. n°8); per la ditta StylVetro snc di Torrita di EN in 135.472,81 euro
(All. n°9); per la ditta IE srl in 376.565,87 euro (All. n°10) e per la ditta Europell di 'Del
TT AN e C.' s.a.s. in 35.315,26 (All. n° 11). Per un totale di 1.412.052,48 euro così meglio descritti e quantificati nelle relazioni tecniche allegate al ricorso”- in particolare, hanno dedotto che i danni patiti riguardavano tanto gli immobili quanto il loro contenuto
(impianti e merci) quanto, infine, il fermo della produzione.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , preliminarmente Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sotto due distinti profili: in primo luogo, ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta dalle ricorrenti individuando la causa dell'esondazione del fosso Acornio nel cattivo stato manutentivo dei sistemi di drenaggio urbano, di competenza del e/o dei proprietari frontisti;
in secondo Parte_8 luogo, ha sostenuto che, anche nel diverso caso in cui venisse attribuita la causa del sinistro alla cattiva manutenzione del fosso Acornio, la responsabilità non graverebbe comunque sulla
, bensì sul , competente alla manutenzione ordinaria CP_1 Controparte_7 annuale del torrente in virtù di apposite convenzioni di avvalimento con il Genio Civile Valdarno
Superiore, trattandosi di opera di seconda categoria.
11 Nel merito, la ha altresì evidenziato l'imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi CP_1 meteorici manifestatisi l'8 maggio 2018 e il 27 maggio 2019, a causa dei quali era addirittura stato dichiarato lo stato di emergenza da parte del Presidente della Giunta Regionale ed erano stati attivati gli interventi d'urgenza ad opera del Genio Civile Valdarno Superiore.
Costituendosi in giudizio, il ha, a sua volta, eccepito la propria Parte_8 carenza di legittimazione passiva, anche in questo caso sotto un duplice profilo: in primo luogo, ha attribuito la titolarità dell'obbligo manutentivo del fosso al Controparte_7
, in quanto responsabile della gestione secondo il reticolo idrografico regionale redatto
[...] ai sensi della L.R. 79/2012, o comunque alla , la quale in base alla medesima Controparte_1 legge regionale doveva esercitare funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del;
in Parte_7 secondo luogo, ha evidenziato che la scorretta manutenzione del ponte della S.P. 327 era imputabile alla Provincia di EN, trattandosi appunto di strada provinciale. Il Comune ha poi chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia la propria compagnia
[...]
. Controparte_2
Si è costituito in giudizio anche il , eccependo preliminarmente il Parte_7 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mero esecutore degli specifici interventi manutentivi deliberati e finanziati direttamente dalla , la quale, ai sensi della Controparte_1
Legge Regionale n. 80/2015, permaneva l'unico soggetto custode del torrente Acornio e responsabile della sua manutenzione. Il ha chiesto, inoltre, di essere autorizzato a Parte_7 chiamare in causa la propria compagnia assicurativa , per essere da quest'ultima tenuto Pt_9 indenne in caso di soccombenza.
Tutti i resistenti, nel merito, hanno rilevato come il carattere eccezionale e imprevedibile degli eventi atmosferici causativi dei danni fosse idoneo a integrare il caso fortuito, liberando da responsabilità l'ente custode del torrente o comunque astrattamente responsabile ex art. 2043
c.c.; inoltre, hanno contestato il quantum debeatur.
La ed il hanno anche eccepito il concorso di colpa dei danneggiati, la prima ex CP_1 Pt_8 art. 1227 comma primo c.c., per non avere adeguatamente curato la fossetta posta sull'argine sinistro del fosso Acornio, le cui cure spettavano loro in qualità di proprietari frontisti (e/o al
, il secondo ex art. 1227 comma secondo c.c., perché, nonostante l'elevato rischio Pt_8 idrogeologico, i ricorrenti non avevano provveduto a riporre il pellame e le altre materie prime ad una altezza sicura né a munirsi di tenute stagne, muretti o paratie, etc., che avrebbero evitato o ridotto i pretesi danni.
La ha chiesto, altresì, che nella denegata ipotesi in cui essa fosse condannata per gli CP_1 eventi di causa, il e/o il venissero condannati a manlevarla e a tenerla Parte_7 Pt_8 indenne delle somme che la stessa fosse tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 18.03.2021, è stata autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative le quali, costituendosi, hanno ambedue aderito alle difese prospettate dai propri
12 assicurati. In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del proprio assicurato , ha eccepito l'inoperatività della polizza, Parte_8 CP_2 quanto alla seconda esondazione perché successiva alla scadenza della garanzia (intervenuta in data 30.04.2019), quanto alla prima perché risultavano esclusi dalla copertura i danni in qualsiasi modo connessi ad alluvioni od esondazioni di corsi d'acqua, potendosi al più indennizzare i danni causati da proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, comunque entro i limiti dello scoperto del 10% del debito e non oltre il massimale di €
300.000,00 (con franchigia di € 3.000,00); ha invocato Parte_9 franchigie, scoperti e massimali.
All'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2021, il Consigliere Istruttore ha disposto la riunione alla presente causa della causa n. 2032/2020 R.G., promossa dalla terza chiamata
[...] nei confronti di per ottenere, previo accertamento della Controparte_2 Controparte_1 responsabilità di quest'ultima per i danni causati dall'esondazione, il riconoscimento del diritto di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti dei propri assicurati e Parte_5
già indennizzati dalla Compagnia per la somma complessiva di € Parte_1
137.570,00.
La causa è stata istruita mediante l'audizione del testimone e l'espletamento Testimone_2 di una CTU affidata all'ing. volta ad individuare le cause dell'esondazione e le relative Per_1 conseguenze.
Esaminate le risultanze peritali, e tentata invano la conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c., il C.I. su istanza delle parti, ha chiesto chiarimenti al ctu ed autorizzato l'ing. ad Per_1 avvalersi di esperti che lo coadiuvassero per la stima dei danni alle merci (specie al pellame, per . Pt_1
Acquisito il supplemento di perizia, la causa è stata discussa davanti al Collegio con modalità cartolare, ex artt. 127 ter e 128 c.p.c., all'udienza del 26.6.2025, e trattenuta in decisione con ordinanza in data 10.7.2025 sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del
17.10.2024.
2. Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva.
Preliminarmente va chiarito come, in punto di diritto, la legittimazione passiva in senso tecnico consista nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
La verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776).
13 La questione posta dalle convenute nel caso in esame attiene dunque non alla legitimatio ad causam, quale titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte ricorrente, ma alla titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, e cioè al merito della vicenda sostanziale;
è infatti evidente che, rispetto alla prospettazione contenuta nel ricorso, vi è coincidenza tra le posizioni che le ricorrenti hanno riferito agli enti convenuti (ritenuti a vario titolo custodi del fosso e/o responsabili della sua manutenzione) ed il diritto fatto valere (risarcimento dei danni subiti per l'esondazione), di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti di tutti i resistenti, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità dell'obbligazione risarcitoria attribuita sarà oggetto della valutazione di merito.
3. Il caso fortuito: la dedotta eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge.
Tutte le convenute hanno eccepito l'eccezionalità degli eventi meteorologici cui sono conseguite le due esondazioni e, dunque, la ricorrenza di un caso fortuito, che escluderebbe alla radice ogni loro responsabilità per i danni azionati.
Prima di passare ad esaminare l'eccezione sotto il profilo fattuale, è opportuno premettere che l'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche può configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento - di talché se, invece, all'evento hanno concorso fattori causali preesistenti (quali l'inidoneità delle opere idrauliche, la presenza di manufatti incompatibili con una corretta regimazione delle acque e/o un'insufficiente manutenzione) è escluso che una pioggia, seppur di eccezionale intensità, possa integrare il caso fortuito.
In linea generale, perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia (cfr. Cass. 11/02/2022 n. 4588; 22/11/2019 n.
30521).
Tanto premesso in diritto, in fatto il ctu, con motivazione che in quanto logica e fondata su dati obiettivi va integralmente recepita, ha escluso che i due episodi denunciati, d'esondazione del
Fosso Acornio, possano essere ricondotti ad un caso fortuito.
In particolare, dopo aver definito eccezionale un evento che abbia un tempo di ritorno non inferiore ai 30 anni (ma in realtà sulla base dei precedenti di questo tribunale si ritiene che tale stima sia fin troppo riduttiva, essendosi esclusa l'eccezionalità anche per eventi con tempi di ritorno superiori al trentennio), il ctu ha ritenuto che entrambi gli eventi di piena oggetto di
14 causa avessero un tempo di ritorno minore di quello e che, per questo motivo, non avessero la caratteristica della imprevedibilità e della straordinarietà; in particolare, ha precisato che la pioggia accumulata nei due suddetti eventi non aveva avuto carattere di straordinarietà, non avendo superato quelle corrispondenti al tempo di ritorno di due anni.
Nello specifico, a pagina 21 e 22 del proprio elaborato, analizzando e riportando i dati delle altezze di pioggia caduta nelle 24 ore degli indicati due giorni, è giunto alla chiara conclusione che “Da quanto sopra riportato siamo portati a dedurre che gli eventi pluviometrici occorsi in termini di pioggia cumulata nelle 24 ore nei due giorni degli eventi di esondazione non hanno avuto carattere di straordinarietà.” (pag. 22 della CTU).
Non solo: al fine di sgombrare il campo da ogni ulteriore dubbio il ctu ha poi analizzato anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti alle due esondazioni, escludendo che essa avesse compromesso la capacità di assorbimento del terreno.
Tra l'altro, le piogge dei giorni di esondazione sono state notevolmente inferiori ai massimi registrati nella zona negli anni successivi al 2019, quando, grazie all'esecuzione di corrette opere di manutenzione, non sì è verificato alcun evento dannoso a carico dei ricorrenti.
A fronte di tali dati oggettivi, appaiono prive di rilevanza le deduzioni dei convenuti secondo cui da articoli di giornale emergerebbe che si era in presenza di “violenti temporali” e vere e proprie “bombe d'acqua”, che, anche per la loro concentrazione in un breve lasso di tempo, avevano mandato in crisi l'intero sistema di drenaggio dell'abitato, ivi compreso il sistema fognario: se i due eventi di piena hanno avuto un tempo di ritorno di due anni, ciò esclude in radice che fossero imprevedibili e straordinari;
una corretta pulizia del fosso ne avrebbe evitato l'esondamento ed una corretta manutenzione delle fogne ne avrebbe evitato l'intasamento.
Anche l'ulteriore deduzione dei convenuti secondo cui la rete pluviometrica utilizzata per la verifica degli eventi occorsi potrebbe non essere stata sufficientemente attendibile in considerazione della possibilità che all'interno del bacino idrografico del fosso Acornio si fosse manifestata una pioggia di breve durata e grande intensità, è inidonea a sovvertire il dato oggettivo che discende da tale rilevazioni, anche perché, oltre ad essere formulata in termini possibilistici e non di certezza, è anche priva di ogni supporto probatorio. Invero, essa dovrebbe essere suffragata dalla carta radar riportata nel report sintetico del giorno 8 maggio
2018 del CFR Centro Funzionale Regionale), ma la grandissima scala della carta rapportata all'esiguità dell'estensione del bacino impedisce di desumerne dati significativi e puntuali (per il secondo evento, poi, non è proprio disponibile un report sintetico del CFR).
4. La causa delle esondazioni e le relative responsabilità.
Il ctu ha ricondotto le due esondazioni del fosso Acornio alla presenza del ponte provinciale che lo attraversa ed alla mancata manutenzione dell'alveo in prossimità ed al di sotto di esso.
4 a). In particolare, ha rilevato che la presenza del ponte sulla S.P. 327 è stata la causa preponderante, dal momento che essa ha determinato una forte diminuzione della sezione
15 dell'alveo con conseguente rigurgito a monte delle acque di piena. Tale opera, peraltro, è di proprietà e pertinenza della Provincia di EN, non presente in questo giudizio.
4 b). L'ing. ha però rilevato che a tale causa preponderante s'è affiancata anche una Per_1 non corretta manutenzione del corso d'acqua, nel cui alveo sotto ponte si era accumulata una gran quantità di detriti ed era presente vegetazione erbacea ed arbustiva, sottolineando come dopo la ripulitura e riprofilatura del fosso Acornio, anche sotto il ponte provinciale, pur in presenza di eventi piovosi superiori a quelli del 2018 e 2019, non si sono avute esondazioni.
4 c). Il consulente ha altresì rilevato che al piede dell'argine sinistro del fosso Acornio vi è una cunetta che è stata trovata infestata da vegetazione e riempimenti durante gli eventi alluvionali. Tuttavia, ha precisato che essa ha il solo scopo di allontanare le acque piovane che possono ristagnare nel basso morfologico che si ha in sinistra idraulica, e non anche lo scopo di allontanare le acque alluvionali, e che dunque se anche tale opera fosse stata ben manutenuta il livello delle acque di esondazione dal fosso Acornio sarebbe stato lo stesso;
ha altresì evidenziato che eventualmente l'acqua sarebbe persistita meno sul basso morfologico, e che però l'altezza raggiunta dalle acque nei fondi dei ricorrenti sarebbe stata la medesima di quella manifestatasi e che di conseguenza i danni agli immobili ed ai beni sarebbero stati gli stessi.
Quanto all'individuazione di ciò che avrebbe dovuto essere fatto per prevenire le esondazioni, il ctu ha così argomentato: “Per quanto riguarda gli Enti è possibile indicare le seguenti misure
[..]:
Realizzazione di casse di espansione e/o di canale scolmatore del borro Acornio a monte dell'area di interesse: questo intervento rappresenta il vero intervento strutturale per la messa in sicurezza dell'area di interesse, con tempi e costi importanti, dal momento che si ipotizza un costo di qualche milione di euro. La cassa di espansione sul fosso Acornio è inserita nel Piano di Gestione Alluvioni del Distretto dell'Appennino Settentrionale per l'anno 2027.
Adeguamento del ponte sulla SP 327 da parte della Provincia di EN: questo intervento è già stato indicato necessario dal Genio Civile Regione a seguito dell'evento alluvionale CP_1 del 08/05/2018 (DOC.4 – ) ma non messo in atto. Controparte_1
Ripulitura del tratto di alveo sotto il ponte della SP327: la presenza del ponte sulla strada provinciale già di per se rappresenta una diminuzione della sezione idraulica, dal momento che
l'estradosso dell'impalcato è più basso della sommità arginale del fosso Acornio. Nelle immagini allegate agli atti è possibile osservare come sotto il ponte, al momento degli eventi alluvionali, si fossero accumulati detriti così da ridurre ulteriormente la sezione lasciata al libero deflusso delle acque. La Provincia di EN avrebbe potuto provvedere alla ripulitura del tratto di alveo sotto l'opera in modo da limitare l'effetto di riduzione di sezione..
Programmazione con frequenza maggiore dello sfalcio di manutenzione e della ripulitura degli accumuli di terra: dal momento che gli sfalci e la ripulitura dell'alveo sono stati eseguiti con cadenza annuale (gennaio 2018, dicembre 2018 e novembre/dicembre 2019), si sarebbe potuto prevedere una cadenza più fitta dello sfalcio dell'alveo. Tale intervento si può
16 quantificare in circa 20-25.000 €, dal momento che gli interventi eseguiti nel gennaio 2018 (sul torrente Acornio e sul torrente Montelungo) e dicembre 2019 (dove si è anche provveduto alla riprofilatura dell'alveo) ammontano a circa 40.000 € (ALL 6 – 7 - 8 – 9 Parte_7
).
[...]
Per quanto riguarda le società ricorrenti è possibile indicare le seguenti misure, con i relativi costi di applicazione:
Installazione di porte stagne: dal momento che l'area dove sorgono gli immobili delle società ricorrenti ricade in pericolosità idraulica 4, i singoli privati avrebbero potuto dotare gli edifici che ospitano le proprie attività di porte antiallagamento per la protezione di un battente di 100 cm. Secondo una indicazione chiesta dal CTU ad una azienda operante nel settore con sede a Calenzano, con la sola funzione di avere l'ordine di grandezza di spesa, le porte antiallagamento hanno un costo compreso fra 8800 € e 23700 € IVA esclusa in funzione della dimensione. In alternativa possono essere installate più economiche paratie antiallagamento, che, rispetto alle porte stagne, hanno la necessità di essere montate al bisogno. Paratie incernierate dotate di compressore per l'espandimento della guarnizione hanno un costo pari a circa la metà di quella delle porte stagne. Paratie più economiche con montaggio fai da te senza compressore si trovano anche online ed il costo varia da 594 € IVA inclusa per una porta di larghezza fino a 120 cm a 1781 € IVA inclusa per una porta di larghezza da 380 a 400 cm. Il prezzo delle paratie antiallagamento è riferito alla sola fornitura, dal momento che il montaggio
è del tipo fai da te, ed è stato tratto alla seguente pagina web https://www.paratie- antiallagamento-shop.it/it/stop-allagamenti-25-standard dopo averlo confrontato con quello di altri venditori online. In alternativa a quanto sopra riportato, se le condizioni al contorno lo consentono, vale a dire laddove l'acqua di alluvione sia arrivata dalla strada di accesso, è possibile l'installazione di un cancello scorrevole di accesso al resede delle attività artigianali a tenuta stagna per una altezza di 80 cm al costo di 33900 € IVA esclusa comprensivo di compressore. I costi sopra riportati sono riferiti ad una porta di larghezza 100 cm, ad un portone ad una anta di larghezza 300 cm e ad un cancello scorrevole di larghezza 400 cm ed hanno il solo scopo di fornire un ordine di grandezza di spesa.
Posizionamento delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti ad una quota di sicurezza idraulica: i materiali e le attrezzature potrebbero essere messi ad una certa altezza dal piano del capannone in modo tale da evitare il loro contatto con l'acqua in caso di alluvione. Il costo di questa operazione è relativamente modesto, dal momento che questo posizionamento può essere fatto con materiali semplici, come i bancali utilizzati dalla ditta
Parte_1
Una diminuzione dei danni riportati è insita anche nel comportamento che le varie aziende hanno tenuto a seguito degli eventi alluvionali.
Delle aziende ricorrenti due in particolar modo si sono adoperate per quanto possibile nella minimizzazione dei danni: e Parte_1 Parte_2
17 ha mandato le pelli alluvionate a delle ditte di lavorazione pellame per Parte_1 tentare attraverso un trattamento di recupero di poter riutilizzare il materiale anche se con diminuzione qualitativa. Questo tipo di intervento, il cui costo è stato di circa 140.000 €, non ha dato comunque l'esito sperato. ha tentato il salvataggio del materiale alluvionato separando inizialmente il materiale Parte_2 potenzialmente recuperabile da quello da destinare allo smaltimento, riverificare il materiale selezionato per poi tentarne il montaggio. L'esito è stato negativo e quanto rimasto è stato venduto al meglio con un incasso pari al 10% del valore, come riferito dallo stesso proprietario in occasione del sopralluogo del 07/02/23. ha poi cambiato settore merceologico di produzione abbandonando la produzione dei Parte_2 mobili, per l'irreparabilità della linea di verniciatura alluvionata, e dedicandosi alla produzione di componenti per case mobili.
Per quanto riguarda gli immobili, in cui si sviluppa l'attività della la proprietà Parte_2
( ha provveduto al lavaggio sia con ditta esterna che in proprio, non solo delle Parte_4 pavimentazioni, ma anche delle pareti, tanto da non rendere oggi possibile in modo chiaro distinguere il livello dell'acqua degli eventi alluvionali.
LI SR ha infine rimesso due pezzi del capannone industriale per affittarli a ditte terze.
Il ripristino dei locali e l'affitto a ditte terze è stato operato anche da che ha Parte_5 anche incaricato una impresa di salvataggio specializzata in bonifica per il recupero dell'immobile e del contenuto, il cui intervento ha avuto un costo di circa 50.000 €.
di contro, non ha incaricato alcuna ditta di salvataggio e non ha provveduto al Pt_3 Parte_3 tentativo di recupero di parte delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti presenti in azienda, tanto che quelli non ancora smaltiti, sono stati trovati nello stato post alluvione nel sopralluogo del 26/01/23 e dichiarati non utilizzabili dallo stesso titolare presente.”
Si tratta, dunque, di stabilire quali siano gli enti responsabili, tra quelli convenuti.
Si deve infatti chiarire che, nonostante che le caratteristiche del ponte sulla SP 327 non fossero coerenti con le esigenze di corretta regimazione del torrente, e che per questo - ed anche per non aver essa provveduto alla ripulitura del tratto di alveo sotto il ponte, di sua pertinenza - il ctu ha ravvisato una responsabilità della Provincia di EN (proprietaria di tale manufatto), tali contegni non assumono alcun rilievo nel presente giudizio.
Invero, gli enti convenuti ben avrebbero potuto chiamare in causa la Provincia che, viceversa, non è stata chiamata e non fa parte del giudizio;
dunque, nella sede odierna si può discutere solo della responsabilità del ricorrente, della e del salva la facoltà Parte_7 CP_1 Pt_8 di tali Enti di agire in via di regresso in altra sede nei confronti di ulteriori ipotetici responsabili.
Avuto riguardo alla posizione dei convenuti si deve, intanto, escludere la responsabilità del posto che, come ben evidenziato dal ctu e riportato sub 4 c) - e non efficacemente Pt_8 contrastato dalle altre parti - se anche tale ente avesse ripulito la fossetta posta al piede dell'argine sinistro del fosso dalla vegetazione, e/o provveduto all'espurgo del relativo tombino,
18 al fine di ridare sfogo alla stessa fossetta, il livello delle acque di esondazione dal fosso Acornio sarebbe stato lo stesso così come i danni agli immobili ed ai beni dei ricorrenti.
Per converso, si deve ravvisare una responsabilità per i fatti di causa tanto della , CP_1 quanto della . Parte_7
In particolare, il comma 1 lettera c) dell'art. 23 della LR 79/12, in merito alle funzioni del
, dispone che “(il provvede) alla manutenzione Controparte_3 Controparte_3 ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria”.
Nel comma 1 lettera f) dell'art. 2 della LR 80/15, in merito alle funzioni della Regione, si legge invece che “La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti: manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e ad eccezione delle opere di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della ”. CP_1
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della medesima L.R. Toscana n. 80/15, “Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere e), f), f bis), g) e h), la può avvalersi dei consorzi di CP_1 bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione” dove vengono indicati puntualmente, dalla , l'ordine degli interventi da CP_1 svolgere, ed il loro grado di priorità. Nel caso in esame, la s'è avvalsa di tale CP_1 possibilità, stipulando le suddette convenzioni (v. doc. 3 ). Parte_7
In particolare, nell'ambito del quadro normativo sopra individuato, il Parte_7
e la hanno sottoscritto negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 quattro distinte Controparte_1
“Convenzione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria su opere di II^ categoria del reticolo di gestione insistente nel territorio del Controparte_8
”.
[...]
In prima battuta, il ctu aveva operato una distinzione tra gli argini del fosso Acornio, che aveva classificato quali opere idrauliche di seconda categoria - la cui manutenzione spettava dunque alla - e l'alveo naturale, cioè il fondo e le porzioni non facenti parte dell'argine, CP_1 appartenenti al reticolo idrografico in gestione al , concludendo che lo sfalcio Parte_7 dell'argine era competenza della (che pure poi poteva provvedervi attraverso CP_1 convenzioni stipulate con il ), mentre l'escavo del fondo e lo sfalcio in Controparte_3 alveo era competenza del . Parte_7
Tuttavia, a fronte dei rilievi del e del suo assicuratore, e richiesto di chiarimenti dal Parte_7
C.I., il ctu ha chiarito che il tratto di fosso Acornio nella zona d'interesse, che va dal ponte sulla ferrovia fino al ponte sulla strada provinciale, è un tratto di nuovo inalveamento, realizzato fra
19 la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60, così come risulta dalle foto aeree storiche disponibili su Geoscopio della e così come riportato nella parere pro veritate Controparte_1 del Prof. Ing. depositato in atti dal il 12/07/23. Per_4 Parte_7
Dunque, per la sua caratteristica di tratto completamente artificiale è da ritenersi opera di II categoria secondo quanto indicato dall'art. 5 lettera b) RD 523/1904 come nuova inalveazione.
Di conseguenza, trattandosi di opera di seconda categoria, la sua manutenzione, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lettera f) della LR 80/15, spetta alla . CP_1
E' vero che, come sempre rilevato dal ctu, tutto il tratto dell'Acornio nell'area di interesse è inserito all'interno del reticolo di gestione, la cui ultima versione è stata approvata con Delibera del Consiglio Regionale 55/2023, secondo quanto indicato dall'art. 22 comma 2 lettera e) della
LR 79/12.
Nondimeno, è evidente che tale delibera, in quanto fonte regolamentare, non può derogare a quanto indicato dal regio decreto su riportato.
Pertanto, se anche la L.R. 79/12, all'art. 23 comma 1 lettera c), stabilisce che sia il
[...]
ad effettuare la manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, nel caso CP_3 in esame si deve ritenere che tale obbligo non sussista in relazione al tratto in esame, illegittimamente inserito nel reticolo.
Di ciò si ha peraltro conferma anche leggendo le convenzioni stipulate tra la ed il CP_1
negli anni 2016-2017-2018-2019 (v. doc. 3 ). In esse, infatti, è inserito il Parte_7 Parte_7 seguente preambolo:
“PREMESSO
che la , sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale Controparte_1
80/2015 e s.m.i., esercita "tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato" ed in particolare "la manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria" così come definite dall'att.5 Sezione III del R.D. 523/1904;
che ai sensi dell'art 2 comma 2 della medesima legge per lo svolgimento di tale attività la può avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla L.R. n. 79/2012, CP_1 previa stipula di apposita convenzione;
che all'interno del reticolo di gestione, come individuato ai sensi dalla Delibera di Giunta regionale Consiglio 9/2015, del Controparte_9 [...]
(di seguito ), ricadono anche corsi d'acqua ed opere, classificati Pt_7 Parte_7 in IIa categoria idraulica ai sensi del RD 523/1904,
che nella fattispecie di cui sopra si intendono ricompresi i tratti dei corsi d'acqua, intesi nella loro continuità, nonché le opere puntuali, lineari o areali ivi insistenti;
che i tratti, di cui ai punti 3 e 4, oggetto della presente Convenzione, sono di seguito elencati”
20 Ebbene, tra i tratti per i quali è premessa la competenza regionale e la classificazione in seconda categoria idraulica è inserito anche quello in esame.
Non solo: emerge dalle convenzioni che i costi per la manutenzione di tale tratto non sono affrontati dal (attingendo ai contributi consortili), ma dalla , cui spetta ogni Parte_7 CP_1 onere e che provvede a trasferire le somme al;
ciò, peraltro, in esecuzione del Parte_7 disposto dell'art. 24 comma 4 della L.R.T. n. 79/2012 a mente del quale: “I costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015, sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale”.
A tutto ciò consegue che custode tanto dell'alveo quanto degli argini, e tenuta alla loro manutenzione, è la . CP_1
Certamente, nel tratto sottostante al ponte tale obbligo grava sulla Provincia - posto che essa ha, in questo caso, anche la funzione di conservazione dell'infrastruttura, ex art. 12 del RD
523/1905, nonché per l'obbligo di custodia dei luoghi che il concessionario assume a seguito del rilascio della concessione di attraversamento, dal momento che il corso del fosso Acornio si trova su sedime demaniale - e tuttavia, per quanto evidenziato dalla perizia e non contestato dalle parti, a occludere il già limitato (dalla sezione del ponte) passaggio per le acque non è stata solo la vegetazione presente sotto tale manufatto, ma anche i detriti e le essenze erboree provenienti da monte e trascinate a valle dal torrente.
Peraltro, proprio perché ad evitare le esondazioni era sufficiente una corretta pulizia (come dimostrano gli eventi successivi), di nessun rilievo è che la , essendo divenuta Controparte_1
Autorità idraulica solo dal 1° gennaio 2016, a seguito del riordino delle funzioni prima attribuite alle Province e dell'emanazione della Legge regionale n. 80 del 2015, non avrebbe avuto il tempo, a causa della vastità del reticolo idrografico regionale, di programmare, progettare, affidare, costruire e collaudare un intervento così rilevante quale la realizzazione di una cassa di espansione.
Tuttavia, oltre a tale, principale, responsabilità gravante sulla è ravvisabile anche una CP_1 concorrente - seppur minoritaria - responsabilità anche del . Parte_7
Al riguardo, si deve intanto rilevare che, rispetto ai terzi danneggiati, essendo stato investito di funzioni di manutenzione dei corsi di acqua, esso ha acquisito una concorrente (con quella della ) posizione di custodia, con conseguente insorgenza della sua responsabilità ex CP_1 art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Sez. U 18/12/2018 n. 32730; 22/01/2021 n. 1369).
Inoltre, esso accettando l'illegittimo inserimento del tratto nel reticolo idrografico ad esso assegnato (diversamente da altri casi in cui ha contestato l'inserimento e chiesto l'estromissione) ha ingenerato nella un affidamento sul fatto che avrebbe CP_1 autonomamente provveduto alla manutenzione di tale tratto di alveo.
Poi, comunque, avendo ricevuto un espresso incarico dalla di effettuare la CP_1 manutenzione concordata di tutto il tratto con le convenzioni stipulate, il , Parte_7 disponendo di tecnici qualificati, che hanno seguito i lavori di ripulitura, in un'ottica di
21 collaborazione e buon andamento avrebbe dovuto segnalare lo stato di degrado della geometria dell'alveo del fosso Acornio alla , sollecitandole interventi mirati Controparte_1 alla risoluzione del problema, laddove invece s'è limitato ad eseguire i singoli interventi delegatigli;
in particolare, poiché il ctu ha imputato l'esondazione del torrente, quale concausa, ad una insufficiente frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria dell'alveo (sfalcio e ripulitura), il - che è un operatore qualificato, munito di professionalità specialistica - Parte_7 avrebbe dovuto rappresentare formalmente alla che lo sfalcio annuale CP_1 commissionatogli non sufficiente a mantenere il corso d'acqua in corretta funzionalità idraulica.
Peraltro, se è vero che dopo la prima esondazione la era stata a vario titolo sollecitata CP_1
(anche dai proprietari frontisti) ad intervenire per fronteggiare il rischio idraulico, rispetto al primo episodio non risultano invece specifici solleciti, e dunque un'iniziativa del in tal Parte_7 senso sarebbe stata ancor più doverosa.
Tuttavia, appunto, la responsabilità del è nettamente minoritaria rispetto a quella Parte_7 della , custode del torrente e comunque titolare della funzione di coordinamento e CP_1 controllo anche dell'attività consortile: in particolare, appare congruo suddividere la responsabilità tra il primo e la seconda secondo le percentuali del 20% e dell'80% (a prescindere da quanto di volta in volta, nelle varie stesure, provvisorie e/o definitive, della prima e/o della seconda relazione, ipotizzato dal ctu, trattandosi di giudizio squisitamente giuridico).
Tale ripartizione di responsabilità, peraltro, non rileva nei confronti degli attori, che per i principi in tema di obbligazioni solidali ben possono rivolgere la loro pretesa nei confronti di ciascuno dei corresponsabili anche per l'intero; essa, tuttavia, è stata valutata in accoglimento di un'espressa domanda dell'assicuratore del (prodromica evidentemente ad Parte_7 un'eventuale surrogazione, ove l'assicurato fosse chiamato dai danneggiati a pagare oltre la propria quota di responsabilità, e i a tenerlo indenne oltre tale quota). Pt_9
5. La manleva chiesta dalla . Controparte_1
La , in via subordinata, per la denegata ipotesi di condanna per gli eventi di causa, ha CP_1 chiesto la condanna del e/o del a manlevarla. Parte_7 Pt_8
Tale domanda è infondata.
Nei confronti del l'infondatezza discende ex se dall'assenza di responsabilità di tale Pt_8 ente.
Nei confronti del , poi, se è vero che vi è una corresponsabilità minoritaria di tale Parte_7 ente, è vero anche che non è certo ravvisabile un diritto della di trasferire sul CP_1
le conseguenze della propria responsabilità. Parte_7
Certo, ove la fosse in concreto chiamata dai danneggiati a pagare l'intero debito, CP_1 anche per la quota del , potrà agire in via di regresso, ma tale azione presuppone, Parte_7 invero, che il condebitore abbia pagato l'intero debito, anche per la quota altrui;
nel caso di
22 specie non solo tale presupposto non si è verificato, ma ancor più radicalmente non è stata proposta alcuna domanda ex art. 1299 c.c. - ma appunto una domanda di manleva.
6. Il concorso di colpa dei ricorrenti ex art. 1227 comma primo c.c.
I vari convenuti hanno eccepito un concorso di colpa dei ricorrenti che, quali proprietari frontisti, avrebbero dovuto provvedere (al pari del a pulire la fossetta campestre Pt_8 posta al piede dell'argine sinistro del fosso.
Tuttavia, come già s'è rilevato per l'analoga eccezione in danno del tale inadeguata Pt_8 manutenzione non ha inciso sull'evento dannoso, neppure aggravandolo.
7. Il concorso di colpa dei ricorrenti ex art. 1227 comma secondo c.c.
Il poi, aveva anche eccepito che i ricorrenti avrebbero concorso ad aggravare il danno Pt_8 conseguente all'esondazione, non adottando, nonostante l'elevato rischio idrogeologico, idonei sistemi di protezione dei propri beni, tanto che al ctu era stato chiesto di valutare anche tale profilo.
Come anticipato, il medesimo ha evidenziato che il danno avrebbe potuto essere più contenuto
(anche se non ha poi specificato in che misura) ove i ricorrenti avessero munito i propri capannoni di (peraltro costose) porte stagne e paratie o, più semplicemente ed in modo più economico, avessero posizionato le materie prime, i semilavorati ed i prodotti finiti ad una quota di sicurezza idraulica. Il ctu ha anche dato conto di come, peraltro, una volta ammalorate le merci, i ricorrenti si fossero variamente attivati per tentare di recuperarle.
Tuttavia, l'eccezione sollevata dal (solo) diversamente da quella relativamente alla Pt_8 manutenzione della fossetta campestre, è riconducibile al secondo comma dell'art. 1227 c.c.
Benvero, il discrimine tra l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., e quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo è questo (v. tra le tante pronunce sul punto Cass.
21/01/2020 n. 1165): il primo comma riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (la causalità materiale), mentre il secondo comma riguarda il caso in cui l'evento dannoso s'è già verificato, e il danneggiato ha prodotto un aggravamento del danno o non ha provveduto ad eliminarlo o ridurne l'entità (la causalità giuridica).
Dunque, assumere che il contegno dei danneggiati ha concorso all'esondazione (che costituisce l'evento dannoso) riconduce l'eccezione al primo comma;
assumere che, avvenuta l'esondazione, i danni avrebbero potuto essere più contenuti adottando una serie di precauzioni ed accorgimenti colloca invece la difesa nel perimetro del secondo comma.
Ciò ha delle conseguenze giuridiche rilevanti, perché secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, mentre quella del primo comma è un'eccezione in senso lato, quella del secondo comma è un'eccezione in senso stretto.
Ora, è vero che nel rito dettato dal R.D. 1775/1933 non sono previste le rigide preclusioni processuali che caratterizzano il rito ordinario (a mente del quale le eccezioni in senso stretto possono essere proposte solo nella comparsa di risposta, e solo in caso di costituzione tempestiva), ma è vero anche che sussiste anche in questo caso un termine ultimo,
23 rappresentato dalla precisazione delle conclusioni, oltre il quale le parti possono solo illustrare le difese già svolte;
ciò lo si desume bene dall'art. 173 e soprattutto dall'art. 180 del regio decreto, a mente del quale, precisate le conclusioni, il giudice rimette le parti innanzi al collegio per la decisione e le parti a quel punto
“possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese”.
Tale considerazione appare rilevante perché il (ed il suo assicuratore) non ha mai Parte_7 eccepito in alcuno dei propri scritti difensivi che i ricorrenti avrebbero omesso di contenere le conseguenze dannose (tale questione è stata sì discussa anche dai ctp del , ma solo Parte_7 perché il quesito investiva di tale questione il ctu in conseguenza dell'eccezione del , e Pt_8 la ha imputato ai danneggiati di non aver adottato adeguate misure precauzionali solo CP_1 nella propria comparsa conclusionale, dunque tardivamente.
E' vero che il tale eccezione l'aveva invece sollevata fin dalla propria Parte_8 costituzione in giudizio, ed è vero anche che, trattandosi di eccezione non personale, ex art. 1297 c.c., essa avrebbe potuto giovare anche agli altri condebitori.
Tuttavia, il meccanismo dell'estensione degli effetti di un'eccezione non personale sollevata da un condebitore anche agli altri presuppone, appunto, che l'eccipiente sia un obbligato in solido.
Nel caso in esame, invece, per tutto quanto premesso, il è estraneo ai fatti, Parte_8 non ha una corresponsabilità per l'esondazione e non è un condebitore solidale.
Dunque, la sua eccezione ex art. 1227 comma secondo c.c. non può essere esaminata, perché assorbita, e non può essere fatta propria tardivamente dai convenuti tenuti al risarcimento del danno.
8. La quantificazione dei danni e l'azione in surrogazione di CP_2
Passando alla questione relativa alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, si deve premettere che manca allo stato una valutazione da parte del ctu dei danni emersi in capo a e a nel corso del giudizio, a seguito del riscontro della dedotta Parte_4 Parte_2 impossibilità di riparare taluni beni, che dunque alla fine tali società sono state costrette a smaltire.
In linea di principio, la parte danneggiata ha diritto di far valere nel corso del giudizio un aggravamento del danno, per economia processuale;
inoltre, i ricorrenti nel proprio ricorso avevano chiesto il risarcimento per i danni subiti e subendi, proprio perché erano ancora in corso da parte dei medesimi dei tentativi di riparare le proprie linee di produzione.
Alla riunione del 7.2.2023 (in sede di operazioni peritali), il consulente di parte attrice aveva rilevato che successivamente alla proposizione della domanda di risarcimento erano emersi ulteriori danni non compresi nella precedente stima sia per (per la linea di Parte_4 verniciatura) che per (per l'irrecuperabilità del materiale presente nel magazzino). Parte_2
24 Il 3.4.2023 parte ricorrente aveva poi inviato per email al ctu un'espressa richiesta di incremento del risarcimento richiesto, dovuta, secondo quanto contenuto nella relazione del proprio ctp, a danni emersi dopo l'inizio della procedura, allegando i relativi documenti.
Il ctu ha poi depositato tali documenti insieme alla relazione peritale, il 15.6.2023, come appendice 12 (i suddetti documenti sono poi stati ulteriormente prodotti anche dai ricorrenti sub 13, il 18.6.2025, però appunto erano già in atti), ma non li ha valutati, ritenendoli tardivi.
Tuttavia, sebbene tali documenti, in quanto volti a provare il danno oggetto di causa, abbiano ad oggetto non già fatti secondari, ma fatti primari (secondo la nota distinzione delle Sezioni
Unite 3086/22), la loro produzione nel corso della ctu era del tutto ammissibile, posto che nello speciale rito trap delineato dal R.D. 1775/1933 non sussistono preclusioni alle produzioni documentali, se non quella che l'art. 180 del T.U. ricollega alla precisazione delle conclusioni;
d'altro canto, tali documenti sono stati oggetto del contraddittorio tra le parti, quindi essi possono e debbono essere valutati dal ctu.
La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo per completare a mezzo della ctu la quantificazione del danno per e (rinviando alla sentenza definitiva la Pt_2 Parte_4 liquidazione dei danni per tutte le parti, nonché la determinazione dell'estensione dell'obbligo dell'assicuratore dei di tenere indenne il , in forza della polizza n. Pt_9 Parte_7
A2LIA01406H per il periodo 10 giugno 2016 – 30 giugno 2018, rinnovata fino al 31 dicembre
2018, come da appendice A2LIA01406I, e della polizza n. A2LIA01875J per il periodo 30 dicembre 2018 – 30 dicembre 2019).
Quindi, per il rapporto tra i ricorrenti (e ricorrente nella causa riunita), da un canto, CP_2
e la ed il , dall'altro, la presente pronuncia ha natura di sentenza non CP_1 Parte_7 definitiva, che si limita all'accertamento dell'an debeatur; rispetto alla domanda proposta dai ricorrenti (e dalla , in manleva) verso il , invece, non CP_1 Parte_8 essendovi necessità di accertare il quantum debeatur, stante il difetto di responsabilità in capo a tale Ente, vi sono le condizioni per definire il giudizio, di talché, previa separazione di tale posizione dalle altre, dev'essere pronunciata sentenza, di rigetto, definitiva (ciò che comporta l'assorbimento della domanda di manleva del nei confronti di quale proprio Pt_8 CP_2 assicuratore per la r.c.), e debbono essere regolate le spese di lite.
Specificamente, tra i ricorrenti ed il ricorrono peculiari motivi per compensare le spese Pt_8 di causa, vuoi per l'obiettiva complessità della ripartizione di competenze in materia idraulica, vuoi, soprattutto, perché è emerso che anche tale Ente non provvide alla pulizia della fossetta e che solo perché non v'è alcuna prova che ove avesse provveduto i danni agli attori sarebbero stati inferiori la domanda nei suoi confronti è stata respinta. Parimenti, tali spese debbono essere compensate tra la ed il (ed il suo assicuratore). CP_1 Pt_8
Analogo criterio dovrebbe essere seguito per le spese sostenute da quale CP_2 assicuratore del ma poiché tale compagnia è presente in giudizio in una duplice Pt_8
25 veste, ovvero anche quale ricorrente nella causa riunita, la regolamentazione delle spese di tale parte è rinviata alla sentenza definitiva (così come per le spese degli altri ricorrenti).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, ogni altra domanda reietta, così provvede: non definitivamente pronunciando:
dichiara la responsabilità solidale del e della Parte_7
per i danni riportati dai ricorrenti a seguito delle esondazioni Controparte_1 del “Fosso Acornio”, avvenute l'8 maggio 2018 e il 27 maggio 2019;
ripartisce tra tali Enti le responsabilità quantificando la responsabilità del
nella misura del 20% e quella della nella misura dell'80%; Parte_7 CP_1
respinge la domanda di manleva della nei confronti del;
CP_1 Parte_7 definitivamente pronunciando, previa separazione di tali domande dalle altre:
respinge la domanda dei ricorrenti nei confronti del Parte_8
e respinge la domanda di manleva della nei confronti del CP_1 [...]
; Parte_8
compensa le spese di lite tra le società ricorrenti ed il Parte_8
, nonché tra la ed il;
[...] CP_1 Parte_8 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per un supplemento di ctu volto a completare la quantificazione del danno.
Firenze, 10.7.2025.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giulia Conte Dott.ssa Dania Mori
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